| Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2026 |
| Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la Parte III, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Visto l'art. 63, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorita' di bacino»; Visto l'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che suddivide l'intero territorio nazionale in distretti idrografici e, in particolare, la lettera c) che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino settentrionale; Visto, in particolare, l'art. 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le autorita' di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime»; Visti gli articoli 57, comma 1, lettera a), n. 2, 65, comma 8, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che in combinato disposto, disciplinano la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci, in particolare, del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni; Visto, in particolare, l'art. 68, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalita' di cui all'art. 66»; Visto l'art. 170, comma 11, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche' l'art. 175 del medesimo decreto; Vista la delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 28 del 21 dicembre 2022, con la quale, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' stato adottato il «Progetto di Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica» e relative misure di salvaguardia; Dato atto che l'avviso di adozione del progetto di PAI dissesti e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2023 nonche' sui Bollettini ufficiali regionali della Liguria, della Toscana e dell'Umbria; Considerato che, dalla data di pubblicazione dell'avviso, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' iniziata la fase di consultazione, informazione pubblica e di partecipazione attiva di tutte le parti interessate, che si e' conclusa in data 4 luglio 2023; Visto l'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino»; Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che «La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche»; Vista la delibera della giunta della Regione Liguria n. 961 del 6 ottobre 2023 relativa alla presa d'atto del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla Conferenza programmatica, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella seduta conclusiva del 31 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti; Vista la delibera della giunta della Regione Umbria n. 1163 dell'8 novembre 2023, relativa alla presa d'atto del parere favorevole, senza osservazioni, espresso dalla Conferenza programmatica, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella seduta del 12 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti; Vista la delibera della giunta della Regione Toscana n. 1354 del 20 novembre 2023, relativa all'adozione del parere favorevole, con raccomandazioni, espresso dalla Conferenza programmatica, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla seduta conclusiva del 20 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti; Visto, infine, il parere favorevole sul PAI dissesti, espresso dalla Conferenza operativa dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nelle sedute del 13 dicembre 2023 e del 4 marzo 2024; Vista, quindi, la delibera della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale n. 39 del 28 marzo 2024, con la quale e' stato adottato, ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il «Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica» in seguito anche PAI dissesti»; Dato atto che la notizia di adozione del PAI dissesti e delle relative misure di salvaguardia e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2024 e che da tale data, nelle more dell'approvazione del Piano, trovano applicazione le misure di salvaguardia adottate con la deliberazione n. 40 del 28 marzo 2024; Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 40 del 28 marzo 2024, le misure di salvaguardia resteranno in vigore fino all'approvazione del PAI dissesti distrettuale e alla conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni; Ritenuto di approvare il «Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica» (PAI dissesti) di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale n. 39 del 28 marzo 2024; Visto il parere n. 232/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, ai sensi degli articoli 57, comma 1, lettera a), n. 2, 65, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti), di cui alla delibera della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale n. 39 del 28 marzo 2024, che si compone dei seguenti elaborati: a) Relazione di Piano e appendici: appendice 1 - Riferimenti bibliografici; appendice 2 - Metodologia per la definizione delle aree a suscettibilita' da dissesti di natura geomorfologica di pericolosita' elevata (P3b), media (P2b) e moderata (P1); appendice 3 - Metodologia per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di subsidenza del terreno; appendice 4 - Prime indicazioni per la valutazione delle condizioni di pericolosita' nelle conoidi detritico-alluvionali e conoidi soggetti a fenomeni di debris-flow; appendice 5 - Linee guida per l'utilizzo dei dati di deformazione (PS) derivati da analisi multi-interferometrica di immagini radar satellitari; b) Disciplina di piano e relativi allegati: allegato 1: elenco delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni ricadenti nel distretto dell'Appennino settentrionale; allegato 2: criteri di rappresentazione ed interpretazione delle mappe del PAI dissesti, modalita' di visualizzazione ed accessibilita' dei dati; allegato 3: modalita' di redazione delle mappe del PAI dissesti e delle proposte di riesame. c) Mappa di pericolosita' da dissesti di natura geomorfologica; d) Mappa del rischio da dissesti di natura geomorfologica; e) Mappa delle aree interessate da fenomeni di subsidenza. |
| | Art. 2
1. Il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di Piano territoriale di settore. 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del PAI dissesti di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. Le regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni. Ferma l'applicazione dell'art. 65, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'emanazione da parte delle singole regioni delle disposizioni concernenti l'attuazione del nuovo PAI dissesti distrettuale nel settore urbanistico continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 170, comma 11, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le disposizioni della deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 40 del 28 marzo 2024, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e all'individuazione dei singoli interventi ammessi nelle aree a pericolosita'. 4. Il PAI dissesti e' riesaminato ed aggiornato nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di piano. |
| | Art. 3
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, vi provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale delle regioni ricomprese nel distretto idrografico. Roma, 29 gennaio 2026
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 778 |
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