| Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2026 |
| Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», e in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa societa' concessionaria e la competente amministrazione dello Stato; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 maggio 2017, Serie generale n. 118 e, in particolare, l'art. 1, comma 1 ai sensi del quale e' concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai- Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, e' tenuta a garantire (...) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi (...) in lingua arbëreshe per la Regione Calabria»; Vista la convenzione stipulata in data 30 giugno 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria, per il periodo dal 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026, per un importo di euro 1.123.287,85 comprensivo di IVA; Considerato che, in caso di rinnovo della citata convenzione, l'importo complessivo sara' riparametrato, su base annua, nella misura di euro 1.000.000,00 comprensivo di IVA; Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'art. 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria», di seguito denominato «Fondo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2025, adottato di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, in corso di registrazione, con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della sopra citata legge n. 198 del 2016, le risorse del Fondo per l'esercizio finanziario 2025, non ancora assegnate alle due Amministrazioni, sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza; Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 198 del 2016, in corso di emanazione, sono stabilite le risorse destinate alle diverse finalita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalla convenzione in oggetto sono a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria»; Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze e il sen. Adolfo Urso e' stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;
Decreta:
Art. 1
E' approvata l'annessa convenzione stipulata in data 30 giugno 2025 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2026
p. Il Presidente Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di informazione ed editoria Barachini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 912 |
| | Allegato CONVENZIONE
Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua arbëreshe nella Regione Calabria
TRA
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del Cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualita' di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
E
Rai Com S.p.a., societa' con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, c.f. e P.IVA n. 06382641006) di seguito anche «Rai Com», nella persona del dott. Giuseppe Santo, nella sua qualita' di amministratore delegato e legale rappresentante, di seguito denominate anche «Parti». Premesso che Rai Com agisce in qualita' di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di Servizio tra la Rai ed il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «Convenzione»); Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che dispongono che la RAI e' tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che tali servizi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive con le competenti amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 30, comma 2 che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'Allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni»; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed in particolare l'art. 2 che prevede «In attuazione dell'art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», ed in particolare l'art. 12 che prevede quanto segue «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza e che le regioni interessate possono altresi' stipulare apposite convenzioni con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima societa' concessionaria»; Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo Unico», emanato con decreto legislativo in data 8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilita', per la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni; Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e' affidata, fino al 30 aprile 2027, alla RAI; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017 su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017; Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico relativo al quinquennio 2023-2028 stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., e in particolare, l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai ... e' tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonche' di contenuti audiovisivi, in lingua arbëreshe per la Regione Calabria»; Considerata l'opportunita' di stipulare una Convenzione per il periodo dal 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026, al fine di uniformare la relativa scadenza temporale alle Convenzioni in essere per la tutela delle minoranze linguistiche, prevedendo la possibilita' di successivi rinnovi; Considerato che, in caso di rinnovo, saranno riparametrate in misura proporzionale le ore di programmazione radiofonica e televisiva nonche' il relativo corrispettivo economico; Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,
Tutto cio' premesso Si conviene quanto segue
Articolo 1
Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione ha ad oggetto la produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela della lingua arbëreshe, minoranza linguistica presente nella Regione Calabria (di seguito «Regione»), secondo quanto indicato nel successivo art. 2, dalla data del 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026. |
| | Articolo 2
Produzione e diffusione delle attivita' radiotelevisive
