| Gazzetta n. 87 del 15 aprile 2026 (vai al sommario) |
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
| COMUNICATO |
| Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2022-2024 |
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Il giorno 23 febbraio 2026, alle ore 12,30, presso la sede dell'A.Ra.N, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni locali 2022-2024. Per l'A.Ra.N. il presidente cons. Antonio Naddeo firmato.
============================================================= | Per le: organizzazioni | Per le: confederazioni | | sindacali | sindacali | +=============================+=============================+ |FP CGIL non firmato |CGIL non firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |CISL FP firmato |CISL firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |UIL FPL firmato |UIL firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |CSA RAL firmato |CISAL firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |
| | Allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali
Triennio 2022-2024
Indice TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza Art. 1 Campo di applicazione Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto TITOLO II RELAZIONI SINDACALI Capo I Sistema delle relazioni sindacali Art. 3 Obiettivi e strumenti Art. 4 Informazione Art. 5 Confronto Art. 6 Organismo paritetico per l'innovazione Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale Art. 10 Clausole di raffreddamento Art. 11 Diritto di assemblea TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE Capo I Sistema di classificazione Art. 12 Modifiche ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di classificazione professionale Art. 13 Progressioni tra le aree Art. 14 Progressioni economiche all'interno delle aree Capo II Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione Art. 15 Incarichi di Elevata Qualificazione Art. 16 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato Art. 17 Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ Capo III Disposizioni particolari per enti in convenzione Art. 18 Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione Capo IV Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ Art. 20 Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO Capo I Costituzione del rapporto di lavoro Art. 21 Periodo di prova Capo II Istituti collegati all'orario di lavoro Art. 22 Articolazione dell'orario di lavoro Art. 23 Orario multiperiodale Art. 24 Orario di lavoro flessibile Art. 25 Turnazioni Art. 26 Trattamento per attivita' prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo Art. 27 Servizio mensa e buono pasto Capo III Permessi assenze e congedi Art. 28 Ferie, recupero festivita' soppresse e festivita' del santo patrono Art. 29 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio Art. 30 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita Art. 31 Permessi retribuiti Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari Art. 33 Assenze e permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici Art. 34 Diritto allo studio Art. 35 Congedi dei genitori Art. 36 Assenze per malattia Capo IV Formazione e strumenti di age management Art. 37 Destinatari e processi della formazione Art. 38 Obiettivi e strumenti di age management Capo V Estinzione del rapporto di lavoro Art. 39 Termini del preavviso Capo VI Lavoro a distanza Art. 40 Accesso al lavoro agile Art. 41 Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione Art. 42 Lavoro da remoto Capo VII Disposizioni comuni su istituti economici Art. 43 Patrocinio legale Art. 44 Patrocinio legale in caso di aggressioni Art. 45 Welfare integrativo Art. 46 Trattamento economico del personale in distacco sindacale Art. 47 Indennita' di servizio esterno Art. 48 Differenziazione del premio individuale Art. 49 Indennita' per centralinisti non vedenti TITOLO V RESPONSABILITA' DISCIPLINARE Art. 50 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale TITOLO VI tipologie flessibili del rapporto di lavoro Capo I Lavoro a tempo determinato Art. 51 Contratto di lavoro a tempo determinato Art. 52 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato Capo II Lavoro a tempo parziale Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 54 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 55 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 56 Incrementi degli stipendi tabellari Art. 57 Effetti dei nuovi stipendi Art. 58 Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL Art. 59 Fondo risorse decentrate: utilizzo Art. 60 Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennita' di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004 Dichiarazione congiunta n. 1 Dichiarazione congiunta n. 2 Dichiarazione congiunta n. 3 Dichiarazione congiunta n. 4 Dichiarazione congiunta n. 5
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 22 febbraio 2024. 2. Il presente contratto si applica, altresi', al personale in servizio addetto alle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale degli enti. 3. Con il termine «enti» si intendono tutte le amministrazioni ricomprese nel comparto funzioni locali, di cui al comma 1. 4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «Decreto legislativo n. 165/2001». |
| | Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalita' previste dall'art. 1, comma 128, secondo periodo della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per il 2025). 7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo. 8. Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei precedenti CCNL del comparto funzioni locali continuano a trovare applicazione, ove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL. |
| | Art. 3.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, anche al fine di garantire la esigibilita' e la corretta applicazione del contratto e contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale e' possibile attivare, anche su proposta della parte datoriale o di una o piu' organizzazioni sindacali, modalita' di riunione da remoto. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; si migliora la qualita' delle decisioni assunte; si sostengono e si favoriscono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della pubblica amministrazione; si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro; si promuovono e si favoriscono modalita' di lavoro che consentano una migliore armonizzazione con la vita privata e familiare. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione collettiva integrativa, anche di livello territoriale con la partecipazione di piu' enti, secondo la disciplina dell'art. 9 (Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale). 4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su tematiche, atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione; confronto; organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione collettiva integrativa e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 8. Ferme restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente Titolo II, sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali contenute nelle sezioni del presente contratto. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 4.
Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa e' resa preventivamente e in forma scritta dagli enti ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 5. Sono, altresi', oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. L'informativa relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalita' attuative dello stesso e' seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie). 6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli enti in cui non vi sia l'obbligo di costituzione dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di cui all'art. 6, o negli enti che non lo costituiscano entro i termini di cui al comma 3 dello stesso articolo, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale di cui all'art. 70 del CCNL del 21 maggio 2018, i dati relativi alle attivita' trasferite e conferite ad altri soggetti mediante convenzione o altre forme associative, ivi compresi i consorzi, i dati relativi alla copertura assicurativa di cui all'art. 58 del CCNL 16 novembre 2022 e dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023, nonche' l'affidamento a soggetti terzi di attivita' dell'ente in assenza di trasferimento del personale. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 5.
Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi, anche singolarmente; l'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta, anche con modalita' telematiche. L'incontro puo' anche essere proposto dall'ente contestualmente all'invio dell'informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l'amministrazione puo' procedere all'adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo. 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie): a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, l'articolazione in turni, l'articolazione dell'orario multiperiodale, la collocazione temporale della pausa, nonche' l'articolazione in via sperimentale su quattro giorni settimanali di cui all'art. 22 del presente CCNL; b) i criteri generali del sistema di valutazione della performance dei cui esiti si tiene conto anche ai fini delle progressioni economiche; c) l'individuazione dei profili professionali; d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione; e) i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione; f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001 e la condizione di tutela del personale impiegato nei servizi e nelle attivita' oggetto di trasferimento o conferimento; g) la verifica delle facolta' di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL; h) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'amministrazione; i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attivita' formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunita' tra tutti i lavoratori, e dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno e del rispetto delle risorse minime da stanziare di cui all'art. 37, comma 13; i-bis) criteri per la scelta del personale dipendente qualificato, di cui all'art. 37, comma 8, da adibire, in qualita' di docente, per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto il personale; l) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attivita' di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto; m) istituzione servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi; n) le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell'art. 6 (Organismo paritetico), in sede di Organismo paritetico per l'innovazione, qualora lo stesso non venga istituito entro il termine previsto dall'art. 6, comma 3, del presente CCNL; o) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 13, comma 7 (Norme di prima applicazione) del CCNL 16 novembre 2022; p) gli andamenti occupazionali; q) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni e delle molestie sul lavoro; r) materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale educativo e scolastico del CCNL del 16 novembre 2022; s) criteri per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 105 del CCNL 16 novembre 2022; t) monitoraggio delle politiche di age-management ai sensi dell'art. 38, comma 5; u) criteri per l'individuazione delle coperture assicurative di cui all'art. 58 del CCNL 16 novembre 2022 e dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023; v) criteri per il conferimento delle mansioni superiori. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 6.
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'Organismo paritetico per l'innovazione realizza, negli enti, comprese le Unioni dei comuni, con piu' di settanta dipendenti, una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'ente. Le Province e le citta' metropolitane possono costituire l'organismo in forma associata, sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali di cui al periodo precedente. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attivita' aventi un impatto sull'organizzazione e di innovazione anche tecnologica, miglioramento dei servizi promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo, anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo stress lavoro correlato e su fenomeni di burn-out, nonche' su cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, incluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di formulare proposte all'ente o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa. 3. L'Organismo paritetico per l'innovazione e' istituito presso ciascuno degli enti di cui al comma 1. Gli stessi enti entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono ad attivarlo, previa istituzione ove non presente, e ad aggiornarne la composizione. Esso: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) nonche' da una rappresentanza dell'ente, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'ente o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) (Contrattazione integrativa collettiva: soggetti e materie) manifestino un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; c) trasmette proprie proposte progettuali, all'esito positivo dell'analisi di fattibilita' di cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'ente; d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) svolge analisi, indagini e studi, e puo' esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 70 del CCNL del 21 maggio 2018; f) redige un report annuale delle proprie attivita'. 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) (Contrattazione integrativa collettiva: soggetti e materie) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'Organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lettera c). 5. Costituiscono, inoltre, oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, con cadenza semestrale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 70 del CCNL del 21 maggio 2018, i dati relativi alle attivita' trasferite e conferite ad altri soggetti mediante convenzione o altre forme associative, ivi compresi i consorzi, i dati relativi alla copertura assicurativa di cui all'art. 58 del CCNL 16 novembre 2022 e dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023, nonche' l'affidamento a soggetti terzi di attivita' dell'ente in assenza di trasferimento del personale. 6. Nel caso in cui l'Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3 e fino alla sua costituzione, le materie del comma 2 diventano oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste. Tale disposizione si applica, altresi', nel caso in cui l'organismo non si riunisca almeno due volte all'anno ai sensi del comma 3, lettera b). 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 7.
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa: a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 59, comma 1, tra le diverse modalita' di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, anche con riguardo all'eventuale correlazione con i compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge, nonche', con riguardo agli enti senza dirigenza, alle previsioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) (disposizioni particolari enti senza la dirigenza); c) le procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) comma 2, lettere a), b), d), e), f), g), h) e comma 8, con l'individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili per singola area; d) l'individuazione delle misure dell'indennita' correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21 maggio 2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall'art. 84-bis del CCNL 16 novembre 2022 e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonche' la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione, tenuto conto di quanto previsto del comma 3-bis dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo); e) l'individuazione delle misure dell'indennita' di servizio esterno di cui all'art. 47 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonche' la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione, tenuto conto di quanto previsto del comma 3-bis dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo); f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' per specifiche responsabilita' di cui all'art. 84 del CCNL 16 novembre 2022; g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 45, comma 2 del presente CCNL; i) l'elevazione della misura dell'indennita' di reperibilita' prevista dall'art. 24 del CCNL del 21 maggio 2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 17, comma 1, lettera h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21 maggio 2018 per il numero dei turni di reperibilita' nel mese anche attraverso modalita' che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile non superiore al trimestre; l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 25, commi 2 e 4, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2 e 7; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 33 del CCNL 16 novembre 2022; p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; p-bis) criteri per l'implementazione di modalita' di lavoro che consentano una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, con esclusione delle modalita' di lavoro a distanza; q) l'elevazione del periodo di tredici settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 23, comma 2; r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui e' calcolato il limite delle quarantotto ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del CCNL 16 novembre 2022; s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del CCNL 16 novembre 2022; t) le implicazioni in ordine alla qualita' del lavoro ed alla professionalita' dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione dei servizi; u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022; v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell'indennita' di cui all'art. 97 (Indennita' di funzione) del CCNL 16 novembre 2022, nonche' i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo; z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 25, comma 8 (Turno), in materia di turni di lavoro notturni, con particolare riguardo al personale prossimo alla pensione; aa) individuazione delle figure professionali, nonche' della durata della pausa di cui all'art. 27, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto); ab) definizione degli incentivi economici per le attivita' ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole statali; ac) previsione della facolta', per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attivita' in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennita' di turno di cui all'art. 25, comma 5, lettera d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, e' computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennita' di turno; ad) modalita' per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art. 22 del CCNL del 1° aprile 1999; ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all'art. 48, comma 2 (Differenziazione del premio individuale), della quota limitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dei criteri in caso di parita'; af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attivita' di docenza ai sensi dell'art. 37, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16 novembre 2022; ag) criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023; ah) criteri di priorita' per l'accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto nonche' individuazione dei casi in cui e' possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalita' agile o da remoto; ai) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 46, commi 2 e 3 (trattamento economico del personale in distacco sindacale); al) destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle gia' previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, senza che cio' comporti, per gli enti con dirigenza, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022; per gli enti senza la dirigenza si rinvia alla disciplina di cui all'art. 20, comma 1, lettera b) (Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza); am) criteri di ripartizione delle risorse in favore del personale di cui all'art. 98 del CCNL 16 novembre 2022 tra le diverse finalita' di utilizzo ivi previste; an) criteri per la corresponsione, a carico del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 di forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione in favore del personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 18 del presente CCNL; ao) definizione della percentuale di incremento dell'importo riconosciuto ai centralinisti non vedenti, a titolo di indennita' giornaliera, di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 113/1985, come richiamata nell'art. 49. 5. Nella definizione del contratto integrativo le parti favoriscono l'adozione di strumenti volti a favorire l'inserimento del personale neo-assunto, quali ad esempio politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 8.
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo, da trattare in un'unica sessione negoziale, fatte salve esigenze sopravvenute condivise tra le parti, ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di utilizzo di cui all'art. 7, lettera a) del citato comma 4 devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo il caso in cui siano stati definiti in sede di contrattazione integrativa triennale. 2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. 4. Al fine di garantire la piena funzionalita' dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate ed avvia la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell'avvio di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, nonche' i dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente. 5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), p bis) q), r), s), t), z), aa), ad), ah). 6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af), ag), ai), al) am), an) e ao) e il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10 (Clausole di raffreddamento), l'ente interessato puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque. 7. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione, per il prescritto parere di competenza. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 9.
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione collettiva integrativa puo' svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L'iniziativa puo' essere assunta, oltreche' dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione collettiva integrativa, ivi compresa l'unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali. 2. I protocolli devono precisare: a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), nonche' forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente; c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all'art. 8; d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi. 3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalita' di partecipazione alla contrattazione di livello territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie, la composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispetti fondi e bilanci. 4. Alla contrattazione collettiva integrativa territoriale si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 8. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 del CCNL 21 maggio 2018. |
| | Art. 10.
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 11.
Diritto di assemblea
1. I dipendenti degli enti del comparto funzioni locali hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, anche in modalita' telematica, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per dodici ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto secondo la disciplina di cui al Titolo VI del CCNL 16 novembre 2022 come integrata da quella di cui al Titolo IV, Capo VI del presente CCNL. 3. Il personale esercita il diritto di assemblea computando i tempi di percorrenza necessari al raggiungimento della sede individuata per lo svolgimento della stessa, all'interno del monte ore individuale di cui al comma 1. 4. Sulle prerogative e permessi sindacali del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, le ore di permesso per partecipare all'assemblea sono utili alla quantificazione della durata della prestazione ai fini dell'erogazione del buono pasto, nei limiti di tre ore per ciascuna assemblea. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 10 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 12. Modifiche ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di classificazione professionale
1. All'art. 13, comma 6 del CCNL 16 novembre 2022, le parole «maturate ed effettivamente utilizzate dalla amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle parole «maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni di appartenenza», ed inoltre le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026». 2. Alla tabella C - tabella di Corrispondenza, allegata al CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022 dopo le parole «diploma di scuola secondaria di secondo grado» sono aggiunte le parole «o titolo equipollente secondo quanto stabilito, in materia, da norme di legge o di regolamento». |
| | Art. 13.
