| Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2026 (vai al sommario) |
| UNIVERSITA' DI FIRENZE |
| DECRETO RETTORALE 27 marzo 2026 |
| Modifiche allo statuto. |
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LA RETTRICE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6 rubricato «Autonomia delle Universita'»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e in particolare l'art. 2; Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 17 dicembre 2018, n. 292; Preso atto che si e' resa necessaria una revisione dello statuto dell'Ateneo che, lasciando inalterata la struttura dell'articolato, ha riguardato in particolare l'integrazione e la revisione di alcuni articoli al fine di adeguarne il contenuto alle piu' recenti novita' normative e di fornire alle strutture centrali (e non) alcune indicazioni per superare alcune criticita' che si sono riscontrate a seguito dell'entrata in vigore del vigente statuto; Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti, rispettivamente, nella seduta del 16 settembre 2025 e del 30 settembre 2025, con le quali e' stato avviato l'iter di revisione dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del vigente statuto; Vista la nota della Rettrice, prot. n. 275041 del 6 ottobre 2025, con la quale i Dipartimenti dell'Universita' degli studi di Firenze sono stati chiamati a esprimere il parere sulla proposta di revisione dello statuto, ai sensi dell'art. 53, comma 2; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta del 18 novembre 2025; Visto il parere favorevole alla proposta di revisione dello statuto espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 novembre 2025; Vista la delibera del senato accademico espressa nella seduta del 16 dicembre 2025 di approvazione della proposta di revisione dello statuto; Vista la nota prot. n. 376975 del 29 dicembre 2025 di trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca delle modifiche e integrazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze ai fini dell'espletamento del controllo ministeriale di legittimita' e di merito ex art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Preso atto che con nota prot. n. 384 del 19 febbraio 2026, acquisita con prot. n. 44096 del 20 febbraio 2026, il Ministero dell'universita' e della ricerca ha formulato alcuni suggerimenti che non si configurano come rilievi di legittimita' o di merito, ai sensi del richiamato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il parere favorevole alla definitiva approvazione delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2026; Vista la delibera di approvazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze del senato accademico, riunito nella seduta del 17 marzo 2026; Considerato che con la revisione dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze oggetto del presente decreto sono stati modificati gli articoli 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 40, 43, 48, 53-bis, 57; Considerato altresi' che con la suddetta revisione sono stati aggiunti gli articoli 9-bis, 35-bis, 35-ter e 58-bis e sono stati abrogati gli articoli da 36 a 39;
Decreta:
1. Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' modificato nel testo riportato in calce al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Firenze, 27 marzo 2026
La rettrice: Petrucci |
| | Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura e finalita'
1. L'Universita' degli studi di Firenze - nel seguito denominata Universita' o Ateneo - e' un'istituzione pubblica, espressione della comunita' scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo art. 2. 2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonche' politico o economico. 3. Favorisce con il concorso responsabile delle diverse componenti della comunita' universitaria lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignita' di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli. 4. Promuove l'internazionalizzazione di programmi scientifici e formativi. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione europea nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell'insegnamento superiore. 5. Coopera con le altre universita' a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di migliorare la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle proprie attivita' istituzionali. 6. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione. 7. Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attivita' e come fondamento della formazione culturale e professionale. Promuove la formazione alla ricerca. 8. Considera le peculiarita' proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo interno si articolano le attivita' di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare. 9. Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera societa'. 10. Assicura l'apporto delle strutture dell'Ateneo che operano nel campo della ricerca biomedica alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, perseguendo azioni coordinate ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio sanitario regionale. La collaborazione fra Universita' e sistema sanitario si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, nell'ottica di un'azione congiunta al supporto delle attivita' integrate di ricerca, didattica e assistenza, in conformita' alla normativa in materia. 11. L'Universita' si da' il proprio ordinamento con il presente statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo art. 5.
Art. 2.
Liberta' e diritti fondamentali
1. L'Universita' informa la propria attivita': a. al rispetto della liberta' di ricerca garantendo, in particolare, la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni per l'esercizio della ricerca ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi; b. al rispetto della liberta' di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche; c. alla valutazione della qualita' nella didattica, nella ricerca e nei servizi e al riconoscimento del merito; d. alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme disciplinandone, con apposito regolamento, strumenti e modalita', ivi compresa la consultazione su tipologie di atti; e. al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sicuro, che garantisca la liberta' e la dignita' delle persone; f. alla realizzazione delle pari opportunita', anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione; tali azioni sono oggetto di monitoraggio e rendicontazione periodica; g. al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformita' alla normativa vigente, nonche' ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarita' e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti; g-bis) alla promozione di idonee misure per garantire agli studenti con disabilita' le pari opportunita' di studio e di vita all'interno dell'Universita'; h. al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti, anche promuovendo lo svolgimento di attivita' autogestite. 1-bis. Nel presente statuto, nei regolamenti e negli atti amministrativi dell'Universita' l'uso del maschile non marcato risponde solo a esigenze di semplicita' e chiarezza nella redazione del testo.
Art. 3.
Codice etico
1. L'Universita' adotta un codice etico ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Il codice etico determina le modalita' di accertamento delle violazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio, prevedendo l'istituzione di una apposita commissione avente funzioni istruttorie. 3. Qualora la condotta integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta: a. con riferimento ai professori e ai ricercatori, agli organi deputati ai procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b. con riferimento agli studenti, al personale tecnico-amministrativo e ai lettori e collaboratori esperti linguistici, agli organi previsti dalla normativa vigente. 3-bis) L'accertata violazione di regole di condotta previste dal codice etico, nel rispetto del principio di gradualita', da' luogo all'irrogazione, anche cumulativa, delle sanzioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies del presente articolo. 3-ter) Con riferimento al personale docente: a. richiamo riservato; b. richiamo formale pubblico; c. sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca ovvero per la didattica dell'Ateneo; d. sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto, fino ad un anno, ove applicabile; e. decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto, ove applicabile; f. impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni. 3-quater) Con riferimento al personale tecnico-amministrativo: a. richiamo riservato; b. richiamo formale pubblico; c. decadenza dalla carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Ateneo, ove applicabile; d. sospensione dall'incarico di responsabilita' ricoperto, fino ad un anno, ove applicabile; e. decadenza dall'incarico di responsabilita' ricoperto, ove applicabile; f. impossibilita' di ricoprire incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni. 3-quinquies) Con riferimento agli studenti: a. richiamo riservato; b. richiamo formale pubblico; c. sospensione fino ad un massimo di dodici mesi dalla carriera universitaria; d. sospensione dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo fino a un massimo di dieci mesi; e. decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo, ove applicabile.
Art. 4.
Strutture
1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, Scuole e altre strutture di ricerca e di servizio di cui al presente statuto. 2. Le strutture cui e' attribuita autonomia amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sono quelle indicate dal presente statuto come centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale. Per le strutture di cui agli articoli 34 e 35-bis trova applicazione l'art. 40 del presente statuto. 2-bis. (1) 3. Le strutture si dotano di regolamenti interni, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo.
