Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 marzo 2026
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza. (Ordinanza n. 1186).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile il cui punto di riferimento e' il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC);
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi di particolare gravita';
Considerate le diverse richieste di assistenza, sia in via bilaterale sia attraverso il Meccanismo unionale di protezione civile, da parte di paesi e di organizzazioni internazionali, per far fronte alle esigenze della popolazione civile interessata dagli eventi in rassegna, oltre ad eventuali ulteriori richieste circostanziate che dovessero pervenire;
Considerato che gli accadimenti in atto hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti a concorrere alle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione colpita;
Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all'estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attivita' da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 maggio 2024, n. 1085, recante: «Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attivita' di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza».
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 con la quale lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza e' stato prorogato di dodici mesi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di mobilitare e dispiegare nelle aree operative individuate nell'ambito dei citati meccanismi di cooperazione internazionale, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1

Ruolo di coordinamento del Dipartimento
della protezione civile

1. Ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella striscia di Gaza, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' di eventuali soggetti attuatori all'uopo nominati, a valere sulle risorse di cui all'art. 5 della presente ordinanza, coordina gli interventi di protezione civile a supporto della popolazione interessata, concorrendo alle attivita' di soccorso e assistenza.
2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, il Dipartimento della protezione civile opera, ove necessario, anche nelle aree e nei paesi terzi, anche limitrofi al territorio della striscia di Gaza.
3. Il Dipartimento opera anche in raccordo con le organizzazioni internazionali presenti nell'area, con le competenti autorita' dei paesi interessati dalle attivita' di cui alla presente ordinanza e con i soggetti eventualmente da queste all'uopo individuati, nonche' con l'Emergency Response Coordination Centre (ERCC) della Commissione europea.
4. Nell'ambito della propria attivita' di coordinamento il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, partecipa ai rilevanti tavoli, nuclei, gruppi, board di coordinamento nazionale e internazionale per la programmazione, monitoraggio e attuazione del complesso degli interventi.
 
Art. 2

Iniziative di protezione civile

1. Nell'ambito dell'attivita' di coordinamento, il Dipartimento della protezione civile programma e attua, in collaborazione con i soggetti di cui al precedente articolo:
programmi finalizzati a rafforzare l'assistenza, anche sanitaria, alla popolazione interessata tra cui:
invio di strutture e di medici, infermieri, tecnici, realizzazione di progetti innovativi di telemedicina, protesica, salute materna e infantile, progetti volti alla ripresa e ricostruzione degli ambiti della sicurezza alimentare, della salute fisica e mentale, dell'educazione e della protezione di donne e bambini;
progetti nell'ambito dell'istruzione di base ed universitaria tra cui programmi di collaborazione da definirsi in raccordo con le competenti autorita' nazionali, incluso il trasferimento in Italia di studenti, ricercatori, docenti ed eventuali accompagnatori;
realizzazione di strutture temporanee da destinare all'uso scolastico, didattico universitario e/o sanitario nonche' residenziale avvalendosi di soggetti pubblici o privati.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile puo' stipulare accordi con le componenti e le strutture operative del servizio di protezione civile, ovvero con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali ovvero con organizzazioni non governative che operano in campo internazionale, per la realizzazione di strutture temporanee direttamente sui territori esteri interessati oggetto della presente ordinanza, ove sara' necessario garantire le attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni.
 
Art. 3

Modifiche all'art. 5 dell'ordinanza
n. 1085 del 30 maggio 2024

1. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 1085 del 2024 dopo le parole: «non dirigenziale» vanno aggiunte le parole: «civile e militare».
 
Art. 4
Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza n. 1085 del 30 maggio 2024 e
ulteriori disposizioni in materia di donazioni

1. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 1085 del 2024 dopo le parole: «e' autorizzata la donazione» vanno aggiunte le parole: «a beneficio della popolazione interessata in favore di».
2. Al reintegro dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 1085 del 30 maggio 2024 ed oggetto di donazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel limite delle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2026

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano