Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2026, n. 39
Recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 13, comma 12;
Vista la direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale della
direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 marzo 2024

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), le parole: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,» sono soppresse;
b) all'articolo 4:
1) al comma 4, primo periodo, le parole: «Le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva la possibilita' di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e dall'articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, le informazioni»;
2) al comma 5, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, con l'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attivita' di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera c):
1.1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) i criteri, i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo e, nel caso di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti, anche alla natura del soggetto finanziato;»;
1.2) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) i requisiti in materia di gestione della liquidita', inclusi gli strumenti di gestione della liquidita', e i requisiti in materia di gestione dei rischi derivanti dall'attivita' di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti;»;
1.3) al numero 2), le parole: «e di norme prudenziali per assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «, di norme prudenziali e misure di contenimento e frazionamento del rischio per assicurare»;
2) al comma 2, lettera b-bis), numero 6), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalle fattispecie in cui il gestore gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un terzo»;
d) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nell'interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilita' finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresi', ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorita' competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM e alle autorita' competenti dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorita' dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonche', in entrambi i casi, all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, al CERS. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorita' competenti, o dello Stato membro ospitante dell'OICVM, o dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l'autorita' richiedente e la Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorita' richiedenti, nonche' l'AESFEM ai fini dell'emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell'Unione europea e il CERS, ove esso sia stato gia' interessato dalle autorita' richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell'AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l'AESFEM e le autorita' richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformita' o di tale intenzione di non conformarsi.»;
e) all'articolo 7-quater, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni da parte:
a) di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia;
b) di societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia. In tale caso:
1) la Consob informa la Banca d'Italia e l'AESFEM;
2) la Banca d'Italia, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, informa la Consob e il CERS.»;
f) all'articolo 7-quinquies, comma 2, le parole: «la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente di tale Stato affinche' assuma i provvedimenti necessari» sono sostituite dalle seguenti:
«la Banca d'Italia o la Consob possono chiedere all'autorita' competente di tale Stato di assumere i provvedimenti necessari, precisando i motivi della richiesta e informandone l'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilita' e l'integrita' dei mercati, il CERS»;
g) all'articolo 18, comma 2:
1) ovunque ricorrano, le parole: «lettere d) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e) e f).»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
h) all'articolo 33:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: «, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.» sono sostituite dal seguente segno di interpunzione: «;»;
1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;
g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, svolgere attivita' di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza in conformita' alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021;
g-quater) svolgere attivita' di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater;
g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti, servizi per le societa' veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in conformita' con l'articolo 7 della medesima legge n. 130 del 1999;
g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attivita' gia' svolta dalla Sgr in relazione a un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni o attivita' a terze parti siano gestiti in modo adeguato.»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o piu' distributori non e' considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformita' con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformita' con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore.»;
i) all'articolo 34:
1) al comma 1, alinea, le parole: «e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini,» sono sostituite dalle seguenti: «, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e delle ulteriori attivita' esercitabili di cui all'articolo 33, comma 2,»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.»;
l) all'articolo 35, comma 2:
1) dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e le cancellazioni da esso»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale.»;
m) all'articolo 35-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le Sicav e le Sicaf comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo alle informazioni fornite a corredo della domanda di autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.»;
n) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo le parole: «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e le cancellazioni da esso»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale.»;
o) all'articolo 44, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino in Italia quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle azioni di una determinata societa', presso i dipendenti di tale societa' o delle sue entita' affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti, non sono imposti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di origine del FIA.»;
p) al titolo III, la rubrica del capo II-quinquies e' sostituita dalla seguente: «FIA che investono in crediti»;
q) all'articolo 46-bis:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
«01. Ai fini del presente capo, si intendono per:
a) "investimento in crediti" o "investire in credito" e "concessione del prestito" o "concedere prestiti", l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti, svolta direttamente da parte di un FIA, o di un GEFIA per conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA, oppure indirettamente attraverso un terzo o una societa' veicolo che concede un finanziamento per un FIA o per conto dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del prestito, o all'accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere esposizioni sul finanziamento;
b) "FIA di credito" o "FIA concedente prestiti", un FIA che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti:
1) ha una strategia di investimento che consiste principalmente nell'investire in crediti;
2) detiene in portafoglio crediti aventi un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto;
c) "prestito di azionista", un finanziamento concesso da un FIA a un'impresa nella quale il FIA detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale o dei diritti di voto e che non puo' essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa;
d) "FIA che utilizza la leva finanziaria", un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, sia tramite finanziamenti in contante o in titoli oppure tramite il ricorso alla leva finanziaria attraverso l'assunzione di posizioni in strumenti derivati o mediante qualsiasi altro mezzo;
e) "capitale del FIA", i conferimenti di capitale aggregati e gli impegni non ancora richiamati per un FIA, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;
f) "FIA che investe anche in credito", i FIA, diversi dai FIA di credito, che investono in almeno un credito.»;
2) al comma 1, le parole: «, a favore di soggetti diversi da consumatori,» sono soppresse;
3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche in credito italiani non investono in crediti erogati ai seguenti soggetti:
a) il GEFIA che li gestisce e il relativo personale;
b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato funzioni e il relativo personale;
c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a tali FIA;
d) i soggetti appartenenti al gruppo del GEFIA, salvo il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a), b), e c).