Art. 5.
Autonomia normativa
1. I regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Universita' sono approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione secondo le competenze e le procedure definite dal presente statuto. 2. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme di attuazione del presente statuto relativamente all'organizzazione generale dell'Universita' e alle modalita' di funzionamento degli organi centrali di Ateneo. 2-bis) Nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento generale di Ateneo, il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono dotarsi di un regolamento recante la disciplina del loro funzionamento. 3. I regolamenti interni di Dipartimenti e strutture sono deliberati ed emanati secondo le procedure di cui all'art. 50.
Art. 6.
Diritto all'informazione
1. L'Universita' assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione della attivita' amministrativa e di governo dell'Ateneo come principi essenziali del proprio funzionamento. 2. A ciascun soggetto appartenente all'Universita' e' garantito il diritto all'informazione, all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, secondo quanto previsto da apposito regolamento in conformita' alla normativa vigente. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici. 3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.
Art. 7.
Efficacia, efficienza e sistema di valutazione
1. L'Universita' riconosce l'equilibrio di bilancio come presupposto necessario per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1. Tutte le strutture, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione ai principi di efficacia, efficienza ed economicita'; mettono in atto forme di autovalutazione e si dotano di strumenti di rilevazione analitico-gestionale ed economico-patrimoniale. 2. L'Universita' adotta procedure di autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, nonche' della gestione amministrativa e, ove opportuno, di valutazione esterna e di verifica della qualita', secondo un sistema cui e' preposto il Nucleo di valutazione di Ateneo.
Art. 8.
Ricerca scientifica
1. Nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, nonche' sulla base dei principi della Carta europea dei ricercatori, l'Universita' assicura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle strutture, organizzate in modo tale da garantire la liberta' di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi, valorizzando le peculiarita' dei diversi ambiti disciplinari; favorisce le relazioni con enti di ricerca, nonche' con universita' ed istituzioni europee ed extraeuropee. 2. L'Universita' informa la disciplina delle attivita' di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicita'; fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete, nei circuiti della comunita' scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo. 3. L'Universita', per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori di cui al presente statuto, puo' accettare finanziamenti e contributi per attivita' di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e universita', da istituzioni internazionali e da privati. 4. L'Universita' puo' trasferire i risultati della propria ricerca, in forme compatibili con i compiti istituzionali e nel riconoscimento della proprieta' intellettuale, al fine di promuovere direttamente la cultura e l'innovazione nella realta' socio-economica. Le modalita' sono stabilite da appositi regolamenti.
Art. 9.
Didattica
1. L'Universita', in attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio aventi valore legale; svolge altresi' attivita' di formazione finalizzata ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attivita' didattica, compresa la formazione permanente. 2. L'Universita' favorisce la mobilita' internazionale degli studenti nonche' la realizzazione di attivita' didattiche integrate e programmi integrati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le universita' italiane o straniere interessate. 3. L'Universita' contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta formativa, cooperando e coordinandosi con la regione e gli altri enti preposti. 4. L'Universita', in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere g) e g-bis), garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servizio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle medesime; favorisce altresi' la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli enti preposti. 5. L'espletamento di tali attivita' nel settore sportivo puo' essere affidato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti o ad altri enti, tramite specifiche convenzioni.
Art. 9-bis
Sviluppo sostenibile
1. L'Universita' si impegna a perseguire i principi dello sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti della propria attivita', in particolare promuovendo azioni volte a contenere l'impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, nonche' a contribuire alla crescita culturale e al progresso economico sostenibile del territorio.
Art. 10.
Interazioni esterne
1. L'Universita' elabora la programmazione delle attivita' di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla societa' e tenendo conto della realta' socioeconomica. 2. L'Universita' contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio ed a tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con essi organismi di consultazione. 3. Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 4. L'Universita' rende noti all'esterno i risultati della propria attivita' con la periodicita' e gli strumenti stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Titolo II
ORGANI DI ATENEO
Capo I
Organi centrali di Ateneo
Art. 11.
Il rettore
1. Il rettore rappresenta l'Universita' e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. In particolare il rettore: a. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; puo' individuare con decreto, oltre a quelli di cui all'art. 12 del presente statuto, propri delegati alla firma di determinati atti o provvedimenti; b. convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere. E' tenuto a convocare il senato accademico, qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti ed il consiglio di amministrazione, qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, inserendo, in entrambi i casi, all'ordine del giorno le questioni richieste; c. garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti; d. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attivita' e l'individuazione delle responsabilita'; e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; f. emana con proprio decreto lo statuto ed i regolamenti di Ateneo approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; emana inoltre i regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo art. 50; g. propone al consiglio di amministrazione gli atti di programmazione strategica e triennale, tenuto conto del parere del senato accademico e delle verifiche del Nucleo di valutazione; h. sottopone annualmente alla discussione del senato accademico e del consiglio di amministrazione una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera g.; i. sollecita l'adozione da parte del consiglio di amministrazione delle direttive strategiche di Ateneo attuandone il relativo indirizzo; j. propone al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale predisposti secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', redatti in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonche' il conto consuntivo; k. stipula i contratti di sua competenza per attivita' d'insegnamento; l. stipula le convenzioni di sua competenza tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati; m. stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale; n. ha l'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le vigenti disposizioni; irroga le sanzioni non superiori alla censura; propone al senato accademico, in caso di accertata violazione del Codice etico, l'adozione delle relative sanzioni; o) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Universita'; p) presenta al Ministro competente le relazioni previste dalla legge; q) nomina un Prorettore vicario, nonche' fino a un massimo di altri otto Prorettori; r) nomina i rappresentanti dell'Universita' negli organi di enti, organismi e societa' dei quali l'Universita' faccia parte, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione; s) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale; t) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. 3. Il rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al consiglio di amministrazione ovvero al senato accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva. 4. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso le universita' italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 6. Il rettore dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile. 5. Il rettore e' eletto da un corpo elettorale composto da: a. i professori di ruolo; b. i ricercatori a tempo indeterminato; c. i ricercatori a tempo determinato; d. i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nel Nucleo di valutazione, nei consigli dei Dipartimenti e delle Scuole; e. il personale tecnico-amministrativo, i lettori e collaboratori esperti linguistici eletti negli organi centrali di Ateneo; f. il personale tecnico-amministrativo, dirigente, i lettori e i collaboratori esperti linguistici i cui voti saranno computati nella misura del 25% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. E' escluso dal computo il personale di cui alla lettera e.. 6. Le elezioni si svolgono tra il quinto e il terzo mese antecedente la scadenza e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione. Le candidature, che devono essere sottoscritte da almeno 80 membri del corpo elettorale, sono presentate tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data. 7. (2) 8. Nel caso di anticipata cessazione del rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalita' per la presentazione delle candidature. 9. Il rettore nelle prime due votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validita' delle prime due votazioni e' prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente, nonche' dei lettori e collaboratori esperti linguistici, nella misura del 25%. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procedera' senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. E' eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parita', quello piu' anziano di eta'. Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa percio' applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validita' della votazione e per l'elezione del rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni. In mancanza di elezione dopo la terza votazione si procedera' senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. 10. Il candidato che risulti eletto e' nominato dal Ministro competente ed entra in carica ai sensi della normativa vigente. 11. Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto assume la carica all'atto della nomina per un intero mandato di sei anni. 11-bis. Il regolamento generale di Ateneo reca le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 12.
