Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 2026, n. 41
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, gli articoli 10, commi 3 e 4, e 17, commi 2 e 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 1, comma 24-quater;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e, in particolare, l'articolo 18-bis, comma 10, ultimo periodo;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 5-bis, commi 2 e 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Informate le organizzazioni sindacali con comunicazioni del 3 luglio 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici
di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance del Ministero della salute

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
2) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «cinque consiglieri giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «sei consiglieri giuridici» e le parole: «e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e il consigliere di cui al comma 7»;
4) il comma 6 e' abrogato;
5) al comma 9, le parole: «i Sottosegretari di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato»;
6) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro»;
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di diretta collaborazione»;
c) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato). - 1. Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.
2. A ciascuna segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato e' assegnato:
a) alla segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, un contingente di personale, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, fino a un massimo di otto unita' di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. In caso di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5;
b) alla segreteria del Vice Ministro, un contingente di personale, compreso nel contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, in numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretario di Stato, compreso il segretario particolare se individuato dal Vice Ministro.»;
e) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) - non puo' superare complessivamente le centotrenta unita'. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di dieci unita' del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche', nel limite massimo di sei unita', consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. In caso di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Entro la medesima soglia e' anche assegnato ai predetti uffici il consigliere di cui all'articolo 1, comma 7.»;
f) all'articolo 12, comma 2 le parole: «del Ministro e dei Sottosegretari di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 214 del 12 settembre 1998:
«Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I
Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il
sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di
Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri con la formula di cui all'art. 1.
3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro
ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi
restando la responsabilita' politica e i poteri di
indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi
sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di
competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire,
quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere
e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione
in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al
comma 3 possono essere invitati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei
Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti
e questioni attinenti alla materia loro delegata.
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato
segretario del Consiglio dei ministri, possono essere
nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati
compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei
Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
sottosegretari.
Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai
Ministeri.».
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30
agosto 1999:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta
collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e
funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di
valutazione della relativa attuazione e delle connesse
attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al
controllo interno di diretta collaborazione con il
ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge,
anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici
di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n.59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 24-quater, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri»:
«Art. 1 (Omissis).
24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un
contingente di personale pari a quello previsto per le
segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si
intende compreso nel contingente complessivo del personale
degli uffici di diretta collaborazione stabilito per
ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse
complessive a tal fine previste.
Omissis.».
- Si riporta l'art. 18-bis del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79:
«Art. 18-bis (Misure per favorire l'attuazione del
PNRR). - 1. All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "Per la realizzazione del programma
di valutazione in itinere ed ex post del PNRR e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla
stipula di convenzioni con universita', enti e istituti di
ricerca, nonche' all'assegnazione da parte di tali
istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite
procedure competitive".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a
sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato
pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a
10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo
codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine
della preliminare valutazione della corretta impostazione
di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione
dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal
DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume
carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. E'
facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi
dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto
delle ragioni della scelta, nonche' dell'interesse pubblico
soddisfatto.
4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e'
preliminare alla dichiarazione di fattibilita' della
relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice interessata e'
sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed e'
inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, allegando il progetto di fattibilita'
tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione,
il piano economico-finanziario asseverato con formule
visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni
ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione
di un parere.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' istituito,
mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di
coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati
dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
7. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 6, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e' altresi'
autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4
unita' di personale da inquadrare nell'Area III, posizione
economica F1, con le medesime competenze. Al fine di
garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati
dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate e'
autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria
vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di
personale corrispondente alle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente gia' autorizzate ai
sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi del predetto
art. 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre 2022. Il
reclutamento del contingente di personale di cui al periodo
precedente avviene mediante l'avvio di procedure
concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in
materia di concorso unico contenute nell'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilita',
ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle
risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli
anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di
euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari
ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro 4.004.709 per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte
nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione
in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3.856.086
euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione
nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle
attivita' istituzionali da svolgere in sinergia con
l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1,
comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi
dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in
eccedenza rispetto alle misure percentuali previste dal
predetto art. 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili
della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle
entrate e delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente.
8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro
188.018 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
9. Il presente articolo non si applica alle
concessioni autostradali nonche' alle procedure che
prevedono l'espressione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS).
10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse
derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione
europea e da programmi operativi complementari alla
programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027 non
rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di
spesa previsti dalla normativa vigente. All'art. 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il comma
24-quinquies e' abrogato.
