| Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 1 aprile 2026, n. 48 |
| Integrazione delle attivita' di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga La seguente legge: Art. 1 Integrazione delle attivita' di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate 1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera t) e' aggiunta la seguente: «t-bis) svolgere attivita' di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa»; b) all'articolo 5: 1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio»; 2) al comma 3: 2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei medici,» sono inserite le seguenti: «degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri,»; 2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorche' e' richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate, e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010»; c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventiduesimo e ventitreesimo sono soppressi. 2. La Fondazione per le attivita' ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8, comma 2, ventiduesimo e ventitreesimo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e' estinta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo e' devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana. 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 5, commi 2, 3 e 4, 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante: «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana). - 1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. L'Associazione e' di interesse pubblico ed e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 2. Dal 1º gennaio 2016 l'Associazione e' l'unica Societa' nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi. 3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2. 4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le seguenti attivita' d'interesse pubblico: a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; b) collaborare con le societa' di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle societa' della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri di immigrati stranieri, nonche' gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine; g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento; h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI; l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona; m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d' intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; n) collaborare con i componenti del Movimento in attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita'; o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria, cosi' come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore dei piu' giovani, anche attraverso attivita' formative presso le scuole di ogni ordine e grado; q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonche' i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento; r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneita' all'uso; t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile; t-bis) svolgere attivita' di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalita' stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa. 5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto. 6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attivita' sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), puo' sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attivita' di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonche' per la protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale.». «Art. 5 (Corpi militari ausiliari delle Forze armate). - Omissis. 2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo in servizio, nei confronti del personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza assegni. 3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorche' e' richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate, e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. 4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Omissis.». «Art. 8 (Norme transitorie e finali). - Omissis. 2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, cosi' individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalita' di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. La dotazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Il personale gia' individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, puo' prestare temporaneamente la propria attivita' presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Omissis.». |
| | Art. 2 Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in conformita' con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e con i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto dei principi fondamentali e delle regole definiti dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) sostituzione della denominazione di «Corpo delle infermiere volontarie» con quella di «Corpo delle crocerossine», garantendo coerenza normativa e continuita' operativa; b) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine, secondo criteri di funzionalita' ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operativita' nell'assolvimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attivita' di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, nonche' quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine; c) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine nell'assolvimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero; d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalita' di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, nonche' dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresi', per ciascuno dei due Corpi, due o piu' viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali; e) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalita' di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine; f) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attivita' ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012; g) costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e definizione delle modalita' di arruolamento, dei limiti di eta' e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonche' adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche; h) rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalita' di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonche' la qualita' di socio dell'Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti; i) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c); l) adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653; m) adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e revisione dei procedimenti disciplinari; n) revisione dei requisiti e delle modalita' di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo; o) revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuita' del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012; p) regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilita' dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate; q) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di crocerossina del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalita' rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; r) previsione di disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dai decreti legislativi di cui al presente articolo. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. 6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 1654, 1660 e 1737 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010: «Art. 1654 (Qualifica di pubblico ufficiale). - 1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali. 2. Il personale direttivo, non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.». «Art. 1660 (Dipendenti di pubbliche amministrazioni). - 1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo. 2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita' pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo 990. 3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.». «Art. 1737 (Nomina delle infermiere volontarie). - 1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che: a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami; b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita' alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale. 2. L'ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame. 3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale. 4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione. 5. Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale. 6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica. Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.». - Per il testo degli articoli 1, 5 e 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si vedano le note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178: «Art. 8-bis (Disposizioni finali). - 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni. 2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute e' autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari. 3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o piu' decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - La legge 10 giugno 1940, n. 653 recante: «Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28 giugno 1940. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Omissis. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti. Omissis.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010. |
| | Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare 1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; b) assicurare: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonche' la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei principi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori; c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonche' di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresi' alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresi', l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare. 3. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 e il regolamento adottato ai sensi del comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1998: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'articolo 2267 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 2267 (Abrogazione per nuova regolamentazione della materia). - 1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri. 2. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.». - Per il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. si vedano le note all'articolo 2. |
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