Prorettore vicario, prorettori e delegati
1. Il Prorettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sostituisce il rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica. 2. Gli altri Prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, coadiuvano il rettore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri. 3. Il rettore da' comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico della nomina del Prorettore vicario e degli altri Prorettori specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e i compiti. 4. Ciascun prorettore riferisce almeno una volta l'anno al consiglio di amministrazione e al senato accademico sull'attivita' svolta nell'ambito delle sue competenze. 5. Il rettore puo' inoltre avvalersi della collaborazione di delegati, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, per ambiti definiti e di referenti per lo svolgimento di progetti specifici, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione e al senato accademico. 5-bis. Il rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei Prorettori ovvero dei Prorettori e dei delegati per assicurare il coordinamento e la condivisione delle attivita'.
Art. 13.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Universita' con compiti di programmazione, regolazione e coordinamento, ed in particolare: a. delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il regolamento generale di Ateneo; b. delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il regolamento didattico di Ateneo ed i regolamenti in materia di attivita' didattica e scientifica, compresi quelli dei Dipartimenti e delle Scuole, nonche' il codice etico; b-bis). esprime parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la contabilita'; c. esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione strategica e triennale; d. elabora e propone piani e programmi di sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, nonche' in materia di servizi agli studenti, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Dipartimenti e dalle Scuole e delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione; e. formula pareri obbligatori in ordine alla attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e di Scuole, nonche' in ordine alla attivazione o soppressione di corsi e sedi; f. formula al consiglio di amministrazione proposte in ordine alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalita' e alla loro ripartizione fra le strutture; g. esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e triennali di previsione dell'Ateneo e sul conto consuntivo; h. svolge funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le Scuole e propone al consiglio di amministrazione criteri, elaborati sulla base di indicatori, per la ripartizione, tra i Dipartimenti, dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale docente a contratto addetto alle attivita' didattiche, nonche' per la ripartizione di borse di dottorato e di assegni di ricerca; i. esprime parere obbligatorio sui criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorita' per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio; j. su proposta del rettore, decide sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina e irroga le relative sanzioni; k. definisce le norme per le attivita' formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c., della legge 19 novembre 1990, n. 341; l. esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonche' sui successivi, eventuali atti di rinnovo; m. approva, sentito il consiglio di amministrazione, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse; n. puo' proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il relativo procedimento e' stabilito dal regolamento generale di Ateneo; o. (3) 2. Il senato accademico e' composto da trentuno membri: a. il rettore che lo presiede; b. venti professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, quattro per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5. Tra questi, due professori per ogni area devono essere contemporaneamente direttori di un Dipartimento a questa afferente, eletti da tutti i direttori dei Dipartimenti dell'area. I restanti professori o ricercatori di ruolo sono eletti, per ciascuna area, dai professori e dai ricercatori di ruolo, afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco dell'area. Ciascun elettore puo' esprimere una sola preferenza; c. due rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, eletti secondo modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo che fissa anche la durata del loro mandato; d. tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici; e. cinque studenti. Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 3. (4) 4. In caso di cessazione dall'incarico di un membro del senato accademico Direttore di Dipartimento, i direttori dei Dipartimenti dell'area provvedono all'elezione di un nuovo rappresentante. 5. Sono aree scientifico-disciplinari ai fini della rappresentanza in senato accademico, le seguenti: area biomedica; area delle scienze sociali; area scientifica; area tecnologica; area umanistica e della formazione. 6. Il senato accademico provvede, su proposta di ciascun Dipartimento, ad individuarne l'afferenza ad una delle aree sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. 7. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne fissa tempi e modalita'. 8. Il senato accademico e' nominato con decreto del rettore. 9. I membri eletti di cui al comma 2 durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. 10. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Universita' e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza.
Art. 14.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo di Governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Universita'. In particolare, il consiglio di amministrazione: a. delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche', sentito il senato accademico, i regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, non rientranti nella competenza del senato accademico stesso; b. su proposta del rettore ed acquisito il parere del senato accademico, approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione e gli atti di programmazione strategica e triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione; c. trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; d. vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; e. delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e Scuole, nonche' l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; f. approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti, con particolare riferimento alla loro sostenibilita' finanziaria; g. formula al senato accademico il parere sui regolamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera b. del presente statuto, nonche' sul Codice etico; h. ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari; i. approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; previa proposta del senato accademico, definisce i criteri di ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale a contratto tra i Dipartimenti, nonche' dei fondi per le borse di dottorato e per gli assegni di ricerca; j. conferisce l'incarico di direttore generale; k. soppressa; l. delibera in ordine ai modelli di distribuzione delle risorse materiali, economiche, finanziarie di personale tecnico-amministrativo, di lettori e collaboratori esperti linguistici da destinare alle diverse finalita' e alla loro ripartizione fra le strutture; m. stabilisce, previo parere del senato accademico e sentito il Nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorita' per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio; n. stabilisce, sentito il Nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorita' per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa; o. esercita il controllo sulla funzionalita' della gestione, anche attraverso il sistema di misurazione e valutazione delle performance e le indicazioni del Nucleo di valutazione; p. delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonche' le alienazioni e le permute di beni immobili di proprieta' dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi; q. determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti; r. delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui; s. esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da: il rettore che lo presiede; due rappresentanti degli studenti; otto membri, di cui cinque interni e tre esterni ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra personalita' anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. 3. I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I membri interni devono essere a tempo pieno. 4. La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella dei membri interni attraverso la presentazione, entro il termine fissato dal decreto rettorale di cui al comma 9, di idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicita'. 5. Alla selezione delle candidature dei membri esterni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede una commissione di tre membri, composta da personalita' di alto profilo e con spiccata indipendenza di giudizio, nominata dal rettore e presieduta da un membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo. La commissione opera nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne. 6. Alla selezione delle candidature dei membri interni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' fra uomini e donne, il senato accademico, su proposta motivata di una Commissione di cinque membri, eletti dal senato accademico tra i componenti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b., c. e d.. Il regolamento generale di Ateneo reca le disposizioni attuative del presente comma. 7. Tra le candidature cosi' selezionate, i tre membri esterni ai ruoli dell'Ateneo sono nominati dal senato accademico con deliberazione assunta a maggioranza assoluta; i cinque membri interni sono eletti dal corpo elettorale del rettore, esclusi gli studenti. Ciascun elettore puo' esprimere una sola preferenza. 8. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 9. Le elezioni dei membri interni ai ruoli dell'Ateneo e degli studenti sono indette con decreto del rettore che ne stabilisce tempi e modalita'. 10. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del rettore. I membri eletti o designati durano in carica quattro anni solari fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. 11. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Universita' di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza.