Progressioni tra le aree
1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualita'; sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente e' esonerato dal periodo di prova, con il consenso dello stesso, ai sensi dell'art. 21 (Periodo di prova), comma 2 del presente CCNL e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianita' (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area. Non si da' luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del trattamento tabellare e' derivante dai rinnovi contrattuali. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 15 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 14.
Progressioni economiche all'interno delle aree
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o piu' «differenziali stipendiali» di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun «differenziale stipendiale», da corrispondersi mensilmente per tredici mensilita', e' individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata tabella A del CCNL 16 novembre 2022. La medesima tabella evidenzia, altresi', il numero massimo di «differenziali stipendiali» attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i «differenziali stipendiali» conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilita'. Per il personale delle Sezioni speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 92, 96, 102 e 106 del CCNL 16 novembre 2022. 2. L'attribuzione dei «differenziali stipendiali», che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del presente CCNL 16 novembre 2022, nel rispetto delle modalita' e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla procedura selettiva, i lavoratori in servizio alla data di decorrenza del beneficio, che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine puo' essere ridotto a due anni o elevato a quattro. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa. b) il numero di «differenziali stipendiali» attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi; c) non e' possibile attribuire piu' di un differenziale stipendiale per dipendente per ciascuna procedura selettiva; in caso di concorrenza delle condizioni che danno diritto alla maggiorazione dei differenziali di cui agli articoli 92, 96 e 102 del CCNL del 16 novembre 2022 prevale quello di maggiore importo; d) i «differenziali stipendiali» sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri: 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad di una o piu' delle annualita'; nel caso in cui il requisito di cui al comma 2, lettera a) sia fissato in due anni dalla contrattazione collettiva integrativa, nella medesima sede di contrattazione e' possibile stabilire che la media delle valutazioni sia calcolata sulle ultime due anziche' sulle ultime tre; 2) esperienza professionale. Per «esperienza professionale» si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuita', anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonche', nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacita' culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi attivati dall'ente, di cui all'art. 37 (Destinatari e processi della formazione); e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) e' effettuata in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non puo' essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non puo' essere attribuito un peso superiore al 40% del totale. f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche almeno da sei anni e' possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 5% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), puo' anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente; g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorita' in caso di parita' dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione; h) in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) qualora si possano creare situazioni di conflitto di interesse tra valutato e valutatore, sono previste distinte graduatorie, nell'ambito dell'area dei funzionari ed EQ, tra il personale titolare di incarico di EQ e il personale non titolare del predetto incarico. 3. La progressione economica di cui al presente articolo e' finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilita' e continuita' del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16 novembre 2022 ed e' attribuita, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. 4. Ai «differenziali stipendiali» di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione) del CCNL 16 novembre 2022. 5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lettera b), del CCNL 16 novembre 2022 cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 3 (Progressioni tra le aree) del presente CCNL. 6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area. 7. Il personale comandato o distaccato presso altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali presso l'ente di appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalita' per acquisire dall'amministrazione utilizzatrice le informazioni e le valutazioni. 8. Negli enti privi di dirigenza, la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) puo' stabilire che l'attribuzione delle progressioni economiche sia effettuata con unica graduatoria di ente, anziche' attraverso distinte graduatorie. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 15.
Incarichi di Elevata Qualificazione
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilita' con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformita' all'art. 18 del CCNL 16 novembre 2022. Tali posizioni richiedono: responsabilita' amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilita' di unita' organizzative e di coordinamento di unita' di personale anche appartenente alla stessa Area di Funzionari ed EQ; responsabilita' amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformita' agli ordinamenti delle amministrazioni; conoscenze altamente specialistiche, capacita' di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacita' gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attivita' di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilita' e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attivita' progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo; 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilita' di direzione di unita' organizzative di particolare complessita', caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilita' con contenuti di alta professionalita', comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad Elevata Qualificazione professionale o di responsabilita', risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 16 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 16.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 15 e' costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 22.000, lordi per tredici mensilita', sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessita' nonche' della rilevanza delle responsabilita' amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilita', negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 15, comma 4 (Incarichi di Elevata Qualificazione), l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 9.500 annui lordi per tredici mensilita'. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento. 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, gia' titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, e' attribuito un ulteriore importo la cui misura puo' variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessita' delle attivita' e del livello di responsabilita' connessi all'incarico attribuito nonche' degli esiti della valutazione di performance individuale. 6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, si determina un corrispondente ampliamento delle facolta' di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 17 del CCNL 16.11.2022. |
| | Art. 17.
Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ
1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 15 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: a) l'indennita' di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lettera b), primo periodo, del CCNL del 6 luglio 1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14 settembre 2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennita' di vigilanza) del CCNL del 16 novembre 2022; b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL del 21 maggio 2018; c) i compensi per lo straordinario elettorale; d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 5 ottobre 2001; e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22 gennaio 2004 o per interventi per calamita' pubbliche di carattere igienico-sanitarie; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamita' naturali o per interventi per calamita' pubbliche di carattere igienico-sanitarie; f) i compensi di cui all'art. 56-ter del CCNL 21 maggio 2018 e gli incentivi monetari di cui all'art. 98 del CCNL 16 novembre 2022, previsti per il personale dell'area della vigilanza, nonche' l'indennita' di ordine pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147; g) l'indennita' di funzione del personale addetto alle case da gioco; h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 114 del 2014; i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9 maggio 2006; i compensi incentivanti connessi alle attivita' di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018; i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556/1996, spese del giudizio; compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della legge 449/1997. 2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 20 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 18.
Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale e' gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore puo' disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo). 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16 novembre 2022. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina gia' prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16 novembre 2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovra' comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilita'; l'ente presso il quale e' stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti; al fine di compensare la maggiore gravosita' della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16, comma 2 del presente CCNL; per finalita' di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri puo' concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziate presso ciascun ente. 6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni. 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, l'ente, legittimato a servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri enti, puo' conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale e' instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale). 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 19.
Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL. 2. Negli enti privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi istituzionali e' possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purche' in possesso delle necessarie capacita' ed esperienze professionali. 3. Gli enti possono avvalersi della particolare facolta' di cui al comma 2 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano gia' state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potra' eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito. 4. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi dei commi 2 e 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ di cui all'art. 16, comma 2 (Retribuzione di posizione e di risultato), nonche', sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 17 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14 settembre 2000. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 22 del CCNL 16 novembre 2022 e dall'art. 18 (Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione) del presente CCNL. 6. Per gli incarichi di cui al comma 1, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16 novembre 2022, con eccezione della durata che puo' essere fino a cinque anni. Nel caso di conferimento al titolare di EQ anche dell'incarico di vicesegretario, l'ente puo' tenerne conto in sede di graduazione della retribuzione di posizione. 7. Gli enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 19 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 20.
Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza
1. Negli enti senza la dirigenza, oltre alle previsioni speciali contenute all'art. 14, comma 8 (Progressioni economiche all'interno dell'area), all'art. 15, comma 4 (Incarichi di Elevata Qualificazione) e all'art. 19 (Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ), al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa, trovano applicazione le seguenti discipline speciali: a) in sede di contrattazione collettiva integrativa, le parti valutano la previsione di forme di incentivazione rivolte al personale assegnato ai servizi in forma associata, con particolare riferimento alle stazioni appaltanti e ai servizi tecnici associati, anche per finalita' legate alla protezione civile e ai progetti del PNRR, nonche' di forme di incentivazione in favore del personale inquadrato in profili legati all'innovazione tecnologica; b) gli enti possono destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle gia' previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, previa contrattazione integrativa, ove l'incremento determini una riduzione del Fondo risorse decentrate; 2. Ai fini di supportare gli enti di cui al presente articolo nelle procedure relative alla contrattazione integrativa, sara' demandato all'approfondimento tecnico di una commissione paritetica, composta da rappresentanti di ARAN, ANCI e UPI e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, la definizione di uno schema tipo di contratto collettivo integrativo, nonche' di uno schema tipo di protocollo d'intesa per avviare la contrattazione territoriale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 (Contrattazione collettiva territoriale). |
| | Art. 21.
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come segue: due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli operatori e degli operatori esperti; sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano gia' superato nella medesima area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree presso la medesima amministrazione. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell'art. 36 (Assenze per malattie), dell'art. 29 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell'art. 30 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 29 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso puo' essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati. 9. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'area, profilo professionale e differenziale economico di professionalita' di provenienza. 10. bis La disciplina di cui al comma 10 si applica, altresi', al dipendente assunto nell'area superiore, a seguito di una procedura di progressione tra le aree, che non si e' avvalso dell'esonero del periodo di prova di cui al comma 2 del presente articolo. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell'ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Al personale assunto a tempo determinato si applica la disciplina di cui all'art. 52, comma 2 (Trattamento economico-normativo con contratto a tempo determinato). 14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 25 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 22.
Articolazione dell'orario di lavoro
1. In via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello dei servizi resi all'utenza, le amministrazioni, previo confronto di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), possono articolare l'orario ordinario di lavoro di trentasei ore settimanali previsto dall'art. 29, comma 1, del CCNL del 16 novembre 2022, su quattro giorni. 2. L'adesione all'articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore e' volontaria. 3. L'articolazione dell'orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonche' di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dal CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio. |
| | Art. 23.
Orario multiperiodale
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 29, comma 4, lettera c) (Orario di lavoro) del CCNL 16 novembre 2022, e' effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensita' dell'attivita' lavorativa, nonche' in relazione alle esigenze di conciliazione vita-lavoro, comunque compatibili con le suddette esigenze di servizio, eventualmente individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera p-bis). 2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le tredici settimane. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 31 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 24.
Orario di lavoro flessibile
1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'orario flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilita' in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puo' avvalersi di entrambe le facolta' nell'ambito della medesima giornata. 2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici, sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove e' ubicata la sede di lavoro. 3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1 deve essere recuperato entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, secondo le modalita' e i tempi concordati con il dirigente. 4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilita' ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: beneficino delle tutele connesse alla maternita' o paternita' di cui al decreto legislativo n. 151/2001; assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del CCNL 21 maggio 2018; si trovino in situazione di necessita' connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie; siano impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti; familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA che siano impegnati nell'assistenza alle attivita' scolastiche a casa, come previsto all'art. 6 della legge n. 170/2010. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 36 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 25.
Turnazioni
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennita', devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente. 3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; b) l'adozione dei turni puo' anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio. Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato. c) all'interno di ogni periodo di ventiquattro ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno undici ore consecutive; d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno dieci ore; e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del giorno successivo. 4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamita' naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo' essere superiore a dieci, salvo diversa previsione adottata in sede di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera l). 5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista e' corrisposta una indennita', i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera c) del CCNL 16 novembre 2022; b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera c) del CCNL 16 novembre 2022; c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera c) del CCNL 16 novembre 2022; d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera c) del CCNL 16 novembre 2022. 5-bis. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da parte del personale turnista, da titolo all'indennita' di cui al comma 5, lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lettera ac) del presente CCNL. 6. L'indennita' di cui al comma 5 e' corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16 novembre 2022. 8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 36, comma 4 del CCNL 16 novembre 2022 puo', a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 9. Nelle giornate festive infrasettimanali, gli enti possono programmare la presenza di un numero ridotto di lavoratori turnisti, compatibilmente con le esigenze prestazionali e di servizio. Nei confronti dei lavoratori turnisti ai quali non e' richiesta la prestazione, tali giornate sono considerate festive e non danno luogo a debito orario. Conseguentemente, non e' corrisposto il compenso per lavoro in turno. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 30 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 26.
Trattamento per attivita' prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 74, comma 2, lettera b) del CCNL del 16 novembre 2022, con diritto al riposo compensativo di almeno ventiquattro ore consecutive da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 e' cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo, e' dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 74, comma 2, lettera b) del CCNL del 16 novembre 2022 nella misura: del 20% nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria, in fascia notturna o in giornata festiva; del 30% nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in fascia notturna-festiva. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 24 del CCNL 14 settembre 2000, come integrato dall'art. 14 CCNL 5 ottobre 2001. |
| | Art. 27.
Servizio mensa e buono pasto
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attivita' lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; e', in ogni caso, esclusa la possibilita' di riconoscere, su base giornaliera, piu' di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attivita' per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. 3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto. 4. Il dipendente e' tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa e' gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa e' gestita direttamente dall'ente. 5. Il servizio di mensa gratuito, o il buono pasto sostitutivo, sono riconosciuti indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che contestualmente e' tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonche' quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa ed il tempo relativo e' valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio. 6. In ogni caso e' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. 7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa e' pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge. 8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. 9. Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti. 10. Gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attivita' di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonche' quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potra' essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. 11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 35 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 28.
Ferie, recupero festivita' soppresse e festivita' del santo patrono
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per i titolari di incarico di EQ ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilita'. 2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie e' di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977. 3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie e' di trentadue giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977. 4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di ventisei e di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3. 5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresi' considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della localita' in cui il dipendente presta servizio, purche' ricadente in un giorno lavorativo. 7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 31 del presente CCNL (Permessi retribuiti) e 33 del CCNL del 21 maggio 2018 conserva il diritto alle ferie. 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale. 10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. L'ente monitora nel corso dell'anno l'effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verifichino i casi di cui ai commi 14 e 15 le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovra' assicurarsi che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti. 11. Fermo restando quanto previsto nel comma 10, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente puo' frazionare le ferie in piu' periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 13. Qualora le ferie gia' in godimento siano motivatamente interrotte o sospese dall'ente per esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovra' fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione. 16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dipendente informare tempestivamente l'ente, ai fini di consentire allo stesso di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresi' sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 40, comma 1, secondo alinea. 17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 36, comma 3 (Assenze per malattia) del presente CCNL, il periodo di ferie non e' riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15. 18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, e' determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera c), del CCNL 16 novembre 2022; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74. 19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6, il trattamento economico e' lo stesso previsto per i giorni di ferie. 20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 38 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 29. Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all'abrogata infermita' riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 3, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a diciotto mesi prorogabili per ulteriori diciotto in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che e' diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all'art. 36, comma 11, lettera a) (Assenze per malattia) del presente CCNL, comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l'Ente provvede, almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di comporto massimo di cui al comma precedente, a darne comunicazione al singolo dipendente. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui al comma l, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall'art. 36, (Malattia), commi 5 e 6. 5. Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la speciale disciplina dell'art. 7, comma 2-ter della legge n. 48/2017. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 49 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 30. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, accessi ambulatoriali, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dall' art. 36, comma 11, lettera a) (Assenze per malattia) del presente CCNL. 2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni o da enti accreditati. 3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa, certificati anche dal medico di medicina generale. 4. I giorni di assenza dovuti alle casistiche di cui al comma 1 e agli effetti collaterali di cui al comma 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata che ha reso la prestazione o dall'organo medico competente. 5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti. 6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale anche con riferimento a patologie preesistenti e ricomprende anche i casi di trapianti di organi e tessuti. 7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilita', trovano applicazione le previsioni della vigente normativa. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 50 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 31.