1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA di credito e i FIA che investono anche in crediti sono attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di amministrazione. I gestori di FIA di credito e di FIA che investono anche in credito informano gli investitori di tutti i costi e spese relativi all'amministrazione e alla gestione dei crediti oggetto di investimento da parte del FIA.
1-quater. E' vietata la costituzione di FIA di cui al comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento consista in tutto o in parte nell'investire in crediti con la sola finalita' di cederli o trasferirli a terzi. Nel caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti nel proprio portafoglio.
1-quinquies. Un FIA di credito italiano puo' essere istituito in forma aperta, a condizione che il gestore del fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d'Italia che il sistema di gestione del rischio di liquidita' del FIA di credito e' compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA, in conformita' con quanto previsto dagli atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La Banca d'Italia vieta, sentita la Consob, l'istituzione del FIA di credito in forma aperta quando ritenga che non ricorrono le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile.
1-sexies. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta disposizioni attuative del presente articolo e dell'articolo 46-ter. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative dell'articolo 46-quater.»;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «FIA italiani che investono in crediti»;
r) all'articolo 46-ter:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia informano la Banca d'Italia all'avvio di tale operativita'.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «FIA UE che investono in crediti in Italia»;
s) all'articolo 46-quater, comma 1, le parole: «Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «Capi I, I-bis, II e III»;
t) all'articolo 47, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma 3 possono svolgere l'incarico di depositario per i FIA UE senza essere stabiliti nello Stato membro di origine del FIA, se previsto dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di tale Stato membro, previa comunicazione alla Banca d'Italia.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario fornisce, su richiesta, alla Banca d'Italia, alla Consob, alle autorita' competenti del FIA UE e, se diverse, alle autorita' competenti del GEFIA che gestisce il FIA, le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio dell'incarico di depositario del FIA.
4-quater. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le autorita' competenti dello Stato membro d'origine del FIA e, se diverse, con le autorita' competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le autorita' competenti del depositario; a tal fine condividono senza indugio tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorita'.
4-quinquies. Se vi e' fondato sospetto che un depositario avente sede in un altro Stato membro non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano senza indugio l'AESFEM e l'autorita' competente del depositario, fornendo informazioni opportunamente circostanziate.
4-sexies. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' competente del depositario, informa l'AESFEM e le autorita' competenti del FIA UE e, se diverse, quelle dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA, delle azioni adottate, su segnalazione di tali autorita', nei confronti del depositario in caso di violazione degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea a esso applicabili nelle materie del presente decreto.»;
u) all'articolo 98-ter.1, comma 4, dopo le parole: «per gli investitori contenute nel KIID» sono inserite le seguenti: «, compreso il nome dell'OICVM,»;
v) all'articolo 190, comma 1, le parole: «33, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis;» e, dopo le parole: «46, commi 1, 3 e 4;» sono inserite le seguenti: «46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3;».
2. Ai gestori di FIA italiani e di FIA UE che erogano crediti in Italia a valere sul proprio patrimonio, tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 dell'articolo 46-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche, adottata in attuazione dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 12, della
legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145
del 25 giugno 2025:
«Art. 13 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129,
(UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati
pubblici dei capitali nell'Unione piu' attraenti per le
societa' e facilitare l'accesso delle piccole e medie
imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo
nelle societa' che chiedono l'ammissione alla negoziazione
delle loro azioni in un sistema multilaterale di
negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE)
2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per
rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione piu'
attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle
piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la
direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE,
2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il
trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle
esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del
rischio di controparte per le operazioni con strumenti
derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE,
2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il
trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle
esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del
rischio di controparte per le operazioni con strumenti
derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n.
648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto
concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni
eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi
terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della
compensazione dell'Unione, per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva
2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
e per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica
il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il
miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione
degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di
pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di
negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il
flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e
2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la
gestione del rischio di liquidita', le segnalazioni a fini
di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di
depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi
di investimento alternativi, nonche' per il recepimento
della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva
2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalita', la
qualita' della vigilanza, l'informativa, le misure relative
alle garanzie a lungo termine, gli strumenti
macroprudenziali, i rischi di sostenibilita' e la vigilanza
transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e
2013/34/UE.).