Art. 15. Poteri di controllo dei membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione 1. I membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni. Sulle mozioni l'organo puo', motivatamente, rinviare la votazione alla prima seduta utile. Il rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Le modalita' della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 2. Ogni membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Universita' o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge. 3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita' dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.
Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti
1. Presso l'Universita' e' costituito con decreto del rettore il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. I membri non possono essere scelti tra il personale dipendente dell'Ateneo, durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio esercita il controllo amministrativo di regolarita' contabile dell'Universita' secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Universita' e in conformita' alle norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 17.
Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti: a. valutare la qualita', l'efficacia e l'efficienza dell'offerta e dell'attivita' didattica, nonche' gli interventi per il diritto allo studio e la qualita' dei servizi resi agli studenti; b. valutare l'attivita' di ricerca e le relative attivita' di supporto; c. valutare la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento nei casi e nei modi stabiliti dalla legge; d. (5) e. svolgere, in raccordo con l'attivita' dell'Anvur, le funzioni previste dalla legislazione vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; f. porre in essere ogni altra attivita' di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria. 2. Il Nucleo di valutazione e' composto come segue: a. un membro con funzioni di coordinatore, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico secondo quanto previsto dal regolamento generale d'Ateneo, di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, esterno ovvero anche appartenente ai professori di ruolo dell'Ateneo; b. tre membri designati dal senato accademico, di cui un professore dell'Universita' degli studi di Firenze e due esterni, scelti tra esperti di elevata qualificazione professionale nella valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e delle politiche pubbliche universitarie; c. tre membri designati dal consiglio di amministrazione, di cui un professore dell'Universita' degli studi di Firenze e due esterni di elevata qualificazione professionale scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualita' dei servizi pubblici, contabilita' pubblica, valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane; d. due studenti. 3. Il coordinatore e i membri del Nucleo sono nominati con decreto del rettore e durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Indipendentemente dal ruolo ricoperto, nessun componente puo' far parte del Nucleo per piu' di quattro anni consecutivi. Il curriculum dei componenti del Nucleo e' reso noto nel sito internet dell'Ateneo. 4. (6) 5. Nella valutazione delle attivita' didattiche e degli interventi per il diritto allo studio il Nucleo si avvale anche di indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti. 6. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' demandata al regolamento generale di Ateneo.
Art. 18.
Elezione degli studenti negli organi dell'Ateneo
1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalita' indicate da apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del senato accademico e del Nucleo di valutazione, per la cui validita' e' richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. 2. Il mandato degli studenti negli organi centrali e' di due anni e decorre dalla data di proclamazione degli eletti.
Art. 19.
Direttore generale
1. L'incarico di direttore generale e' conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, acquisita tramite funzioni dirigenziali svolte sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato, dall'amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. L'incarico puo' essere rinnovato previa valutazione della attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale. 2. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo delle strutture, per la crescita professionale e il raccordo dei programmi di attivita'. 3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico, svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante. 4. In particolare, anche ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale: a. cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi sulla base dell'indirizzo strategico definito dal consiglio di amministrazione e nel rispetto dei principi di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione amministrativa; b. e' titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo; c. nomina, sentiti gli organi competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture; d. definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio; e. determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo; f. indirizza, coordina, controlla e valuta l'attivita' dei dirigenti; esercita potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi; g. attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; h. promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'ufficio legale di Ateneo o dell'avvocatura dello Stato ovvero, se autorizzato dal consiglio di amministrazione, da avvocati del libero foro; i. cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi di Ateneo; j. esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti disposizioni legislative, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
Art. 20.
Collegio di disciplina
1. Il collegio di disciplina e' composto da sette membri effettivi in regime di tempo pieno cosi' ripartiti: tre professori ordinari; due professori associati; due ricercatori. Il collegio e' integrato da sette membri supplenti, secondo la medesima ripartizione. 2. Il collegio e' nominato dal senato accademico. 2-bis. I componenti durano in carica quattro anni, salvo quelli scelti tra i ricercatori che sono nominati per due anni. 2-ter. I componenti del collegio non sono rieleggibili. 2-quater. Il collegio elegge al suo interno il presidente tra i professori ordinari. 3. Il collegio svolge, secondo le formalita' ed i termini di legge, la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime al termine parere vincolante in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e all'eventuale sanzione da irrogare. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo modalita' stabilite con apposito regolamento. In particolare, il collegio e' presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione e' formata dal presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione e' formata dal presidente e da due professori associati. Per i ricercatori la sezione e' formata dal presidente e da due ricercatori. Al termine dell'istruttoria il collegio trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. 4. La partecipazione al collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 5. Nei casi di illeciti commessi dal rettore il potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo.
Art. 21.
Incompatibilita'
1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: a. ricoprire altre cariche accademiche, con la sola eccezione del rettore e dei direttori di Dipartimento eletti a farne parte, con riferimento alla loro partecipazione al senato accademico e del rettore, con riferimento alla sua partecipazione al consiglio di amministrazione; b. essere membri di altri organi dell'Universita', salvo che del consiglio di Dipartimento; c. ricoprire il ruolo di direttore o membro del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; d. rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato; e. ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; f. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione dell'attivita' universitaria nel Ministero e nell'Anvur, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. 2. Fermo il disposto del comma 1 del presente articolo, le seguenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del Nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, del collegio di disciplina, del comitato unico di garanzia per le pari opportunita', del comitato tecnico-amministrativo, garante dei diritti, prorettore, direttore di Dipartimento, presidente di scuola, direttore di scuola di specializzazione.
Capo II
Altri organi di Ateneo
Art. 22.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'
1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 2. Il comitato promuove la cultura delle pari opportunita' ed il rispetto della dignita' della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione. 3. La composizione, le modalita' di formazione, quelle di funzionamento, i compiti, nonche' la durata del comitato sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi, sia garantito il possesso di conoscenze ed esperienze adeguate da parte dei membri del comitato e sia salvaguardato il rispetto della specifica composizione del personale dell'Universita' in regime di diritto pubblico e contrattualizzato.
Art. 23.
Garante dei diritti
1. E' istituito nell'Universita' degli studi di Firenze il garante dei diritti, scelto tra cittadini non appartenenti all'Ateneo, di notoria imparzialita' ed indipendenza, con provate competenze nella mediazione dei conflitti, sulla base di un avviso pubblico. Ciascun soggetto appartenente all'Universita' puo' sottoporre al garante questioni relative ad asserite lesioni delle liberta' e dei diritti di cui all'art. 2 del presente statuto, nonche' della imparzialita', della trasparenza e della correttezza delle attivita' svolte nell'ambito dell'Universita'. Al garante possono essere altresi' sottoposte asserite violazioni delle disposizioni della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse. 2. Il garante facilita il confronto finalizzato alla individuazione di soluzioni soddisfacenti per le parti coinvolte che cooperano in buona fede e lealmente. Nel caso in cui le parti lo chiedano congiuntamente, il garante, avvalendosi, ove necessario, di consulenze interne all'Universita', esprime un parere motivato. 3. Il garante e' designato dal senato accademico. Dura in carica tre anni e alla scadenza non puo' essere confermato. 4. L'organizzazione e il funzionamento, le prerogative, le garanzie di indipendenza del garante dei diritti, le forme di raccordo con il comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il comitato tecnico-amministrativo, le forme di pubblicita' delle opinioni motivate, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', e fatte salve le esigenze di riservatezza desumibili dalla legislazione vigente, sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 5. (7) 6. (8)
Art. 24.
Comitato tecnico-amministrativo
1. Il comitato tecnico-amministrativo esprime pareri obbligatori in materia di reclami proposti, ai sensi dell'art. 49, avverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi di Ateneo. 2. Su richiesta del rettore il comitato esprime pareri su schemi di atti normativi o di atti a contenuto generale. 3. Su richiesta del rettore o del direttore generale esprime pareri in materia di: a. approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del consiglio di amministrazione; b. procedure espropriative; c. valutazioni estimative. 4. Il comitato esprime altresi' pareri su tutte le questioni ad esso sottoposte dagli organi dell'Ateneo. 5. Il comitato e' composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, esperti nelle discipline giuridiche, economiche e amministrative. Per i pareri di cui al comma 3 il comitato e' integrato da due membri aggiunti e altrettanti supplenti esperti in materia edilizia ed estimativa. 6. I membri del comitato tecnico-amministrativo sono designati dal consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore. Restano in carica tre anni e non possono essere confermati. 7. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento del comitato, assicurandone autonomia operativa.
Titolo III
RICERCA E DIDATTICA
Art. 25.
Articolazione interna
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' di ricerca, delle attivita' didattiche e formative, e delle attivita' a queste correlate rivolte verso l'esterno, l'Universita' si articola in Dipartimenti. 2. Il coordinamento dell'attivita' didattica, impartita in corsi di laurea, in corsi di laurea magistrale e a ciclo unico e nelle scuole di specializzazione avviene tramite scuole. Il regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle scuole di Ateneo, dei corsi di studio ed i relativi ordinamenti didattici. 3. L'Universita' istituisce ed attiva presso i Dipartimenti corsi di dottorato di ricerca volti ad assicurare la formazione alla ricerca scientifica e a fornire le competenze necessarie per esercitare attivita' di alta qualificazione scientifica e professionale. Le modalita' di istituzione e funzionamento sono stabilite da apposito regolamento. 4. Alle scuole, ai corsi di studio, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca e' garantito adeguato supporto amministrativo. 5. L'Universita' puo' costituire organismi di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei percorsi di alta formazione, al fine di promuoverne l'eccellenza.
Art. 26.
Il Dipartimento
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attivita' di ricerca, per l'esercizio delle attivita' didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attivita' rivolte all'esterno. 2. L'attivazione di un Dipartimento e' promossa da almeno cinquanta professori, ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, sulla base di un adeguato progetto scientifico, culturale, didattico ovvero rispondente a funzionalita' assistenziali. Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, puo', in particolari casi, in relazione alle peculiarita' dell'area scientifica interessata, deliberare per l'attivazione una soglia dimensionale piu' bassa. Resta in ogni caso fermo il limite minimo fissato per legge. Il senato accademico, su proposta del Dipartimento stesso, ne determina l'afferenza ad una delle aree scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 13, comma 5. 3. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un Dipartimento. 4. Il regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti definisce le condizioni e le modalita' di istituzione, modifica e scioglimento dei Dipartimenti. 5. Le risorse per i posti di professore e quelli di ricercatore a tempo determinato sono assegnate ai Dipartimenti nell'ambito della programmazione annuale di Ateneo. Per ogni Dipartimento, il senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, individua, secondo quanto previsto da un regolamento dell'Ateneo, i settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento e' competente a proporre le chiamate di professori e ricercatori e per i quali e' tenuto ad assicurare, coerentemente alla offerta formativa programmata, la copertura dei relativi insegnamenti attivati in Ateneo. 6. Il Dipartimento e' centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale. Si dota di un regolamento interno ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, disciplinando la propria articolazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita', funzionalita', trasparenza e partecipazione, e in conformita' con i principi fissati nel regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, tenuto conto della programmazione strategica di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del presente statuto. 7. (9)
Art. 27.
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento il consiglio, il direttore e la giunta. 2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente statuto, da disposizioni legislative e regolamentari. 3. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Il direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il consiglio e la giunta in relazione ad ogni loro competenza. La giunta coadiuva il direttore ed e' competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio del Dipartimento, nonche' per quelle da esso delegate nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti. 4. Il consiglio di Dipartimento e' composto: a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento; b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei lettori e collaboratori esperti linguistici assegnati al Dipartimento medesimo ciascuna nella misura complessiva del 15% di tali componenti, con arrotondamento all'unita' superiore; c. (10) 4-bis. Partecipa alle sedute del consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo. 4-ter. Il regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti disciplina altresi' le modalita' di partecipazione di una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi. Puo' prevedere una rappresentanza di soggetti impegnati in attivita' di ricerca ai sensi della normativa vigente. 5. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipi almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validita' delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati. 6. Il direttore del Dipartimento e' eletto dal consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, salvo i casi previsti per legge; e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e puo' essere rieletto una sola volta consecutivamente. Per l'elezione e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero piu' alto di voti, fermo restando il requisito previsto dall'art. 47, comma 3, per la validita' della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvedera' alla costituzione del seggio elettorale. 7. Il direttore designa fra i membri del consiglio, un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento. 7-bis. Qualora non sia stato designato il vice direttore ovvero nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni di direttore, ricorrendo i presupposti di cui al comma 7, sono svolte dal professore ordinario a tempo pieno piu' anziano in ruolo. 8. La giunta e' composta: a. dal direttore che la presiede; a-bis. dal vice direttore; b. da una rappresentanza di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento; c. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici scelto tra i membri del consiglio; d. da una rappresentanza dei soggetti di cui al comma 4-ter, scelta tra i componenti del consiglio. 9. La composizione, le modalita' di designazione di ciascuna rappresentanza e le competenze della giunta sono disciplinate nel regolamento interno del Dipartimento, nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. 10. Partecipa altresi' alle sedute il responsabile amministrativo senza diritto di voto. I membri della giunta durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.
Art. 28.
