Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 marzo 2026
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Boca».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141, in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 0106153 del 4 marzo 2026 registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di primo e secondo livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 5 settembre 1969, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Boca» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Boca»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Boca», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte e' riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'articolo 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Boca»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Boca»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Boca», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Boca», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2026, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Boca», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Boca»

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Boca» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
«Boca»;
«Boca» riserva.

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'articolo 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Articolo 2
Base ampelografica dei vigneti

1. I vini «Boca» e «Boca» riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna): dal 70% al 90%;
Vespolina e Uva rara: da sole o congiuntamente dal 10% fino al 30%.

 
Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'articolo 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
 
Articolo 3
Zona di produzione delle uve

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di Boca, in parte quello di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco. Per questi ultimi con l'esclusione dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero - Prato Sesia e a ovest della strada provinciale della Valsesia.

 
Art. 4

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Boca» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Indicazioni geografiche e specialita' tradizionali garantite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 27 marzo 2026

Il dirigente: Gasparri
 
Articolo 4 Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle
uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Boca» e «Boca» riserva devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, rocciosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 300 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, con l'esclusione dei terreni esposti a nord;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

=========================================================
| |  Resa uva |  Titolo alcolometrico |
|  Vini | t/ha | volumico naturale minimo |
+===============+===========+===========================+
| «Boca» |  8,00 |  12,00% vol |
+---------------+-----------+---------------------------+
|«Boca» riserva |  8,00 |  12,50% vol |
+---------------+-----------+---------------------------+

Le denominazioni di origine controllata «Boca» e «Boca» riserva possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purche' i vigneti abbiano un eta' di impianto di almeno sette anni. La produzione consentita per la menzione «vigna», dal settimo anno di impianto in poi, e':

=========================================================
| |  Resa uva |  Titolo alcolometrico |
|  Vini | t/ha | volumico naturale minimo |
+===============+===========+===========================+
| «Boca» |  7,20 | 12,00% vol |
+---------------+-----------+---------------------------+
|«Boca» riserva |  7,20 | 12,50% vol |
+---------------+-----------+---------------------------+

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Boca» devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 
Articolo 5
Norme per la vinificazione, imbottigliamento
in zona delimitata e invecchiamento

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini «Boca» nelle tipologie previste, devono essere effettuati nell'intero territorio dei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in Provincia di Novara;
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in Provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in Provincia di Biella.
Conformemente alla normativa dell'Unione e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della normativa nazionale vigente.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

===========================================================
|  Vino |  Resa uva/vino | Produzione max di vino|
+===============+=================+=======================+
| «Boca» |  70% |  5.600 litri |
+---------------+-----------------+-----------------------+
|«Boca» riserva |  70% |  5.600 litri |
+---------------+-----------------+-----------------------+

Per l'impiego della menzione «vigna» fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
===================================================================== | | | Di cui in | | | Vini |  Durata | legno | Decorrenza | +=================+===============+===========+=====================+ | | | |1° novembre dell'anno| | «Boca»  |  34 |  18 |di raccolta delle uve| +-----------------+---------------+-----------+---------------------+ | | | |1° novembre dell'anno| | «Boca» riserva  |  46 |  24 |di raccolta delle uve| +-----------------+---------------+-----------+---------------------+

4. E' ammessa la colmatura, con uguale vino conservato in altri contenitori, per non piu' del 6% del totale del volume nel corso dell'intero periodo di invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
===================================================================== |  Tipologie |  Data | +==============+====================================================+ | |1° settembre del terzo anno successivo a quello | | «Boca» |della vendemmia | +--------------+----------------------------------------------------+ | |1° settembre del quarto anno successivo a quello | |«Boca» riserva|della vendemmia | +--------------+----------------------------------------------------+


 
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Boca» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Boca», anche con menzione «vigna»
colore: rosso rubino con riflessi granato;
odore: caratteristico, fine ed etereo;
sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Boca» riserva, anche con menzione «vigna»
colore: rosso rubino con riflessi aranciato;
odore: caratteristico, fine, ampio ed etereo;
sapore: asciutto, sapido, armonico, elegante, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.

 
Articolo 7
Etichettatura e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine «Boca» nelle sue tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione del vino «Boca», la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purche' la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C. «Boca»
3. Nella designazione e presentazione del vino «Boca» e «Boca» riserva, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 
Articolo 8
Confezionamento e presentazione

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati per la commercializzazione i vini «Boca» nelle tipologie previste, devono essere di forma tradizionale, bordolese o borgognotta o corrispondente di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.
2. La capacita' delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 15 litri, con l'esclusione del contenitore da 2 a 5 litri.