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle
articolazioni territoriali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle
finalita' previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, ((per il triennio
2022-2024))
, a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a
decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
12. All'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita'
legale di cui all'art. 216, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'art. 10, comma 5, del presente
decreto".».
- Si riporta l'art. 5-bis del decreto-legge 14 marzo
2025, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61
del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 maggio 2025, n. 69:
«Art. 5-bis (Disposizioni per rafforzare la capacita'
amministrativa del Ministero della salute). - 1. Al fine di
fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla
riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni
sanitarie, di potenziare le attivita' di profilassi
internazionale in materia di gestione dei flussi migratori,
di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in
materia di emergenze sanitarie nonche' di rafforzare la
capacita' amministrativa e tecnologica del Ministero della
salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione
digitale in adempimento degli obblighi europei, il
Ministero della salute e' autorizzato, per gli anni 2025 e
2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda
fascia, di ventitre' dirigenti sanitari e di novanta unita'
di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari,
mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli
articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero
della salute e' incrementata in misura corrispondente. A
tale fine e' autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per
l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno
2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno
2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali
pubbliche, di 363.000 euro per l'anno 2025 e di 484.000
euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di
funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608
euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative
all'erogazione dei buoni pasto nonche' di 166.319 euro per
l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dall'anno
2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di
lavoro straordinario.
2. Per fare fronte alle accresciute attivita' di cui
al comma 1, il contingente di cui all'art. 8, comma 1, del
regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 195, e' incrementato di dieci unita' di
personale non dirigenziale.
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze
previste dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
195, e' incrementata complessivamente di 830.280 euro annui
a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a
decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 195, recante: «Regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.295 del 19 dicembre 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 8 e 12
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 ottobre 2023, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di
Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro). -
1. Il Ministro della salute, di seguito denominato
«Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero
della salute, di seguito denominato «Ministero», e
avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione, ne
determina gli indirizzi e gli obiettivi, verificando la
rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi
dell'azione amministrativa e della gestione, ai sensi degli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato
coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti
loro delegati dal Ministro, ai sensi dell'art. 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Gli uffici di diretta collaborazione esplicano
funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo
tra questa e quella delle strutture della Amministrazione,
in conformita' a quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l'ufficio di Gabinetto;
b) la segreteria del Ministro;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) le segreterie del Vice Ministro e dei
Sottosegretari di Stato, ove nominati.
5. Alle dirette dipendenze del Ministro possono
operare, nell'ambito del contingente di cui all'art. 8,
comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, i sei consiglieri giuridici di
cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo, i quindici
consulenti ed esperti di cui all'art. 8, comma 2, primo
periodo, e il consigliere di cui al comma 7. Possono,
inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti
a titolo gratuito, come previsto dall'art. 8, comma 2,
secondo periodo.
6. (abrogato)
7. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale fra i funzionari della carriera diplomatica
di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste
il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e
comunitario in raccordo con i competenti uffici del
Ministero.
8. I titolari degli uffici di diretta collaborazione
di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono
nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata
massima del mandato governativo, e possono essere da questi
revocati dall'incarico in qualsiasi momento.
I capi delle segreterie di cui al comma 4, lettera
f), sono nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e
sono scelti anche fra estranei alla pubblica
amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.
9. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali
delegati dal Ministro, il Vice Ministro e i Sottosegretari
di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e
legislativo.»
«Art. 2 (Ufficio di Gabinetto). - 1. L'Ufficio di
Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento
delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel
coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di
diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le
funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita' di
gestione del Ministero, nel rispetto del principio di
distinzione tra tali funzioni.
3. Il capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, personale della carriera
direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte
costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale
delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori
universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, -
ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di capacita' tecniche e
professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da
svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali
e scientifici e alle esperienze maturate.
4. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto,
fino a due vice capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni
vicarie, scelti tra i consiglieri ed esperti giuridici di
cui all'art. 8, commi 1 e 2, ovvero fra i dirigenti di cui
all'art. 8, comma 3.».