Funzioni del Dipartimento
1. Spettano al consiglio di Dipartimento: a. l'elaborazione e la presentazione al consiglio di amministrazione del piano di sviluppo del Dipartimento e della programmazione triennale del personale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31, comma 6, lettera b-bis), nonche' delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio; b. la proposta di costituzione della scuola; c. la proposta, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, da trasmettere alla scuola per il parere di cui all'art. 31, comma 6, lettera a); d. le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master; e. la formulazione di proposte al senato accademico, in ordine al regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale; f. le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori; g. l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata; h. la verifica del rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale; i. l'approvazione, di concerto con il consiglio della scuola, del piano annuale delle attivita' didattiche, proposto dai consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal regolamento delle scuole di Ateneo; j. le deliberazioni di cui al successivo art. 53; k. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 2. Le deliberazioni relative alle persone dei professori di ruolo, ivi comprese le procedure di chiamata, nonche' quelle relative alle persone dei ricercatori a tempo indeterminato sono assunte dal consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ha effettuato la chiamata.
Art. 29.
Collegio dei direttori di Dipartimento
1. I direttori dei Dipartimenti costituiscono il collegio dei direttori di Dipartimento di Ateneo, con compiti consultivi e di proposta al senato accademico ed al consiglio di amministrazione sulle problematiche generali della ricerca e della didattica. Il Presidente e' eletto dal collegio nel suo seno, secondo modalita' fissate nel regolamento generale di Ateneo. Il Presidente convoca, di sua iniziativa, almeno una volta l'anno, il collegio dei direttori di Dipartimento di Ateneo. La convocazione avviene anche su richiesta del rettore ovvero di almeno un terzo dei componenti. 2. I direttori dei Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 13, comma 5 del presente statuto costituiscono i collegi dei direttori di Dipartimento di area, presieduti dal decano fra i direttori di ciascuna area, con compiti consultivi e di proposta sulle problematiche relative alle singole aree. Il Direttore decano, di sua iniziativa, convoca periodicamente il collegio dei direttori di Dipartimento di area. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
Art. 30.
Scuole di Ateneo
1. Il coordinamento delle attivita' didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonche' la gestione dei relativi servizi avviene attraverso Scuole. Ogni Scuola e' costituita da due o piu' Dipartimenti. 2. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i compiti relativi, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, sono assunti dalla Scuola, secondo le modalita' ed i limiti concertati, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con la Regione Toscana. In ogni caso deve essere garantita l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 3. L'istituzione di una Scuola e' deliberata, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sulla base di progetti motivati, fondati su esigenze di razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche. 4. Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento interno, in conformita' al regolamento delle Scuole di Ateneo. 5. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non piu' di tre, purche' contribuisca all'offerta formativa di ogni Scuola in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Il predetto regolamento disciplina altresi' le ipotesi in cui il limite massimo di Scuole, cui ogni dipartimento puo' partecipare, puo' essere motivatamente derogato con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. 6. Il numero complessivo delle Scuole non puo' essere superiore a dodici.
Art. 31.
Organi e compiti della Scuola
1. Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione paritetica docenti-studenti. 2. Il Consiglio della Scuola si compone: a. dei direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola; b. di una rappresentanza di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con un massimo del 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza di professori e ricercatori nelle Scuole cui partecipa, sulla base di criteri stabiliti dal regolamento generale di Ateneo. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prioritariamente, i Presidenti di Corso di studio e i direttori delle Scuole di specializzazione. Gli altri componenti sono individuati ai sensi della normativa vigente. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei corsi di studio ivi coordinati. c. di una rappresentanza elettiva degli studenti in numero corrispondente al 15% del numero totale dei docenti di cui alla lettera b., secondo le modalita' previste nel regolamento delle Scuole di Ateneo. 2-bis. Sono invitati alle adunanze del Consiglio i Presidenti dei corsi di studio e i direttori delle Scuole di specializzazione che non sono componenti l'organo. 3. Il Presidente e' eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che svolgono compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola. Tutti i membri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il mandato degli studenti e' di durata biennale. 4. Per ogni Scuola e' istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche. La Commissione e' composta da una rappresentanza di docenti oltre che da un uguale numero di studenti nominati dal Consiglio della Scuola. 5. La Commissione e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale. 6. Spettano al Consiglio della Scuola: a. la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in ordine alla istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale e la loro trasmissione al senato accademico e al consiglio di amministrazione; b. il coordinamento del piano annuale delle attivita' didattiche proposto dai Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera i. del presente statuto; b-bis). la formulazione di un quadro delle esigenze didattiche ai fini di quanto previsto all'art. 28, comma 1, lettera a., tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di sviluppo dei corsi di studio; c. il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attivita' formative attribuite alla Scuola; d. la gestione dei servizi comuni per la didattica; e. la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai Consigli di Dipartimento proponenti. 7. Per le Scuole che affianchino alle attivita' didattiche e di ricerca attivita' assistenziali, il regolamento interno della Scuola disciplina il coordinamento delle attivita' assistenziali svolte dalla Scuola per conto del Servizio sanitario nazionale.
Art. 31-bis Riunioni congiunte dei direttori di Dipartimento e dei Presidenti delle Scuole
1. Il rettore convoca almeno due volte l'anno i direttori di Dipartimento e i Presidenti delle Scuole per discutere e acquisire valutazioni su indirizzi e proposte in materia di didattica. 2. Ulteriori convocazioni possono essere richieste da almeno la meta' dei direttori di Dipartimento o dei Presidenti delle Scuole.
Art. 32. Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 33. (11)
Corsi di laurea e di laurea magistrale
1. A ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale e' preposto un Consiglio di Corso. 2. I Corsi di laurea e di laurea magistrale sono disciplinati da un apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo. 2-bis. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina, altresi', le modalita' di elezione e le competenze del Presidente dei corsi di cui al comma 2. 3. 4. 4-bis. 4-ter. 4-quater. 5. 6. Soppresso. 7. 8. 9. 10. 11. Corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla stessa classe, ovvero a classi diverse, anche di livelli successivi, purche' riconducibili ad una comune area scientifico-culturale e ad una medesima Scuola, possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli di Dipartimento interessati, essere retti da un unico Consiglio, al quale si applicano le norme dettate per i Consigli di laurea e di laurea magistrale.
Titolo IV
ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO
Art. 34.
Centri di Ateneo
1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta del rettore ovvero dei Dipartimenti interessati, puo' deliberare la costituzione per un tempo determinato di Centri di Ateneo, previa verifica della sostenibilita' economica e finanziaria e della compatibilita' con la struttura organizzativa generale dell'Ateneo. 2. I Centri di cui al comma 1 supportano le funzioni istituzionali dell'Ateneo in relazione a obiettivi e attivita' di elevato impegno e qualificazione, qualora non sia possibile realizzare le stesse finalita' attraverso strutture gia' esistenti. 3. I Centri di Ateneo possono essere costituiti per lo svolgimento di attivita' di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' Dipartimenti. Possono, altresi', essere costituiti per lo svolgimento di attivita' coordinate di gestione, sviluppo e prestazione di servizi di supporto alla didattica, alla ricerca, al trasferimento delle conoscenze, che abbiano carattere continuativo e interessino l'Ateneo nel suo complesso o piu' strutture dello stesso, nonche' per progetti di durata pluriennale che coinvolgano le attivita' di piu' Dipartimenti. 4. Le strutture di cui al presente articolo possono, altresi', essere costituite in collaborazione con altri enti pubblici e privati le cui finalita' istituzionali siano coerenti con quelle dell'Ateneo. 5. Con regolamento di Ateneo sono definiti i criteri di adesione al Centro e sono dettate le norme sull'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento, la valutazione e la disattivazione dei Centri.
