| Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| DECRETO 10 marzo 2026 |
| Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola (circondario di Napoli Nord) dall'elenco delle sedi mantenute. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e successive variazioni, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»; Visti i decreti ministeriali 7 marzo 2014, 10 novembre 2014 e 27 maggio 2016, e successive variazioni, con cui, in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 156/2012, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio; Valutato che il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha piu' volte segnalato le gravi disfunzioni nella erogazione del servizio giudiziario presso l'Ufficio del giudice di pace di Afragola, dovute alla inadeguata dotazione di personale amministrativo; Rilevato che, con nota prot. 718/2024, il Presidente della Corte di appello di Napoli ha condiviso le valutazioni del Presidente del Tribunale di Napoli Nord in ordine alle insanabili criticita' rilevate per la suddetta sede giudiziaria mantenuta; Preso atto che con nota del 27 novembre 2025 il Commissario straordinario del Comune di Caivano ha comunicato che l'ente locale, con delibera n. 51 del 12 novembre 2025, ha espresso la volonta' di non rinnovare la convenzione sottoscritta il 4 marzo 2015 dai Comuni di Afragola, Cardito e Caivano per la gestione associata dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola, determinandone la cessazione ai sensi dell'art. 11 della convenzione medesima; Considerato che, con nota del 4 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha evidenziato la necessita' di procedere alla soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola, attesa la persistenza delle criticita' nella gestione dei servizi giudiziari e la mancanza di iniziative, da parte degli enti locali responsabili per il mantenimento, dirette a sanare le disfunzioni rilevate e ad ampliare la dotazione di personale amministrativo; Tenuto conto che, con nota del 19 dicembre 2025, questa amministrazione, nel prendere atto delle persistenti criticita' organizzative e in mancanza di elementi conoscitivi idonei ad attestare univocamente un recupero di efficienza e funzionalita' dell'Ufficio del giudice di pace di Afragola, ha comunicato agli enti locali interessati l'avvio del procedimento diretto all'emanazione del decreto ministeriale di esclusione dall'elenco delle sedi mantenute del suddetto presidio giudiziario; Valutato che, in data 27 febbraio 2026, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha trasmesso la nota a firma del personale addetto all'Ufficio del giudice di pace di Afragola con cui, nel rappresentare le gravi criticita' organizzative e gestionali, viene comunicata la volonta' di richiedere il rientro presso l'ente locale di appartenenza in mancanza di urgenti interventi idonei a ripristinare la minima funzionalita' dell'ufficio giudiziario con l'assegnazione di ulteriori unita' di personale; Preso atto che con la deliberazione n. 11 del 5 marzo 2026 il Comune di Afragola ha deliberato il recesso dalla gia' citata convenzione per la gestione associata dell'ufficio del giudice di pace del 4 marzo 2015; Ritenuto che lo scioglimento della convenzione innanzi citata si inserisce in un contesto gia' connotato dalle insanabili disfunzioni rilevate presso la sede giudiziaria di Afragola, rafforzando l'esigenza di procedere alla tempestiva definizione della procedura di esclusione dell'ufficio dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012; Valutato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalita' ed operativita' dell'ufficio, con riferimento ad ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; Considerato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Ritenuto, pertanto, che lo scioglimento della convenzione nonche' le insanabili disfunzioni operative rilevate dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord rendono necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Afragola dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
L'Ufficio del giudice di pace di Afragola cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord. |
| | Art. 2
Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonche' la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede. |
| | Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2026
Il Ministro: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 790 |
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