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilita', o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove o per aggiornamento professionale connesso all'attivita' di servizio ove non rientrante nei piani formativi adottati dall'Ente: giorni otto all'anno; lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso. 2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro quaranta giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potra' concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le indennita' per specifiche responsabilita' e l'indennita' di funzione di cui all'art. 59, (Fondo risorse decentrate: utilizzo) comma 2, rispettivamente, lettera e) ed f) del presente CCNL, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 32. Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessita' di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio; d) non possono essere fruiti consecutivamente nella stessa giornata ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001 nonche' i permessi di cui all'art. 42 (Permessi brevi) del CCNL 16 novembre 2022. e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennita' per specifiche responsabilita' e l'indennita' di funzione cui all'art. 59, comma 2, rispettivamente, lettera e) ed f) (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. Il diritto alla fruizione delle diciotto ore di permesso retribuito di cui al comma 1 e' riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell'anno, di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia gia' fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro. La presente clausola si applica altresi' nei casi di progressione tra le aree di cui agli art. 13, comma 6 del CCNL 16 novembre 2022 e art. 13 (Progressioni tra le aree) del presente CCNL. 5. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 41 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 33.
Assenze e permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro o del tempo di percorrenza dal domicilio del dipendente, in caso di permesso collocato all'inizio dell'orario di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) non possono essere fruiti consecutivamente nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001 nonche' i permessi di cui all'art. 42 (Permessi brevi) del CCNL 16 novembre 2022; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni; c) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, o dal professionista, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione e' inoltrata all'ente dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura dei soggetti di cui al comma 9. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione di presenza, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. Nelle ipotesi di cui al comma 12, la stessa deve precisare l'insorgenza dell'incapacita' lavorativa. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva. 16. Il diritto alla fruizione delle diciotto ore di permesso retribuito di cui al comma 1 e' riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell'anno, di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia gia' fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro. La presente clausola si applica altresi' nei casi di progressione tra le aree di cui agli art. 13, comma 6 del CCNL 16 novembre 2022 e art. 13 (Progressione tra le aree) del presente CCNL. 17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 44 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 34.
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attivita' formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di centocinquanta ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unita' superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno. 2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale gia' stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalita' telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 4. Nel caso in cui la frequenza di tirocini/stages sia parte integrante del percorso di studi intrapreso, senza la quale non sia possibile il conseguimento del titolo di studio, nel monte ore indicato al comma 1 possano rientrare anche le ore richieste per l'espletamento di detti tirocini. 5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorita': a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). 7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'. 8-bis. In caso di rinuncia, in corso d'anno, alla fruizione dei permessi da parte di un beneficiario, anche a seguito dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio, l'Ente e' legittimato a scorrere l'elenco dei richiedenti in base ai criteri di priorita' di cui ai commi 7 e 8, fermo restando il limite di cui al comma 6. 9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario gia' effettuato. 10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale. 11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 3 il dipendente puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1, primo alinea. 12. Nel caso in cui il conseguimento del titolo di studio preveda un periodo di tirocinio, l'ente valuta, su richiesta del dipendente, un'articolazione oraria che favorisca l'effettuazione del suddetto tirocinio, nel rispetto delle esigenze di servizio. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 46 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 35.
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui agli articoli 16, 17, 27-bis e 28 del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonche' i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 2-bis. I periodi di congedo di cui al comma 2 e 3 sono computati per intero nella tredicesima mensilita' e non comportano riduzioni di ferie e riposi, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino, nei casi di congedo per la malattia del figlio, previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al comma 3. 5. I periodi di assenza del congedo parentale, nonche' quelli di cui al comma 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, si applica l'art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001. 7. La lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, entro i termini previsti dalla richiamata norma di legge. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 3 del decreto legislativo n. 151/2001, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 8. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. In tale ipotesi, fermo restando, un termine di preavviso pari a due giorni, ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore e' riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore sono cumulabili con permessi e riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001 e non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 45 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 36.
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l'Ente provvede, almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di comporto di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilita' di cui al comma 3, deve farne formale richiesta. 3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi. 4. Prima di concedere l'ulteriore periodo di cui al comma 3, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 o 3, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente procede secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. 6. Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneita' permanente assoluta, l'ente, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennita' di preavviso. 7. L'ente puo' richiedere, con le procedure di cui al comma 4, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 3, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione. 8. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 7, emerga una inidoneita' permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'ente procede secondo quanto previsto dal comma 5, con l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011 e, ove non sia possibile applicare il comma 5, secondo quanto previsto dal comma 6. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 6. 9. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 3 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 10. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del decreto-legge n. 112/2008, e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall'undicesimo giorno di malattia nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera c) (Retribuzione e sui definizioni) del CCNL 16 novembre 2022, nonche' le indennita' in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per dodici mensilita', esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonche' le indennita' legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi tre mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b) del presente CCNL se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 13. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 14. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilita' previsti dalla vigente normativa. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'ente. 17. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla responsabilita' di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile e' versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dallo stesso erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 11, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 48 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 37.
Destinatari e processi della formazione
1. Le attivita' formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attivita' di cui al comma 3. 3. Nell'ambito dei piani di formazione sono individuate attivita' di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche. 4. I piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunita' di apprendimento, comunita' di pratica, tenuto conto anche delle disposizioni che disciplinano la formazione dei lavoratori a distanza. 5. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 6. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione organizzate dall'amministrazione o comunque disposte dalla medesima e' considerato in servizio a tutti gli effetti, anche ai fini della maturazione del buono pasto. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione. 7. Le attivita' formative sono tenute durante l'orario di lavoro. Qualora le attivita' si svolgano oltre fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 8. Gli enti possono individuare, all'interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare, durante l'orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale. 9. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attivita' di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione) possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma. 10. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite, inserendo le risultanze di detti processi nel fascicolo personale di cui all'art. 27 (Fascicolo personale) del CCNL 16 novembre 2022. 11. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 6, comma 2 del presente CCNL: a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale; b) possono essere formulate proposte all'amministrazione, per la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo; c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziate. 12. Nell'ambito della formazione continua prevista dai piani di formazione degli enti, gli enti promuovono una formazione specifica per il personale iscritto ad albi, in relazione alle esigenze formative previste per l'esercizio della professione all'interno degli enti, favorendo altresi' la partecipazione alle attivita' formative obbligatorie organizzate dagli ordini professionali. Il personale che vi partecipa, nell'ambito delle iniziative formative pianificate, e' considerato in servizio a tutti gli effetti. 13. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonche' le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 nei limiti ivi previsti. 14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 55 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 38.
Obiettivi e strumenti di age management
1. Il progressivo aumento dell'eta' degli organici e' uno dei fenomeni che ha avuto e sta avendo maggior impatto sull'organizzazione e sul funzionamento degli enti. E' necessario attivare azioni per definire politiche e regole di gestione del personale che si basino esplicitamente sulla gestione dell'eta', considerata la forte relazione tra limitazioni lavorative, logoramento del personale dovuto anche a fenomeni di burn out e l'eta' anagrafica dei lavoratori che incidono in modo significativo sul saldo futuro tra assunzioni e dimissioni del personale. 2. Gli enti devono porre particolare attenzione al fenomeno dell'aumento dell'eta' media del personale e devono mettere in atto tutte le strategie necessarie finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: valorizzazione della persona lungo l'intero percorso della vita lavorativa, ampliandone le opportunita' di espressione e di sviluppo professionale; promozione delle migliori condizioni di salute possibili, prevenendo l'insorgenza di malattie professionali ed infortuni sul lavoro; promozione di contesti lavorativi che sostengano la produttivita' individuale e l'efficacia dell'organizzazione, salvaguardando le specificita' della persona. 3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 potra' avvenire, nel rispetto delle relazioni sindacali di cui al Titolo II, attraverso, in particolare: la valorizzazione del ruolo attivo del personale con maggiore esperienza all'interno dell'amministrazione, come portatore di un prezioso patrimonio di competenze e conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. A tal fine, le amministrazioni promuovono un dialogo intergenerazionale mediante adeguate forme di affiancamento per i neoassunti e momenti di formazione peer-to-peer volti a favorire lo scambio di competenze tra le diverse generazioni, riducendo cosi' il rischio di isolamento e agevolando l'integrazione delle nuove risorse; un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e di salute; l'introduzione di una maggiore flessibilita' nella gestione del lavoro del personale, mediante ad es. la promozione di modalita' di lavoro a distanza e di tempo parziale e l'individuazione di turni che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 4. Il patrimonio di competenze e l'esperienza del personale in eta' piu' avanzata deve poter essere trasmesso alle nuove generazioni promovendo il dialogo intergenerazionale che favoriscano il passaggio di esperienze e competenze attraverso: l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e/o strumenti; l'affiancamento specifico al neoassunto di personale senior, specie nelle aree ad alto contenuto tecnico-specialistico. 5. Gli enti effettuano annualmente il monitoraggio delle politiche di age-management realizzate. Le risultanze di tale monitoraggio sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 5 del presente CCNL. |
| | Art. 39.
Termini del preavviso
1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a dieci anni; c) quattro mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre dieci anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla meta'. 3. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. Durante il periodo del preavviso e' possibile fruire delle ferie. 7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 28, comma 11 (Ferie e recupero festivita' soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 74, comma 2, lettera c) del CCNL del 16 novembre 2022; l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilita' maturato, in conformita' alla disciplina dell'art. 75 del CCNL del 16 novembre 2022; l'indennita' di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004; le altre voci retributive gia' considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14 settembre 2000. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 del CCNL del 9 maggio 2006. |
| | Art. 40.
Accesso al lavoro agile
1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed e' consentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al Titolo VI (Lavoro a distanza) del CCNL del 16 novembre 2022. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto), l'amministrazione individua le attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. 3. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera ah) - avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessita', non coperte da altre misure. In particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilita' in situazioni di gravita' ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 a sostegno della genitorialita' e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con l'accordo individuale di cui all'art. 65 del CCNL 16 novembre 2022 e' possibile estendere il numero di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a quelle previste per il restante personale. 4. il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 64 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 41.
Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione
1. La prestazione lavorativa in modalita' agile puo' essere articolata nelle seguenti fasce temporali: a) fascia di contattabilita' - nella quale il lavoratore e' contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalita' similari. Tale fascia oraria non puo' essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed e' articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente; b) fascia di inoperabilita' - nella quale il lavoratore non puo' erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022 a cui il lavoratore e' tenuto nonche' il periodo di lavoro notturno tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo. 2. Nelle fasce di contattabilita', il lavoratore puo' richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 32 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi per assemblea di cui all'art. 11 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, e' sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di contattabilita'. 3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalita' agile non e' possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio. 3. bis. Ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza. 4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attivita' lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente e' tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, puo' richiamare, con un congruo preavviso, il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore e' tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. 5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile puo' essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta un automatico diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), e fatte salve le attivita' funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lettera a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'ente. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 66 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 42.
Lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto puo' essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato. 2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - puo' essere svolto nelle forme seguenti: a) presso il domicilio del dipendente; b) altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i centri satellite. 3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore e' soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi' garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto), le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attivita', previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove e' richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operativita' ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreche' affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all'art. 29 (Orario di lavoro) del CCNL del 16 novembre 2022. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 (Contrattazione collettiva Integrativa: soggetti e materie), comma 4, lettera ah), per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilita' in situazioni di gravita' ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 a sostegno della genitorialita' e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con l'accordo individuale di cui all'art. 65 del CCNL 16 novembre 2022 e' possibile estendere il numero di giorni di attivita' resa in modalita' da remoto rispetto a quelle previste per il restante personale. 6. L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove viene prestata l'attivita' lavorativa ed e' tenuta alla verifica della sua idoneita', anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro prestato presso il domicilio, l'amministrazione concorda con il lavoratore tempi e modalita' di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica. 7. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 65 in materia di lavoro agile (Accordo individuale) del CCNL 16 novembre 2022, con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso e dall'art. 41 (Articolazione della prestazione in modalita' agile) commi 4 e 5. 8. il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 68 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 43.
Patrocinio legale
1. Gli enti, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dipendente intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che puo' esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi quindici giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia. 3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e specificamente, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione o di non luogo a procedere, o di archiviazione, che abbiano valore di cosa giudicata, perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, nonche' per remissione di querela, l'ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potra' essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverra' nei limiti consentiti dall'ordinamento. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruita' della spesa. Gli enti possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunziata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 4. Resta comunque ferma la possibilita' per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'ente, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 5. L'amministrazione dovra' esigere dal dipendente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 59 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 44.
Patrocinio legale in caso di aggressioni
1. Gli enti sono tenuti a garantire la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative piu' opportune per la tutela degli stessi. 2. L'ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di terzi, assume ogni onere a difesa per tutti i gradi di giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi a consulenti tecnici e alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dipendente puo' individuare un legale e un consulente tecnico diversi, proponendoli all'ente che decide in merito. 3. L'ente nei casi di cui al comma 2 puo' costituirsi parte civile. 4. Nell'ipotesi di aggressione, l'ente puo' prevedere a favore del personale un supporto psicologico ove richiesto dal personale stesso. |
| | Art. 45.
Welfare integrativo
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'educazione, all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale; d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale; f) incentivazione alla mobilita' sostenibile; g) altre categorie di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' previste, per le medesime finalita', da precedenti norme, nonche' mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, nel limite definito in sede di contrattazione collettiva integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art. 67, comma 3, lettera b) del CCNL del comparto funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018. 3. Nelle Camere di commercio l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) puo' avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. In tal caso, il finanziamento a carico degli enti, che non potra' determinare ulteriori o maggiori oneri, trova comunque copertura nelle risorse di cui al comma 2. 4. Ai fini della stipula delle polizze di cui al comma 1, lettera e) o, comunque, per una migliore gestione degli interventi previsti in attuazione del presente articolo, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 82 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 46.
Trattamento economico del personale in distacco sindacale
1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone: a) dello stipendio tabellare, ivi compresa la quota di indennita' di comparto conglobata ai sensi dell'art. 60, nonche' degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, con esclusione delle voci di cui all'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), comma 2, lettera c), lettera d), lettera f) limitatamente all'indennita' di cui al secondo periodo, lettera g), lettera h), lettera i), lettera k). 2. La misura percentuale dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b), e' definita in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, lettera ai) ed il relativo onere e' posto a carico delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 59 del presente CCNL. 3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 e' definita, altresi', la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b) erogata con carattere di fissita' e periodicita' mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche. 4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2022, la percentuale di cui al comma 1, lettera b) e' applicata al valore medio di ente, nell'anno 2021, delle voci retributive a carico del Fondo risorse decentrate di cui comma 1, lettera b), computate nell'elemento di garanzia. 6. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia e' riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco. 7. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione collettiva integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL. 8. Il presente articolo entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL e da tale data disapplica e sostituisce l'art. 47 del CCNL del 14 settembre 2000, come integrato dall'art. 39 del CCNL del 22 gennaio 2004, nonche' l'art. 19 del CCNL del 5 ottobre 2001. |
| | Art. 47.
