Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo


Con decreto ministeriale n. 3005/2026 del 19 marzo 2026, il propellente denominato «9273 (AIB)» e' classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0501 1.4C, assegnato dal Dipartimento dei trasporti (USA), in data 6 giugno 2018.
Per il citato esplosivo il sig. Gennaro Santaniello, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Joyson Safety Systems Torino S.r.l.», con stabilimento sito in via degli esplosivi n. 5, Colleferro (RM), ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.1499/10 rilasciato dall'organismo notificato «BAM» (Germania) in data 13 gennaio 2011 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo «D»), rilasciato dall'organismo notificato «BAM» in data 1° marzo 2024.
Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento e' prodotto dalla «Joyson Safety Systems Acquisition LLC» presso il proprio stabilimento sito in Moses Lake - WA (Stati Uniti).
Tale prodotto e' sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresi', apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.