Omissis
12. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE)
2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
marzo 2024.
Omissis.».
- La direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive
2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di
delega, la gestione del rischio di liquidita', le
segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi
di custodia e di depositario e la concessione di prestiti
da parte di fondi di investimento alternativi e' pubblicata
nella G.U.U.E. 26 marzo 2024, Serie L.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 4,
commi 4 e 5, 6, comma 1 e 2, 7, 7-quater, 7-quinquies, 18,
comma 2, 33, 34, 35, 35-bis, 35-ter, comma 2, 44, 46-bis,
46-ter, 46-quater, comma 1, 47, 98-ter.1, comma 4, 190,
comma 1, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1 (Definizione). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)":
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del
Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di
Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1),
lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa
i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere
a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim
destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese
di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il
proprio patrimonio;
i.1) "societa' di investimento a capitale variabile
in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr
aperto costituito in forma di societa' per azioni a
capitale variabile con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o
una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto
previsto dall'articolo 38;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che gestisce direttamente il proprio
patrimonio;
i-bis.1) "societa' di investimento a capitale fisso
in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' per azioni a
capitale fisso con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di
proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o
un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta
tutte le seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 50
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c);
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio
dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento,
le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in
gestione esterna;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in
gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)':
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine' (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM): l'Oicr
rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE)
2017/1131;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav, la Sicaf, la
societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il
gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF
e il gestore di FCM;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr
feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder
ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o
non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a
svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e di Sicav
in gestione esterna, le azioni e altri strumenti
partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»:
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto
di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;
w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni
verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE)
2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la
denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre
2023;
2) "obbligazione commercializzata come
ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2,
numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'":
un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del
regolamento (UE) 2023/2631.
Omissis.".
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - Omissis
4. Fatta salva la possibilita' di comunicare
informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti
dall'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
e dall'articolo 102, paragrafo 2, della direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia
e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono
essere trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane,
ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze,
senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione
dei sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari
centrali;
d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al
fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da
essi gestite;
d-bis) ai sensi e per gli effetti della direttiva
2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, con
l'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano
richieste nel corso di un'attivita' di controllo volta ad
accertare un illecito fiscale.
Omissis.».
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01.-03. Omissis
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina
con regolamento:
a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi
terzi e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale,
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e
partecipazioni detenibili, nonche' l'informativa da rendere
al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi
terzi, delle Sgr, nonche' degli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario, delle banche italiane autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento, in materia di modalita' di deposito e di
sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di
pertinenza della clientela;
c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi
a oggetto:
1) i criteri, i limiti e i divieti relativi
all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai
rapporti di gruppo e, nel caso di concessione di
finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di
crediti, anche alla natura del soggetto finanziato;
1-bis) i requisiti in materia di gestione della
liquidita', inclusi gli strumenti di gestione della
liquidita', e i requisiti in materia di gestione dei rischi
derivanti dall'attivita' di concessione di finanziamenti,
sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi
dai FIA riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere
l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva
finanziaria massima, di norme prudenziali e misure di
contenimento e frazionamento del rischio per assicurare la
stabilita' e l'integrita' del mercato finanziario;
3) gli schemi tipo e le modalita' di redazione
dei prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di Oicr;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;
6) le condizioni per la delega a terzi della
valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio
dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o
azioni;
c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in
materia di:
1) governo societario e requisiti generali di
organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo
4-undecies;
2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;
3) continuita' dell'attivita';
4) organizzazione amministrativa e contabile,
compresa l'istituzione della funzione di controllo della
conformita' alle norme;
5) gestione del rischio dell'impresa;
6) audit interno;
7) responsabilita' dell'alta dirigenza;
8) esternalizzazione di funzioni operative
essenziali o importanti o di servizi o di attivita'.
1-bis. Omissis.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e
alle pratiche di vendita abbinata;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti
relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di
portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai
rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita'
liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
3-bis) gli obblighi informativi nei confronti
degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA
non UE;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni
dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della
valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle
operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di
pratiche di vendita abbinata;
2) le misure per eseguire gli ordini alle
condizioni piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli
ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere
corrisposti o percepiti incentivi;
b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento e di gestione collettiva del risparmio,
relativi:
1) alle procedure, anche di controllo interno,
per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e
delle attivita' di investimento, ivi incluse quelle per:
a) il governo degli strumenti finanziari e dei
depositi strutturati;
b) la percezione o la corresponsione di
incentivi;
2) alle procedure, anche di controllo interno,
per la corretta e trasparente prestazione della gestione
collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la
percezione o la corresponsione di incentivi;
3) alle modalita' di esercizio della funzione di
controllo della conformita' alle norme;
4) al trattamento dei reclami;
5) alle operazioni personali;
6) alla gestione dei conflitti di interesse
potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi
quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di
incentivazione e dalle fattispecie in cui il gestore
gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un
terzo;
7) alla conservazione delle registrazioni;
8) alla conoscenza e competenza delle persone
fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia
di investimenti o informazioni su strumenti finanziari,
servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti
abilitati;
Omissis.».