 
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Boca, piccolo paese della Provincia di Novara, a m 389 d'altitudine, a cui fanno da sfondo le colline, coltivate a vigneti, dietro le quali si intravedono le cime delle Alpi. Il «Boca» deve le sue peculiarita' al terreno morenico che origina dal monte Rosa, composto da argilla, sabbia, ciottoli di granito, porfido e sfaldature di rocce dolomitiche del Fenera che assumono una consistenza diversa secondo il sito. E' una sovrapposizione di suoli alluvionali originaria del mare che ricopriva, pre-glaciazione, queste terre.
I sistemi adottati nella coltura della vite mutarono gradualmente, perfezionando nei secoli la coltivazione e la qualita' dei vitigni. L'esperienza maturata negli anni ha affinato la tecnica di coltivazione, ottimizzando le rese produttive dei vitigni della zona della D.O.C., ottenendo buoni tenori zuccherini, grandi profumi ed ottime evoluzioni nel tempo.
Quella di Boca e' la denominazione piu' a nord della Provincia di Novara e si estende all'imboccatura della Valsesia, nelle vicinanze del Monterosa con il Monte Fenera a nord e i laghi Maggiore e Orta a nord est. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
Nel territorio del «Boca» D.O.C. la maggior parte dei vigneti insistono su suoli formati dallo sgretolamento delle rocce vulcaniche (porfidi) che costituivano la caldera, cioe' lo strato superficiale del Supervulcano fossile della Valsesia, inserito nell'omonimo geoparco, istituito dall'UNESCO nel 2015 come facente parte del patrimonio geologico mondiale. Questo fenomeno geologico unico al mondo, ha dato origine a suoli che, pur con una certa variabilita' locale, sono accomunati da caratteristiche difficilmente riscontrabili altrove. La comprensione della natura geologica, pedologica e morfologica dei suoli e' la chiave che permette di definire il legame tra le qualita' chimiche ed organolettiche del vino «Boca» D.O.C. e le caratteristiche fisiche del territorio di provenienza. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La roccia madre, essendo acida, ricca in minerali e ioni metallici, ha dato vita a suoli che sono a loro volta acidi o sub-acidi, molto ricchi in metalli e minerali essenziali per la crescita della vite. In queste condizioni di acidita', i minerali presenti nel suolo vengono assorbiti con estrema facilita' dalla pianta, la quale li trasferisce ai grappoli e, in ultima analisi, ai mosti e ai vini. Recenti sviluppi scientifici hanno dimostrato che le concentrazioni relative di questi elementi minerali nel suolo sono mantenute nei mosti e nei vini ottenuti.
Questo significa che le caratteristiche geochimiche della roccia madre si riscontrano anche nei vini, e cio' determina alcune caratteristiche organolettiche: le note minerali, la particolare finezza e la grande capacita' di invecchiamento.
Anche i fenomeni legati all'orogenesi alpina hanno determinato condizioni geomorfologiche molto particolari, che hanno condizionato lo sviluppo della viticoltura nel territorio del «Boca» D.O.C.
La morfologia di questo territorio, infatti, e' molto variegata, e cio' determina la presenza di una grande variabilita' microclimatica: una ricchezza di diversi habitat che, nei secoli, ha portato alla creazione di una grande ricchezza ampelografica. I viticoltori di Boca, infatti, hanno selezionato numerose cultivar autoctone di vite, proprio per adattarsi alle diverse condizioni presenti sul territorio e che si sono susseguite con l'avvicendarsi dei secoli. Queste cultivar sono state selezionate anche in funzione della loro complementarieta' dal punto di vista qualitativo ed organolettico. L'accostamento di vitigni autoctoni, come Nebbiolo, Vespolina e l'Uva Rara, e', nel caso del «Boca» D.O.C., non solo la testimonianza di una tradizione vitivinicola plurimillenaria, ma costituisce l'espressione piu' pura del potenziale vitivinicolo offerto dall'ambiente abiotico, ed in particolare della sua geodiversita'. La posizione geografica, caratterizzata dai venti freddi che scendono dal Monte Rosa determinando forti escursioni termiche fra il giorno e la notte, favorisce lo sviluppo di profili aromatici singolari, che spaziano dalle erbe officinali alle spezie, su una base di grande struttura e mineralita' unica nelle sue caratteristiche.
La vite e' per gli agricoltori di zona coltura antichissima ed e' precedente alla colonizzazione romana. Nel 1300 il cronista novarese Pietro Azario citava il vino di Boca come «rinomato sin dall'antichita'» e numerose testimonianze riportano forniture di vino di Boca alle armate spagnole che dal Piemonte si spostavano per occupare la Lombardia.
Il vino di Boca e' noto come il «vino dei Papi» perche' molto apprezzato sin dai primi del Novecento da Papa Pio X e dalla Curia romana.

 
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.