| Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2026 (vai al sommario) |
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
| DELIBERA 23 dicembre 2025 |
| Adempimenti di cui all'articolo 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Approvazione del Piano annuale di attivita' e del sistema dei limiti di rischio (RAF) per l'anno 2026. (Delibera n. 58/2025). |
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 23 dicembre 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine; Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE; Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ai sensi del quale la SACE S.p.a. «e' autorizzata a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la societa' e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia»; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998; Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, da ultimo modificato dall'art. 17-bis, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69; Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede, al secondo e al quarto capoverso che «SACE S.p.a. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia, [...] e che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a., nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi»; Visti, altresi', i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies del predetto art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, i quali definiscono un nuovo modello di sostegno pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1° gennaio del 2021, e in tale quadro istituiscono, tra l'altro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione; Visto, in particolare, il comma 9-bis del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede che «SACE S.p.a. assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita' al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.», e inoltre che «la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attivita' deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica»; Visto, altresi', il comma 9-septies del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, su proposta della SACE S.p.a., delibera il «piano annuale di attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - «RAF»), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»; Vista la convenzione MEF-SACE, sottoscritta ai sensi del comma 9-quinquies del citato art. 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, approvata da questo Comitato con la delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 67 ed, in particolare, l'art. 3.4, il quale prevede che «fermo restando lo Statutory Cover Limit Cumulato definito dalla legge di bilancio, entro il 15 luglio di ciascun anno, il Comitato, su proposta di SACE, puo' approvare la proposta di modifica del Piano annuale di attivita' vigente e/o del RAF, per adattarli a nuove priorita' per l'export italiano ovvero a mutamenti del quadro economico. La proposta del Comitato di modifica del Piano annuale di attivita' e/o del RAF e' inviata al CIPE per la delibera di approvazione»; Vista la delibera CIPESS del 19 dicembre 2024, n. 94, con la quale sono stati approvati il Piano annuale di attivita' ed il Sistema dei limiti di rischio (RAF) per l'anno 2025; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», che, per l'anno finanziario 2025, ha fissato: (i) all'art. 3, comma 3, i limiti di cui all'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernenti gli impegni assumibili da SACE in corso d'anno, rispettivamente in 7 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 67 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi e (ii) all'art. 3, comma 5, il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato («Statutory Cover Limit Cumulato»), di cui all'art. 6, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, in 235 miliardi di euro; Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, nella riunione del 23 luglio 2025 ha esaminato la proposta di SACE per l'aggiornamento del Piano annuale di attivita' per l'anno 2025, nell'ambito del quale e' rappresentato un aggiornamento dell'evoluzione della domanda assicurativa, ed ha accertato che tale domanda assicurativa rientra nei citati limiti di impegno fissati dalla legge n. 207 del 2024 e rispetta, altresi', le soglie di rischio previste dal Sistema dei limiti di rischio per il 2025 gia' approvato da questo Comitato con la menzionata delibera CIPESS n. 94 del 2024; Vista la documentazione relativa all'aggiornamento dell'evoluzione della domanda assicurativa del Piano annuale di attivita' per l'anno 2025 sottoposta per informativa a questo CIPESS; Considerato che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, nella riunione dell'8 ottobre 2025 ha esaminato ed approvato, su proposta di SACE, il Piano annuale di attivita' e il RAF per l'anno 2026, cosi' come previsto dall'art. 6, comma 9-septies del decreto-legge n. 269 del 2003; Considerato che l'operativita' di rilievo strategico per il 2026 prevista dal Piano ha l'obiettivo di favorire gli investimenti orientati alla crescita attraverso i processi di internazionalizzazione delle imprese a forte vocazione internazionale, anche valorizzando le filiere produttive strategiche nazionali; Considerata la necessita' di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'operativita' della c.d. push strategy, potenziando la collaborazione istituzionale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti in ottica di sistema, e, a tal fine, di (i) monitorare l'andamento di tale operativita' in termini di export generato, di qualita' creditizia del portafoglio e di redditivita' delle singole operazioni e, sulla base di tale monitoraggio, (ii) ricevere periodica informativa in merito alle opportunita' di intervento ed allo stato delle operazioni effettivamente concretizzate e (iii) valutare la contrattualizzazione, per ciascuna nuova operazione, di presidi rafforzati volti ad assicurare quote minime di esportazioni italiane collegate con il finanziamento garantito nonche' di rimedi specifici in caso di mancato rispetto delle condizioni previste; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota MEF-GAB n. 63144 del 19 dicembre 2025, con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente l'approvazione con delibera, da parte di questo Comitato, del Piano annuale di attivita' e del RAF per l'anno 2026; nonche' la richiesta di trattazione con urgenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento interno del CIPESS; Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con nota MAECI -GAB. n. 234195 del 23 dicembre 2025; Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Delibera:
1. Sono approvati il Piano annuale di attivita' e il Risk Appetite Framework (RAF) per l'anno 2026 ai sensi del succitato art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge n. 269 del 2003, i quali fissano rispettivamente, i limiti degli impegni assicurativi di SACE S.p.a. per l'anno 2026 in 74 miliardi di euro, suddivisi in 10 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 64 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e il limite massimo cumulato di assunzione degli impegni di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, in 260 miliardi di euro.
Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 259 |
| |
|
|