| Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
| DECRETO 26 marzo 2026 |
| Riduzione degli obblighi di scorta, anno 2026. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3; Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio dell'Unione europea del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 che recepisce direttiva 2009/119/CE e istituisce l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) a cui attribuisce il compito di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi all'interno del territorio italiano; Visto in particolare l'art. 20, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 il quale in caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte prevede che il Ministro della transizione ecologica, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, puo' disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtu' di tale decisione. Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' stato ridenominato «Ministero della transizione ecologica», e sono stati assegnati a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica, prima facenti capo al Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» lasciando invariate le relative funzioni in materia di energia; Visto il decreto ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto 9 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante la determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2025; Visto il decreto del Capo dipartimento energia n. 5 del 6 marzo 2026 che aggiorna i componenti del Comitato per l'emergenza petrolifera; Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come l'AIE) IEA/GB(2026)15, del 10 marzo 2026, con cui la stessa Agenzia ha deciso che, in risposta al deterioramento delle condizioni del mercato petrolifero globale, derivante dalle difficolta' di transito attraverso lo Stretto di Hormuz e dalla riduzione di parte della produzione petrolifera, e' necessario che i Paesi membri dell'Agenzia inviino un messaggio unitario e forte per stabilizzare il mercato petrolifero globale, ed ha convenuto che i membri dell'AIE dovrebbero rendere disponibili ulteriori forniture di petrolio al mercato con modalita' e tempistiche adeguate alle rispettive circostanze nazionali, attraverso un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva, allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento; Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 11 marzo 2026 con cui il direttore esecutivo dell'agenzia, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e indica i quantitativi e tempi dell'intervento previsto, suggerendo un periodo di tempo minimo appropriato per le esigenze nazionali del rilascio di tali scorte da parte dei soggetti obbligati per evitare un effetto contrario sul mercato petrolifero in caso di rapida ricostituzione delle stesse; Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha richiesto all'Italia di garantire un contributo totale pari a circa 9,966 milioni di barili di petrolio greggio, pari a circa 1,611 milioni di tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi, corrispondenti al 2,5% del totale di 400 milioni di barili messi a disposizione dai Paesi IEA per fronteggiare l'emergenza; Considerato che dall'AIE e dal Gruppo di coordinamento europeo sul petrolio (Oil Coordination Group) non sono pervenute indicazioni circa la composizione dei prodotti da sottoporre a destoccaggio, lasciando quindi agli stati membri facolta' di scelta; Considerato il verbale della riunione del 12 marzo 2026 del Comitato per l'emergenza petrolifera, cui hanno altresi' partecipato in audizione preliminare le diverse associazioni di categoria per il settore petrolifero, dal quale risulta che e' stato approvato il piano di rilascio scorte petrolifere, presentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformita' alle richieste dell'AIE Ritenuto necessario prevedere che il contributo dei prodotti petroliferi da rilasciare per l'Italia che equivale a 1,611 milioni di tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi (TEP) e che rappresentano circa il 13,5% del totale delle scorte di sicurezza del Paese sia da individuare limitatamente ai quantitativi di «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi» dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012; Ritenuto necessario aderire alle richieste formulate dall'IEA mediante riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche detenute da OCSIT e dai soggetti obbligati citati e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo quali quelli rappresentati dalle scorte specifiche e dalle scorte libere detenute sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1 Riduzione degli obblighi di scorta
1. L'entita' delle scorte di sicurezza in prodotti petroliferi a libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 9 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e' ridotta a decorrere dalle ore 0:00 del 1° aprile 2026 e fino al 30 giugno 2026, limitatamente ai quantitativi di «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi» dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012, per assicurare una riduzione complessiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 1.610.800 tonnellate equivalenti di petrolio (tep). 2. Saranno oggetto di rilascio i quantitativi di scorte libere dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012, cosi' determinati: altri prodotti (Coke di petrolio, semilavorati, lubrificanti e bitumi) per 1.155.100 tep, olio combustibile per 455.700 tep e un totale complessivo di 1.610.800 tep. |
| | Art. 2 Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati
1. Il nuovo ammontare dell'obbligo di scorta petrolifero di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art. 1, comma 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo https://mase.ocsit.it/scorte/ 2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio. |
| | Art. 3 Successivi adempimenti
1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, verranno indicati i tempi e le modalita' della ricostituzione delle scorte di sicurezza, in accordo con le decisioni che verranno adottate dall'AIE e dalla Commissione europea. 2. Nel decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che determina l'entita' delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese per il prossimo anno scorta 2026, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 viene assicurata una riduzione complessiva del nuovo livello delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 1.610.800 tonnellate equivalenti di petrolio. 3. Dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 e' fatto divieto ad OCSIT di autorizzare nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano detenzioni di scorte limitatamente ai prodotti petroliferi «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi». |
| | Art. 4 Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Roma, 26 marzo 2026
Il Ministro: Pichetto Fratin |
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