Gazzetta n. 81 del 8 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 marzo 2026
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Romano».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;
Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Pecorino Romano», registrata con regolamento (CE) 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee L 148 del 21 giugno 1996;
Visto il parere delle Regioni Sardegna, Lazio e Toscana competenti per territorio circa la richiesta di modifica;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 249 del 25 ottobre 2025, con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Romano» ai fini della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14 ottobre 2013;
Considerato che, entro i termini previsti dal decreto in argomento, sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi da parte di: Agriexport Sardegna, Centro studi agricoli, Coldiretti Sardegna, Comune di Sedilo, Responsabile nazionale zootecnico dell'Associazione italiana coltivatori - AIC, Legacoop Sardegna, Gianuario Falchi, Nenneddu Sanna, Mario Carai, Fabio Pisu, Petizione Salviamo Il Latte Sardo e La Pastorizia della Sardegna, Progresso sostenibile;
Considerato che le controdeduzioni presentate dal Consorzio di tutela del formaggio Pecorino Romano, sono state ritenute idonee a superare le opposizioni e con nota n. 76895 del 17 febbraio 2026 il Ministero ne ha dato comunicazione al soggetto richiedente le modifiche, agli opponenti e alle regioni competenti per territorio come previsto dall'art. 10 del medesimo decreto;
Tenuto conto che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Romano»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Pecorino Romano».
2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Pecorino Romano», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.
 
Allegato 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Pecorino Romano» DOP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta DOP «Pecorino Romano» e' riservata esclusivamente al formaggio che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Pecorino Romano» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 30 marzo 2026

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 2.

Descrizione del prodotto

Il formaggio a pasta dura e cotta «Pecorino Romano» e' prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 3 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di produzione, in quanto rispondenti allo standard produttivo di cui all'art. 5.
All'atto della sua immissione al consumo il formaggio «Pecorino Romano» si presenta di forma cilindrica a facce piane, con dimensioni comprese, per quanto riguarda il diametro, tra 25 cm e 35 cm, altezza dello scalzo tra 25 e 40 cm e con un peso variabile tra i 20 e i 35 kg.
Aspetto esterno: crosta sottile, di colore avorio o paglierino naturale, piu' o meno intenso. Sono consentiti la cappatura della crosta, con protettivi per alimenti di colore neutro, nero o marron e/o l'eventuale utilizzo di incarti per alimenti e conservanti in crosta previsti dalle norme sanitarie.
La pasta si presenta con struttura compatta o leggermente occhiata; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al paglierino piu' o meno intenso, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Il formaggio presenta un aroma caratteristico derivante dalle particolari procedure di produzione.
Il sapore e' aromatico, lievemente piccante per il formaggio da tavola; piccante, intenso e gradevole a stagionatura avanzata.
Il grasso sulla sostanza secca deve essere maggiore del 36%.
Il Pecorino Romano puo' essere stagionato per almeno cinque mesi per la tipologia da tavola e per le preparazioni alimentari, per almeno otto mesi di stagionatura per la tipologia Pecorino Romano grattugiato.
Il formaggio Pecorino Romano DOP puo' fregiarsi, alla commercializzazione, dell'indicazione tipologica aggiuntiva RISERVA, al raggiungimento della stagionatura minima di diciotto mesi, a condizione che vengano soddisfatte le seguenti procedure aggiuntive nel processo di fabbricazione:
a) la produzione potra' avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra dicembre e marzo dell'annata casearia;
b) il contenuto in cloruro di sodio dovra' essere inferiore/uguale al 4% sul formaggio T.Q. al raggiungimento dei diciotto mesi di stagionatura e comunque alla immissione al consumo;
c) momento dell'immissione al consumo;
d) nel periodo di stagionatura sopra indicato per garantire l'edibilita' della crosta e' consentito l'utilizzo di un involucro protettivo.

