Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2026 (vai al sommario)
LEGGE 17 marzo 2026, n. 37
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni a tutela del diritto
del minore ad una famiglia

1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo I-bis, dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalita' di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.
2. Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunita' di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunita' e degli istituti medesimi nonche' il numero delle famiglie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.
4. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo»;
b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario e' istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunita' di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.
2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota:
a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunita' di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui e' avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione;
b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore;
c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione;
d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari;
e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore;
f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.
3. La cancelleria e' responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.
4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonche' quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 recante: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991.
- Il titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184
recante: «Diritto del minore ad una famiglia», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983 reca:
«Dell'affidamento del minore».
 
Art. 2
Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e
privati, comunque denominati, sulle comunita' di tipo familiare e
sulle famiglie affidatarie

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunita' di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) analizza le informazioni e i dati raccolti nel registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge;
b) effettua segnalazioni alle autorita' competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro, e promuove lo svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorita' presso gli istituti o le comunita' affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative;
c) presenta entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorita' politica delegata per la famiglia, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attivita', anche con riferimento alle buone pratiche rilevate in materia di affidamento, e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale, predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
3. L'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio, fra i quali sono compresi anche rappresentanti del Ministero della giustizia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1250, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunita' di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie e il registro di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
b) al comma 1252, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e del registro di cui alle lettere a), b), c) e c-bis)».

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n.
184 si veda l'articolo 1 della presente legge.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14maggio
2007, n.103 recante: «Regolamento recante riordino
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4
agosto 2006, n. 248» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 23 luglio 2007.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269 recante: «Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitu'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185
del 10 agosto 1998:
«Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
1-bis. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
della famiglia l'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile con il compito di
acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi
alle attivita', svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della
pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso
l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con
l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le
informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' sono
definite la composizione e le modalita' di funzionamento
dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di
organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene
all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e
la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle
assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e
l'avvio delle attivita' dell'Osservatorio e della banca
dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere
dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11 -ter
, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato; ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5
della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,
facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri
della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali
aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento
sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi
1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue.
Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27
settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL
anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi'
presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119:
«Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella
lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e
adotta, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza
almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e
ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le
donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione
della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli
uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della
violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti
nei rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei
media per la realizzazione di una comunicazione e
informazione, anche commerciale, rispettosa della
rappresentazione di genere e, in particolare, della figura
femminile, anche attraverso l'adozione di codici di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza;
e) garantire la formazione di tutte le
professionalita' che entrano in contatto con fatti di
violenza di genere o con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime
attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte
le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance
tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle
diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate
nelle reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione,
il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e
dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve
quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5.».
Si riportano i commi 1250 e 1252, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2006:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi
in materia di politiche per la famiglia e misure di
sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e
alla paternita', al fine prioritario del contrasto della
crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla
componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
Fondo e' utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,
prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali dall'altro, nonche' la partecipazione
dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
c-bis) l'Osservatorio nazionale sugli istituti di
assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle
comunita' di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie e
il registro di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio
1983, n. 184;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia
che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e
orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei
diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e
indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza
nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari; a tal fine il Ministro per la
famiglia e le disabilita', unitamente al Ministro della
salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalita'
per la riorganizzazione dei consultori familiari,
finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore
delle famiglie;
e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei
centri per la famiglia;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso
sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti
volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e
alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla
presa in carico dei minori vittime di violenza assistita,
nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono
presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, con particolare riferimento alle
situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio
minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno
del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati
e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro
presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei
casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno
2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che
svolgono attivita' di assistenza psicologica o
psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi
disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
figlio;
l) interventi per la diffusione della figura
professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la
carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e
di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare
aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire
al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e
delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei
servizi alla persona;
p) attivita' di informazione e di comunicazione in
materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e
privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di
agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno
di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di
affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del
minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie,
anche al fine di sostenere il percorso successivo
all'adozione.».
«1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche
della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia
e le disabilita', con proprio decreto, ai fini del
finanziamento del funzionamento degli Osservatori e del
registro di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale
definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonche'
del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi
della famiglia; per le restanti finalita' di cui ai commi
1250 e 1251, il Fondo e' ripartito dal Ministro per la
famiglia e le disabilita', con proprio decreto da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' destinata una somma fino a 300.000 euro per l'anno 2026 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 19 (Interventi per le politiche della famiglia,
per le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela della
famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche della famiglia", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da
adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per
donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».