Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
ORDINANZA 30 gennaio 2026
Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di Anoplophora glabripennis Motschulsky in Regione Veneto. (Ordinanza n. 13).


IL DIRETTORE
del Servizio fitosanitario centrale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attivita' di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonche' alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;
Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonche' di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;
Visto l'art. 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata nonche' l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il documento tecnico ufficiale n. 36 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 13 luglio 2023, recante «Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo Anoplophora glabripennis Motschulsky»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893;
Visto il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021;
Vista la comunicazione del 20 ottobre 2025 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Veneto ha trasmesso il Piano d'azione per la gestione dell'emergenza Anoplophora glabripennis Motschulsky nel territorio del Veneto ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;
Vista la nota prot. Masaf n. 3451 del 7 gennaio 2026, recante «Avvio della gestione finanziaria anno 2026 - art. 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, in corso di registrazione presso Corte dei conti in data 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026;
Considerato il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario regionale del Veneto in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;
Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo Anoplophora glabripennis Motschulsky nel territorio del Veneto;
Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo Anoplophora glabripennis Motschulsky nel territorio del Veneto, contenute nel Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario regionale competente, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 12-13 novembre 2025;
Ritenuto necessario approvare il Piano d' azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione Veneto ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di Anoplophora glabripennis Motschulsky, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

Dispone:

Art. 1

Finalita'

1. Con la presente ordinanza e' approvato il «Piano d'azione per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di Anoplophora glabripennis Motschulsky in Veneto» di cui all'allegato I, parte integrante del presente atto, finalizzato all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di Anoplophora glabripennis Motschulsky nel territorio della Regione Veneto.
La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2026

Il direttore: Faraglia

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 193

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Avvertenza:
Gli allegati dell'ordinanza n. 13 del 30 gennaio 2026, recante «Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di Anoplophora glabripennis Motschulsky in Regione Veneto» parte integrante del presente atto, sono pubblicati sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale al seguente indirizzo: https://www.protezionedellepiante.it