 
Allegato 2

DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli

'Pecorino Romano'
Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-0017-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni: 'Pecorino Romano'.
2. Tipo di indicazione geografica:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata: Italia.
4. Descrizione del prodotto agricolo:
4.1. classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143: 0406 - Formaggi e latticini;
4.2. descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato:
Il formaggio a pasta dura e cotta «Pecorino Romano» e' prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona geografica delimitata ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative al processo di produzione.
All'atto della sua immissione al consumo il formaggio «Pecorino Romano» si presenta di forma cilindrica a facce piane, con dimensioni comprese, per quanto riguarda il diametro, tra 25 cm e 35 cm, altezza dello scalzo tra 25 e 40 cm e con un peso variabile tra i 20 e i 35 kg.
Aspetto esterno: crosta sottile, di colore avorio o paglierino naturale, piu' o meno intenso. Sono consentiti la cappatura della crosta, con protettivi per alimenti di colore neutro, nero o marron e/o l'eventuale utilizzo di incarti per alimenti e conservanti in crosta previsti dalle norme sanitarie.
La pasta si presenta con struttura compatta o leggermente occhiata; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al paglierino piu' o meno intenso, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Il formaggio presenta un aroma caratteristico derivante dalle particolari procedure di produzione.
Il sapore e' aromatico, lievemente piccante per il formaggio da tavola; piccante, intenso e gradevole a stagionatura avanzata.
Il grasso sulla sostanza secca deve essere maggiore del 36%.
Il Pecorino Romano puo' essere stagionato per almeno cinque mesi per la tipologia da tavola e per le preparazioni alimentari, per almeno otto mesi di stagionatura per la tipologia Pecorino Romano grattugiato.
Il formaggio Pecorino Romano DOP puo' fregiarsi, alla commercializzazione, dell'indicazione tipologica aggiuntiva RISERVA, al raggiungimento della stagionatura minima di diciotto mesi, a condizione che vengano soddisfatte le seguenti procedure aggiuntive nel processo di fabbricazione:
a) la produzione potra' avvenire esclusivamente nel periodo compreso tra dicembre e marzo dell'annata casearia;
b) il contenuto in cloruro di sodio dovra' essere inferiore/uguale al 4% sul formaggio T.Q. al raggiungimento dei diciotto mesi di stagionatura e comunque alla immissione al consumo;
c) nel periodo di stagionatura sopra indicato per garantire l'edibilita' della crosta e' consentito l'utilizzo di un involucro protettivo.
4.3. deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta).
Il latte di pecora fresco intero puo' essere conferito alla trasformazione del formaggio Pecorino Romano a condizione che non meno del 50% della sostanza secca annuale degli alimenti destinati alle pecore in lattazione provenga dalla zona geografica delimitata.
La provenienza dei alimenti freschi o affienati e mangimi e' stata influenzata negli ultimi anni dai repentini cambiamenti climatici, che hanno portato sia ad eccessi di precipitazioni nei periodi dell'affienamento, con conseguente deperimento dei fieni, che ad eccesso di caldo con conseguente diminuzione delle produzioni di foraggi freschi o da affienare.
Il latte puo' subire un trattamento termico di termizzazione ed essere eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni e naturali, integrate con ceppi identificati a livello di specie e di ceppo mediante analisi genetica purche' provenienti dall'area di produzione.
Presso il consorzio di tutela incaricato alla vigilanza e' conservata la mappatura genetica dei fermenti selezionati dal latte ovino della zona delimitata, accompagnata dalle schede della caratterizzazione dei singoli ceppi. Tale mappatura potra' essere aggiornata periodicamente attraverso nuove ricerche, validate dal consorzio di tutela e trasmesse al Ministero competente.
4.4. fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:
La produzione del latte, la sua trasformazione, la stagionatura del formaggio DOP «Pecorino Romano» devono avvenire nella zona geografica delimitata che comprende esclusivamente il territorio amministrativo della Regione Sardegna, della Regione Lazio e della Provincia di Grosseto, nella Regione Toscana.
4.5. norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato:
Il formaggio «Pecorino Romano» e' immesso al consumo oltre che in forme intere anche nelle tipologie grattugiato, e/o in porzioni con e senza crosta.
4.6. norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato:
Sulle etichette del formaggio immesso al consumo preconfezionato, porzionato o grattugiato dovra' essere riprodotto il segno distintivo.
Per il formaggio utilizzato come ingrediente e destinato alle preparazioni alimentari e prodotti trasformati, e' fatto obbligo indicare sulle etichette, oltre al segno distintivo ufficiale che identifica il formaggio «Pecorino Romano» e alle informazioni obbligatorie, la dicitura aggiuntiva «Pecorino Romano DOP destinato alle preparazioni alimentari e prodotti trasformati». Tale prodotto non potra' essere destinato alla vendita diretta al consumatore finale.
Sull'etichetta, accanto al segno distintivo ufficiale che identifica il formaggio «Pecorino Romano», e' consentito l'utilizzo di un segno distintivo territoriale aggiuntivo a condizione che l'intero ciclo produttivo (allevamento, produzione del latte, fasi tecnologiche di trasformazione, salagione e stagionatura) si compia nella regione o provincia indicata, e puo' essere utilizzato uno dei segni distintivi territoriali di seguito riportati.
E' inoltre, consentito l'uso in etichetta di marchi, denominazioni e ragioni sociali purche' non siano decettivi, laudativi e comunque tali da indurre in errore il consumatore. Inoltre, e' fatto divieto di riprodurre sulle etichette, confezioni, imballaggi o materiale pubblicitario, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, provenienza, origine, caratteristiche e qualita' essenziali del formaggio «Pecorino Romano».
Il segno distintivo ufficiale che identifica il formaggio «Pecorino Romano» e' costituito da un rombo riprodotto con linea continua o tratteggiata, con angoli arrotondati contente la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura della denominazione Pecorino Romano.
Segno distintivo:

Parte di provvedimento in formato grafico

Sulle forme del formaggio, mediante marchiatura all'origine su tutto lo scalzo, e' impressa da apposita matrice la denominazione Pecorino Romano ed il suo segno distintivo ufficiale, unitamente ad un riquadro nel quale sono riportate la sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore, l'anno e il mese di produzione, resta a carico del produttore garantire l'indicazione del giorno di produzione, equivalente al lotto giornaliero nel rispetto della tracciabilita'.
Nella matrice marchiante alla denominazione Pecorino Romano potra' essere aggiunta, entro il perimetro del casello identificativo della ditta e della provincia di appartenenza, l'indicazione «Lazio», «Sardegna» o «Grosseto» a condizione che l'intero ciclo produttivo si compia nella regione o nella provincia indicata.

Parte di provvedimento in formato grafico

Sulle etichette [1], accanto al segno distintivo ufficiale che identifica il formaggio «Pecorino Romano», e' consentito l'utilizzo di un segno distintivo territoriale a condizione che l'intero ciclo produttivo, si sia compiuto nella regione o provincia indicata. A tal fine, puo' farsi uso dei seguenti segni distintivi territoriali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. Pecorino Romano del Lazio

Parte di provvedimento in formato grafico

a. Pecorino Romano prodotto in Sardegna

Parte di provvedimento in formato grafico

a. Pecorino Romano Prodotto in Grosseto

Parte di provvedimento in formato grafico

5. Delimitazione concisa della zona geografica
Comprende esclusivamente il territorio amministrativo della Regione Sardegna, della Regione Lazio e della Provincia di Grosseto, nella Regione Toscana.
6. Legame con la zona geografica
Sintesi del legame.
Il Pecorino Romano e' prodotto in un'area in cui attivita' pastorale e tradizione casearia erano conosciute oltre i confini del Mediterraneo fin dai tempi dell'antica Roma. Valgono le descrizioni degli scrittori Latini quali Columella, Virgilio, Varrone, Plinio il Vecchio, i quali forniscono dettagli sull'archetipo del Pecorino Romano DOP. Per i fattori naturali si segnalano le particolari condizioni climatiche e pedologiche che hanno consentito lo sviluppo della pastorizia e la sua resilienza, attraverso l'utilizzo di due elementi naturali, il pascolo e la pecora, presente nei territori dell'area di origine fin dalla preistoria. Il legame geografico discende dalle particolari condizioni climatiche e pedologiche e dall'allevamento, che viene ancora attuato prevalentemente con lo sfruttamento dei pascoli, pur utilizzando tecniche razionali, garantendo un maggiore equilibrio agro-silvo pastorale. Per i fattori umani si evidenzia la storica presenza e diffusione delle attivita' pastorali nel territorio di origine, caratterizzandone l'ambiente geografico, sociale e paesaggistico, fino a diventare la maggior risorsa economica e modello di industria di trasformazione compatibile con l'ambiente.
 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di provenienza del latte di pecora destinato alla trasformazione del formaggio «Pecorino Romano» comprende esclusivamente l'intero territorio delle Regioni della Sardegna, del Lazio e della Provincia di Grosseto. La zona di produzione e stagionatura del formaggio Pecorino Romano e le operazioni di marchiatura, comprende esclusivamente il territorio amministrativo della Regione Sardegna, della Regione Lazio e della Provincia di Grosseto, nella Regione Toscana.

