| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2026 (vai al sommario) |
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| DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2025 |
| Dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel territorio delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia ed ai comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla Provincia di Ancona. |
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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione del 29 dicembre 2025
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamita'»; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» ed in particolare l'art. 1, commi 644, 645 e 646, che istituiscono e finanziano il Fondo per le ricostruzioni e regolano l'assegnazione delle risorse disponibili; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e in particolare l'art. 26 in tema di ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022, e' stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza per il territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino nonche' e' stato assegnato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per l'avvio dei primi interventi urgenti; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 settembre 2022, n. 922, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del 16 settembre 2022 sono stati estesi ai territori dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, nonche' e' stato assegnato un secondo stanziamento di 1.100.000 euro per le misure e gli interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2018; Visto il decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 gennaio 2023, n. 6, e, in particolare, l'art. 12-bis che, al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'art. 1, comma 730, che, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del 16 settembre 2022 sono stati estesi anche al territorio dei Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia della Provincia di Macerata; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1.011 del 23 giugno 2023 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, con la quale la dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale e' stata prorogata di ulteriori dodici mesi; Visto l'art. 8-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha prorogato fino al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza; Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 14, cha ha prorogato il termine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2025; Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale viene deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, valutata l'impossibilita' di procedere ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, nei casi in cui sia necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessita' di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai Capi II e III della stessa legge 18 marzo 2025, n. 40, inerenti alla ricostruzione pubblica e privata e alle misure per la tutela ambientale; Considerato che, al suindicato fine, ai sensi del comma 1 del citato art. 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri presenta una relazione recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili; Considerato che, pertanto, la relazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assume natura ricognitoria dei fabbisogni, degli interventi e dei danni e che sulla base della stessa relazione il Consiglio dei ministri e' competente a svolgere le valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 dicembre 2025, prot. 62090, con la quale e' stata trasmessa la relazione di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40, recante una ricognizione dei fabbisogni e dello stato di avanzamento degli interventi; Considerato che dalla relazione trasmessa dal Dipartimento della protezione civile in data 19 dicembre 2025 emerge che lo stanziamento disposto dalla legge n. 197 del 2022 e' stato impiegato anche per interventi che presentano impatti sull'assetto idraulico del territorio regionale colpito dagli eventi emergenziali in esame; Ritenuto che emerge l'esigenza di svolgere verifiche tecniche e, all'esito, pianificare interventi riconducibili, altresi', ad interventi di riduzione del rischio residuo ulteriori rispetto a quelli emergenziali e ad interventi di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche; Ritenuto che rientra tra i compiti del Commissario straordinario alla ricostruzione anche la definizione di piani speciali di ricostruzione pubblica, relativi, altresi', ad interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi e alle infrastrutture stradali per la definitiva messa in sicurezza e il definitivo ripristino della viabilita'; Ritenuto che gli eventi oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle citate delibere del Consiglio dei ministri hanno determinato l'esigenza di interventi di riassetto idraulico del territorio regionale, con esigenze di riparazione di danni di infrastrutture pubbliche; Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di ricostruzione nazionale nei territori oggetto delle citate deliberazioni dello stato di emergenza, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, con la necessita' di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai Capi II e III della legge n. 40 del 2025; Ritenuto opportuno procedere alla citata dichiarazione dello stato di ricostruzione nazionale allo scopo di assicurare la compiuta realizzazione degli interventi di riassetto territoriale nel quadro normativo disciplinato dalla legge 18 marzo 2025, n. 40; Acquisita l'intesa della Regione Marche; Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
Delibera:
Art. 1
1. E' dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, nel territorio delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino, e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia ed ai comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla Provincia di Ancona, oggetto delle deliberazioni dello stato di emergenza citate in premessa, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022; 2. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ha la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2026. 3. La piena operativita' dello stato di ricostruzione e' subordinata all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge 18 marzo 2025, n. 40, e, in particolare, dall'art. 3, comma 1, per la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione; dall'art. 6, comma 1, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 13, comma 1, per l'individuazione della necessaria copertura finanziaria. |
| | Art. 2
1. In attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n. 40, la disciplina del passaggio alla gestione commissariale delle attivita' e funzioni non concluse dal Commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie sono regolati con decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, mentre l'attivita' in corso da non trasferire alla gestione del Commissario straordinario alla ricostruzione sono disciplinate dall'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; 2. Il finanziamento degli interventi di ricostruzione potra' essere assicurato anche con il ricorso alle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 645, della citata legge. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 770 |
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