Indennita' di servizio esterno
1. Al personale che rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennita' giornaliera, il cui importo e' determinato in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), nel limite massimo di 15,00 euro, tenendo conto del valore minimo previsto dall'art. 59, (Fondo risorse decentrate: utilizzo) comma 3-bis. L'indennita' puo' essere frazionata su base oraria secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi del suddetto articolo art. 7. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni. 3. L'indennita' di cui al presenta articolo: a) e' cumulabile con l'indennita' di turno, di cui all'art. 25 (Turno) del presente CCNL; b) e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) e' cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; d) e' cumulabile con i compensi derivanti da attivita' svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi. 4. Gli oneri per la corresponsione dell'indennita' di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 100 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 48.
Differenziazione del premio individuale
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni piu' elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, e' attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 59, comma 2, lettera b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, non potra' comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi destinati al personale ai sensi del comma 1. Per gli enti con un numero di dipendenti pari o inferiore a dieci detta percentuale non potra' comunque essere inferiore al 25%. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 4 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%. 3. La contrattazione collettiva integrativa definisce altresi', preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione puo' essere attribuita, nonche' i criteri per regolare eventuali casi di parita'. 4. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7 del presente CCNL e' possibile correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, lettera c) (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16 novembre 2022, al raggiungimento di uno o piu' obiettivi riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione se il numero dei dipendenti in servizio nell'ente non e' superiore a cinque unita'. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 81 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 49.
Indennita' per centralinisti non vedenti
1. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera ao) e' possibile incrementare l'importo riconosciuto ai centralinisti non vedenti, a titolo di indennita' giornaliera di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 113/1985 di un importo non superiore al 20% dei valori attualmente previsti, con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 50.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liberta' personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscano la prestazione lavorativa e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della liberta', o del provvedimento giudiziario inibitorio della prestazione lavorativa. 2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta' personale o questa sia comunque cessata, qualora l'ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 21 maggio 2018. 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012. 4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 62 del CCNL 21 maggio 2018. 6. Ove l'ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 72 (Codice disciplinare), comma 9, punto 2 del CCNL 16 novembre 2022, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dipendente e' riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 72, comma 9, punto 2, l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed operativita' dell'ente stesso. In tal caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 21 maggio 2018, tale sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilita' dell'art. 72, comma 9, punto 2 del CCNL 16 novembre 2022. 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio, nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita', ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennita', verra' conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, del CCNL 21 maggio 2018 il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55 quater comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 61 del CCNL 21 maggio 2018. |
| | Art. 51.
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, nonche' dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attivita' stagionali. 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non puo' superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione. 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto legislativo n. 81/2015, sono: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali; f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione. 5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001. 6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; b) sostituzione di personale assente per congedo di maternita', di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui al decreto legislativo n. 151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l'ente puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 8 del CCNL del 14 settembre 2000, al conferimento di mansioni superiori a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. 8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale. 10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive. 11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area, e' possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non puo' superare i dodici mesi, o termini diversi previsti da disposizioni di leggi speciali, e puo' essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessita' di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalita'; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione; i) conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; l) attivita' finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche. 12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali. 13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81/2015. 15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 60 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 52.
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato
1. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 28 (Ferie, recupero festivita'.) comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque gia' intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di ventotto o trentadue giorni, stabilito dall'art. 28 , commi 2 e 3 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 36 (Assenze per malattia): b1) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 36 (Assenze per malattia); b2) ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico si applica l'art. 5 del decreto-legge n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983, nel limite massimo retribuito di cui all'art. 36 (Assenze per malattia), comma 1; b3) ai fini della determinazione percentuale di retribuzione spettante, secondo i criteri di cui al medesimo art. 36 (Assenze per malattia) comma 11 i relativi periodi sono stabili in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto il trattamento economico, determinati con le modalita' indicate alla precedente lettera b2). In ogni caso, nei primi due mesi di assenza e' corrisposto il trattamento economico in misura intera; b4) resta fermo che il trattamento economico non puo' essere comunque erogato oltre alla cessazione del rapporto di lavoro; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 31 (Permessi retribuiti), comma 2; d) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera c), possono essere concessi i seguenti permessi: permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all'art. 32 (Permessi orari retribuiti per motivi personali); permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 31 (Permessi retribuiti), comma 1, primo alinea; permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all'art. 33 (Assenze per visite specialistiche); permessi per lutto di cui, all'art. 31 (Permessi retribuiti) comma 1, secondo alinea; permessi brevi di cui all'art. 42 (Permessi brevi) CCNL 16 novembre 2022. e) il numero massimo annuale per ciascuna tipologia dei permessi di cui alla lettera d) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5; f) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, anche con riferimento ai permessi per lutto, ai quali si applica la disciplina legale, nei casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi. 2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 21 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall'art. 21 (Periodo di prova) in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 4, indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato. 3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 24 (Contratto individuale di lavoro) CCNL 16 novembre 2022, il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile. 4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell'art. 51 (Contratto di lavoro a tempo determinato) e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e' fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di unita' derivante dal computo. 5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure di reclutamento o procedure di progressioni tra le aree o progressioni economiche dello stesso ente o di altro ente o amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra professionalita' richiesta nei posti da coprire ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto, al pari del personale a tempo indeterminato. 7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente anche presso altri enti con attribuzioni del medesimo profilo e categoria/area di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 61 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 53.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione degli incarichi di EQ. Il lavoratore titolare delle stesse puo' ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti gia' in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L'ente, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 11 oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita'; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'ente. 5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 73 del decreto-legge n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione collettiva integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 3, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternita' o paternita'; d) documentata necessita' di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero; g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l'ente da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di quindici giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni. 14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 53 del CCNL del 21 maggio 2018. |
| | Art. 54.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non puo' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (cinque o sei giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto, ossia con combinazione delle due modalita' indicati nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 54 del CCNL del 21 maggio 2018. |
| | Art. 55.