 
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo ed attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei caseifici, degli stagionatori e dei confezionatori (porzionatori e/o grattugiatori), nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura incaricata, secondo quanto qui disposto e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il formaggio a pasta dura e cotta «Pecorino Romano» e' prodotto esclusivamente con latte fresco di pecora intero, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 3 ed ottenuto nel rispetto del presente disciplinare.
Il formaggio si produce, secondo gli usi tradizionali legati alle condizioni ambientali, nel periodo compreso da ottobre a luglio dell'anno solare successivo.
Il latte di pecora fresco intero puo' essere conferito alla trasformazione del formaggio Pecorino Romano a condizione che non meno del 50% della sostanza secca annuale degli alimenti destinati alle pecore in lattazione provenga dalla zona delimitata di produzione, di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
Il latte puo' subire un trattamento termico di termizzazione ed essere eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni e naturali, integrate con ceppi identificati a livello di specie e di ceppo mediante analisi genetica purche' provenienti dall'area di produzione.
Presso il consorzio di tutela incaricato alla vigilanza e' conservata la mappatura genetica dei fermenti selezionati dal latte ovino della zona delimitata, accompagnata dalle schede della caratterizzazione dei singoli ceppi. Tale mappatura potra' essere aggiornata periodicamente attraverso nuove ricerche, validate dal consorzio di tutela e trasmesse al Ministero competente.
Deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 38°/40°C, con caglio di agnello in pasta proveniente esclusivamente da animali allevati e macellati nella zona di produzione delimitata di cui all'art. 3.
La cagliata subisce un trattamento di rottura fino al raggiungimento di una dimensione pari ad un chicco di grano e/o riso [5]. La cottura della cagliata dovra' avvenire a temperature comprese tra 45°C - 50°C.
La salatura puo' essere effettuata a secco e/o in salamoia.
Le temperature nei locali di salagione e stagionatura variano tra 6°C ed i 12°C compresi, +/- 0.5°C con un'umidita' relativa non inferiore al 75%, ad eccezione dei locali di stagionatura non condizionati, quali grotte naturali o ambienti similari, dove la medesima avviene naturalmente.
E' consentito l'utilizzo di un involucro protettivo ai fini di garanzia igienica e dell'eventuale mantenimento dell'edibilita' della crosta, prima del raggiungimento della stagionatura minima.
La stagionatura si protrae per almeno cinque mesi per il formaggio da tavola e destinato alle preparazioni alimentari, per almeno otto mesi per il formaggio Pecorino Romano da grattugia.
Il Pecorino Romano raggiunta la stagionatura minima per il formaggio da tavola (cinque mesi) puo' essere destinato al confezionamento in porzioni con e senza crosta. Puo' essere altresi' utilizzato per le preparazioni alimentari come ingrediente, sia esso proveniente da forme intere o da sfridi derivanti dalle attivita' di confezionamento sopra descritte.
Il Pecorino Romano «Grattugiato» e' ottenuto da formaggio derivante da forme intere con stagionatura di almeno otto mesi, e' tuttavia consentito l'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di Pecorino Romano in pezzi, a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini ed altri formati privi di crosta, purche' abbiano i requisiti di stagionatura previsti.
Il confezionamento del formaggio per tutte le tipologie descritte dovra' essere effettuato garantendo la tracciabilita' delle forme da cui proviene (casello identificativo produttore /mese /anno /giorno di produzione equivalente al lotto giornaliero).
Le operazioni di grattugia e confezionamento debbono avvenire immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilita' e le caratteristiche organolettiche originarie.
E consentito il confezionamento del Pecorino Romano, destinato alla vendita assistita ed immediata, nell'esercizio dove e' stato preparato.
Al fine di garantire l'autenticita' e consentire la corretta identificazione del formaggio Pecorino Romano DOP immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e/o in porzioni, ogni confezione dovra' recare il contrassegno di cui al successivo art. 8 (etichettatura e designazione).

 
Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il Pecorino Romano e' prodotto in un'area in cui attivita' pastorale e tradizione casearia erano conosciute oltre i confini del Mediterraneo fin dai tempi dell'antica Roma. Valgono le descrizioni degli scrittori Latini quali Columella, Virgilio, Varrone, Plinio il Vecchio, i quali forniscono dettagli sull'archetipo del Pecorino Romano DOP. Per i fattori naturali si segnalano le particolari condizioni climatiche e pedologiche che hanno consentito lo sviluppo della pastorizia e la sua resilienza, attraverso l'utilizzo di due elementi naturali, il pascolo e la pecora, presente nei territori dell'area di origine fin dalla preistoria. Il legame geografico discende dalle particolari condizioni climatiche e pedologiche e dall'allevamento, che viene ancora attuato prevalentemente con lo sfruttamento dei pascoli, pur utilizzando tecniche razionali, garantendo un maggiore equilibrio agro-silvo pastorale. Per i fattori umani si evidenzia la storica presenza e diffusione delle attivita' pastorali nel territorio di origine, caratterizzandone l'ambiente geografico, sociale e paesaggistico, fino a diventare la maggior risorsa economica e modello di industria di trasformazione compatibile con l'ambiente.