Art. 35.
Centri interuniversitari
1. Qualora le attivita' di ricerca di rilevante impegno si esplichino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano piu' Universita', il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, puo' deliberare la costituzione di Centri interuniversitari di ricerca o l'adesione a Centri interuniversitari gia' esistenti. 2. La delibera e' assunta previa verifica della disponibilita' di personale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del Centro e le modalita' di eventuale rinnovo alla scadenza. 3. Partecipano all'attivita' del Centro i professori, i ricercatori e il personale tecnico appartenenti alle universita' interessate. 4. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le norme sul funzionamento, le competenze, la valutazione e le modalita' di eventuale disattivazione dei Centri interuniversitari. 5. I Centri interuniversitari rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca. 6. Con regolamento di Ateneo sono dettate disposizioni sulle modalita' di costituzione, modifica, soppressione e funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.
Art. 35-bis
Sistema Bibliotecario e Sistema Museale
1. L'Ateneo e' dotato di un Sistema Bibliotecario e di un Sistema Museale, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 35-ter
Partecipazione a consorzi, societa' e altre forme associative
1. L'Universita', con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche su proposta di un o piu' Dipartimenti, puo' istituire, oltre ai consorzi interuniversitari di cui all'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o piu' attivita'; puo', altresi', partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali ai propri fini istituzionali, sempre che sia garantita la responsabilita' limitata dell'Universita'. 2. La deliberazione contiene le motivazioni per le quali la costituzione dei soggetti di cui al comma 1 e' ritenuta indispensabile e le ragioni che giustificano la scelta dei soci. 3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo reca le disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 36. (12)
Centri di Servizio
Art. 37. (13)
Sistema Bibliotecario di Ateneo
Art. 38. (14)
Sistema Informatico di Ateneo
Art. 39. (15)
Sistema Museale di Ateneo
Art. 40.
Autonomia gestionale
1. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 4 dello statuto, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e funzionalita', compatibilmente con la struttura organizzativa generale dell'Universita', con deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, possono essere attribuite alle strutture disciplinate dagli articoli 34 e 35-bis del presente statuto la qualifica di centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale. 1-bis. Il consiglio di amministrazione puo', altresi', deliberare l'attribuzione alle strutture di cui al comma 1 o a strutture ulteriori, di margini di autonomia definiti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 41.
Organizzazione degli uffici
1. L'attivita' amministrativa dell'Universita' e' organizzata al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze. 2. Gli uffici dell'Universita' sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 42.
Personale tecnico-amministrativo
1. L'Universita', nel rispetto del principio delle pari opportunita' e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacita' e delle professionalita' di ciascuno, per una piu' efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti. 2. Per i fini di cui al comma precedente l'Universita': a. programma l'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo tenendo conto delle necessita' delle strutture, della qualita' dei servizi e dell'equilibrio di bilancio; b. assicura la formazione continua e il periodico, specifico aggiornamento professionale del proprio personale, adottando ogni azione necessaria per garantirne l'effettiva partecipazione; c. nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilita' dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione; d. favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attivita' a scopo culturale, ricreativo e sportivo; e. valorizza le competenze e le capacita' del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo. 3. L'amministrazione universitaria puo' affidare al proprio personale incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessita' tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilita', nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Universita'. 4. Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 43.
Amministrazione generale dell'Ateneo
1. L'amministrazione generale dell'Ateneo e' direttamente preposta all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione. 1-bis. L'amministrazione generale dell'Ateneo costituisce la struttura di supporto tecnico e amministrativo per gli organi di Ateneo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle altre strutture dell'Universita'. 2. L'amministrazione generale dell'Ateneo e' centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale. 3. Il direttore generale e' direttamente responsabile della gestione dell'amministrazione generale dell'Ateneo. 4. Gli Uffici dell'amministrazione generale dell'Ateneo sono organizzati in aree funzionali la cui responsabilita' e' affidata dal direttore generale a un dirigente. 5. (16)
Art. 44.
Dirigenti
1. Il direttore generale, ai sensi della normativa vigente, assegna le funzioni dirigenziali previste nel disegno organizzativo dell'Ateneo, sulla base del principio di rotazione degli incarichi, tenendo conto della formazione individuale, delle competenze maturate e delle capacita' dimostrate in precedenti incarichi. Coordina, controlla e valuta l'attivita' dei dirigenti. 2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le attribuzioni previste dalla normativa vigente. 3. L'accesso alla qualifica dirigenziale e' disciplinato da un apposito regolamento di Ateneo, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I bandi di concorso possono, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a piu' Atenei.
Art. 45.
Responsabilita' dirigenziali
1. Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' amministrativa, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di Governo, dei rendimenti e delle risultanze della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 2. Soppresso. 3. Il direttore generale e i dirigenti sono valutati annualmente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 4. Il rettore e il consiglio di amministrazione possono chiedere che la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.
Art. 46.
Atti di Competenza del direttore generale e dei dirigenti
1. Gli atti di competenza del direttore generale e dei dirigenti non sono avocabili da parte del rettore. 2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza del direttore generale, il rettore puo' fissare un termine perentorio entro il quale lo stesso direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il rettore puo' nominare, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 47.
Norme per le designazioni elettive
1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto, salvo sia diversamente disposto, avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto puo' votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unita' superiore. 2. Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il piu' anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. 3. Se non diversamente previsto dal presente statuto la votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto. 4. Ove non diversamente previsto, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato. 5. Ai fini della eleggibilita' alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo. 6. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. 6-bis. Ai fini del presente statuto, per cariche accademiche si intendono: rettore, prorettore, delegato del rettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del comitato unico di garanzia per le pari opportunita', del collegio di disciplina, componente del comitato tecnico amministrativo, nonche' direttore di Dipartimento, presidente di scuola, presidente di corso di laurea. 7. Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica quanto previsto dal precedente art. 18. 7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge o dal presente statuto, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, o, in caso di assenza o di impedimento, dal suo sostituto secondo l'ordine di anzianita'. 8. In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. La durata del mandato dei consiglieri di amministrazione e' in ogni caso di quattro anni, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale. 9. In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo. 10. In caso di cessazione anticipata del mandato di direttore di Dipartimento, presidente di scuola, presidente di corso di laurea o di laurea magistrale o direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni, il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del nuovo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica. 11. cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 48.