«Art. 7 (Poteri di intervento sui soggetti
abilitati). - 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai
soggetti abilitati:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale;
b) ordinare la convocazione degli organi
collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).
1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali
i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni
aziendali essenziali o importanti.
1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono pubblicare
avvertimenti al pubblico.
1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di
non avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per
un periodo non superiore a tre anni, dell'attivita'
professionale di un soggetto ove possa essere di
pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti.
2. La Banca d'Italia puo' adottare, a fini di
stabilita', provvedimenti specifici aventi a oggetto le
materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a),
e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la
Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti
i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura
territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
vietare il pagamento di interessi; fissare limiti
all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I
provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
essi.
2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue
competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali di Sim, societa' di
gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e
prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
2-ter. La Consob, nell'ambito delle sue competenze,
dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o
piu' esponenti aziendali di Sim, banche italiane, societa'
di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e
correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo
che sussista urgenza di provvedere.
3. Nell'interesse degli investitori, in circostanze
eccezionali, la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per
quanto di competenza, possono, sentiti i gestori
interessati, ordinare la sospensione temporanea della
sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o
azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela
degli investitori o per la stabilita' finanziaria secondo
una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono,
altresi', ordinare la limitazione temporanea della
sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o
azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente
comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano,
alle autorita' competenti dello Stato membro ospitante
dell'OICVM e alle autorita' competenti dello Stato membro
d'origine del gestore dell'OICVM oppure, se riguardano un
FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE
autorizzato in Italia, alle autorita' dello Stato membro
ospitante del GEFIA, nonche', in entrambi i casi,
all'AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la
stabilita' e l'integrita' del sistema finanziario, al CERS.
La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri
di cui al presente comma anche su richiesta delle autorita'
competenti, o dello Stato membro ospitante dell'OICVM, o
dello Stato membro d'origine del gestore dell'OICVM oppure,
in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA.
In caso di disaccordo tra l'autorita' richiedente e la
Banca d'Italia e la Consob, queste ultime ne informano le
autorita' richiedenti, nonche' l'AESFEM ai fini
dell'emanazione del parere previsto dalle disposizioni
dell'Unione europea e il CERS, ove esso sia stato gia'
interessato dalle autorita' richiedenti, indicando le
motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d'Italia e la
Consob non agiscano conformemente al citato parere
dell'AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne
informano l'AESFEM e le autorita' richiedenti, esponendo le
motivazioni della loro non conformita' o di tale intenzione
di non conformarsi.
3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo
non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della
commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari
in caso di violazione delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1),
lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela
degli investitori.».
«Art. 7-quater (Poteri ingiuntivi nei confronti di
intermediari UE). - 1. In caso di violazione da parte di
imprese di investimento UE con succursale in Italia, di
societa' di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati
in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE con
succursale in Italia e di societa' finanziarie previste
dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi
derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e
dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del
presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare
alle stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone
comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato
membro in cui l'intermediario ha sede legale per i
provvedimenti eventualmente necessari.
2. L'autorita' di vigilanza che procede adotta i
provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante
singole tipologie di operazioni, singoli servizi o
attivita' anche limitatamente a singole succursali o
dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura
della succursale, quando:
a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' competente dello Stato in cui
l'intermediario ha sede legale;
b) risultano violazioni delle norme di
comportamento;
c) le irregolarita' commesse possono pregiudicare
gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale
elencati nell'articolo 5, comma 1;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono
comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita'
competente dello Stato UE in cui l'intermediario ha sede
legale.
4. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di
investimento UE o una banca UE, operanti in regime di
libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano
agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione
europea, la Banca d'Italia o la Consob informano
l'autorita' competente dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti
necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo
tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il
buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la
Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello
Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale,
adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra
autorita', e informano la Commissione europea delle misure
adottate.
5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni
da parte:
a) di imprese di investimento UE o banche UE, con
succursale in Italia;
b) di societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE
autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia.
In tale caso:
1) la Consob informa la Banca d'Italia e l'AESFEM;
2) la Banca d'Italia, qualora sussistano potenziali
rischi per la stabilita' e l'integrita' del sistema
finanziario, informa la Consob e il CERS.
6. Se la violazione riguarda disposizioni relative
alla liquidita' dell'impresa d'investimento UE o in ogni
altro caso di deterioramento della situazione di liquidita'
della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure
necessarie per la stabilita' finanziaria o per la tutela
delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i
servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello
Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure
da adottare sono comunicate all'autorita' competente dello
Stato d'origine.».
