Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Pubblicazione dei regolamenti di esecuzione della Commissione che cancellano le registrazioni delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti».


Si rende noto che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Serie L) sono stati pubblicati i regolamenti di esecuzione della Commissione che cancellano le registrazioni delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti».
I riferimenti elettronici relativi alle pubblicazioni dei suddetti regolamenti di esecuzione sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2 3140).
Considerato che tali regolamenti di esecuzione entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di seguito si riportano le date a partire dalle quali non sara' piu' consentito riclassificare a IGP «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti», ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le partite di vini atti a divenire DOP oppure designati da altre IGP:
IGP «Colli Aprutini» dal 6 aprile 2026;
IGP «Colli del Sangro» dal 7 aprile 2026;
IGP «Colline Frentane» dal 9 aprile 2026;
IGP «Colline Pescaresi» dal 9 aprile 2026;
IGP «del Vastese/Histonium» dal 13 aprile 2026;
IGP «Colline Teatine» dal 14 aprile 2026;
IGP «Terre di Chieti» dal 14 aprile 2026.
Sono fatte salve le partite di vini in giacenza gia' rivendicati o riclassificati a tali IGP, di cui e' consentito lo smaltimento fino ad esaurimento delle scorte, purche' le relative operazioni siano state annotate nei registri obbligatori e comunicate al competente organismo di controllo autorizzato prima delle date sopra indicate.
A decorrere da tali date cessera' la protezione delle corrispondenti indicazioni geografiche protette (IGP) nel territorio dell'Unione europea e dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.