IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli 2, commi 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al quale sono attribuite «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera p), della citata legge n. 240 del 2010, che prevede la «composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima universita'; iscrizione di almeno due componenti al registro dei revisori contabili»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che prevede, al comma 2, che i revisori dei conti «durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta» e, al comma 3, che «con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti»; Visti gli articoli 60 e 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; Tenuto conto degli statuti delle universita', dei consorzi universitari e delle fondazioni universitarie, nonche' delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, recante «Regolamento recante criteri e modalita' per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; Visto l'art. 4, comma 71, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che stabilisce che «il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'universita' e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 febbraio 2024 (prot. n. 295), che ha determinato i compensi spettanti, tra gli altri, ai revisori dei conti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Visto l'art. 19, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che «Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali»; Visto l'art. 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», che prevede che: «Al fine di potenziare l'attivita' di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'universita' e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, recante «Regolamento concernente le modalita' di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, in applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, recante «Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati»; Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante «Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Ravvisata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, mediante la costituzione dell'elenco dei soggetti, in possesso di adeguati requisiti professionali, che possono essere nominati e designati quali revisori dei conti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie in rappresentanza del Ministero dell'universita' e della ricerca; Tenuto conto, altresi', della necessita' e urgenza di costituire il citato elenco al fine di disporre le nomine e le designazioni di competenza ministeriale; Ravvisata, infine, l'opportunita', al fine di ampliare la platea dei soggetti da designare e nominare quali revisori dei conti delle istituzioni citate, di designare: il personale dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina; il personale non dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca alla data della designazione o della nomina; le persone fisiche, interne o esterne al Ministero dell'universita' e della ricerca, che siano iscritte al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero che abbiano gia' espletato o stiano espletando un incarico di revisore dei conti nei relativi collegi delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie; i magistrati amministrativi, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e il personale dirigenziale generale del Ministero dell'universita' e della ricerca in servizio presso il Ministero alla data della designazione o della nomina, anche in assenza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 56 della legge n. 182 del 2025;
Decreta:
Art. 1 Istituzione dell'elenco di cui all'art. 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 e requisiti per l'inserimento in tale elenco.
1. E' istituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito elenco nel quale sono inseriti soggetti, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico, che possono essere designati o nominati nei collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' composto da: a) personale dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina; b) personale non dirigenziale in servizio presso il Ministero dell'universita' e della ricerca alla data della designazione o della nomina; c) persone fisiche, interne o esterne al Ministero dell'universita' e della ricerca, che siano iscritte al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero che abbiano gia' espletato o stiano espletando un incarico di revisore dei conti presso una delle istituzioni di cui al comma 1. 3. I magistrati amministrativi, i magistrati contabili e gli avvocati dello Stato, nonche' il personale dirigenziale generale del Ministero dell'universita' e della ricerca in servizio presso lo stesso alla data della designazione o della nomina, possono essere designati o nominati, ai sensi dell'art. 56 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, anche in assenza di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. 4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) b) e c), possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 mediante l'invio di apposita candidatura al Segretariato generale del Ministero dell'universita' e della ricerca, da trasmettere esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2026
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 493 |