Gazzetta n. 80 del 7 aprile 2026 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 23 marzo 2026
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, sesto aggiornamento.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come da ultimo modificato dalla legge 5 marzo del 2024, n. 21, («legge capitali») recante interventi a sostegno della competitivita' dei capitali;
Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 4-quinquies, comma 7; 4-quinquies.1, comma 7; 4-quinquies.2, comma 5; 6, comma 1; 33, comma 5; 34, comma 3; 35-bis, comma 2; 35-undecies; 36, comma 2; 37, comma 5; 38; 40, comma 2; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, comma 2; 41-bis, comma 5; 41-ter, comma 3; 47; 48, comma 4;
Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalita' di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la societa' di gestione;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
Visti i regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativi ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF);
Visto il decreto del 5 marzo 2015, n. 30, del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'art. 39 TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani;
Visto il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;
Visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari;
Visto il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale;
Visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo;
Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari (SFDR);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilita' e agli effetti negativi per la sostenibilita', nonche' il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
Visto il regolamento (UE) 2023/606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attivita' di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l'assunzione in prestito di liquidita' e altre norme sui fondi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/910 della Commissione del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITSD) per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attivita' transfrontaliere di OICVM e di societa' di gestione di OICVM e lo scambio di informazioni tra autorita' competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera, e che modifica il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/911 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2009/65/CE (UCITSD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attivita' transfrontaliere delle societa' di gestione e degli OICVM;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/912 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2011/61/UE (AIFMD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attivita' transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/913 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attivita' transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorita' competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera;
Visto il regolamento delegato (UE) 2024/2759 della Commissione del 19 luglio 2024 che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i casi in cui i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidita' dell'ELTIF, le circostanze per l'abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni dell'ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attivita' dell'ELTIF e taluni elementi dell'informativa sui costi;
Visto l'art. 16 della legge 5 marzo del 2024, n. 21, («legge capitali»), che ha semplificato il regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite;
Tenuto conto della Additional clarification regarding the ECB's competence to exercise supervisory powers granted under national law (SSM/2017/0140) della Banca centrale europea del 31 marzo 2017, in particolare Annex 2, Fiche VII;
Tenuto conto degli orientamenti di vigilanza in materia di Societa' di investimento semplice (SiS) di Banca d'Italia e Consob del 6 luglio 2021;
Tenuto conto degli orientamenti dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del 21 agosto 2024 sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilita' nelle denominazioni dei fondi;
Tenuto conto degli esiti della consultazione ristretta effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 recante la disciplina degli atti di natura normativa o di contenuto generale;
Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio contenuta nel regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato, all'evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale;
Considerata l'esigenza di coordinare la disciplina contenuta nel regolamento sulla gestione collettiva del risparmio con la disciplina europea in materia di gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 come modificati dal regolamento (UE) 2017/1991, con la disciplina europea sui gestori di fondi ELTIF, contenuta nel regolamento (UE) 2015/760 come modificato dal regolamento (UE) 2023/606, con la disciplina europea sui fondi comuni monetari, contenuta nel regolamento (UE) 2017/1131, e con la disciplina europea dei depositari di PEPP, contenuta nel regolamento (UE) 2019/1238;
Considerata l'esigenza di aggiornare e riordinare, per ragioni di fruibilita' da parte degli interessati, semplificazione, adeguamento agli sviluppi del mercato la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), come successivamente modificato e integrato;
Sentita la Consob;

Emana:
Il presente provvedimento che modifica il «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio» del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato.
1. Le modifiche riguardano le seguenti disposizioni:
Titolo I;
Titolo II;
Titolo III;
Titolo IV;
Titolo V, ad eccezione dei Capitoli IV e VII;
Titolo VI;
Titolo VII;
Titolo VIII;
allegati II.5.1; IV.4.1; IV.4.2; IV.6.1; IV.6.2; IV.6.3; IV.6.3bis; IV.6.4; V.1.1; V.3.1; V.3.2; V.3.3; V.6.
Gli allegati IV.1.1; IV.2.1; VI.5.1 sono abrogati.
2. Con il presente provvedimento sono introdotti nuovi procedimenti amministrativi e sono apportate le opportune modifiche ai procedimenti amministrativi gia' previsti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 per l'adeguamento alle disposizioni di legge. Gli interventi sono riflessi negli elenchi dei procedimenti amministrativi di vigilanza pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia, i quali sono aggiornati in coerenza e forniscono indicazioni circa l'unita' organizzativa responsabile di ciascun procedimento.
3. Le nuove disposizioni, allegate di seguito al presente provvedimento, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applicano dalla data di entrata in vigore.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i gestori di OICR apportano le modifiche necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni, come modificate dal presente provvedimento.
5. Ai sensi del Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, le modifiche dei regolamenti di gestione o degli statuti degli OICR sono approvate in via generale dalla Banca d'Italia quando necessarie per allineare i regolamenti e gli statuti degli OICR alle nuove previsioni del regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
Il presente provvedimento e' pubblicato sul sito web della Banca d'Italia.
Roma, 23 marzo 2026

Il Governatore: Panetta
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico