Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2026, n. 43
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 1, comma 2, 41, 42, 43 a 44;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, gli articoli 12 e 13;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 5 e 13;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 186 e 223;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e, in particolare, l'articolo 6, commi 6-ter e 6-septies;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148» e, in particolare, l'articolo 11;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 18, comma 1, lettera a), 20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024, n. 2199, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti degli uffici dirigenziali di seconda fascia del Ministero;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;
Considerato, pertanto, necessario procedere alla modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e della Tabella A allegata al medesimo regolamento relativa alla dotazione organica del Ministero, al fine di adeguarlo alle disposizioni sopra riportate che hanno previsto l'incremento della citata dotazione organica;
Vista l'informativa alle Organizzazioni sindacali del provvedimento di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro tenutosi il 6 novembre 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1. All'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole «sette provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «nove provveditorati regionali e interregionali».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12
settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti36 per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
1-ter. Per i contratti pubblici connessi
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di
legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui
provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui
provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza
non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende
registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere
ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali, con norma di legge o di statuto adottata previo
parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della
Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche
provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle
procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
formale, relativi ai contratti di appalto di lavori,
servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti
di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del
PNC, di importo superiore alle soglie previste
dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e'
riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del
PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni
di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli
effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riportano l'articolo 1, comma 2, e gli articoli da
41 a 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 30 agosto
1999:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto
legislativo, in attuazione della delega disposta con
l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato
dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta norme
per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la
fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino
dell'amministrazione periferica dello Stato.
2. In nessun caso le norme del presente decreto
legislativo possono essere interpretate nel senso della
attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti
pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti,
delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti
locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti
legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59.».
«Art. 41 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle
citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del
dipartimento per le aree urbane istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il ministero svolge
in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale; aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri.
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo
quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le
competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente
comma, ivi comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,
realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei
relativi interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti
di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
«Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal
precedente articolo.
2. Il Ministero si articola in un numero non
superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni
dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei
limiti di posti di funzione individuati dalla pianta
organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti
di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e'
ridotta di due unita'.
2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di
porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo
11.
2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non
piu' di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti,
di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni
S.I.I.T. e' articolato in due settori relativi,
rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area
trasporti, a ciascuno dei quali e' preposto un dirigente
generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio
e Abruzzo e' preposto un dirigente generale nominato ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni
di carattere tecnico, amministrativo, operativo e
gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli
articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attivita' di
servizio.
2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su
base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo
e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese
quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo,
nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni e integrazioni, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
2-quinquies. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla
struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla
loro articolazione territoriale, secondo il criterio
dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei
corrispondenti bacini di utenza, utilizzando
prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici,
anche al fine di incrementare la qualita' delle funzioni e
delle attivita' rese nei confronti dei singoli, delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli
enti territoriali.
2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le
strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della
navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
2-septies. Con uno o piu' decreti del Presidente
della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni:
a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori
pubblici.».
«Art. 44 (Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture). - 1. E' istituita l'agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato
in relazione:
a) alla definizione degli standard e prescrizioni
tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;
b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei
trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a
motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche
indipendenti;
d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia
di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate
ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in
materia di visite e prove di veicoli in circolazione per
trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e
deperibili;
e) alla certificazione attribuita all'organismo
notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE
del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla
certificazione in applicazione delle norme di base
nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi
relativi ai sistemi di trasporto;
f) alla definizione di standard e prescrizioni
tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche
relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica
stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
g) ai collegamenti informatici e alle banche dati
nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della
motorizzazione civile.
3. Spetta altresi' all'agenzia il coordinamento
dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto.
4. All'agenzia sono assegnate le competenze
progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di
competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai
provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere
marittime.
5. Sono soppresse le strutture del ministero dei
trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori
pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati
all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
6. L'agenzia puo' articolarsi in strutture
territoriali di livello regionale.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
254 del 31 ottobre 2009.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e' pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
recante: «Riforma dei controlli di regolarita'
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita'
di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e' pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011.
- Si riporta l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 06
dicembre 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
"Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
relative controversie; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i
gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le concessioni affidate fino
al 31 dicembre 2024 nonche' per quelle di cui all'articolo
43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2
sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price
cap, con determinazione dell'indicatore di produttivita' X
a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire
gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi
dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i
concessionari autostradali per le nuove concessioni; a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte
autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale
sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
g-bis) con particolare riferimento al settore
autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere
dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per
la definizione delle tariffe basato sul modello del
price-cap, con determinazione dell'indicatore di
produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna
concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di
concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con
riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il
parere di competenza sulla proposta di affidamento in
relazione agli affidamenti con gara e in house nonche'
sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni
autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle
gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le
nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di
gestione delle tratte autostradali, allo scopo di
promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di
stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
n-bis) con particolare riferimento ai contratti di
servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a
esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei
contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli
affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a
operatori interni, nonche' sull'individuazione della
dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i
confini regionali.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) disciplina, con propri provvedimenti, le
modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie tra gli operatori economici che gestiscono
reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o
i consumatori mediante procedure semplici e non onerose
anche in forma telematica. Per le predette controversie,
individuate con i provvedimenti dell'Autorita' di cui al
primo periodo, non e' possibile proporre ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro
trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 recante: «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 13 novembre
2012:
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - Omissis
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2013.
- Si riportano gli articoli 12 e 13 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 recante: «Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla
base del programma annuale di attivita' di cui al comma
5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate
nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce
le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e'
dotata di personalita' giuridica e ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che
esercita secondo le modalita' previste nel presente
decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i
compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori,
l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici
che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento,
modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di
infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che
possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la
relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' alla
classificazione della sicurezza della rete esistente,
secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con
proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal
medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto legislativo;
m) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni
ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2,
e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al
fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle
strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le
funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente
sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti
minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: "ed effettua
le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di
cui all'articolo 11" sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
(USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre
2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre
2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
relativa al sistema di trasporto costituito
dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili,
nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, le modalita' per la
realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi
di trasporto a impianti fissi.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto
2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.".
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma
delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Relativamente alle attivita'
dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e'
adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso
dell'anno precedente.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche
occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la
durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato
direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del
codice civile, in quanto applicabile. I componenti del
comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale
non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla
dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento
delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere
pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13, nonche'
ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per
la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle
infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi
legali e operative, nonche' a tutta la documentazione
pertinente.
18. Agli oneri del presente articolo, pari a
complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000
euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione "Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali" (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162 e' abrogato.».
«Art. 13 (Istituzione dell'archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di
seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade - archivio nazionale delle strade, di
seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.
2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in
sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con
analisi storica del contesto e delle evoluzioni
territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi
sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il
profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e
le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria,
compresi i dati relativi al controllo strumentale dei
sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
e) la collocazione dell'opera rispetto alla
classificazione europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell'opera
anche con applicativi dedicati, sensori in situ e
rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la
consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati
relativi all'opera e al contesto territoriale.
3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di
cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati
e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati
dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229 e all'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti
all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5
regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due
sistemi.
4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di
derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, l'ente nazionale per l'aviazione civile, le
autorita' di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del
demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o
detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o
all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i
dati in proprio possesso per la redazione di un documento
identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e
contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul
territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP
genera un codice identificativo della singola opera
pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in
maniera univoca l'opera medesima riportandone le
caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia,
la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e
l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna
opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono
riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico,
realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di
programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in
tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione
dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui
all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'AINOP,
attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP,
assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita presso
la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di
cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di
rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle
informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra
amministrazioni pubbliche, con le modalita' definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'inserimento e' completato entro e non oltre il
30 aprile 2019 ed e' aggiornato in tempo reale con i
servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei
dati.
6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi
titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera
effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti
sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e
delle relative risorse economico-finanziarie assegnate
utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che
vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi,
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
7. L'AINOP, gestito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla
base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello
Stato e dall'ANSFISA, per la generazione dei codici IOP,
per il relativo corredo informativo, per l'integrazione e
l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella
BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione nella
Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato
open data, con le modalita' definite con il decreto
ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la
possibilita' di raccogliere, mediante apposita sezione,
segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che
a qualsiasi titolo esercitano attivita' di vigilanza
sull'opera.
7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del
presente articolo, al comma 2 dell'articolo 50-ter del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: "31 dicembre
2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2019".
8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la
necessita' urgente di garantire un costante monitoraggio
dello stato e del grado di efficienza delle opere
pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la
sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal
Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo
14. Le informazioni contenute nell'AINOP consentono di
pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di
sicurezza delle opere, per agevolare il processo di
programmazione e finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la
determinazione del grado di priorita' dei medesimi.
9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della
programmazione e del finanziamento degli interventi di
riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche,
alla struttura servente del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale
dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, e' garantito l'accesso all'AINOP, tramite
modalita' idonee a consentire i citati lavori di
istruttoria.
9-bis. Al fine di supportare l'individuazione,
l'inserimento e la validazione dei corridoi dedicati ai
trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui
all'articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'AINOP e' integrato con
funzioni specifiche di pianificazione e monitoraggio dei
transiti, operando quale infrastruttura di riferimento
nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati
territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite
l'interoperabilita' con sistemi informativi geografici
(GIS) gia' in uso da parte di societa' concessionarie
operanti nel settore stradale e autostradale, di enti
proprietari della rete stradale nazionale, di regioni e di
enti regionali di gestione della rete stradale locale,
nonche' con i sistemi telematici dell'albo nazionale degli
autotrasportatori e con la piattaforma di archiviazione del
documento unico di circolazione e di proprieta' di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
98. L'AINOP interopera con i sistemi telematici di
tracciamento dei mezzi e di gestione della rete
infrastrutturale e dei flussi di traffico utilizzati dai
soggetti di cui al primo periodo, al fine di fornire una
rappresentazione centralizzata dei transiti dei trasporti
in condizioni di eccezionalita' tracciati e di garantire
l'ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza della
circolazione. Le modalita' operative e tecniche per
l'attuazione dell'interoperabilita' dei sistemi di cui al
presente comma, ivi comprese le modalita' per l'avvio della
fase sperimentale, sono definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo
decreto sono definite le modalita' di classificazione in
termini di percorribilita' dei corridoi coordinata con i
sistemi di segnalazione e autorizzazione, che rimangono
attribuiti agli enti proprietari o gestori dei tratti
stradali o autostradali interessati, e sono altresi'
definite le modalita' di rappresentazione dei tracciamenti,
acquisiti dalle piattaforme dei soggetti sopra indicati, in
un unico sistema centralizzato per l'utilizzazione ai fini
delle verifiche da parte delle autorita' competenti per il
controllo del traffico e dell'effettivo e corretto utilizzo
dei percorsi autorizzati.
10. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno
2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a
decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede ai sensi
dell'articolo 45.».
- Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante:
«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
ferrovie» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10 giugno 2019.
- Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali» pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156.
- Si riportano gli articoli 5 e 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204:
«Art. 5 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili assume la denominazione di Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili" e "Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili".
3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, e' abrogato.».
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 24 febbraio 2023 e' convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
- Si riportano gli articoli 186 e 223 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.77 del 31 marzo 2023:
«Art. 186 (Affidamenti dei concessionari). - 1. Agli
appalti affidati dai concessionari che siano stazioni
appaltanti si applicano le disposizioni del codice in
materia di appalti.
2. I titolari di concessioni di lavori e di servizi
pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro
III, gia' in essere alla data di entrata in vigore del
codice, di importo pari o superiore alle soglia di
rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto
dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o
della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza
pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento
dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita
convenzionalmente dal concedente e dal concessionario;
l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e
dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione
della concessione, della sua durata residua, del suo
oggetto, del suo valore economico e dell'entita' degli
investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante
procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di
clausole sociali per la stabilita' del personale impiegato
e per la salvaguardia delle professionalita'.
3. In caso di comprovata indivisibilita' delle
prestazioni di servizi dedotte in concessione, in
sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al
comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente
un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il
massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano
economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di
assegnazione della concessione, della sua durata, del suo
oggetto, del suo valore economico e dell'entita' degli
investimenti.
4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 gia' in
essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il
termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice.
5. Le modalita' di calcolo delle quote di cui comma
2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
codice. Sull'applicazione del presente articolo vigila
l'ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni
eseguite.
6. Per i concessionari autostradali, le quote e i
criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati
sulla base degli importi risultanti dai piani economici
finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del
rispetto delle predette soglie e' effettata dal concedente
con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari
presentano al concedente il piano complessivo dei lavori,
servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di
squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento
indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di
aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure
di riequilibrio a valere sui relativi piani economici
finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di
cui al comma 2, l'ente concedente puo' altresi' richiedere
al concessionario la presentazione di garanzie
fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in
sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove
sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.
7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade
che interessano una o piu' regioni possono essere affidate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
societa' in house di altre amministrazioni pubbliche anche
appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo
sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso
un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.».
«Art. 223 (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - 1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti promuove le attivita' tecniche e
amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture ed
effettua, con la collaborazione delle regioni o province
autonome interessate, le attivita' di supporto necessarie
per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
impronta la propria attivita' al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
dalla legge, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di
fattibilita' delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPESS per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo
39;
e) ove necessario, collabora alle attivita' delle
stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti
interessati alle attivita' istruttorie con azioni di
indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita'
tecnico ed economica, anche ai fini della loro
sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di
infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per
le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto di fattibilita'
tecnico-economica;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attivita' progettuali; in caso
di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al
CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico
dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente
all'approvazione del progetto di fattibilita'
tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili,
dando priorita' al completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza
sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54
del 5 marzo 2004.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione
strategica, ricerca, supporto e alta consulenza,
valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e
alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di una
struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei
limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche',
sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti
ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. La struttura puo', altresi', avvalersi di
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta, nonche' quali advisor, di universita' statali e
non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e
di societa' specializzate nella progettazione e gestione di
lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi',
le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
4. Per agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo anche attivita' di prevenzione
dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con
riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche'
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e
nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero
a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non
aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e'
formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o
l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri per il funzionamento della struttura
tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui
fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' sulle risorse assegnate
annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti nonche', per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari
straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e
con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS in ordine alle
problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e
operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con
il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono della
struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di nomina del commissario straordinario individua
il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi a valere sulle risorse del quadro economico di
ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per
tale finalita'.
9. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le
opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio
Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari
alle stazioni appaltanti per l'applicazione della
disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito
delle attivita' che queste esercitano ai sensi del
codice.».
- Si riporta l'articolo 6, commi da 6-ter a 6-septies,
del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 07 maggio
2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2024, n. 95:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa). - Omissis.
6-ter. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento
delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in materia di valutazione delle politiche
pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli
obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo
efficientamento del processo di programmazione delle
risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle
scelte allocative, nonche' al fine di garantire gli
adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi
previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e
territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad
assumere 100 unita' di personale, da inquadrare con
contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate
professionalita', di cui 70 nella famiglia professionale
tecnica e 30 nelle famiglie professionali
amministrativo-giuridico-legale,
economico-contabile-finanziaria e della vigilanza,
controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione
organica. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a
decorrere dall'anno 2025.
6-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-ter, al fine di garantire l'urgente copertura di
fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare
il processo di rafforzamento delle proprie capacita', il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti
delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente, e' altresi' autorizzato a bandire direttamente
concorsi pubblici per l'assunzione di 300 unita' di
personale dell'area dei funzionari e di 150 unita' di
personale dell'area degli assistenti da destinare a compiti
tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli
uffici periferici.
6-quinquies. Per la gestione delle procedure
concorsuali previste dal comma 6-ter e' autorizzata, per
l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le
maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento
del personale di cui al medesimo comma 6-ter e' altresi'
autorizzata una spesa pari a euro 126.725 per l'anno 2024 e
a euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter e
6-quinquies, pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro
7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-septies. Per il coordinamento delle attivita'
inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle
politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza
con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e
nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo
di programmazione delle risorse finanziarie e degli
investimenti a supporto delle scelte allocative e'
istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito
dell'ufficio di gabinetto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, un apposito Nucleo al fine di coadiuvare e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e
di indirizzo in materia di valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa, coordinato da un
dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti
di livello non generale, anche in deroga alle percentuali
di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' dal personale indicato dalle
articolazioni ministeriali interessate dai processi di
revisione della spesa e da esperti in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, anche attraverso convenzioni con universita' e
istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse
disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della
legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita'
e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891,
lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022.
Conseguentemente la dotazione organica del predetto
Ministero e' incrementata di quattro posti di funzione
dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di
livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di
euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a
decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale e di
euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a
decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla
corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi
derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per
l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 4
settembre 2024, n. 134 recante: «Attuazione della direttiva
(UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti
critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del
Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del
23 settembre 2024:
«Art. 5 (Autorita' settoriali competenti e punto di
contatto unico). - 1. Sono designate le seguenti autorita'
settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta
applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del
presente decreto:
a) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per il settore dell'energia di cui al numero 1
dell'allegato A, sottosettori dell'energia elettrica, del
teleriscaldamento e del teleraffrescamento, del petrolio,
del gas e dell'idrogeno;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per il settore dei trasporti di cui al numero 2
dell'allegato A, sottosettori del trasporto aereo, del
trasporto ferroviario, del trasporto per vie d'acqua, del
trasporto su strada e del trasporto pubblico, nonche' per
il settore delle acque irrigue di cui al numero 12
dell'allegato A;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per
il settore bancario di cui al numero 3 dell'allegato A e
per il settore delle infrastrutture dei mercati finanziari
di cui al numero 4 dell'allegato A, in collaborazione con
le autorita' di vigilanza di settore, la Banca d'Italia e
la Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(Consob);
d) il Ministero della salute, direttamente o per il
tramite delle proprie autorita' territoriali, e, per gli
ambiti di propria competenza, l'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), per il settore della salute di cui al
numero 5 dell'allegato A;
e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, direttamente o per il tramite delle proprie
autorita' territoriali, per il settore dell'acqua potabile
di cui al numero 6 dell'allegato A, e per il settore delle
acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A;
f) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per
il settore delle infrastrutture digitali di cui al numero 8
dell'allegato A, in collaborazione con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, per le attivita' di cui agli
articoli 7 e 8 del presente decreto;
g) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
settore dello spazio di cui al numero 10 dell'allegato A;
h) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, per il settore della
produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di
cui al numero 11 dell'allegato A;
i) per il settore degli enti della pubblica
amministrazione, di cui al numero 9 dell'allegato A, sono
designate ASC le amministrazioni indicate alle lettere da
a) a h) relativamente ai settori di rispettiva competenza e
la Presidenza del Consiglio dei ministri per gli enti
individuati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio
2026.
2. Con accordo definito entro il 30 ottobre 2024 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite modalita' di collaborazione tra le ASC, le
regioni e le province autonome interessate, quando il
soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera
esclusivamente sul territorio di una regione o provincia
autonoma nei settori di cui alle lettere a), b), d), e) ed
h). Con il medesimo accordo, nei casi di cui al primo
periodo, sono definiti altresi' criteri uniformi in ambito
nazionale per lo svolgimento delle attivita' di ispezione e
di verifica, per le misure previste dagli articoli 13, 14 e
16 e 20.
3. Le ASC esercitano le competenze loro attribuite
dal presente decreto nel rispetto delle attribuzioni:
a) dell'autorita' giudiziaria, relativamente alle
notizie di reato;
b) del Ministero dell'interno, in materia di tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di difesa
civile;
c) del Ministero della difesa, in materia di difesa
e sicurezza dello Stato;
d) del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di
gestione e superamento delle emergenze;
e) del Ministero delle imprese e del made in Italy,
in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione
elettronica;
f) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in
materia di cybersicurezza e resilienza di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109;
g) degli organismi preposti alla tutela della
sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.
124.
4. Quando opportuno, le ASC, senza imposizioni o
discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di
tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche
tecniche europee e internazionali per le misure sulla
sicurezza e sulla resilienza applicabili ai soggetti
critici.
5. E' istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in
materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e' definita l'organizzazione del
PCU tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1,
lettera g), e lettera i). Il punto di contatto e le ASC
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
complessivamente composti da cinque unita' di livello
dirigenziale, di cui massimo una di livello dirigenziale
generale, e ventisette unita' di personale non
dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione
organica. Per le finalita' cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 893.205 per l'anno 2024 e di
euro 3.572.820 annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Il PCU esercita le competenze ad esso attribuite
dal presente decreto e, in particolare:
a) assicura il collegamento con la Commissione
europea e la cooperazione con i Paesi terzi, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
b) assicura il collegamento con i punti di contatto
unici designati o istituiti, ai sensi della direttiva (UE)
2022/2557, da parte degli altri Stati membri;
c) assicura il collegamento tra le ASC e le
autorita' competenti designate o istituite, ai sensi della
direttiva (UE) 2022/2557, da parte degli altri Stati
membri;
d) assicura il collegamento con il gruppo per la
resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19;
e) si coordina, istituendo un apposito tavolo, con
la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile
di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio
2013, con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri
organismi nazionali competenti in materia di resilienza
nazionale;
f) coordina le attivita' di sostegno di cui
all'articolo 11;
g) riceve le notifiche degli incidenti ai sensi
dell'articolo 16;
h) promuove le attivita' di ricerca e formazione in
materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
i) svolge funzioni di autorita' settoriale
competente per il settore di cui al comma 1, lettera i),
per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
l) svolge i compiti di segreteria a supporto del
CIR.
7. Entro il 17 luglio 2028 e, successivamente, ogni
due anni, il PCU trasmette alla Commissione europea e al
gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui
all'articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle
notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti
notificati, e alle azioni intraprese dalle ASC ai sensi
dell'articolo 16, comma 6. Per la redazione di tale
relazione, il PCU puo' utilizzare il modello di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva
(UE) 2022/2557.
8. Il PCU elabora annualmente un documento di sintesi
sullo stato della resilienza dei soggetti critici e lo
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega alla resilienza dei
soggetti critici per la comunicazione al CIR.
9. Il PCU e le ASC cooperano tra loro e possono
cooperare con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'interno, il Garante per la protezione dei dati
personali, i soggetti critici e le parti interessate.
10. Il PCU e le ASC cooperano e scambiano
informazioni con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza
sui rischi di cybersicurezza, sulle minacce e sugli
incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli
incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui
soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti
misure adottate dai medesimi PCU, ASC o Agenzia nazionale
per la cybersicurezza nazionale.
11. Il PCU, le ASC e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale cooperano e trasmettono informazioni agli
organismi di informazione per la sicurezza di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, su
rischi, minacce e incidenti, anche di natura informatica,
che hanno ripercussioni sui soggetti critici, nonche' sulle
relative misure adottate dai medesimi PCU, ASC e Agenzia
per la cybersicurezza nazionale.
12. Entro tre mesi dall'istituzione del PCU e dalla
designazione delle ASC, la Presidenza del Consiglio dei
ministri notifica alla Commissione europea l'identita' del
PCU e delle ASC, i dati di contatto, le competenze e le
responsabilita' previste dal presente decreto e,
successivamente, notifica tempestivamente alla Commissione
europea ogni modifica delle informazioni notificate in
precedenza. La Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura adeguata e tempestiva pubblicita' all'identita'
del PCU e delle ASC e ad ogni modifica di tale identita'.
13. Ciascuna ASC, per l'esercizio delle competenze
attribuite dal presente decreto, individua, tra quelli
esistenti, un ufficio dirigenziale di livello non generale,
o istituisce un apposito ufficio dirigenziale non generale,
composto da un dirigente di seconda fascia e da sei unita'
di personale appartenente all'area funzionari del vigente
contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni
centrali, o categorie equivalenti, posto alle dirette
dipendenze del segretario generale o del soggetto
individuato secondo i rispettivi ordinamenti, con
corrispondente incremento della dotazione organica,
adottando il relativo provvedimento di organizzazione con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024 e dandone
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Resta
fermo per la Presidenza del Consiglio dei ministri quanto
previsto dal comma 5. Il PCU e ciascuna ASC sono
autorizzati a reclutare, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, i dirigenti di cui al
comma 5 e di cui al primo periodo del presente comma anche
mediante i concorsi unici di cui all'articolo 19, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, o attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Il PCU e ciascuna ASC sono autorizzati a
reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato il contingente di personale non dirigenziale
di cui al comma 5 e di cui al primo periodo del presente
comma, mediante procedure di passaggio diretto di personale
tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso i
concorsi unici di cui all'articolo 19, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'
ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in
posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa,
distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini
dello svolgimento delle attivita' di collaborazione di cui
al comma 1, lettera f) del presente articolo, il Ministero
delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con corrispondente incremento della
dotazione organica, 2 unita' di personale appartenente
all'area dei funzionari del vigente contratto collettivo
nazionale - Comparto funzioni centrali, con le medesime
modalita' di reclutamento previste dal presente comma. Per
le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa 1.088.968 per l'anno 2024 e di euro 3.155.871 annui a
decorrere dall'anno 2025.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5, e 13 del
presente articolo, pari a euro 1.982.173 per l'anno 2024 e
pari a euro 6.728.691 annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
15. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e
l'Agenzia Italiana del Farmaco provvedono all'attuazione
del presente articolo con le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le somme relative alla copertura degli oneri di
funzionamento sono ripartite tra le ASC in ragione del
numero dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei
potenziali soggetti critici, nonche' dei relativi elementi
di complessita' tecnica.».
- Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 4
settembre 2024, n. 138 recante: «Recepimento della
direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello
comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante
modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva
(UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 01 ottobre
2024:
«Art. 11 (Autorita' di settore NIS). - 1. Al fine di
assicurare l'efficace attuazione del presente decreto a
livello settoriale, sono individuate le Autorita' di
settore NIS che supportano l'Autorita' nazionale competente
NIS e collaborano con essa, secondo le modalita' di cui
all'articolo 40, comma 2, lettera c).
2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per:
1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al
numero 9 dell'allegato I, in collaborazione con l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale;
2) il settore dello spazio, di cui al numero 10
dell'allegato I;
3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di
cui all'articolo 3, commi 6 e 7;
4) le societa' in house e le societa' partecipate
o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato
IV;
b) il Ministero dell'economia e delle finanze, per
i settori bancario e delle infrastrutture dei mercati
finanziari, di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite
le autorita' di vigilanza di settore, Banca d'Italia e
Consob;
c) il Ministero delle imprese e del made in Italy
per:
1) il settore delle infrastrutture digitali, di
cui al numero 8 dell'allegato I;
2) il settore dei servizi postali e di corriere,
di cui al numero 1 dell'allegato II;
3) il settore della fabbricazione, produzione e
distribuzione di sostanze chimiche, di cui al numero 3
dell'allegato II, sentito il Ministero della salute;
4) i sottosettori della fabbricazione di computer
e prodotti di elettronica e ottica, della fabbricazione di
apparecchiature elettriche e della fabbricazione di
macchinari e apparecchiature non classificati altrove
(n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d)
del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato
II;
5) i sottosettori della fabbricazione di
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e della fabbricazione
di altri mezzi di trasporto, di cui, rispettivamente, alle
lettere e) e f) del settore fabbricazione, di cui al numero
5 dell'allegato II, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
6) i fornitori di servizi digitali, di cui al
numero 6 dell'allegato II;
d) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste per il settore produzione,
trasformazione e distribuzione di alimenti, di cui al
numero 4 dell'allegato II;
e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica per:
1) il settore energia, di cui al numero 1
dell'allegato I;
2) il settore fornitura e distribuzione di acqua
potabile di cui al numero 6 dell'allegato I;
3) il settore acque reflue, di cui al numero 7
dell'allegato I;
4) il settore gestione dei rifiuti, di cui al
numero 2 dell'allegato II;
f) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per:
1) il settore trasporti, di cui al numero 2
dell'allegato I;
2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto
pubblico locale di cui al numero 1 dell'allegato IV;
g) il Ministero dell'universita' e della ricerca
per il settore ricerca di cui al numero 7 dell'allegato II
e per gli istituti di istruzione che svolgono attivita' di
ricerca di cui al numero 2 dell'allegato IV, anche in
accordo con le altre amministrazioni vigilanti;
h) il Ministero della cultura per i soggetti che
svolgono attivita' di interesse culturale di cui al numero
3 dell'allegato IV;
i) il Ministero della salute per:
1) il settore sanitario, di cui al numero 5
dell'allegato I;
2) il sottosettore fabbricazione di dispositivi
medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui
alla lettera a) del settore fabbricazione, di cui al numero
5 dell'allegato II.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i
rispettivi settori e sottosettori di competenza, sono
altresi' designate Autorita' di settore per i soggetti di
cui all'articolo 3, commi 9 e 10.
4. Le Autorita' di settore NIS, per i rispettivi
settori e sottosettori di competenza ai fini di cui al
comma 1, procedono, in particolare:
a) alla verifica dell'elenco dei soggetti di cui
all'articolo 7, comma 2;
b) al supporto nell'individuazione dei soggetti
essenziali e dei soggetti importanti ai sensi degli
articoli 3 e 6, in particolare identificando i soggetti
essenziali e i soggetti importanti di cui ai commi 8, 9 e
10 dell'articolo 3;
c) all'individuazione dei soggetti a cui si
applicano le deroghe di cui all'articolo 3, comma 4;
d) al supporto per le funzioni e per le attivita'
di regolamentazione di cui al presente decreto secondo le
modalita' di cui all'articolo 40;
e) all'elaborazione dei contributi per la relazione
annuale di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c);
f) all'istituzione e al coordinamento dei tavoli
settoriali, al fine di contribuire all'efficace e coerente
attuazione settoriale del presente decreto nonche' al
relativo monitoraggio. Per la partecipazione ai tavoli
settoriali non sono previsti gettoni di presenza, compensi,
rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati;
g) alla partecipazione alle attivita' settoriali
del Gruppo di Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle
iniziative a livello di Unione europea relativi
all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555.
5. Con accordo sancito entro il 30 ottobre 2024 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite modalita' di collaborazione tra le Autorita'
di settore e le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano interessate, quando il soggetto critico ha
carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul
territorio di una regione o di una provincia autonoma nei
settori di cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d),
e), f), h) e i), numero 1.
6. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal
presente decreto, ciascuna autorita' di settore, ad
eccezione di quella indicata al comma 2, lettera b), e'
autorizzata a reclutare, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di personale
non dirigenziale, appartenente all'area funzionari del
vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni
centrali, o categorie equivalenti, mediante procedure di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie
di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali
pubbliche, nonche' ad avvalersi di personale non
dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario.
7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo
e' autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno 2024 e
di euro 925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si
provvede ai sensi dell'articolo 44.».
- La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.) e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024,
n. 305.
- Si riportano gli articoli 18, comma 1, lettera a), e
20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.61 del 14 marzo 2025 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:
«Art. 18 (Misure urgenti per il potenziamento delle
competenze per le attivita' di analisi e valutazione della
spesa). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 891:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: "da
inquadrare nell'Area dei funzionari" sono inserite le
seguenti: "o nell'Area delle elevate professionalita'", la
parola: "prevista" e' sostituita dalla seguente:
"previste", le parole: "nei limiti delle vacanze di
organico" sono sostituite dalle seguenti: "con
corrispondente incremento della dotazione organica" e le
parole: "dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e" sono soppresse;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo,
puo' essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per
cento, destinando le relative risorse alle finalita' di cui
alla lettera b) del presente comma. Ai fini della
compensazione degli effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla
riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente
quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle
maggiori risorse destinate alle finalita' di cui alla
lettera b) e' accantonata e resa indisponibile";
2) alla lettera b), dopo le parole: "per
l'eventuale restante quota" sono inserite le seguenti
"all'acquisizione di competenze professionali ad elevata
specializzazione in materia di analisi e valutazione delle
politiche pubbliche e della revisione della spesa" e le
parole "al conferimento di incarichi a esperti in materia
di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
revisione della spesa, nonche' a convenzioni con
universita' e formazione", sono sostituite dalle seguenti:
"mediante il conferimento di incarichi a esperti, la
stipulazione di convenzioni con universita' e centri di
ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di
formazione".
Omissis».
«Art. 20 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Consiglio superiore dei lavori pubblici). - Omissis.
2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione
e' istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani
urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), che e' designata
quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo
41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La
Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze
della Direzione generale per il trasporto pubblico locale
del medesimo Ministero ed e' retta da un dirigente di
livello non generale, che coordina 12 unita' di personale,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
di cui 8 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4
unita' nell'Area degli assistenti. Le assunzioni del
personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono
effettuate a valere sulle facolta' assunzionali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili
a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione
organica dirigenziale del predetto Ministero e'
incrementata di una unita' dirigenziale di livello non
generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma,
a conferire un incarico di livello dirigenziale non
generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al
primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena
attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le
funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini
dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la
predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La
Struttura di cui al primo periodo puo' avvalersi di un
numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso
massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a
decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonche'
di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a
decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli
esperti. Sono altresi' autorizzate le spese per il
funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel
limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a
decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni
del personale della medesima Struttura nel limite di euro
9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere
dall'anno 2026, nonche' le spese per l'erogazione dei buoni
pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro
1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e
l'operativita' del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e' autorizzato l'incremento della dotazione
organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di
dirigente generale da destinare al Dipartimento per le
opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione
di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali o
regionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione
del presente comma sono autorizzate la spesa di euro
307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere
dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di
euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere
dall'anno 2026 per il funzionamento, nonche' la spesa di
euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a
decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e' incrementato di ulteriori due unita'
dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le
finalita' di cui al presente comma, a conferire due
incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi
previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di
euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri
assunzionali nonche' di euro 1.483 per l'anno 2025 e di
euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per
l'erogazione dei buoni pasto.
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' adeguato
con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi
2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono
adottate entro il 31 marzo 2026 con le modalita' previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 186 recante: «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291
del 14 dicembre 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica). - 1.
Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso
demandati, e' articolato, a livello centrale, in quattro
Dipartimenti, come di seguito indicati:
a) Dipartimento per le infrastrutture e le reti di
trasporto;
b) Dipartimento per le opere pubbliche e le
politiche abitative;
c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione;
d) Dipartimento per gli affari generali e la
digitalizzazione.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano
nelle sedici direzioni generali di cui al Capo III, e
assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni
del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi dei
Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle
funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli
indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale
generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e
sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti
dagli uffici da questi dipendenti. Presso ciascun
Dipartimento sono istituiti due uffici di livello
dirigenziale non generale, nel limite del contingente
previsto dall'articolo 18, comma 2. Uno dei due uffici cura
il coordinamento delle attivita' di rilievo europeo e
internazionale e le relazioni con le Istituzioni
sovranazionali, in raccordo con il Consigliere diplomatico
del Ministro.
3. Sono strutture decentrate del Ministero nove
provveditorati regionali e interregionali per le opere
pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere
pubbliche e le politiche abitative, nonche' quattro
direzioni generali territoriali, dipendenti dal
Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende
funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui
all'articolo 14, sulla base delle direttive e degli
indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del
Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli
organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano
secondo le attribuzioni definite da leggi di settore.
6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei
lavori pubblici costituiscono centri di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.».
 
Allegato

(articolo 10, comma 1)
Tabella A
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1. All'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole «Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 5, comma 2, del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023,
n. 186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Dipartimento per le opere pubbliche e le
politiche abitative). - Omissis
2. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli
interventi speciali svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi
compresi gli interventi di edilizia giudiziaria,
penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia
per le Forze armate e di Polizia nonche' dei Vigili del
fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
b) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche
locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere
pubbliche anche attraverso i Provveditorati regionali e
interregionali;
c) attivita' tecnico-amministrativa per
l'espletamento delle funzioni statali di competenza del
Ministero funzionali alla definizione dei criteri per
l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche
per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici;
d) interventi per la ricostruzione dei territori
colpiti da eventi sismici, ferme restando le competenze
della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
protezione civile e ricostruzione previste a legislazione
vigente;
e) interventi di competenza statale per Roma
Capitale;
f) interventi previsti da leggi speciali e connessi
allo svolgimento di grandi eventi;
g) eliminazione barriere architettoniche negli
edifici pubblici;
h) attivita' per la tutela e la salvaguardia della
laguna di Venezia;
i) programmazione, gestione ed esecuzione diretta
degli interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione,
adeguamento, risanamento e restauro sul patrimonio
immobiliare adibito a sede di organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale ovvero di organismi di rilevanza
internazionale ubicati nell'area di Roma Capitale;
l) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche nelle materie di competenza avviati ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
m) interventi inerenti a progetti infrastrutturali
in attuazione di accordi internazionali;
n) programmi di competenza ministeriale in materia
di efficientamento energetico degli edifici sedi di
pubbliche istituzioni;
o) gestione delle attivita' inerenti
all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Omissis.».
 
Art. 3
Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, cui e' preposto un dirigente di livello non generale nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Dipartimento per i trasporti e la
navigazione). - 1. Il Dipartimento per i trasporti e la
navigazione e' articolato nelle seguenti direzioni
generali:
a) Direzione generale per i porti, la logistica e
l'intermodalita';
b) Direzione generale per la motorizzazione;
c) Direzione generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto;
d) Direzione generale per il trasporto pubblico
locale;
e) Direzione generale per il mare, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne;
f) Direzione generale per gli aeroporti, il
trasporto aereo e i servizi satellitari.
2. La Direzione generale per i porti, la logistica e
l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita'
di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione
dei programmi infrastrutturali;
b) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi
tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi
portuali residuali;
c) disciplina generale dei porti;
d) esame dei documenti di pianificazione strategica
di sistema delle Autorita' di sistema portuale;
e) programmazione di settore e assegnazione di
risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture
portuali;
f) elaborazione di proposte normative, di indirizzo
e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del
lavoro portuale;
g) amministrazione del demanio marittimo per quanto
di competenza e attivita' correlate al riordino della
dividente demaniale;
h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo
del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il
Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione
generale per la digitalizzazione;
i) predisposizione di piani strategici della
logistica;
l) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi
logistici e della mobilita' di merci;
m) definizione di programmi e interventi nel
settore interportuale e logistico;
n) interventi finanziari e incentivanti per il
settore e a favore dell'intermodalita';
o) cura delle relazioni e definizione di accordi
internazionali, anche al di fuori dello spazio economico
europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e
del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della
direzione, nonche' conduzione delle negoziazioni per
l'elaborazione della normativa e degli altri atti
dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa
normativa di recepimento o attuazione, assicurando il
raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro;
p) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
q) istruttoria relativa ai procedimenti di
competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte
del CIPESS.
3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti
di attivita':
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli
e dei conducenti;
b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a
guida autonoma;
c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di
veicoli, dispositivi e unita' tecniche indipendenti;
d) predisposizione di proposte normative e
disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa
alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e
dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su
strada;
e) disciplina del trasporto di derrate in regime di
temperatura controllata;
f) controlli periodici sul parco circolante e sulle
attrezzature di servizio;
g) disciplina tecnica della micro-mobilita' e della
mobilita' eco-sostenibile;
h) relazioni internazionali e europee nelle materie
di competenza in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro;
i) progettazione, manutenzione, evoluzione,
gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali
dei veicoli e dei conducenti, nonche' della base dati degli
eventi di traffico;
l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi
informativi specialistici e delle relative basi di dati,
finalizzati alla erogazione, agli uffici della
motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA),
centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi
(CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti
privati e operatori professionali dei servizi telematici
connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;
m) progettazione, manutenzione, evoluzione,
gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici
istituiti, quali il Registro Elettronico Nazionale (REN),
taxi e noleggio con conducente (NCC), unita' da diporto,
ispettori delle revisioni, nonche' degli eventuali
ulteriori registri istituiti presso il Dipartimento in
ragione delle competenze ad esso attribuite;
n) attuazione delle disposizioni del codice della
strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso
nelle materie di competenza.
4. La Direzione generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) adozione e attuazione del piano nazionale della
sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi;
disciplina tecnica delle infrastrutture stradali;
b) attuazione delle disposizioni del codice della
strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso
nelle materie di competenza;
c) sviluppo della normativa tecnica per la
circolazione stradale, compresa l'attivita' di
sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo;
d) omologazione dei dispositivi segnaletici di
regolazione e controllo della circolazione stradale;
e) autorizzazione all'esercizio di sistemi di
controllo degli accessi alle zone a traffico limitato
(ZTL);
f) rapporti con gli enti locali, nazionali e
internazionali in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro nelle materie di competenza;
g) sviluppo dei programmi di intervento per la
sicurezza della mobilita' stradale e la protezione degli
utenti della strada;
h) attivita' di comunicazione istituzionale per la
prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza
stradale e attivita' inerenti all'educazione alla sicurezza
stradale;
i) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi
dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea
di settore;
l) gestione di progetti innovativi anche di
carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione
generale per la digitalizzazione;
m) gestione della centrale operativa del Centro di
coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale e
dei progetti nazionali ed internazionali in materia di
infomobilita';
n) disciplina in materia di trasporti nazionali e
internazionali di persone e cose su strada, trasporto
combinato intermodale e multimodale;
o) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale
e internazionale di persone e cose;
p) predisposizione di proposte normative e
disciplina tecnica di settore;
q) procedure per l'accesso alla professione e al
mercato del trasporto di persone e cose;
r) disciplina e direttive amministrative per la
tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN)
delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, in
coordinamento, per gli aspetti tecnici, con la Direzione
generale per la motorizzazione;
s) programmazione e coordinamento delle attivita'
di controllo previste dalla normativa europea;
t) rapporti con il Comitato centrale per l'albo
nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8;
u) regolazione, per quanto di competenza, del
trasporto pubblico non di linea.
5. La Direzione generale per il trasporto pubblico
locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attivita':
a) elaborazione della normativa tecnica ed
effettuazione di ricerche e adempimenti in materia di
sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa, di
impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a
sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le
metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori
e tappeti mobili;
c) esame tecnico dei progetti di nuova
realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai
sistemi di trasporto rapido di massa, sottosistemi
connessi, nonche' agli impianti a fune, scale mobili,
ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per
l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione
in servizio dei sottosistemi;
d) supporto al Comitato tecnico permanente per la
sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai
sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alla Commissione per le
funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto 17
gennaio 1926, n. 177;
e) coordinamento degli interventi di competenza
statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa
in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione
con ANSFISA, anche mediante la stipula di accordi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo
tecnico-economico, dei progetti nelle materie di
competenza, ai fini della loro finanziabilita';
g) gestione del fondo per il concorso dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario
regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
relativi adempimenti istruttori per il riparto delle
risorse con il concorso dell'Osservatorio di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
h) ripartizione ed erogazione di contributi per i
sistemi di trasporto pubblico locale e relativo
monitoraggio;
i) gestione dell'Osservatorio di cui all'articolo
1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali
non attribuiti alle competenze delle Regioni;
m) approvazione dei bilanci delle societa' del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti
servizi ferroviari regionali, in raccordo con la Direzione
generale per gli affari legali, societari e i contratti
pubblici;
n) rapporti con gli organismi europei nelle materie
di competenza;
o) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto
di competenza;
p) coordinamento funzionale degli Uffici speciali
trasporti a impianti fissi (USTIF), ferme restando le
competenze di ANSFISA.
6. La Direzione generale per il mare, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) predisposizione di proposte normative e
disciplina tecnica in materia di navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) gestione del registro internazionale delle navi;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo
con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione
governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione
sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) disciplina e vigilanza sulle attivita'
autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
f) disciplina del bunkeraggio delle navi e
normativa sui servizi chimici di porto;
g) elaborazione di proposte inerenti alla
disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia
di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto
merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul
trasporto delle persone a mobilita' ridotta;
h) elaborazione di proposte normative, di indirizzo
e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del
lavoro marittimo;
i) interventi a sostegno della flotta, delle
costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
l) vigilanza sugli enti di settore;
m) regolazione della nautica da diporto e gestione
dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON);
n) funzione di autorita' competente per la
pianificazione dello spazio marittimo;
o) gestione del personale marittimo e della
navigazione interna per quanto di competenza;
p) rapporti con gli organismi internazionali,
coordinamento con organismi europei e nazionali, per quanto
di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro;
q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri
marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;
r) promozione e gestione del sistema idroviario
padano-veneto;
s) promozione e sviluppo delle autostrade del mare
per quanto di competenza;
t) promozione di politiche sostenibili nell'ambito
dei sistemi di propulsione alternativi delle navi;
u) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443;
v) istruttoria relativa ai procedimenti di
competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte
del CIPESS.
7. La Direzione generale per gli aeroporti, il
trasporto aereo e i servizi satellitari, ferme restando le
funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile
(ENAC) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e
all'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di
settore europea e accordi internazionali;
b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del
settore aereo e aeroportuale;
c) contratti di programma con gli enti vigilati;
d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica,
sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del
trasporto aereo;
e) provvedimenti di competenza in materia di
demanio aeronautico civile;
f) pianificazione, programmazione in materia di
aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani
d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC,
delle opere infrastrutturali da realizzare;
g) analisi del mercato dell'aviazione civile,
azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle
dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
h) interventi nel settore dell'aviazione civile a
sostegno della mobilita' dei passeggeri e delle merci;
i) provvedimenti in materia di tariffe di
navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo;
l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di
programma tra ENAC e soggetti gestori;
m) procedimenti in materia di infrastrutture
strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e rapporti con il CIPESS, per quanto
di competenza;
n) definizione di criteri di gestione dei servizi
di controllo satellitare applicati alla logistica e ai
trasporti di persone e di merci.
8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione opera il Comitato centrale per l'albo nazionale
degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di
competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un
dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19,
commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
nell'ambito della dotazione organica complessiva del
Ministero.
8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e
la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione
generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura
nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita'
sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto
nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, cui e' preposto un dirigente
di livello non generale nell'ambito della dotazione
organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al
primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena
attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese
le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini
dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la
predisposizione del programma nazionale per i PUMS.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, alinea, dopo le parole «Direzione generale per gli affari legali» sono inserite le seguenti: «, societari»;
b) al comma 5, dopo le parole «Direzione generale per gli affari legali» sono inserite le seguenti: «, societari».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 7, commi 4 e 5, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Dipartimento per gli affari generali e la
digitalizzazione). - Omissis.
4. La Direzione generale per gli affari legali,
societari e i contratti pubblici svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) consulenza legale e giuridica a supporto delle
attivita' dei Dipartimenti;
b) gestione del contenzioso e rapporti con
l'Avvocatura Generale dello Stato in tutte le materie di
competenza del Ministero, in raccordo con le Direzioni
generali;
c) supporto agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro in relazione all'attivita' di contenzioso
regionale, costituzionale, europeo ed internazionale di
competenza dei medesimi Uffici;
d) supporto agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro ai fini della redazione dell'Analisi di
Impatto della Regolamentazione (AIR), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.
169;
e) verifica dell'impatto della regolamentazione
(VIR), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2009, n. 212;
f) coordinamento delle attivita' di controllo
analogo sulle societa' in house del Ministero, in raccordo
con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
g) attivita' di sorveglianza sulle grandi opere;
h) rapporti con l'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC);
i) indirizzo, regolazione, supporto e consulenza in
materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti
pubblici, nonche' in relazione agli affidamenti di cui
all'articolo 225, comma 10, del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36;
l) gestione del Servizio contratti pubblici, in
coordinamento con la Direzione generale per la
digitalizzazione;
m) attuazione delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici.
5. Il dirigente preposto alla Direzione generale per
gli affari legali, societari e i contratti pubblici e' il
responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Omissis.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:
a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano;
c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna;
d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
h) Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
i) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.»;
b) al comma 2, dopo la parola: «Provveditorato» sono inserite le seguenti: «regionale e»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (I Provveditorati regionali e interregionali
per le opere pubbliche). - 1. Costituiscono strutture
decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per
le opere pubbliche e le politiche abitative, i
Provveditorati regionali e interregionali per le opere
pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le
sedi che seguono:
a) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria,
con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche
per la Lombardia, con sede in Milano;
c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche
per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna;
d) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi
coordinate in Trento e in Trieste;
e) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede
in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
f) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con
sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
g) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in
Napoli e sede coordinata in Campobasso;
h) Provveditorato interregionale per le regioni
Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in
Potenza;
i) Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in
Palermo e sede coordinata in Catanzaro.
2. A ciascun Provveditorato regionale e
interregionale e' preposto un dirigente di livello generale
denominato "Provveditore per le opere pubbliche", nominato
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo
del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli
obiettivi ad essi affidati.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche e' datore
di lavoro nelle sedi di competenza.
5. Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le
opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che
informa previamente il Ministro, nel rispetto del
contingente dirigenziale non generale attribuito
all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e
responsabile della sede coordinata al quale possono essere
attribuite anche funzioni vicarie.
6. Il Provveditore per le opere pubbliche cura la
definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio
idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Provveditorati interregionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali»;
b) al comma 2, lettera m), dopo le parole: «Direzione generale per gli affari legali» e' inserita la seguente: «, societari»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Competenze dei Provveditorati regionali e
interregionali per le opere pubbliche). - 1. Ferme restando
le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, i
Provveditorati regionali e interregionali assicurano, in
sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti
di spettanza statale nelle aree funzionali di cui
all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter),
d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti
provvedimenti di attuazione, i Provveditorati regionali e
interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di
competenza nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del Ministero,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2,
lettera i);
b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche e
di supporto al Ministero all'attivita' di vigilanza sulle
reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da
altri enti pubblici;
c) attivita' di supporto su base convenzionale
nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche
ad ordinamento autonomo, economico e non economico, nonche'
di Enti e organismi pubblici;
d) attivita' di competenza statale di supporto
degli Uffici territoriali di governo in materia di
repressione dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all'attivita' di vigilanza del
Ministero su ANAS S.p.a.;
f) supporto all'attivita' di gestione da parte del
Ministero dei programmi di iniziativa europea;
g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica
e popolare;
h) supporto tecnico alla Direzione generale per le
strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali e alla
Direzione generale per le autostrade la vigilanza sui
contratti di concessione autostradale, per le attivita' di
competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
l) supporto al Consiglio superiore dei lavori
pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle
attivita' di vigilanza di cui al decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 106.
m) gestione del contenzioso con il supporto della
Direzione generale per gli affari legali, societari e i
contratti pubblici.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 8, le parole «Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali»;
b) al comma 2, le parole «Provveditorato interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorato regionale e interregionale»;
c) ai commi 3 e 6, la parola: «interregionale», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «regionale o interregionale»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Organizzazione dei Provveditorati regionali
e interregionali per le opere pubbliche). - 1.
L'organizzazione dei Provveditorati regionali e
interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente
dimensionamento delle strutture, tenendo conto della
qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della
rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con
riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale
interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva
del Ministero.
2. Presso ciascun Provveditorato regionale e
interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di
seguito definito Comitato.
3. Il Comitato e' costituito, per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio,
nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con
decreto del Ministro ed e' composto dai seguenti membri:
a) il Provveditore regionale o interregionale, con
funzioni di Presidente;
b) i dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
non generale del Provveditorato regionale o interregionale;
c) un avvocato dello Stato designato dalle
Avvocature distrettuali rientranti nella competenza
territoriale del Provveditorato regionale o interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria territoriale
dello Stato della citta' sede del Provveditorato regionale
o interregionale;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno,
della Prefettura della citta' sede del Provveditorato
regionale o interregionale;
f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio,
designato dalle Direzioni territoriali interessate;
g) un rappresentante del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia
su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui
distretti rientrino nella competenza territoriale del
Provveditorato;
l) un rappresentante del Ministero della cultura,
scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza
del Provveditorato;
m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare,
in qualita' di esperti per la trattazione adi speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle
Amministrazioni dello Stato.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3
stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei
Comitati.
6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi di opere attribuite alla competenza del
Provveditorato regionale o interregionale, da eseguire a
cura dello Stato e a totale suo carico, nonche' sui
progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da
privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il
cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le
disposizioni di legge richiedano il parere degli organi
consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i
venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti
alla competenza del Provveditorato regionale o
interregionale per maggiori oneri o per esonero di
penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i
cinquantamila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di
contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per
opere di importi eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e
pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del
responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta
giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione
dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali
dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i
quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del
Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore
regionale o interregionale ritenga opportuno richiedere il
parere del Comitato.
7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non
sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese.
8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli
uffici dirigenziali di livello non generale in cui si
articolano i Provveditorati regionali e interregionali per
le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 18, comma 3.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «quarantatre'» e la parola: «duecentoundici» e' sostituita dalla seguente: «duecentodiciotto»;
b) al comma 3, le parole «, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 18, commi 3 e 4, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Determinazione posizioni di livello non
generale e delle dotazioni organiche del Ministero). -
Omissis.
2. Il numero delle posizioni dirigenziali di livello
generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e'
determinato in quarantatre' unita', mentre il numero degli
uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato
in duecentodiciotto unita'. Il personale dirigenziale di
livello generale e non generale del Ministero e' inserito
nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro si provvede alla individuazione e alla definizione
dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Omissis.».
 
Art. 9

Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero oggetto di riorganizzazione, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 10
Dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Note all'art. 10:
- Per il testo della tabella A del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
186, si veda l'allegato al presente decreto.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformita' alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonche' le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2026

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energentica, n. 674

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101 recante: «Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - Omissis.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante
conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
del presente comma. Per un numero corrispondente alle
unita' di personale risultante in soprannumero all'esito
delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre
il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di
incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali
previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione
organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non
puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si
riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa
dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in
applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche'
con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati
del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al
presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze
funzionali strettamente necessarie e adeguatamente
motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti
di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data
di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione
percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del
medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita'
superiore.
Omissis.».