| Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| COMUNICATO |
| Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto». |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio DOP Cartoceto DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione. Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale. Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013. Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verra' emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea. |
| | Allegato Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Cartoceto»
Art. 1. Denominazione
La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento comunitario ed indicati nel presente disciplinare di produzione. |
| | Art. 2. Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti. Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente. E' ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varieta' diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente |
| | Art. 3. Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione della D.O.P. «Cartoceto» sono prodotte nei territori collinari dei comuni vocati all'olivicoltura aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. La zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Cartoceto e Mombaroccio, parte del Comune di Colli al Metauro (ex territori di Saltara e Serrungarina) e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla ss. Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord). Delimitazione dell'area di produzione. |
| | Art. 4. Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» sono quelle tradizionali atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche analitiche organolettiche, previste dal presente disciplinare. La produzione massima delle olive non supera la quantita' di Kg 9.000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica piu' favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali e' di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta e' di circa kg 20. Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, sono ammessi alla produzione della DOP «Cartoceto» a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni). La raccolta delle olive per la produzione della DOP «Cartoceto» avviene all'inizio dell'invaiatura; la raccolta deve terminare entro il 25 di novembre. Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni trattamenti contro il Dacus oleae, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non dovra' mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel periodo invernale ed estivo. I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrellino pneumatici o elettrici o sistemi a pettine; le raccolte per scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione sono espressamente vietate. Le olive devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto. |
| | Art. 5. Modalita' di oleificazione
La D.O.P. «Cartoceto» e' ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e molite in oleifici siti nel territorio medesimo. L'olio prodotto e' imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P. La molitura delle olive deve avvenire entro il piu' breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla raccolta. Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di produzione del frantoio. I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo. Non e' ammesso il metodo di trasformazione noto come «ripasso» (doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione), ne' e' consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive in olio; e' consentito solo l'uso d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico. Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in contenitori traforati o comunque in grado di agevolare l'aerazione. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente possibili, le caratteristiche peculiari del frutto. Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa massima delle olive in olio non puo' superare i 18 kg/q Per le estrazioni monovarietali di Raggiola si possono superare i 20 kg/q.le sino ad un massimo di 25 kg/q. Gli oli prodotti dovranno essere stoccati in appositi laboratori autorizzati ai sensi di legge, fino al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con azoto. |
| | Art. 6. Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli piu' maturi; odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba; gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. Puo' essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di mandorla verde; punteggio al panel test: inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato; punteggio >= 7; valore del grado di acidita' massimo: grammi 0,5% (espresso in acido oleico) rilevato all'imbottigliamento; perossidi: valore massimo 12 meq02/kg rilevato all'imbottigliamento; polifenoli totali >= 150 mg/kg; rapporto acido oleico/acido linoleico >= 8. |
| | Art. 7. Designazione e presentazione
La designazione e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. in etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di oliva «Cartoceto», seguita da «denominazione di origine protetta», in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono; 2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori; 3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta; 4. potra' essere evidenziato il metodo di molitura; 5. e' consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse; 6. nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantita' di olive dominanti di cui all'art. 2; 7. e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.; 8. e' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di produzione di cui all'art. 3; 9. per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, di vetro, ceramica, acciaio, banda di latta stagnata, altri materiali compositi o contenitori autorizzati ai sensi di legge nella distribuzione commerciale, sigillati e provvisti di etichetta; 10. e' vietata la miscelazione di oli, seppur certificati, provenienti da due annate diverse: in etichetta va specificato l'anno di raccolta delle olive. |
| | Art. 8. Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| | Art. 9. Legame
La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola comunita' fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud-est, le limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Partemio e della Mattera, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto si' che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima e' sub-mediterraneo, ideale per la coltivazione dell'ulivo, registra una temperatura media annuale di circa 14 °C, per effetto di minime intorno allo 0 °C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26 °C. La coltura dell'olivo e' tradizionalmente radicata nel territorio delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese e' il Primo Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del Capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra le piu' rappresentative e note discussero sulla grave situazione economica e finanziaria in cui versava la Comunita' di Cartoceto a causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il costante deterioramento della situazione, la Comunita' decise di acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura entrata con cui pagare i vari tributi. L'olio, gia' dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano ai molini ed evitare, cosi', l'incetta e il contrabbando. Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la quantita' d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di 25 scudi ed altre sanzioni. Dopo la macinatura, inoltre, si doveva consegnare alla cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio. Nonostante le alterne vicende della Comunita' di Cartoceto, l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione e' stata sempre elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio» che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando interesse e grande affluenza di pubblico, e' la dimostrazione piu' evidente. |
| | Art. 10. Controlli
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 2024/1143. |
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