Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia».


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 27 maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine protetta per i vini «San Martino della Battaglia» e, nel contempo e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel sito web del Ministero;
Esaminata la documentata domanda presentata il 13 maggio 2025, prot. n. 209633, dal Consorzio Valtenesi, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 riguardo ai confezionamento e alla chiusura dei recipienti del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «San Martino della Battaglia», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, e' stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia e della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 marzo 2026;
Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Martino della Battaglia».
Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Allegato
Modifica ordinaria dell'art. 8 (confezioni e chiusure) del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
(menzione specifica tradizionale italiana: denominazione di origine
controllata - D.O.C.) dei vini «San Martino della Battaglia»

L'art. 8 del disciplinare di produzione e' cosi' modificato:
testo vigente:

Art. 8.
Confezioni e chiusure

Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» puo' essere immesso al consumo in contenitori di qualsiasi capacita'. Qualora venga confezionato in recipienti da 0,375 a 3 litri, puo' essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero. Le bottiglie con capacita' inferiore a 0,375 per specifiche esigenze commerciali possono avere la chiusura a vite.
Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacita' inferiore o uguale a litri 1,0 e con tappo di sughero.
testo modificato:

«Art. 8.
Confezioni e chiusure

Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» puo' essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacita' da 0,375 a 3 litri.
Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla normativa vigente.
Il vino a denominazione di origine controllata «San Martino della Battaglia» liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacita' inferiore o uguale a litri 1,0.».