 
Art. 7.

Controlli

La verifica sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolta da una struttura di controllo, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1143/2024.

 
Art. 8.

Etichettatura
(designazione e presentazione)

Il formaggio «Pecorino Romano» e' immesso al consumo oltre che in forme intere anche nelle tipologie grattugiato e/o in porzioni con e senza crosta. Sulle etichette del formaggio immesso al consumo preconfezionato, porzionato o grattugiato dovra' essere riprodotto il segno distintivo ufficiale di cui al successivo art. 9 che identifica il formaggio «Pecorino Romano» secondo le informazioni obbligatorie.
Sulle etichette del formaggio immesso al consumo preconfezionato, porzionato o grattugiato dovra' essere riprodotto il segno distintivo ufficiale di cui al successivo art. 9 che identifica il formaggio «Pecorino Romano» nonche' le informazioni obbligatorie.
Per il formaggio utilizzato come ingrediente e destinato alle preparazioni alimentari e prodotti trasformati, e' fatto obbligo indicare sulle etichette, oltre al segno distintivo ufficiale che identifica il formaggio «Pecorino Romano» e alle informazioni obbligatorie, la dicitura aggiuntiva «Pecorino Romano DOP destinato alle preparazioni alimentari e prodotti trasformati». Tale prodotto non potra' essere destinato alla vendita diretta al consumatore finale.
Sull'etichetta, accanto al segno distintivo ufficiale che identifica il formaggio «Pecorino Romano», e' consentito l'utilizzo di un segno distintivo territoriale aggiuntivo a condizione che l'intero ciclo produttivo (allevamento, produzione del latte, fasi tecnologiche di trasformazione, salagione e stagionatura) si compia nella regione o provincia indicata, e puo' essere utilizzato uno dei segni distintivi territoriali di cui al successivo art. 9 nel rispetto delle relative prescrizioni.
E' inoltre, consentito l'uso in etichetta di marchi, denominazioni e ragioni sociali purche' non siano decettivi, laudativi e comunque tali da indurre in errore il consumatore. Inoltre, e' fatto divieto di riprodurre sulle etichette, confezioni, imballaggi o materiale pubblicitario, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, provenienza, origine, caratteristiche e qualita' essenziali del formaggio «Pecorino Romano».

 
Art. 9.

Segni distintivi

Il segno distintivo ufficiale che identifica il formaggio «Pecorino Romano» in quanto garante della rispondenza alle prescrizioni del presente disciplinare di produzione e' costituito da un rombo riprodotto con linea continua o tratteggiata, con angoli arrotondati contente la testa stilizzata di una pecora e con sotto la dicitura della denominazione Pecorino Romano.
Il formaggio «Pecorino Romano» potra' essere immesso al consumo oltre che in forme intere anche nelle tipologie grattugiato e/o in porzioni con e senza crosta. All'atto della sua immissione al consumo sara' identificato attraverso i seguenti segni distintivi:

Parte di provvedimento in formato grafico

Sulle forme del formaggio, mediante marchiatura all'origine su tutto lo scalzo, e' impressa da apposita matrice consortile la denominazione Pecorino Romano ed il suo segno distintivo ufficiale, unitamente ad un riquadro nel quale sono riportate la sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore, l'anno e il mese di produzione, resta a carico del produttore garantire l'indicazione del giorno di produzione, equivalente al lotto giornaliero) nel rispetto della tracciabilita'.
Nella matrice marchiante alla denominazione Pecorino Romano potra' essere aggiunta, entro il perimetro del casello identificativo della ditta e della provincia di appartenenza, l'indicazione «Lazio», «Sardegna» o «Grosseto» a condizione che l'intero ciclo produttivo, come esplicitato nell'art. 8, si compia totalmente nel territorio geografico indicato.

Parte di provvedimento in formato grafico

Sulle etichette [1], accanto al segno distintivo ufficiale che identifica il formaggio «Pecorino Romano», e' consentito l'utilizzo di un segno distintivo territoriale a condizione che l'intero ciclo produttivo, esplicitato nell'art. 8, si sia compiuto nella regione o provincia indicata. A tal fine, puo' farsi uso dei seguenti segni distintivi territoriali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Pecorino Romano del Lazio

Parte di provvedimento in formato grafico

b) Pecorino Romano prodotto in Sardegna

Parte di provvedimento in formato grafico

c) Pecorino Romano prodotto in Grosseto

Parte di provvedimento in formato grafico