| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2026, n. 43 |
| Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 1, comma 2, 41, 42, 43 a 44; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, gli articoli 12 e 13; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 5 e 13; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 186 e 223; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e, in particolare, l'articolo 6, commi 6-ter e 6-septies; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148» e, in particolare, l'articolo 11; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 18, comma 1, lettera a), 20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024, n. 2199, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti degli uffici dirigenziali di seconda fascia del Ministero; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024; Considerato, pertanto, necessario procedere alla modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e della Tabella A allegata al medesimo regolamento relativa alla dotazione organica del Ministero, al fine di adeguarlo alle disposizioni sopra riportate che hanno previsto l'incremento della citata dotazione organica; Vista l'informativa alle Organizzazioni sindacali del provvedimento di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro tenutosi il 6 novembre 2025; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2026; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2026; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole «sette provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «nove provveditorati regionali e interregionali».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12 settembre 1998: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti36 per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis) d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata. 1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e' riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. 1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 1. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Si riportano l'articolo 1, comma 2, e gli articoli da 41 a 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 30 agosto 1999: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato. 2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.». «Art. 41 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilita'. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.». «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; b) edilizia residenziale; aree urbane; c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri. d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni; d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi; d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.». «Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e' ridotta di due unita'. 2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11. 2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non piu' di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attivita' di servizio. 2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti. 2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualita' delle funzioni e delle attivita' rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali. 2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici. 2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: a) alla riorganizzazione del Ministero; b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.». «Art. 44 (Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture). - 1. E' istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione: a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri; b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti; d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto; f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile. 3. Spetta altresi' all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto. 4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime. 5. Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. 6. L'agenzia puo' articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009. - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009. - Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante: «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011. - Si riporta l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 06 dicembre 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge. 1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata professionalita' e competenza nei settori in cui opera l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci; b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024 nonche' per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto; g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del price-cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e in house nonche' sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto; h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee; m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono gia' titolari di licenza; 2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti; 4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale; n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio; n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonche' sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali. 3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorita': a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere pubblici; b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate; c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento; d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale; f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze; h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione; i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti; l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora: 1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; 2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti; m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata. 4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo. 6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge, si provvede come segue: a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico e finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita' previste dalla legge, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella qualifica assunta in sede di selezione. 6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita' dell'Autorita', determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresi', soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.». - Si riporta l'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 13 novembre 2012: «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - Omissis 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Omissis.». - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. - Si riportano gli articoli 12 e 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: «Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto. 3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo. 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35; d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto; f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonche' alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalita' per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto; g) effettua, in attuazione del programma annuale di attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita' previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse; i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011; l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo; m) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'articolo 11" sono soppresse. 4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le modalita' per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi. 4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.". 5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e' compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia' applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo' imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato. 5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e' adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente. 6. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti. 7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e' deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale; b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale; c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo. 11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza. 12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 250 unita', destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale. 13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. 15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC. 17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e' garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonche' ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente. 18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 45. 19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 20. La denominazione "Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (ANSFISA). 21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e' abrogato.». «Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS; d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; e) aeroporti; f) dighe e acquedotti; g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; h) porti e infrastrutture portuali; i) edilizia pubblica. 2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica: a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere; c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo della sicurezza; d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento; e) la collocazione dell'opera rispetto alla classificazione europea; f) i finanziamenti; g) lo stato dei lavori; h) la documentazione fotografica aggiornata; i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare; l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale. 3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi. 4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. 5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e' completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e' aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati. 6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato open data, con le modalita' definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilita' di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera. 7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019". 8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorita' dei medesimi. 9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati lavori di istruttoria. 9-bis. Al fine di supportare l'individuazione, l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP e' integrato con funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei transiti, operando quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilita' con sistemi informativi geografici (GIS) gia' in uso da parte di societa' concessionarie operanti nel settore stradale e autostradale, di enti proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e di enti regionali di gestione della rete stradale locale, nonche' con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del documento unico di circolazione e di proprieta' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di tracciamento dei mezzi e di gestione della rete infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti in condizioni di eccezionalita' tracciati e di garantire l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della circolazione. Le modalita' operative e tecniche per l'attuazione dell'interoperabilita' dei sistemi di cui al presente comma, ivi comprese le modalita' per l'avvio della fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di classificazione in termini di percorribilita' dei corridoi coordinata con i sistemi di segnalazione e autorizzazione, che rimangono attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti stradali o autostradali interessati, e sono altresi' definite le modalita' di rappresentazione dei tracciamenti, acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini delle verifiche da parte delle autorita' competenti per il controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo dei percorsi autorizzati. 10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell'articolo 45.». - Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019. - Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. - Si riportano gli articoli 5 e 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: «Art. 5 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili" e "Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili". 3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' abrogato.». «Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.». - Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023 e' convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. - Si riportano gli articoli 186 e 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 31 marzo 2023: «Art. 186 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti. 2. I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, gia' in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entita' degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalita'. 3. In caso di comprovata indivisibilita' delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entita' degli investimenti. 4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 gia' in essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice. 5. Le modalita' di calcolo delle quote di cui comma 2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Sull'applicazione del presente articolo vigila l'ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite. 6. Per i concessionari autostradali, le quote e i criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie e' effettata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure di riequilibrio a valere sui relativi piani economici finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di cui al comma 2, l'ente concedente puo' altresi' richiedere al concessionario la presentazione di garanzie fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2. 7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o piu' regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a societa' in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.». «Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione). - 1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attivita' di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attivita' al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare: a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori; b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita' delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati; d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39; e) ove necessario, collabora alle attivita' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti interessati alle attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' tecnico ed economica, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto di fattibilita' tecnico-economica; g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita' al completamento delle opere incompiute; h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004. 3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura puo', altresi', avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalita', previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta, nonche' quali advisor, di universita' statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. 4. Per agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attivita' di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche' le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso di particolare complessita' delle stesse, il commissario straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario e' formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente territoriale interessati. 5. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi. 8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalita'. 9. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che queste esercitano ai sensi del codice.». - Si riporta l'articolo 6, commi da 6-ter a 6-septies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 07 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95: «Art. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa). - Omissis. 6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonche' al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unita' di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalita', di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025. 6-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacita', il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, e' altresi' autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unita' di personale dell'area dei funzionari e di 150 unita' di personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici. 6-quinquies. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-ter e' autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-ter e' altresi' autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024 e a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025. 