| Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| COMUNICATO |
| Pubblicazione dei regolamenti di esecuzione della Commissione che cancellano le registrazioni delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti». |
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Si rende noto che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Serie L) sono stati pubblicati i regolamenti di esecuzione della Commissione che cancellano le registrazioni delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei vini «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti». I riferimenti elettronici relativi alle pubblicazioni dei suddetti regolamenti di esecuzione sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2 3140). Considerato che tali regolamenti di esecuzione entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, di seguito si riportano le date a partire dalle quali non sara' piu' consentito riclassificare a IGP «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi», «del Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti», ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le partite di vini atti a divenire DOP oppure designati da altre IGP: IGP «Colli Aprutini» dal 6 aprile 2026; IGP «Colli del Sangro» dal 7 aprile 2026; IGP «Colline Frentane» dal 9 aprile 2026; IGP «Colline Pescaresi» dal 9 aprile 2026; IGP «del Vastese/Histonium» dal 13 aprile 2026; IGP «Colline Teatine» dal 14 aprile 2026; IGP «Terre di Chieti» dal 14 aprile 2026. Sono fatte salve le partite di vini in giacenza gia' rivendicati o riclassificati a tali IGP, di cui e' consentito lo smaltimento fino ad esaurimento delle scorte, purche' le relative operazioni siano state annotate nei registri obbligatori e comunicate al competente organismo di controllo autorizzato prima delle date sopra indicate. A decorrere da tali date cessera' la protezione delle corrispondenti indicazioni geografiche protette (IGP) nel territorio dell'Unione europea e dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. |
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