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di trentasei ore, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare e' pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25% e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. 3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. 5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 74, comma 2, lettera d) del CCNL 16 novembre 2022, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalita' di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 ed all'art. 38 del CCNL del 14 settembre 2000. 8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015. 9. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale: a) il numero di giorni di ferie e giornate di riposo di cui all'art. 28 (Ferie) comma 6 e le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai CCNL sono pari a quelli previsti a favore dei lavoratori a tempo pieno. Il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera; b) le assenze orarie, previste dalla legge o dai CCNL, sono riproporzionate in ragione della percentuale di lavoro a tempo parziale. 9-bis. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale: a) il numero di giorni di ferie e giornate di riposo di cui all'art. 28 (Ferie) comma 6 e le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai CCNL sono riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di giornate di lavoro teorico previste per il lavoratore a tempo parziale nell'anno rispetto al numero di giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo pieno nell'anno; fanno eccezione i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora nel singolo mese il numero di giornate di lavoro del lavoratore a tempo parziale sia pari o inferiore al 50% del numero di giornate di lavoro teorico previste nel medesimo mese per il lavoratore a tempo pieno; b) le assenze orarie dal servizio - previste dalla legge o dai CCNL, sono riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di ore lavorative annuali previste per il lavoratore a tempo parziale rispetto al numero di ore lavorative annuali previste per il lavoratore a tempo pieno; fanno eccezione i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno; c) il criterio di proporzionalita' di cui alla lettera a) primo periodo si applica anche alle assenze per malattia, fermo restando che, ai fini della maturazione del periodo di conservazione del posto: c1) si considerano solo le giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo parziale comprese nel certificato medico; c2) alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente; d) il periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 e' riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternita' o paternita', e' determinato con le modalita' dei commi 10 e 11; e) il permesso per matrimonio, i riposi giornalieri per maternita' ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' determinato secondo le modalita' dei commi 10 e 11. 9-ter. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale o misto non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso. A tal fine i termini previsti vengono trasformati nel corrispondente numero di giornate di lavoro teorico per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno; per la maturazione dei termini cosi' ridefiniti, si considerano solo le giornate effettivamente lavorate dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale. 9-quater. Ai soli fini dell'effettuazione del calcolo delle giorni/ore di lavoro teorico di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter le giornate festive infrasettimanali si considerano come giornate lavorative. 10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area o categoria e profilo professionale. 11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi integrativi. 12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2015. 14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 62 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 56.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16 novembre 2022 sono incrementati: per l'anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; per l'anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; con decorrenza dal 1° gennaio 2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella A, colonna 1, i quali riassorbono e ricomprendono gli incrementi dei primi due alinea. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, terzo alinea, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono rideterminati nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 1. 3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. |
| | Art. 57.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 56 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 56 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle tabelle A e B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, del TFR nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 3. Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004. |
| | Art. 58.
Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e' incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. 2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacita' di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse cosi' individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL. 3. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del decreto-legge n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16 novembre 2022. |
| | Art. 59.
Fondo risorse decentrate: utilizzo
1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3, lettera b) del CCNL 16 novembre 2022, e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennita' di comparto a carico del Fondo; incremento delle indennita' riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5 ottobre 2001; indennita' che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non piu' corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16 novembre 2022 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennita' condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 16 novembre 2022; d) indennita' di turno, indennita' di reperibilita', nonche' compensi di cui all'art. 26, comma 1 e 5 del presente CCNL (Trattamento per attivita' prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo); e) indennita' per specifiche responsabilita', secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennita' per specifiche responsabilita') del CCNL 16 novembre 2022; f) indennita' di funzione di cui all'art. 97 di cui al CCNL 16 novembre 2022 ed indennita' di servizio esterno di cui all'art. 47 del presente CCNL; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lettera c) del CCNL 21 maggio 2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter (Compensi Istat) del CCNL 21 maggio 2018; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera f) del CCNL 21 maggio 2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater del CCNL 21 maggio 2018, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera g) del CCNL 21 maggio 2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili; k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 45, a valere su stanziamenti destinati a tale specifica finalita', ad integrazione delle eventuali disponibilita' che le amministrazioni continuano a finanziare fuori dal Fondo per effetto di norme di settore di cui permane vigenza; l) quota dell'elemento di garanzia distacco sindacale a carico del Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera b); m) assegno ad personam riassorbibile per progressioni tra le aree di cui all'art. 13, comma 3; 3. La contrattazione collettiva integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del CCNL 16 novembre 2022, ove stanziate, con esclusione delle lettere c), f), g) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 e, specificamente, alla performance almeno il 30% delle risorse destinate ai suddetti trattamenti economici. 3-bis. Nei casi in cui sia stabilito un valore giornaliero inferiore a 2 euro delle indennita' di cui all'art. 84-bis del CCNL 16 novembre 2022 (Indennita' condizioni lavoro) e all'art. 47 (Indennita' di servizio esterno) del presente contratto, la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lettera d) e lettera e) destina adeguate risorse per elevare tale valore minimo ad almeno 2 euro, a valere prioritariamente sulle risorse di cui all'art. 58 (Fondo risorse decentrate: incrementi), comma 1. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 80 del CCNL del 16 novembre 2022. |
| | Art. 60.
Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennita' di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004
1. Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'ipotesi di CCNL, le quote dell'indennita' di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennita' di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennita' di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennita' premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata. 2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e' definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilita' e delle unita' di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennita' di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. 3. Per effetto di quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza ivi indicata, gli stipendi tabellari di cui all'art. 56 sono ulteriormente incrementati dei valori mensili lordi per tredici mensilita' di cui all'allegata tabella A, colonna 2. 4. Gli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 2. 5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del decreto-legge n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline. |
| | Tabella A Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B Nuova retribuzione tabellare annua
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C Indennita' di Comparto
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti, condividendo l'obiettivo di una maggiore trasparenza e comprensibilita' dei contenuti delle buste paga, ritengono necessario che tutti gli elementi retributivi siano chiaramente indicati e rappresentati e che sia data una specifica evidenza ai differenziali stipendiali, indicandola come voce stipendiale caratterizzata da fissita' e continuita'. La materia potra' essere oggetto di ulteriore revisione nel CCNL relativo al triennio contrattuale 2025-2027.
Dichiarazione congiunta n. 2
Ferme restando le vigenti diposizioni legali e contrattuali in materia di attribuzione dei buoni pasto, le parti condividono l'auspicio che, nelle proprie regolamentazioni di dettaglio, gli enti adottino una uniforme definizione delle fasce orarie considerate ai fini della maturazione dei requisiti per fruire dei buoni pasto, nei termini di seguito indicati: prestazioni mattutine (dalle ore 6,01 alle ore 13,00), prestazioni pomeridiane (dalle ore 13,01 alle ore 19,00), prestazioni serali (dalle ore 19,01 alle ore 21,59) e prestazioni notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00).
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti condividono l'auspicio che, qualora la contrattazione collettiva integrativa si svolga a livello territoriale, ai fini di una maggiore semplificazione, gli enti si avvalgano della possibilita' di contrattare anche il riparto delle risorse di cui all'art. 7, comma 4, lettera a) in sede triennale.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti concordano sulla necessita' di avviare un confronto con il Ministro della pubblica amministrazione sui temi che riguardano il pubblico impiego e i suoi sviluppi futuri. In particolare, tali temi dovranno riguardare: graduale superamento dei tetti per il trattamento economico accessorio in tutti i comparti di contrattazione, welfare integrativo, agevolazioni fiscali sui premi di produttivita', strumenti normativi per lo sviluppo delle carriere, formazione, rafforzamento degli istituti partecipativi nell'ambito delle relazioni sindacali.
Dichiarazione congiunta n. 5
Premesso che il Ministro della funzione pubblica ha trasmesso all'Aran l'atto di indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025-2027, riguardanti il personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, le parti sono concordi nel voler avviare, nel piu' breve tempo possibile - contestualmente alla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del comparto funzioni locali relativo al triennio 2022-2024 - le trattative per il successivo triennio contrattuale 2025-2027. Sono altresi' concordi nel voler concludere tali trattative entro il 2026, anche mediante anticipazione della sola parte economica, prevedendo - nell'ambito del suddetto rinnovo - le risorse aggiuntive di cui alla emananda legge di bilancio per il 2026 (DDL Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, atto Senato n. 1689, art. 120, comma 4), ivi compresi gli importi ivi previsti con decorrenza 2028, a valere sul rinnovo contrattuale 2025-2027. Tutto cio', al fine di rendere effettivi gli incrementi retributivi cosi' definiti, nonche' di garantire continuita', e se possibile, contestualita' tra gli incrementi retributivi relativi al triennio 2022-2024 e quelli del successivo triennio 2025-2027. Per il pieno rispetto di quanto previsto nella presente dichiarazione, la parte pubblica si impegna conseguentemente ad avviare immediatamente le necessarie interlocuzioni con il comitato di settore, al fine di consentire l'apertura del nuovo tavolo negoziale nei tempi sopra indicati. |
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