1. Rai Com, per conto di Rai, si impegna alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe nella Regione, nella misura di: A. n. 135 ore di trasmissioni radiofoniche; B. n. 37 ore di trasmissioni televisive realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi. 2. Le trasmissioni dovranno essere relative ai generi di attualita', servizio, cultura e/o intrattenimento. La programmazione proposta dovra' essere equilibrata, variata ed accessibile al territorio regionale nel suo complesso, al fine di garantire la diversita' culturale e linguistica e di rispondere alle esigenze culturali e sociali della popolazione arbëreshe. 3. Rai Com, per conto di Rai, si impegna inoltre a rendere progressivamente fruibile sui siti web di Rai la programmazione (in tutto o in parte) di cui al comma 1; a tal fine si impegna a riferire periodicamente al Comitato di cui al successivo art. 4 sugli sviluppi progressivi dell'attivita' svolta. 4. In caso di rinnovo della presente Convenzione, le Parti convengono sin da ora che le ore di produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe saranno riparametrate sulla seguente base annua: A. n. 120 ore annue di trasmissioni radiofoniche; B. n. 33 ore annue di trasmissioni televisive realizzate direttamente e/o indirettamente da Rai o acquisite da soggetti terzi. |
| | Articolo 3
Varianti
1. Fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 7 e 8, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione televisive e radiofoniche devono essere preventivamente concordate tra le Parti che dovranno comunque motivare tale variazione. |
| | Articolo 4
Comitato di indirizzo e monitoraggio
1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sara' istituito un Comitato di indirizzo e monitoraggio che, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della RAI, avra' il compito di: a) monitorare l'attivita' di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi, nonche' monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attivita' oggetto della presente Convenzione, anche in relazione agli obiettivi preventivati. Il Comitato potra' altresi' formulare suggerimenti in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe proponendo anche variazioni purche' motivate; b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente Convenzione nel corso della durata della stessa; a tale scopo, Rai Com fornira' al Comitato un'ampia informativa scritta, recante, tra l'altro, le ore trasmesse, nonche' le relazioni relative alle programmazioni radiotelevisive del periodo di riferimento. 2. Il Comitato e' presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio ed e' composto da due rappresentanti del Dipartimento stesso, un rappresentante della Regione e tre rappresentanti del Gruppo RAI. 3. Ai membri del Comitato di indirizzo e monitoraggio non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. 4. Delle decisioni assunte dal Comitato a seguito di ciascuna riunione, dovra' essere data evidenza documentale attraverso la redazione di apposito verbale. |
| | Articolo 5
Impianti e diffusione
1. I programmi oggetto della presente Convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione e' a carico del Gruppo RAI. |
| | Articolo 6
Modalita' di esecuzione
1. Rai Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe che verranno trasmesse dal 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026, con l'indicazione dei contenuti, delle modalita' di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio entro 45 giorni dalla stipula della presente Convenzione. Nel caso di successivi rinnovi lo schema e' predisposto tenuto conto delle risultanze del Comitato di cui all'art. 4, ed e' inviato entro 45 giorni dalla formalizzazione del rinnovo. 2. La Presidenza del Consiglio, tenuto conto anche delle risultanze del Comitato di cui al precedente art. 4, entro trenta giorni dalla data di ricezione del suddetto schema di massima, comunichera' a Rai Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valutera' nell'ambito della propria autonomia editoriale e produttiva. 3. Entro e non oltre trenta giorni dal termine del periodo di decorrenza della Convenzione, Rai Com inoltrera' alla Presidenza del Consiglio una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonche' eventuali dati riguardanti l'ascolto e il gradimento, ove disponibili. |
| | Articolo 7
Corrispettivo
1. La Presidenza del Consiglio si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe di cui all'art. 2, comma 1, un importo pari a euro 1.123.287,85 (unmilionecentoventitremiladuecentoottantasette/85) comprensivo di IVA per il periodo dal 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026. 2. In caso di rinnovo della presente Convenzione, la Presidenza del Consiglio si impegna sin da ora a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua arbëreshe di cui all'art. 2 comma 4, un importo riparametrato su base annua pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) comprensivo di IVA. 3. Il pagamento dell'importo e' effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessita' della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente Convenzione, emessa da Rai Com alla Presidenza del Consiglio. 4. La fattura non potra' essere emessa da Rai Com in epoca antecedente la verifica della conformita' delle prestazioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni, corredata dalla relazione di cui al precedente art. 6.3, sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri. 5. Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) fa pervenire alla Presidenza del Consiglio la dichiarazione attestante l'effettivita' delle trasmissioni di cui alla presente Convenzione, in relazione al periodo di vigenza della Convenzione medesima. 6. La fattura e' presentata da Rai Com in forma elettronica e soddisfa i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale» e successive modificazioni ed integrazioni. |
| | Articolo 8
Detrazioni
