Estratto determina IP n. 169 del 18 marzo 2026
Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale LENDORMIN 0,25 mg tabletten 30 tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione BE130855, intestato alla societa' Boehringer Ingelheim Scomm Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 1050 Bruxelles Belgio e prodotto da Delpharm Reims, 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA). Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 048811020 (in base 10) 1GKM0D (in base 32). Forma farmaceutica: compressa. Composizione: una compressa contiene: principio attivo: brotizolam 0,25 mg; eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, magnesio stearato. Inserire il paragrafo 6 del foglio illustrativo, alla sezione «Descrizione dell'aspetto di Lendormin e contenuto della confezione», la seguente informazione: compressa piccola, bianca, con linea di frattura, recante l'incisione «13A». Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO); De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 048811020. Classe di rimborsabilita': C.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: LENDORMIN «0,25 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 048811020. RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovra' riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |