Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2026 (vai al sommario)
LEGGE 17 marzo 2026, n. 40
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena».


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Principi e finalita'

1. In attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione e nell'ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, la presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarieta' orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attivita' d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identita' e la memoria storica della comunita' nazionale e delle comunita' locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 118 della
Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarieta'.».
- La Legge 1° ottobre 2020, n. 133, recante: «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio
d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la
societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 23 ottobre 2020.
 
Art. 2
Introduzione degli articoli 121-bis e 121-ter del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42

1. Nel capo II del titolo II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 121 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 121-bis (Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, e' istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.
2. L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformita' dei livelli di qualita' della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonche' di monitorarne la gestione, valutando altresi' l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attivita' di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarieta'.
3. I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:
a) la natura del bene;
b) la forma di gestione diretta o indiretta;
c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;
d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalita' di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;
e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualita' delle attivita' di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilita', all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilita' economico-finanziaria della modalita' di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identita' della Repubblica, delle comunita' e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonche' di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;
f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprieta', il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.
4. Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonche' le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprieta' o la disponibilita', a qualunque titolo, di beni culturali.
5. Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalita' di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilita' con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.
Art. 121-ter (Albo digitale della sussidiarieta' orizzontale). - 1. In apposita sezione dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e' istituito l'albo digitale della sussidiarieta' orizzontale.
2. L'albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilita', concorrenzialita', trasparenza e qualita' della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal presente codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicita' previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale. I medesimi soggetti sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del presente codice.
3. I requisiti dei candidati, le forme e le modalita' della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi necessari per l'iscrizione in ciascuna di esse nonche' le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' nazionale anticorruzione.
4. L'iscrizione all'albo e' consentita in ogni momento».
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.
 
Art. 3

Strategia nazionale di valorizzazione
dei beni culturali «Italia in scena»

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall'articolo 121-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarieta' orizzontale, istituito ai sensi dell'articolo 121-ter del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dal medesimo articolo 2 della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce a livello nazionale gli obiettivi comuni e la strategia di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai principi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonche' ai seguenti criteri specifici:
a) garanzia dell'accessibilita' e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani e ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;
b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualita' della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;
d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale, anche digitale, quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;
e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 4.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 89, comma 17, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017:
«Art. 89 (Coordinamento normativo). - Omissis.
17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, le regioni, gli
enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare
forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore
che svolgono le attivita' indicate all'articolo 5, comma 1,
lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le
procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla
prestazione di attivita' di valorizzazione di beni
culturali immobili di appartenenza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 134, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023:
«Art. 134 (Contratti gratuiti e forme speciali di
partenariato). - 1. Per tutte le attivita' finalizzate alla
tutela e alla valorizzazione dei beni culturali,
l'amministrazione puo' stipulare contratti gratuiti, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando
le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro
tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle
opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al
loro collaudo.
2. Per assicurare la fruizione del patrimonio
culturale della nazione e favorire altresi' la ricerca
scientifica applicata alla sua tutela o alla sua
valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti
territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare
forme speciali di partenariato con enti e organismi
pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il
recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la
gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la
valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure
semplificate di individuazione del partner privato analoghe
o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.
3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo
106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di
lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000
euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o
altre modalita' di assunzione del pagamento dei
corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni
culturali nonche' ai contratti di sponsorizzazione
finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della
cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e
dei teatri di tradizione, e' soggetto esclusivamente alla
previa pubblicazione sul sito internet della stazione
appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso,
con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per
specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto
ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il
contratto puo' essere liberamente negoziato, purche' nel
rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di
trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato
interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66,
94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti
degli esecutori e della qualificazione degli operatori
economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i
lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a
sua cura e spese, resta ferma la necessita' di verificare
il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei
principi e dei limiti europei in materia e non trovano
applicazione le disposizioni nazionali e regionali in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei
progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e
l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali
impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e
alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.».
 
Art. 4
Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni
in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonche' di
competitivita' del mercato dell'arte e del sistema museale
nazionale

1. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
b) al comma 2, le parole: «, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore,» sono soppresse.
2. All'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «e' rilasciata» sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dalla data della richiesta»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilita' del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo».
3. All'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. La validita' temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita' dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi dell'articolo 68, comma 5».
4. All'articolo 68, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego».
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non puo' in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.
6. All'articolo 72, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, comma 3,» sono soppresse.
7. Al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualita' della gestione degli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia speciale, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi uffici. Il decreto di cui al periodo precedente e' adottato nel rispetto dei principi di proporzionalita' e di congruita' in relazione alla complessita' e alla specificita' degli incarichi assunti nonche' di omogeneita' e di trasparenza delle procedure. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 21, 48, 65, 68, 72
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). -
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) (abrogata);
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo scarto
di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c),
e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato
e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
«Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni).
- 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre
ed esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12,
comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma
1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma
3, lettere a), ed e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse
pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
delle raccolte librarie indicate all'articolo 10, commi 2,
lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei
singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2,
lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni
appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la
richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi
prima dell'inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta
giorni dalla data della richiesta tenendo conto delle
esigenze di conservazione dei beni e, per quelli
appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione
pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure
necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le
procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto
ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre
subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da
parte del richiedente, per il valore indicato nella
domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del
Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio
nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione
prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia
statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e
alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni,
garantiscono la trasparenza e la sostenibilita' del mercato
assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i
beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a
richiesta dell'interessato, il rilevante interesse
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni
culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale,
ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla
normativa fiscale.».
«Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei
beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2
e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata
la verifica prevista dall'articolo 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e'
soggetta ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite
nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro
50.000;
a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti,
che presentino interesse culturale, siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose
di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a
euro 13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti,
appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale,
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore
a euro 50.000, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1;
b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti,
che presentino interesse culturale, siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose
di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a
euro 13.500.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha
l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero
rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista
l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio
di esportazione, qualora reputi che le cose possano
rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo
14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione.
4-ter. La validita' temporale delle dichiarazioni
di cui al comma 4-bis e' pari alla durata della validita'
dell'attestato di libera circolazione, determinata ai sensi
dell'articolo 68, comma 5.».
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione. Il soggetto che presenta la denuncia e
i suoi aventi causa possono ritirarla prima della
notificazione della comunicazione dell'attestato di libera
circolazione o del diniego.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere
tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del
Ministro, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali
e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose
sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce
il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, e' vincolante.».
«Art. 72 (Ingresso nel territorio nazionale). - 1. La
spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione
europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei
beni indicati nell'articolo 65 sono certificati, a domanda,
dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione sono rilasciati sulla base di documentazione
idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la
provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese
terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati,
rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio
dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da
parte degli interessati, di atti di notorieta' o di
dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione hanno validita' quinquennale e possono essere
prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite
condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la
proroga dei certificati, con particolare riguardo
all'accertamento della provenienza della cosa o del bene
spediti o importati.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte

1. All'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore a euro 13.500»;
b) al comma 4:
1) alla lettera b), le parole: «ad euro 13.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dei beni librari, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia inferiore a euro 13.500».

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'articolo 4.
 
Art. 6

Circolazione temporanea delle opere
dei musei statali non esposte al pubblico

1. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un elenco di opere appartenenti alle collezioni dei musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea nel territorio nazionale in quanto non presentano criticita' conservative, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente legge. L'elenco e' aggiornato ogni ventiquattro mesi.
2. I comuni italiani possono richiedere al Ministero della cultura lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1. Tutte le spese sono a carico dell'ente richiedente. La richiesta e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio del comune di un museo pubblico con direttore nominato;
b) redazione di un progetto culturale che associ l'evento espositivo a circuiti turistici, enogastronomici o sportivi gia' presenti nel territorio di riferimento;
c) disponibilita' di spazi e strutture in grado di garantire il rispetto di tutti i requisiti necessari alla conservazione e alla custodia dell'opera d'arte;
d) eventuale coinvolgimento delle reti museali presenti all'interno del territorio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 si vedano le note all'articolo 4.