1. In caso di inadempienza di Rai Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore, di caso fortuito e/o a causa di esigenze indifferibili, la fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo previsto all'art. 7, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 2 della presente Convenzione, secondo i seguenti parametri: euro 2.500 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua arbëreshe; euro 10.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua arbëreshe. 2. Tali detrazioni non esonerano Rai Com da eventuale responsabilita' verso i terzi. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da giustificate esigenze di palinsesto o esigenze indifferibili, nessuna responsabilita' potra' essere attribuita a Rai Com, ma soltanto una riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 7. 3. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, puo' disporre l'immediata risoluzione della presente Convenzione. |
| | Articolo 9
Tracciabilita' dei flussi finanziari
1. Le Parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. 2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o piu' conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane S.p.a. 3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia' esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonche' le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresi', a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. 4. Rai Com, in relazione alle attivita' oggetto della presente Convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilita' dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, cosi' come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. 5. Le Parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. 6. La presente Convenzione si intendera' risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita' dei pagamenti. 7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti, Rai Com si impegna altresi' ad emettere le fatture di cui al precedente art. 7 della presente Convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. |
| | Articolo 10
Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni
1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, ciascuna delle parti designa il Responsabile della gestione della convenzione, ossia il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente Convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per Rai Com e' designata l'avv. Federica Tanzilli. Per la Presidenza del Consiglio, il Responsabile della Gestione della Convenzione e' individuato nel RUP della Convenzione stessa. 2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata: a Rai Com: PEC: raicom@postacertificata.rai.it alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria: PEC: archivio.die@mailbox.governo.it ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potra' comunicare all'altra, con le suddette modalita', successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente Convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie. |
| | Articolo 11
Foro competente
1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione. 2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validita', l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sara' competente il Foro di Roma. |
| | Articolo 12
Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonche' alla normativa sulla contabilita' generale dello Stato. |
| | Articolo 13
Spese
1. La presente Convenzione e' soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico di Rai Com. |
| | Articolo 14
Durata
1. La presente Convenzione ha durata dalla data del 15 settembre 2025 al 29 ottobre 2026. 2. Le Parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo o proroga della stessa, alle condizioni indicate in Convenzione, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi con le modalita' di cui al precedente art. 10.2. |
| | Articolo 15
Esecutivita'
1. Ai sensi del citato punto 131 dell'Allegato alla legge n. 286/2006, la presente Convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy. 2. La presente Convenzione e' immediatamente esecutiva per Rai Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo. |
| | Articolo 16
Privacy/Trattamento dati
1. Le Parti dichiarano di agire in qualita' di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attivita' oggetto della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali. 2. Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com e' altresi' consultabile al seguente link: https://www.raicom.rai.it/privacy-policy/ Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna Parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attivita' per la conclusione del presente Accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa. 3. Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, rispondera' direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorita', in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi. 4. Ciascuna Parte potra' in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR). |
| | Articolo 17
Anticorruzione
1. Le Parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onesta', imparzialita', trasparenza, lealta' e buona fede, di cui ciascuna ai propri atti vigenti, a rispettare in particolare, le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal Codice Etico RAI, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge 190/2012, disponibili sul sito di Rai Com al seguente link: https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le Parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente Convenzione. |
| | Articolo 18
Legge regolatrice e clausole finali
1. La presente Convenzione e' regolata dalla legge italiana. 2. Le Parti riconoscono che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile. Letto, approvato e sottoscritto.
Roma, 30 giugno 2025
p. la Presidenza del Consiglio Fiorentino Per Rai Com S.p.a. Santo |
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