| Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 17 marzo 2026, n. 37 |
| Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia
1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno delle proprie famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo I-bis, dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 5-ter. - 1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalita' di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore. 2. Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunita' di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunita' e degli istituti medesimi nonche' il numero delle famiglie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2. 3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi. 4. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articolo»; b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis. - 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario e' istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunita' di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati. 2. Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota: a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunita' di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui e' avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione; b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore; c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione; d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari; e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali. 3. La cancelleria e' responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo. 4. Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a). 5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonche' quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Legge 27 maggio 1991, n. 176 recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991. - Il titolo I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 recante: «Diritto del minore ad una famiglia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983 reca: «Dell'affidamento del minore». |
| | Art. 2 Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunita' di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie
1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunita' di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, di seguito denominato «Osservatorio». 2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) analizza le informazioni e i dati raccolti nel registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge; b) effettua segnalazioni alle autorita' competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, le quali emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro, e promuove lo svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorita' presso gli istituti o le comunita' affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative; c) presenta entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorita' politica delegata per la famiglia, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attivita', anche con riferimento alle buone pratiche rilevate in materia di affidamento, e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale, predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 3. L'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio, fra i quali sono compresi anche rappresentanti del Ministero della giustizia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1250, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunita' di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie e il registro di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184»; b) al comma 1252, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e del registro di cui alle lettere a), b), c) e c-bis)».
Note all'art. 2: - Per l'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 si veda l'articolo 1 della presente legge. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14maggio 2007, n.103 recante: «Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2007. - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 recante: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998: «Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 3. 1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attivita' dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11 -ter , comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. 6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119: «Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalita', nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3: a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio. 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto. 4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5.». Si riportano i commi 1250 e 1252, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2006: «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e' utilizzato per finanziare: a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269; c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; c-bis) l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunita' di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie e il registro di cui all'articolo 5-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184; d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia; f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita; h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo; i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico; i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attivita' di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio; l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare; m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona; p) attivita' di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia; q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche; r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.». «1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori e del registro di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonche' del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e' ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilita', con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». |
| | Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' destinata una somma fino a 300.000 euro per l'anno 2026 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «Art. 19 (Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.». |
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