Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 marzo 2026
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessona».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141, in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 0106153 del 4 marzo 2026 registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 2 marzo 1977, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lessona» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sito internet del Ministero sezione Qualita' - Vini DOP e IGP con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessona»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Lessona», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Lessona»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e' richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Lessona»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu' dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessona», che comporta una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessona», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2026, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessona», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Lessona»

Articolo 1

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Lessona» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
«Lessona»;
«Lessona» riserva.

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Articolo 2

Base ampelografica dei vigneti

1. I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo (Spanna) dall'85% al 100%.
Possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara fino ad un massimo del 15%.

 
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
 
Articolo 3

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Lessona» comprende l'intero territorio del Comune di Lessona.

 
Art. 4

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessona» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione «Qualita'» - «Indicazioni geografiche e specialita' tradizionali garantite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 27 marzo 2026

Il dirigente: Gasparri
 
Articolo 4

Norme per la viticoltura, rese
e caratteristiche qualitative delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lessona» debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: sabbiosi, limosi, argillosi e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

===============================================================
| |  Resa uva |  Titolo alcolometrico |
|  Vini | t/ha | volumico naturale minimo |
+=====================+===========+===========================+
|  «Lessona» |  8,00 |  12,00% vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+
|  «Lessona» riserva |  7,20 |  12,00% vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+

Il vino a denominazione di origine controllata «Lessona» nelle sue tipologie, puo' essere accompagnato dalla menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purche' il relativo vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno tre anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Lessona» nelle sue tipologie, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
===================================================================== | | |  Titolo alcolometrico | |  Vini |  Resa uva t/ha |volumico naturale minimo| +======================+===================+========================+ | «Lessona» e «Lessona»|  8,00 dal 3° anno | | | vigna | d'impianto |  12,00% vol. | +----------------------+-------------------+------------------------+ |  «Lessona» riserva e | | | | «Lessona» riserva |  7,20 dal 7° anno | | | vigna | d'impianto |  12,00% vol. | +----------------------+-------------------+------------------------+

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 
Articolo 5

Norme per la vinificazione, imbottigliamento
in zona delimitata e invecchiamento

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del vino «Lessona» e «Lessona» riserva devono essere effettuate nell'intero territorio del Comune di Lessona.
Tuttavia, tali operazioni sono consentite anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio purche' situate nei seguenti comuni della Provincia di Biella:
Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno;
e nei seguenti comuni della Provincia di Vercelli:
Roasio, Lozzolo.
Conformemente alla normativa dell'Unione e nazionale vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della normativa nazionale vigente.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

===================================================================
|  Vino |  Resa uva/vino |  Produzione max di vino |
+=====================+=================+=========================+
|  «Lessona» |   70% |  5.600 litri |
+---------------------+-----------------+-------------------------+
|  «Lessona» riserva |   70% |   5.040 litri |
+---------------------+-----------------+-------------------------+

Relativamente al vino «Lessona» nelle sue tipologie per l'impiego della menzione vigna, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
===================================================================== | | |  Di cui | | |  Tipologia |  Durata mesi |in legno |  Decorrenza | +====================+==============+=========+=====================+ | | | |1° novembre dell'anno| |  «Lessona» |  22 |  12 | di raccolta uve | +--------------------+--------------+---------+---------------------+ | | | |  1° novembre | | | | |dell'anno di raccolta| |  «Lessona» riserva |  42 |  30 | uve | +--------------------+--------------+---------+---------------------+

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata conservato in altri recipienti di qualsiasi tipologia, per non piu' del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
===================================================================== |  Tipologia | Data  | +======================+============================================+ | | 1° Settembre del secondo anno successivo a | |  «Lessona» | quello della raccolta dell'uva | +----------------------+--------------------------------------------+ | |  1° maggio del quarto anno successivo a | |   «Lessona» riserva | quello della raccolta dell'uva | +----------------------+--------------------------------------------+

6. Per i vini «Lessona» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione «Coste della Sesia» rosso e «Coste della Sesia» Nebbiolo (o Spanna).
7. I vini «Lessona» possono essere classificati, con la denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» rosso e «Coste della Sesia» Nebbiolo purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 
Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini «Lessona» nelle tipologie previste, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso;
sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidita' e piacevole, persistente retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol anche per «Lessona» riserva con menzione vigna.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, all'odore e/o al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.

 
Articolo 7

Etichettatura e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine «Lessona» nelle sue tipologie e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione del vino «Lessona» e «Lessona» riserva, la denominazione di origine puo' essere accompagnata della menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Lessona» riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
3. Nella designazione e presentazione del vino «Lessona» e «Lessona» riserva, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 
Articolo 8

Confezionamento e presentazione

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino di cui all'art. 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.
2. La capacita' delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e non superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama da 500 cl.

 
Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
Lessona e' situata nell'Alto Piemonte e ne costituisce la parte occidentale. Nella definizione del quadro aromatico, i terroir di Lessona caratterizzano notevolmente il vitigno Nebbiolo. Il complesso aromatico del vitigno si impreziosisce di una tipica mineralita' rugginosa, che dona a questi vini una sapidita' minerale spiccata e nitida. Il vitigno nebbiolo si esprime con una particolare levita' ed eleganza, con tannini perfettamente amalgamati sin da giovani grazie alle esperienze di coltivazione.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Da un punto di vista geologico Lessona e' una lingua di sedimenti marini che poggia su di una roccia porfirica profonda. Suoli alluvionali dunque abbastanza sciolti, sabbie molto acide, rossicce e ricche di minerali. Le altitudini medie sono attorno ai 350 m. slm ed il clima e' abbastanza mite, perche' anche qui la vicinanza del Monte Rosa contribuisce quale riparo delle correnti nordiche e le vigne dell'Alto Piemonte godono di una buona escursione termica. I terreni, come si e' detto, sono ricchi di minerali: ferro, potassio e magnesio, con una componente magmatica data dai porfidi e dai graniti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Il vino era gia' famoso nel '600 e numerose sono le testimonianze storiche relative alle potenzialita' del territorio. L'archivio di Stato della citta' di Biella nei tanti riferimenti alla viticoltura, gia' nel 1436 registra l'acquisto di una vigna.

 
Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.