«Art. 5 (Ufficio legislativo). - 1. L'ufficio
legislativo:
a) cura l'attivita' di definizione delle iniziative
legislative e regolamentari nelle materie di competenza del
Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei
competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai
fini dello studio, della progettazione normativa e della
valutazione dei costi della regolazione, anche con riguardo
alla qualita' del linguaggio normativo, all'applicabilita'
delle norme introdotte e all'analisi dell'impatto e della
fattibilita' della regolamentazione, allo snellimento e
alla semplificazione normativa;
b) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio
dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
c) cura il raccordo permanente con l'attivita'
normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di
sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e
con le altre amministrazioni interessate, anche per quanto
riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione
europea;
d) cura, in raccordo con l'ufficio di Gabinetto, i
rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con l'Avvocatura
generale dello Stato e con le Autorita' amministrative
indipendenti;
e) segue la legislazione regionale per le materie
di interesse del Ministero;
f) sovraintende al contenzioso internazionale,
comunitario e costituzionale;
g) cura gli adempimenti relativi al contenzioso
sugli atti del Ministro per i profili di sua competenza;
h) svolge attivita' di consulenza giuridica per il
Ministro e, sulle questioni di particolare rilevanza, per
il Ministero.
2. Il capo dell'ufficio legislativo e' scelto fra
magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati
dello Stato, consiglieri parlamentari e di altri organi
costituzionali, dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
professori universitari di ruolo nell'area delle scienze
giuridiche, avvocati e altri operatori professionali del
diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo
della consulenza giuridica e legislativa e della
progettazione e produzione normativa.
3. Il Ministro puo' nominare, con proprio decreto, un
vice capo dell'ufficio legislativo scelto tra i consiglieri
ed esperti giuridici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, ovvero
fra i dirigenti di cui all'art. 8, comma 3.
4. (abrogato).».
«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a
quello previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a) - non puo'
superare complessivamente le centotrenta unita'. Entro tale
soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati
dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando,
fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei
rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze
non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti
della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a
complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di
dieci unita' del predetto contingente complessivo,
personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto
con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche', nel limite massimo di sei unita', consiglieri
giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo
di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze
giuridiche. In caso di collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Entro la
medesima soglia e' anche assegnato ai predetti uffici il
consigliere di cui all'art. 1, comma 7.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1
possono altresi' essere assegnati agli uffici di diretta
collaborazione fino a quindici esperti e consulenti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, di provata
competenza nelle materie inerenti alle funzioni del
Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed
economiche, desumibile da specifici e analitici curricula
culturali e professionali, con contratti di diritto privato
a tempo determinato o di collaborazione. Possono, inoltre,
essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo
gratuito, al di fuori del contingente di cui al comma 1,
primo periodo. La durata massima di tali incarichi non puo'
superare la permanenza in carica del Ministro che li ha
conferiti, fatta comunque salva la possibilita' di revoca
anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno
del rapporto fiduciario.
3. Entro il contingente complessivo di cui al comma
1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici
incarichi di livello dirigenziale non generale in numero
non superiore a nove, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono
attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'art. 19, commi
5-bis, 5-ter e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli
incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del
Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici
di diretta collaborazione, costituite dal capo di
Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo
della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio
legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle
segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' quella del
segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive
rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Ai servizi di supporto a carattere generale
necessari per l'attivita' degli uffici di diretta
collaborazione provvede il Dipartimento
dell'amministrazione generale, delle risorse umane, del
bilancio e della sanita' digitale, assegnando unita' di
personale in numero non superiore al quindici per cento del
contingente complessivo di cui al comma 1. Per
l'espletamento di tali servizi puo' operare, in posizione
di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione,
personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela
della salute in numero non superiore a otto unita'. Al
personale di cui al presente comma non compete il
trattamento accessorio previsto dall'art. 9, comma 5. Il
citato Dipartimento fornisce le risorse strumentali
necessarie al funzionamento degli uffici di diretta
collaborazione.».
«Art. 12 (Modalita' di gestione). - 1. Gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono,
ai fini dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
un unico centro di responsabilita' amministrativa, che puo'
essere articolato in due o piu' centri di costo.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i
trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti
al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione di cui all'art. 1, comma 4, e al personale
dell'OIV e della relativa Struttura tecnica di cui agli
articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di
rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei
Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e
per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei
predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e
strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla
responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' delegare i
relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio
di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le
condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n.
279 del 1997, del Dipartimento dell'amministrazione
generale, delle risorse umane e del bilancio per la
liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai
fondi predetti.».
 
Art. 2

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Schillaci, Ministro della salute

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 168