6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e 6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6-septies. Per il coordinamento delle attivita' inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa e da esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con universita' e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero e' incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Omissis.». - Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2024: «Art. 5 (Autorita' settoriali competenti e punto di contatto unico). - 1. Sono designate le seguenti autorita' settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del presente decreto: a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, sottosettori dell'energia elettrica, del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, del petrolio, del gas e dell'idrogeno; b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, sottosettori del trasporto aereo, del trasporto ferroviario, del trasporto per vie d'acqua, del trasporto su strada e del trasporto pubblico, nonche' per il settore delle acque irrigue di cui al numero 12 dell'allegato A; c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario di cui al numero 3 dell'allegato A e per il settore delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui al numero 4 dell'allegato A, in collaborazione con le autorita' di vigilanza di settore, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la societa' e la borsa (Consob); d) il Ministero della salute, direttamente o per il tramite delle proprie autorita' territoriali, e, per gli ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per il settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A; e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, direttamente o per il tramite delle proprie autorita' territoriali, per il settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A; f) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8 dell'allegato A, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, per le attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto; g) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A; h) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per il settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di cui al numero 11 dell'allegato A; i) per il settore degli enti della pubblica amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato A, sono designate ASC le amministrazioni indicate alle lettere da a) a h) relativamente ai settori di rispettiva competenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri per gli enti individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio 2026. 2. Con accordo definito entro il 30 ottobre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalita' di collaborazione tra le ASC, le regioni e le province autonome interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione o provincia autonoma nei settori di cui alle lettere a), b), d), e) ed h). Con il medesimo accordo, nei casi di cui al primo periodo, sono definiti altresi' criteri uniformi in ambito nazionale per lo svolgimento delle attivita' di ispezione e di verifica, per le misure previste dagli articoli 13, 14 e 16 e 20. 3. Le ASC esercitano le competenze loro attribuite dal presente decreto nel rispetto delle attribuzioni: a) dell'autorita' giudiziaria, relativamente alle notizie di reato; b) del Ministero dell'interno, in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di difesa civile; c) del Ministero della difesa, in materia di difesa e sicurezza dello Stato; d) del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze; e) del Ministero delle imprese e del made in Italy, in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica; f) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in materia di cybersicurezza e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; g) degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124. 4. Quando opportuno, le ASC, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali per le misure sulla sicurezza e sulla resilienza applicabili ai soggetti critici. 5. E' istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' definita l'organizzazione del PCU tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1, lettera g), e lettera i). Il punto di contatto e le ASC presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono complessivamente composti da cinque unita' di livello dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale generale, e ventisette unita' di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica. Per le finalita' cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025. 6. Il PCU esercita le competenze ad esso attribuite dal presente decreto e, in particolare: a) assicura il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) assicura il collegamento con i punti di contatto unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri; c) assicura il collegamento tra le ASC e le autorita' competenti designate o istituite, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati membri; d) assicura il collegamento con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19; e) si coordina, istituendo un apposito tavolo, con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 2013, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri organismi nazionali competenti in materia di resilienza nazionale; f) coordina le attivita' di sostegno di cui all'articolo 11; g) riceve le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 16; h) promuove le attivita' di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche; i) svolge funzioni di autorita' settoriale competente per il settore di cui al comma 1, lettera i), per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; l) svolge i compiti di segreteria a supporto del CIR. 7. Entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni due anni, il PCU trasmette alla Commissione europea e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 16, comma 1, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese dalle ASC ai sensi dell'articolo 16, comma 6. Per la redazione di tale relazione, il PCU puo' utilizzare il modello di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557. 8. Il PCU elabora annualmente un documento di sintesi sullo stato della resilienza dei soggetti critici e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei soggetti critici per la comunicazione al CIR. 9. Il PCU e le ASC cooperano tra loro e possono cooperare con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti critici e le parti interessate. 10. Il PCU e le ASC cooperano e scambiano informazioni con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza sui rischi di cybersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dai medesimi PCU, ASC o Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale. 11. Il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale cooperano e trasmettono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, su rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica, che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonche' sulle relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 12. Entro tre mesi dall'istituzione del PCU e dalla designazione delle ASC, la Presidenza del Consiglio dei ministri notifica alla Commissione europea l'identita' del PCU e delle ASC, i dati di contatto, le competenze e le responsabilita' previste dal presente decreto e, successivamente, notifica tempestivamente alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni notificate in precedenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguata e tempestiva pubblicita' all'identita' del PCU e delle ASC e ad ogni modifica di tale identita'. 13. Ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, individua, tra quelli esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale, o istituisce un apposito ufficio dirigenziale non generale, composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unita' di personale appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette dipendenze del segretario generale o del soggetto individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con corrispondente incremento della dotazione organica, adottando il relativo provvedimento di organizzazione con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Resta fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto previsto dal comma 5. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma anche mediante i concorsi unici di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale non dirigenziale di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso i concorsi unici di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di collaborazione di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della dotazione organica, 2 unita' di personale appartenente all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, con le medesime modalita' di reclutamento previste dal presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a decorrere dall'anno 2025. 14. Agli oneri derivanti dai commi 5, e 13 del presente articolo, pari a euro 1.982.173 per l'anno 2024 e pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 15. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento sono ripartite tra le ASC in ragione del numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei potenziali soggetti critici, nonche' dei relativi elementi di complessita' tecnica.». - Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 01 ottobre 2024: «Art. 11 (Autorita' di settore NIS). - 1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto a livello settoriale, sono individuate le Autorita' di settore NIS che supportano l'Autorita' nazionale competente NIS e collaborano con essa, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c). 2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per: 1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell'allegato I, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 2) il settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato I; 3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7; 4) le societa' in house e le societa' partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV; b) il Ministero dell'economia e delle finanze, per i settori bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite le autorita' di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob; c) il Ministero delle imprese e del made in Italy per: 1) il settore delle infrastrutture digitali, di cui al numero 8 dell'allegato I; 2) il settore dei servizi postali e di corriere, di cui al numero 1 dell'allegato II; 3) il settore della fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche, di cui al numero 3 dell'allegato II, sentito il Ministero della salute; 4) i sottosettori della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, della fabbricazione di apparecchiature elettriche e della fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificati altrove (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II; 5) i sottosettori della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, di cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 6) i fornitori di servizi digitali, di cui al numero 6 dell'allegato II; d) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per il settore produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell'allegato II; e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per: 1) il settore energia, di cui al numero 1 dell'allegato I; 2) il settore fornitura e distribuzione di acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato I; 3) il settore acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato I; 4) il settore gestione dei rifiuti, di cui al numero 2 dell'allegato II; f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per: 1) il settore trasporti, di cui al numero 2 dell'allegato I; 2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale di cui al numero 1 dell'allegato IV; g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il settore ricerca di cui al numero 7 dell'allegato II e per gli istituti di istruzione che svolgono attivita' di ricerca di cui al numero 2 dell'allegato IV, anche in accordo con le altre amministrazioni vigilanti; h) il Ministero della cultura per i soggetti che svolgono attivita' di interesse culturale di cui al numero 3 dell'allegato IV; i) il Ministero della salute per: 1) il settore sanitario, di cui al numero 5 dell'allegato I; 2) il sottosettore fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui alla lettera a) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II. 3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza, sono altresi' designate Autorita' di settore per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 9 e 10. 4. Le Autorita' di settore NIS, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza ai fini di cui al comma 1, procedono, in particolare: a) alla verifica dell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2; b) al supporto nell'individuazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, in particolare identificando i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 3; c) all'individuazione dei soggetti a cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 3, comma 4; d) al supporto per le funzioni e per le attivita' di regolamentazione di cui al presente decreto secondo le modalita' di cui all'articolo 40; e) all'elaborazione dei contributi per la relazione annuale di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c); f) all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali, al fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale del presente decreto nonche' al relativo monitoraggio. Per la partecipazione ai tavoli settoriali non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati; g) alla partecipazione alle attivita' settoriali del Gruppo di Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle iniziative a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555. 5. Con accordo sancito entro il 30 ottobre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalita' di collaborazione tra le Autorita' di settore e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione o di una provincia autonoma nei settori di cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d), e), f), h) e i), numero 1. 6. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, ciascuna autorita' di settore, ad eccezione di quella indicata al comma 2, lettera b), e' autorizzata a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonche' ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno 2024 e di euro 925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.». - La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.) e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305. - Si riportano gli articoli 18, comma 1, lettera a), e 20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: «Art. 18 (Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attivita' di analisi e valutazione della spesa). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 891: 1) alla lettera a): 1.1) al primo periodo, dopo le parole: "da inquadrare nell'Area dei funzionari" sono inserite le seguenti: "o nell'Area delle elevate professionalita'", la parola: "prevista" e' sostituita dalla seguente: "previste", le parole: "nei limiti delle vacanze di organico" sono sostituite dalle seguenti: "con corrispondente incremento della dotazione organica" e le parole: "dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e" sono soppresse; 1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo, puo' essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalita' di cui alla lettera b) del presente comma. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalita' di cui alla lettera b) e' accantonata e resa indisponibile"; 2) alla lettera b), dopo le parole: "per l'eventuale restante quota" sono inserite le seguenti "all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa" e le parole "al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' a convenzioni con universita' e formazione", sono sostituite dalle seguenti: "mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con universita' e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione". Omissis». «Art. 20 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici). - Omissis. 2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione e' istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), che e' designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed e' retta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unita' di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unita' nell'Area degli assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero e' incrementata di una unita' dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La Struttura di cui al primo periodo puo' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonche' di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresi' autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonche' le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026. 2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operativita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali o regionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonche' la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto. 2-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementato di ulteriori due unita' dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonche' di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto. 2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 marzo 2026 con le modalita' previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Omissis.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 recante: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023.
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica). - 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in quattro Dipartimenti, come di seguito indicati: a) Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto; b) Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative; c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione; d) Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione. 2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle sedici direzioni generali di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. Presso ciascun Dipartimento sono istituiti due uffici di livello dirigenziale non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 18, comma 2. Uno dei due uffici cura il coordinamento delle attivita' di rilievo europeo e internazionale e le relazioni con le Istituzioni sovranazionali, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro. 3. Sono strutture decentrate del Ministero nove provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, nonche' quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione. 4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 14, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi di settore. 6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.». |
| | Allegato
(articolo 10, comma 1) Tabella A Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole «Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative). - Omissis 2. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonche' dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; b) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i Provveditorati regionali e interregionali; c) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; d) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile e ricostruzione previste a legislazione vigente; e) interventi di competenza statale per Roma Capitale; f) interventi previsti da leggi speciali e connessi allo svolgimento di grandi eventi; g) eliminazione barriere architettoniche negli edifici pubblici; h) attivita' per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia; i) programmazione, gestione ed esecuzione diretta degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione, adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale; l) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche nelle materie di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; m) interventi inerenti a progetti infrastrutturali in attuazione di accordi internazionali; n) programmi di competenza ministeriale in materia di efficientamento energetico degli edifici sedi di pubbliche istituzioni; o) gestione delle attivita' inerenti all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Omissis.». |
| | Art. 3 Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, cui e' preposto un dirigente di livello non generale nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.».
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Dipartimento per i trasporti e la navigazione). - 1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione e' articolato nelle seguenti direzioni generali: a) Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalita'; b) Direzione generale per la motorizzazione; c) Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale; e) Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; f) Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari. 2. La Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali; b) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali; c) disciplina generale dei porti; d) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorita' di sistema portuale; e) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali; f) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro portuale; g) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attivita' correlate al riordino della dividente demaniale; h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione; i) predisposizione di piani strategici della logistica; l) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilita' di merci; m) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico; n) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalita'; o) cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonche' conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; q) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS. 3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti; b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma; c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti; d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada; e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio; g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita' eco-sostenibile; h) relazioni internazionali e europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti, nonche' della base dati degli eventi di traffico; l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento; m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN), taxi e noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto, ispettori delle revisioni, nonche' degli eventuali ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in ragione delle competenze ad esso attribuite; n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza. 4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali; b) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza; c) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attivita' di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo; d) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale; e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL); f) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza; g) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilita' stradale e la protezione degli utenti della strada; h) attivita' di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attivita' inerenti all'educazione alla sicurezza stradale; i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore; l) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione; m) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilita'; n) disciplina in materia di trasporti nazionali e internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale; o) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose; p) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore; q) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose; r) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, in coordinamento, per gli aspetti tecnici, con la Direzione generale per la motorizzazione; s) programmazione e coordinamento delle attivita' di controllo previste dalla normativa europea; t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8; u) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea. 5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) elaborazione della normativa tecnica ed effettuazione di ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili; c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa, sottosistemi connessi, nonche' agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi; d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177; e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilita'; g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio; i) gestione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni; m) approvazione dei bilanci delle societa' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali, in raccordo con la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici; n) rapporti con gli organismi europei nelle materie di competenza; o) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto di competenza; p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF), ferme restando le competenze di ANSFISA. 6. La Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima; b) promozione della navigazione a corto raggio; c) gestione del registro internazionale delle navi; d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) disciplina e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione; f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto; g) elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilita' ridotta; h) elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo; i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; l) vigilanza sugli enti di settore; m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON); n) funzione di autorita' competente per la pianificazione dello spazio marittimo; o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza; p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con organismi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo; r) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto; s) promozione e sviluppo delle autostrade del mare per quanto di competenza; t) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi; u) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; v) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPESS. 7. La Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali; b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale; c) contratti di programma con gli enti vigilati; d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo; e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile; f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare; g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza; h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita' dei passeggeri e delle merci; i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo; l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori; m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto di competenza; n) definizione di criteri di gestione dei servizi di controllo satellitare applicati alla logistica e ai trasporti di persone e di merci. 8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. 8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, cui e' preposto un dirigente di livello non generale nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.». |