Norme per il funzionamento degli organi
1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla meta' dei componenti dell'organo. 2. Gli organi svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilita'. 3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti: a. gli aventi titolo devono essere convocati con modalita' idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare; b. la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali e' consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilita'; c. le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto per legge. Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati. Per le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione il quorum strutturale e' costituito in ogni caso dalla maggioranza assoluta dei componenti; d. le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nella legge, ovvero nel presente statuto o in un regolamento dell'Ateneo; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese; e. le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, sono affidate dal presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio; f. chiunque non partecipi, senza giustificato motivo, alle adunanze dell'organo di cui e' membro elettivo o designato per piu' di tre volte consecutive, ovvero per piu' della meta' delle sedute annuali, decade dal mandato. 3-bis. Gli organi collegiali possono riunirsi con modalita' telematiche, nei casi e con i limiti stabiliti da apposito regolamento. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono riunirsi in modalita' telematica nei soli casi e modi previsti dal proprio regolamento interno.
Art. 49.
Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio
1. Ferma restando l'immediata ricorribilita' in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'universita', nonche' avverso il silenzio, e' ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere, entro dieci giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della sua pubblicazione. 2. La decisione del reclamo e' adottata previo parere del comitato tecnico-amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul reclamo ritenga di discostarsi dal parere del comitato, il relativo provvedimento deve essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere. 3. La disciplina delle modalita' di proposizione e decisione del reclamo si conformano a principi di semplicita', tempestivita' e trasparenza.
Art. 50.
regolamenti interni delle strutture
1. I regolamenti delle strutture di cui all'art. 4 del presente statuto sono proposti dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti ed approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b..
Art. 51.
Pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti
1. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'universita' e, salvo che non dispongano diversamente, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi devono recare espressamente nel titolo la denominazione di «Regolamento».
Art. 52.
Indennita' e compensi
1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, determina la misura delle indennita' per lo svolgimento delle funzioni di rettore, prorettore, direttore di Dipartimento, responsabile di strutture dotate di autonomia gestionale. 2. Il consiglio di amministrazione determina altresi' la misura di eventuali compensi, se consentiti, relativi alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 53.
Revisione dello statuto
1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello statuto: a. il rettore; b. il senato accademico; c. il consiglio di amministrazione; d. la maggioranza dei Dipartimenti dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi consigli. 2. La revisione e' adottata con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti dell'Ateneo. Senato accademico e consiglio di amministrazione assumono le rispettive deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 53-bis
Tecnologi a tempo indeterminato e a tempo determinato
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto nelle elezioni del rettore, dei componenti del senato accademico, dei componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 7, delle rappresentanze nei consigli di Dipartimento, i tecnologi a tempo indeterminato e a tempo determinato sono considerati parte del personale tecnico-amministrativo.
Art. 54.
Prima applicazione dello statuto
Abrogato.
Art. 55.
Afferenza dei docenti in servizio
Abrogato.
Art. 56.
Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 57.
Centri di ricerca
1. I Centri che alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 erano costituiti come Centri di Ateneo per la ricerca, trasferimento e alta formazione sono disciplinati da apposito regolamento secondo i principi dell'art. 34 del presente statuto. 2. I Centri interdipartimentali di ricerca esistenti alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 34, comma 5. 3. (17)
Art. 58.
Valutazione del processo di attuazione dello statuto
Abrogato.
Art. 58-bis
Disposizioni transitorie
1. Le sanzioni di cui all'art. 3, comma 3-bis, trovano applicazione con riferimento ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore. 2. Le modifiche apportate all'art. 11, comma 6, trovano applicazione a partire dalle prime elezioni del rettore successive alla loro entrata in vigore. 3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento generale di Ateneo di cui all'art. 11, comma 11-bis, trovano applicazione le disposizioni statutarie e regolamenti previgenti. 4. Le modifiche apportate all'art. 13, comma 2, trovano applicazione a partire dalle prime elezioni del senato accademico successive alla loro entrata in vigore. 5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui all'art. 14, comma 6, trova applicazione l'art. 39 del regolamento generale di Ateneo. Le competenze del senato accademico di cui all'art. 39, commi 7 e 8 del regolamento generale di Ateneo, sono esercitate dalla commissione prevista dall'art. 14, comma 6 del presente statuto. 6. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento relativo alle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto rettorale 1° ottobre 2024, n. 1297. 7. Le modifiche apportate all'art. 23 trovano applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dello stesso articolo. Dalla stessa data cessa dalle funzioni il garante in carica ai sensi del previgente testo dell'art. 23. 8. La designazione dei componenti supplenti del comitato tecnico-amministrativo e' effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente articolo. Le modifiche all'art. 24, comma 6, trovano applicazione con riferimento ai componenti designati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 24, comma 7, trova applicazione il decreto rettorale 13 gennaio 2022, n. 38. 9. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 26, comma 6, continua a trovare applicazione il decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621 e successive modificazioni e integrazioni. Trova immediata applicazione l'art. 27, comma 4-bis. 10. I settori scientifico-disciplinari per i quali i Dipartimenti sono competenti a proporre le chiamate di professori e ricercatori e per i quali sono tenuti ad assicurare le coperture degli insegnamenti sono individuati dal decreto rettorale 2 agosto 2024, n. 1095 e successive modificazioni e integrazioni. 11. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di Ateneo dei Dipartimenti e dei regolamenti interni di ciascun Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, la composizione delle giunte dei Dipartimenti resta disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621 e successive modificazioni e integrazioni. 12. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, i consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale restano disciplinati dalle disposizioni legislative e da quelle statutarie e regolamentari dell'Ateneo previgenti. 13. I Centri di ricerca, i Centri di servizio e i Centri interuniversitari esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo mantengono la configurazione di cui alla normativa di Ateneo preesistente, salvo diverse previsioni contenute nel regolamento di cui all'art. 34, comma 5. 14. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 34, comma 5, trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto rettorale 10 febbraio 2014, n. 85 e nel decreto rettorale 1° aprile 2021, n. 509. 15. Con riferimento ai Centri interuniversitari, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35, comma 6, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto rettorale 10 febbraio 2014, n. 85. 16. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35-bis, comma 1, trova applicazione la vigente normativa di Ateneo relativa al Sistema bibliotecario, al Sistema informatico e al Sistema museale.
Art. 59.
Entrata in vigore
1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Art. 4, comma 2-bis abrogato.
(2) Art. 11, comma 7 abrogato.
(3) Art. 13, comma 1, lettera o) abrogata.
(4) Art. 13, comma 3 abrogato.
(5) Art. 17, comma 1, lettera d. abrogata.
(6) Art. 17, comma 4 abrogato.
(7) Art. 23, comma 5 abrogato.
(8) Art. 23, comma 6 abrogato.
(9) Art. 26, comma 7 abrogato.
(10) Art. 27, comma 4, lettera c. abrogata.
(11) Art. 33, da commi 3 a 10 abrogati.
(12) Art. 36 abrogato.
(13) Art. 37 abrogato.
(14) Art. 38 abrogato.
(15) Art. 39 abrogato.
(16) Art. 43, comma 5 abrogato.
(17) Art. 57, comma 3 abrogato. |
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