| Gazzetta n. 74 del 30 marzo 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| DECRETO 2 febbraio 2026 |
| Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli (circondario di Napoli Nord) dall'elenco delle sedi mantenute. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive variazioni, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»; Visti i decreti ministeriali 7 marzo 2014, 10 novembre 2014 e 27 maggio 2016 e successive variazioni, con cui, in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 156/2012, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio; Rilevato che, con nota del 19 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha evidenziato la necessita' di procedere alla soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, in ragione del mancato rispetto degli impegni assunti dai comuni sottoscrittori della convenzione per la gestione associata del presidio giudiziario, per garantire l'erogazione del servizio giustizia, con riferimento tanto all'assegnazione di personale in misura congrua per numero e composizione funzionale, quanto in relazione all'adeguatezza dei locali e dei beni strumentali messi a disposizione; Considerata la nota del 21 maggio 2025, con cui il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha ribadito la persistenza delle gia' segnalate disfunzioni nell'erogazione del servizio giudiziario, evidenziando, altresi', l'inerzia da parte degli enti locali ad ottemperare agli impegni assunti; Preso atto che, con nota del 20 ottobre 2025, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha reiterato la richiesta di avviare, con urgenza, la procedura diretta all'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli dall'elenco delle sedi mantenute, in ragione delle gravi e perduranti inadempienze degli enti consorziati agli impegni assunti con l'istanza di mantenimento; Richiamata la nota ministeriale del 5 novembre 2025, diretta ad acquisire ogni elemento utile a valutare il rispetto degli impegni assunti da parte degli enti locali responsabili per il mantenimento, nonche' le eventuali iniziative intraprese o in corso di definizione dirette a ripristinare la piena funzionalita' dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli; Valutato che, con nota del 7 novembre 2025, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha ribadito le gravi criticita' rilevate nella gestione dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, con particolare riferimento agli oneri connessi al fabbisogno di personale di supporto all'attivita' giurisdizionale, sia sotto il profilo della consistenza numerica, sia sotto il profilo dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni giudiziarie del personale ivi assegnato; Tenuto conto che, con nota del 9 dicembre 2025, questa Amministrazione, nel prendere atto delle persistenti criticita' organizzative e in mancanza di elementi conoscitivi idonei ad attestare univocamente un recupero di efficienza e funzionalita' dell'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli, ha comunicato agli enti locali interessati l'avvio del procedimento diretto all'emanazione del decreto ministeriale di esclusione dall'elenco delle sedi mantenute del suddetto presidio giudiziario; Preso atto che, con provvedimento del 23 dicembre 2025, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la sospensione delle udienze civili e penali e di ogni attivita' giudiziaria ed amministrativa presso l'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli fino al perdurare del sequestro preventivo, disposto sull'immobile sede di detto presidio giudiziario in ragione del mancato rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro; Valutato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalita' ed operativita' dell'ufficio, con riferimento ad ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; Considerato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'Ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Ritenuto, pertanto, che le criticita' funzionali e operative rilevate dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord rendono necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
L'Ufficio del giudice di pace di Marano di Napoli cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord. Nelle more della piena disponibilita' e consegna dei locali gia' individuati quale nuova sede dell'Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord presso l'ex carcere mandamentale di Aversa, il Presidente del Tribunale di Napoli Nord provvede ad adottare le misure organizzative idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria. |
| | Art. 2
Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonche' la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede. |
| | Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2026
Il Ministro: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 645 |
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