«Art. 7-quinquies (Poteri ingiuntivi nei confronti
degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte
in Italia). - 1. Quando sussistono elementi che fanno
presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA
UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni
dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro
applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca
d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono sospendere in via cautelare, per un
periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle
relative quote o azioni. In caso di accertata violazione,
le autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero
vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.
2. Se vi e' fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA
UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia,
ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi
derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali
sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, la Banca
d'Italia o la Consob possono chiedere all'autorita'
competente di tale Stato di assumere i provvedimenti
necessari, precisando i motivi della richiesta e
informandone l'AESFEM e, qualora sussistano potenziali
rischi per la stabilita' e l'integrita' dei mercati, il
CERS. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste
nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli
investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca
d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello
Stato di origine, adottano le misure necessarie per
proteggere gli investitori o assicurare il buon
funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di
offerta delle quote o azioni dell'Oicr.».
«Art. 18 (Soggetti). - 1. L'esercizio professionale
nei confronti del pubblico dei servizi e delle attivita' di
investimento e' riservato alle Sim, alle imprese di
investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e
alle imprese di paesi terzi.
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1,
comma 5, lettere d), e) e f). Le societa' di gestione UE
possono prestare professionalmente nei confronti del
pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5,
lettere d), e) e f), qualora autorizzate nello Stato membro
d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono
esercitare professionalmente nei confronti del pubblico,
nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia,
sentita la Consob, i servizi e le attivita' previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente
agli strumenti finanziari derivati, nonche' il servizio
previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).
3-bis.
4. Le SIM possono prestare professionalmente nei
confronti del pubblico i servizi accessori e altre
attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste
dalla legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) puo' individuare, al fine di tener conto
dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di
adattamento stabilite dalle autorita' comunitarie, nuove
categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e
attivita' di investimento e nuovi servizi accessori,
indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita';
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione
delle riserve di attivita' previste dal presente articolo,
nel rispetto delle disposizioni europee.».
«Art. 33 (Attivita' esercitabili). - 1. Le Sgr
gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonche'
amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.
2. Le Sgr possono altresi':
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali;
d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato
I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote di Oicr
gestiti;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di
investimenti;
f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti
da terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione
di ordini;
g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta
eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli
Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel
regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2016;
g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio
di gestione di FIA, svolgere attivita' di gestione di
crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il
servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti
di acquirenti di crediti in sofferenza in conformita' alle
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE)
2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2021;
g-quater) svolgere attivita' di concessione di
finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli
articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater;
g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA
gestiti, servizi per le societa' veicolo per la
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del
regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della
legge 30 aprile 1999, n. 130, in conformita' con l'articolo
7 della medesima legge n. 130 del 1999;
g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra
funzione o attivita' gia' svolta dalla Sgr in relazione a
un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa
fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a
condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti
dalla fornitura di tali funzioni o attivita' a terze parti
siano gestiti in modo adeguato.
3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di
gestione collettiva del risparmio e le attivita' previste
dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante
l'offerta di azioni proprie; esse possono altresi' svolgere
le attivita' connesse e strumentali.
4. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a
soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla
prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega
e' effettuata con modalita' tali da evitare lo svuotamento
di attivita' della societa' stessa ed e' esercitata nel
rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione
di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma
1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma
restando la responsabilita' della Sgr, della Sicav e della
Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei
soggetti delegati.
4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni
degli Oicr gestiti svolta da uno o piu' distributori non e'
considerata delega ai sensi delle norme attuative della
direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati
in conformita' con le norme di recepimento della direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento
assicurativo in conformita' con le norme di recepimento
della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da eventuali
accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il
distributore.
5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con
proprio regolamento, disposizioni attuative del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea.».
«Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione
del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob,
autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione
collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia
ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di
portafogli, del servizio di consulenza in materia di
investimenti, del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini e delle ulteriori attivita' esercitabili di cui
all'articolo 33, comma 2, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto dall'articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15,
comma 2;
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma concernente
l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole
"societa' di gestione del risparmio".
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
2-bis. Le Sgr autorizzate comunicano alla Banca
d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in
particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo
alle informazioni fornite a corredo della domanda di
autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina
la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo
svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
operazioni di fusione o di scissione di societa' di
gestione del risparmio.».
«Art. 35 (Albo). - 1. Le Sgr sono iscritte in un
apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due
sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di
gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le
comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e
41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito
elenco allegato all'albo.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le
iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da
esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni
rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco
degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione europea
dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le
informazioni sono comunicate all'AESFEM su base
trimestrale.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli
atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione
all'albo.».
«Art. 35-bis (Costituzione). - 1. La Banca d'Italia,
sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav e
delle Sicaf se ricorrono le seguenti condizioni:
a) e' adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' sono situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale e' di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo
quanto previsto dall'articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15,
comma 2;
f) per le Sicav lo statuto prevede come oggetto
esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto
mediante offerta delle proprie azioni; per le Sicaf lo
statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento
collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle
proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi
indicati nello statuto stesso;
g) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non e' tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' e sono fornite almeno le
informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
h) e' presentato, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale
nonche' una relazione sulla struttura organizzativa.
1-bis. Le Sicav e le Sicaf comunicano alla Banca
d'Italia e alla Consob qualsiasi modifica sostanziale delle
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, in
particolare qualsiasi cambiamento significativo relativo
alle informazioni fornite a corredo della domanda di
autorizzazione, prima che la modifica sia attuata.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con
regolamento:
a) disciplina la procedura di autorizzazione
prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla
stessa;
b) individua la documentazione che i soci fondatori
sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di
autorizzazione e al contenuto del progetto di atto
costitutivo e di statuto.
3. La Banca d'Italia attesta la conformita' del
progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni
di legge e di regolamento e, con riferimento alle Sicav e
alle Sicaf diverse dai FIA riservati, ai criteri generali
dalla stessa predeterminati.
4. I soci fondatori della Sicav o della Sicaf
procedono alla costituzione della societa' ed ad effettuare
i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto
entro trenta giorni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere
interamente versato.
5. La denominazione sociale della Sicav contiene
l'indicazione di societa' di investimento per azioni a
capitale variabile. La denominazione sociale della Sicaf
contiene l'indicazione di societa' di investimento per
azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in
tutti i documenti delle societa'. Alla Sicav e alla Sicaf
non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del
codice civile; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti
in natura.
6. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, ciascun
comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti
gli effetti da quello degli altri comparti; delle
obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la
Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio
del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto
non sono ammesse azioni dei creditori della societa' o
nell'interesse della stessa, ne' azioni dei creditori del
depositario o del sub depositario o nell'interesse degli
stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non
sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub
depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti
compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto
debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza
la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio
generale. Il patrimonio di una medesima Sicav puo' essere
suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da
OICVM.
6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce
a ogni effetto un Oicr.
6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al
singolo comparto puo' avvenire anche in assenza di utili
complessivi della societa'; le perdite relative ad un
comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del
medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso.
6-quater. Qualora le attivita' della Sicav e della
Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e
Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le
rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli
prospettive che tale situazione possa essere superata, si
applica il comma 6-bis dell'articolo 57.».
«Art. 35-ter (Albi). - 1. Le Sicav e le Sicaf
autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti
dalla Banca d'Italia. L'albo delle Sicav e' articolato in
due sezioni distinte a seconda che le Sicav siano
costituite in forma di OICVM o FIA.
2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le
iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da
esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni
rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco
delle Sicav e delle Sicaf autorizzate. Nel caso di GEFIA
autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su
base trimestrale.
3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli
atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione
all'albo.».
«Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati).
- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis,
37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o
azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di
investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una
notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA
oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente
documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori
informazioni da mettere a disposizione prima
dell'investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di
attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti
preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o
categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a
commercializzare agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA
indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima quando e' verificata la
completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle
informazioni contenute nella documentazione allegata alla
lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la
commercializzazione agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima
della ricezione della comunicazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca
d'Italia, disciplina:
a) la procedura per la notifica prevista dal comma
1;
b) le strutture per gli investitori al dettaglio,
non rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i
gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste
dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in
particolare:
1) definisce i compiti delle strutture per gli
investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio
dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti
dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua utilizzata da tali
strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero
1);
3) disciplina le condizioni in presenza delle
quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti
da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un
soggetto terzo;
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che
commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
relative azioni o quote nei confronti di investitori al
dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia
nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti
nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, presentano
istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e
c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le
seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste
dall'articolo 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di
contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA
sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e'
equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non
riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'
investitori o categorie di investitori ai sensi
dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle
disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a
disposizione in Italia le strutture per gli investitori al
dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori
cui possono essere commercializzati i FIA italiani
riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva
2011/61/UE, in conformita' alle disposizioni regolamentari
dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in
particolare:
1) determina i compiti delle strutture per gli
investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio
dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti
dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua attraverso cui tali
strutture devono essere fornite;
3) disciplina le condizioni in presenza delle
quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti
da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un
soggetto terzo;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli
investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano
complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
con regolamento le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
6-bis. Nel caso in cui i gestori commercializzino in
Italia quote o azioni di un FIA UE che investe
prevalentemente nelle azioni di una determinata societa',
presso i dipendenti di tale societa' o delle sue entita'
affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di
partecipazione dei dipendenti, non sono imposti obblighi
aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro
di origine del FIA.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle
negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati
ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III,
capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui
offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica
prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini
e per gli effetti dell'articolo 94, comma 3, e la verifica
della completezza, coerenza e comprensibilita' delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera c), e' effettuata nel corso della procedura
prevista dall'articolo 95, comma 1, lettera a). La
comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il
provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri
previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli
organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi
gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'articolo
8.».
«Art. 46-bis (FIA italiani che investono in crediti).
- 01. Ai fini del presente capo, si intendono per:
a) "investimento in crediti" o "investire in
credito" e "concessione del prestito" o "concedere
prestiti", l'attivita' di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, incluso l'acquisto di crediti,
svolta direttamente da parte di un FIA, o di un GEFIA per
conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA,
oppure indirettamente attraverso un terzo o una societa'
veicolo che concede un finanziamento per un FIA o per conto
dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso
rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla
strutturazione del prestito, o all'accordo preliminare
delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di
assumere esposizioni sul finanziamento;
b) "FIA di credito" o "FIA concedente prestiti", un
FIA che presenta alternativamente uno dei seguenti
requisiti:
1) ha una strategia di investimento che consiste
principalmente nell'investire in crediti;
2) detiene in portafoglio crediti aventi un
valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del
suo valore patrimoniale netto;
c) "prestito di azionista", un finanziamento
concesso da un FIA a un'impresa nella quale il FIA detiene,
direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del
capitale o dei diritti di voto e che non puo' essere
venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di
capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa;
d) "FIA che utilizza la leva finanziaria", un FIA
le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo
gestisce, sia tramite finanziamenti in contante o in titoli
oppure tramite il ricorso alla leva finanziaria attraverso
l'assunzione di posizioni in strumenti derivati o mediante
qualsiasi altro mezzo;
e) "capitale del FIA", i conferimenti di capitale
aggregati e gli impegni non ancora richiamati per un FIA,
calcolati sulla base degli importi investibili previa
deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di
tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente
dagli investitori;
f) "FIA che investe anche in credito", i FIA,
diversi dai FIA di credito, che investono in almeno un
credito.
1. I FIA italiani possono investire in crediti, a
valere sul proprio patrimonio nel rispetto delle norme del
presente decreto e delle relative disposizioni attuative
adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.
1-bis. I FIA di credito e i FIA che investono anche
in credito italiani non investono in crediti erogati ai
seguenti soggetti:
a) il GEFIA che li gestisce e il relativo
personale;
b) le terze parti ai quali il GEFIA ha delegato
funzioni e il relativo personale;
c) il depositario dei FIA stessi e le terze parti
ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione a
tali FIA;
d) i soggetti appartenenti al gruppo del GEFIA,
salvo il caso in cui essi siano imprese finanziarie che non
finanziano i soggetti di cui al presente comma, lettere a),
b), e c).
1-ter. I proventi dei crediti in cui investono i FIA
di credito e i FIA che investono anche in crediti sono
attribuiti integralmente ai FIA stessi, dedotte le spese di
amministrazione. I gestori di FIA di credito e di FIA che
investono anche in credito informano gli investitori di
tutti i costi e spese relativi all'amministrazione e alla
gestione dei crediti oggetto di investimento da parte del
FIA.
1-quater. E' vietata la costituzione di FIA di cui al
comma 01, lettere b) e f), la cui strategia di investimento
consista in tutto o in parte nell'investire in crediti con
la sola finalita' di cederli o trasferirli a terzi. Nel
caso in cui una parte dei crediti in cui investono tali FIA
sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA mantiene il 5 per
cento del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti
nel proprio portafoglio.
1-quinquies. Un FIA di credito italiano puo' essere
istituito in forma aperta, a condizione che il gestore del
fondo sia in grado di dimostrare alla Banca d'Italia che il
sistema di gestione del rischio di liquidita' del FIA di
credito e' compatibile con la strategia di investimento e
la politica di rimborso del FIA, in conformita' con quanto
previsto dagli atti dell'Unione europea direttamente
applicabili. La Banca d'Italia vieta, sentita la Consob,
l'istituzione del FIA di credito in forma aperta quando
ritenga che non ricorrono le condizioni previste dalla
normativa europea e nazionale applicabile.
1-sexies. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta
disposizioni attuative del presente articolo e
dell'articolo 46-ter. La Banca d'Italia detta disposizioni
attuative dell'articolo 46-quater.».
«Art. 46-ter (FIA UE che investono in crediti in
Italia). - 1. (abrogato)
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono
investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in
Italia informano la Banca d'Italia all'avvio di tale
operativita'.
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse
stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono chiedere informazioni al
personale dei gestori, anche per il tramite di questi
ultimi. La Banca d'Italia puo' prevedere la partecipazione
dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e
puo' prevedere altresi' che la partecipazione avvenga per
il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili
ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in
ogni altra materia non espressamente regolata dal presente
articolo.
5. (abrogato).».
«Art. 46-quater (Altre disposizioni applicabili). -
1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e
FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le
disposizioni sulla trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo
VI, Capi I, I-bis, II e III e le disposizioni sulle
sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del
presente decreto.
2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle
disposizioni indicate al comma 1 e' tenuto il gestore del
FIA.».
«Art. 47 (Incarico di depositario). - 1. Per ciascun
Oicr il gestore conferisce l'incarico di depositario a un
unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'Oicr secondo
quanto previsto nel presente capo.
2. L'incarico di depositario puo' essere assunto da
banche italiane, succursali italiane di banche UE e di
banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese
di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse
dalle banche.
3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle
funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le
condizioni per l'assunzione dell'incarico.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario
riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla
Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle
irregolarita' riscontrate nell'amministrazione del gestore
e nella gestione degli Oicr e forniscono, su richiesta
della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o
fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di depositario.
4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma 3
possono svolgere l'incarico di depositario per i FIA UE
senza essere stabiliti nello Stato membro di origine del
FIA, se previsto dalle disposizioni di attuazione della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, di tale Stato membro, previa
comunicazione alla Banca d'Italia.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario
fornisce, su richiesta, alla Banca d'Italia, alla Consob,
alle autorita' competenti del FIA UE e, se diverse, alle
autorita' competenti del GEFIA che gestisce il FIA, le
informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio
dell'incarico di depositario del FIA.
4-quater. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito
delle rispettive competenze, cooperano con le autorita'
competenti dello Stato membro d'origine del FIA e, se
diverse, con le autorita' competenti dello Stato membro
d'origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le autorita'
competenti del depositario; a tal fine condividono senza
indugio tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio
dei poteri di vigilanza di tali autorita'.
4-quinquies. Se vi e' fondato sospetto che un
depositario avente sede in un altro Stato membro non
ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob
informano senza indugio l'AESFEM e l'autorita' competente
del depositario, fornendo informazioni opportunamente
circostanziate.
4-sexies. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita'
competente del depositario, informa l'AESFEM e le autorita'
competenti del FIA UE e, se diverse, quelle dello Stato
membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA, delle
azioni adottate, su segnalazione di tali autorita', nei
confronti del depositario in caso di violazione degli
obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento
italiano e dell'Unione europea a esso applicabili nelle
materie del presente decreto.».
«Art. 98-ter.1 (Offerte rivolte agli investitori non
al dettaglio). - 1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM
italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli
offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso
in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE)
n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate
in sede europea.
2. L'offerta di cui al comma 1 e' preceduta da una
comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID
o il KID e il prospetto.
3. Il KIID e' redatto in conformita' ai regolamenti
europei che disciplinano la materia e alle relative
disposizioni attuative adottate in sede europea.
4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter
ragionevolmente comprendere la natura e i rischi
dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare
una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID
ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli
investitori contenute nel KIID, compreso il nome
dell'OICVM, sono corrette, chiare, non fuorvianti e
coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
5. Nessuno puo' essere ritenuto civilmente
responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi
compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa
risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le
corrispondenti parti del prospetto.».
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come
definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del
regolamento (UE) 2019/2033, delle societa' di
partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei
depositari e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata
osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2,
2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 11-bis;
12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24,
commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4;
27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter,
comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e
7; 32, comma 2; 33, commi 4 e 4-bis; 34, comma 2-bis;
35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4;
37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma
4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter;
41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8,
9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44,
commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4;
46-bis, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e
1-sexies, primo periodo; 46-ter, commi 2 e 3; 47; 48; 49,
commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate in base ai
medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1 Chiunque presti servizi di crowdfunding in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del
regolamento (UE) 2020/1503 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle
emanate in base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e
delle relative disposizioni attuative
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e
delle relative disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3
e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'articolo 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della
Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista
dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate
a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo
20-ter.
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei
soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per
l'inosservanza dell'articolo 25-quater.
2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che
soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo
1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
svolgono uno dei servizi di investimento indicati
nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 128-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.230 del 30 settembre 1993:
«Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1.
I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della
Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento
delle procedure di risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il
cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da
parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
indica all'esponente la possibilita' di adire i sistemi
previsti dal presente articolo.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026. La Banca d'Italia e la Consob, entro il 16 ottobre 2026, adottano le disposizioni attuative delle disposizioni del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificate dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 si vedano le note alle premesse.