| | Art. 4 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, alinea, dopo le parole «Direzione generale per gli affari legali» sono inserite le seguenti: «, societari»; b) al comma 5, dopo le parole «Direzione generale per gli affari legali» sono inserite le seguenti: «, societari».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 7, commi 4 e 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione). - Omissis. 4. La Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita': a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attivita' dei Dipartimenti; b) gestione del contenzioso e rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato in tutte le materie di competenza del Ministero, in raccordo con le Direzioni generali; c) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro in relazione all'attivita' di contenzioso regionale, costituzionale, europeo ed internazionale di competenza dei medesimi Uffici; d) supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai fini della redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169; e) verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212; f) coordinamento delle attivita' di controllo analogo sulle societa' in house del Ministero, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; g) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere; h) rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC); i) indirizzo, regolazione, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici, nonche' in relazione agli affidamenti di cui all'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; l) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione; m) attuazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici. 5. Il dirigente preposto alla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Omissis.». |
| | Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono: a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova; b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano; c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna; d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona; f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari; g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso; h) Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza; i) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.»; b) al comma 2, dopo la parola: «Provveditorato» sono inserite le seguenti: «regionale e»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche). - 1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono: a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova; b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano; c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna; d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona; f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari; g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso; h) Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza; i) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro. 2. A ciascun Provveditorato regionale e interregionale e' preposto un dirigente di livello generale denominato "Provveditore per le opere pubbliche", nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati. 4. Il Provveditore per le opere pubbliche e' datore di lavoro nelle sedi di competenza. 5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che informa previamente il Ministro, nel rispetto del contingente dirigenziale non generale attribuito all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e responsabile della sede coordinata al quale possono essere attribuite anche funzioni vicarie. 6. Il Provveditore per le opere pubbliche cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». |
| | Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Provveditorati interregionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali»; b) al comma 2, lettera m), dopo le parole: «Direzione generale per gli affari legali» e' inserita la seguente: «, societari»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche). - 1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati regionali e interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati regionali e interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) opere pubbliche di competenza del Ministero, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera i); b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici; c) attivita' di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non economico, nonche' di Enti e organismi pubblici; d) attivita' di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio; e) supporto all'attivita' di vigilanza del Ministero su ANAS S.p.a.; f) supporto all'attivita' di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa europea; g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare; h) supporto tecnico alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e alla Direzione generale per le autostrade la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, per le attivita' di competenza; i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attivita' di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. m) gestione del contenzioso con il supporto della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.». |
| | Art. 7 Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 8, le parole «Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali»; b) al comma 2, le parole «Provveditorato interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorato regionale e interregionale»; c) ai commi 3 e 6, la parola: «interregionale», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «regionale o interregionale»; d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche). - 1. L'organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero. 2. Presso ciascun Provveditorato regionale e interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato. 3. Il Comitato e' costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed e' composto dai seguenti membri: a) il Provveditore regionale o interregionale, con funzioni di Presidente; b) i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Provveditorato regionale o interregionale; c) un avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato regionale o interregionale; d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato della citta' sede del Provveditorato regionale o interregionale; e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura della citta' sede del Provveditorato regionale o interregionale; f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, designato dalle Direzioni territoriali interessate; g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i) un rappresentante del Ministero della giustizia su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui distretti rientrino nella competenza territoriale del Provveditorato; l) un rappresentante del Ministero della cultura, scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza del Provveditorato; m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione adi speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. 5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei Comitati. 6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi: a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del Provveditorato regionale o interregionale, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro; b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato regionale o interregionale per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro; c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento; e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori; f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato; g) sugli affari per i quali il Provveditore regionale o interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato. 7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese. 8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.». |
| | Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
1. All'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «quarantatre'» e la parola: «duecentoundici» e' sostituita dalla seguente: «duecentodiciotto»; b) al comma 3, le parole «, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse.
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Determinazione posizioni di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero). - Omissis. 2. Il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e' determinato in quarantatre' unita', mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in duecentodiciotto unita'. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Omissis.». |
| | Art. 9
Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero oggetto di riorganizzazione, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 10 Dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Note all'art. 10: - Per il testo della tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, si veda l'allegato al presente decreto. |
| | Art. 11
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformita' alle competenze del rispettivo settore di attribuzione. 2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2026
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energentica, n. 674
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: «Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale). - Omissis. 8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unita' di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita' superiore. Omissis.». |
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