Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2026
Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare l'art. 9, comma 1, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' nazionale anticorruzione, e' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 9, comma 2, quarto periodo, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
Visto, altresi', l'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto, inoltre, l'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai sensi del quale nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni;
Visto l'art. 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, art. 4, comma 3-quater e art. 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto art. 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni e gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita' nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore;
Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto, in particolare l'art. 5, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, ai sensi del quale, entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato, comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
Visto, inoltre, l'art. 5, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato e, contestualmente, il Comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonche' le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014 e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», e in particolare, l'art. 1, comma 2-bis, per cui le procedure accentrate di acquisto di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, di attuazione dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state individuate le categorie di beni e servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;
Vista la deliberazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 22 settembre 2021, n. 643, con la quale l'Autorita' ha proceduto all'aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e in particolare l'art. 14 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici;
Considerata la necessita' di proseguire e implementare il sistema di acquisto aggregato con l'individuazione - ad integrazione delle categorie e soglie gia' individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 - di ulteriori categorie di beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'integrazione delle categorie merceologiche individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018, con le ulteriori categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorieta' contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le note prot. n. 43751 del 7 ottobre 2024 e n. 18630 del 24 aprile 2025;
Vista la deliberazione n. 82641 del 31 luglio 2024 con la quale il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato le categorie di beni e servizi da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Tenuto conto di quanto specificato nella deliberazione n. 82641 del 31 luglio 2024 del Tavolo dei soggetti aggregatori, in base alla quale, per la categoria merceologica relativa alla «Gestione e manutenzione delle aree verdi», sono fatte salve le situazioni specifiche di ogni regione, tenuto conto della normativa regionale di riferimento e delle specificita' caratterizzanti il proprio ambito territoriale di riferimento;
Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' come sancita nella riunione del 29 maggio 2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dalla data indicata nell'art. 3 del presente decreto e sino all' emanazione di successivo decreto, sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorieta':

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, cosi' come individuate dall'art. 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso di gare pluriennali, le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi riferite all'importo a base d'asta relativo all'intero periodo.
3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.a. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2.
 
Art. 2

Modalita' attuative

1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente art. 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorieta' ivi indicate, nonche' l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, e' effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it e' reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore e' responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalita' operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it - sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18, 19 e 29 si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituiscono gli obblighi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2018 recante «Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 963