Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2026 (vai al sommario)
LEGGE 17 marzo 2026, n. 36
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti
normativi dell'Unione europea

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 5, 13, comma 4, 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.3 del 04 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Allegato A
(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilita' e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);
2) direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
4) direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilita' per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
5) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
6) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);
8) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);
9) direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE);
10) direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE);
11) direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione piu' rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;
12) direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
13) direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale;
14) direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
15) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE);
16) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione;
17) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione);
18) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).
 
Art. 2 Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo
e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.»
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n.234, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 3 Delega al Governo per l'esercizio della delega per il recepimento
della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei
disegni e modelli, nonche' per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che
modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e
modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della
Commissione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare le disposizioni del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, il diritto su di esso debba essere dichiarato nullo;
c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullita' di un diritto su un disegno o modello registrato, da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalita' stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilita' delle domande stesse;
d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidita' complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullita', di cui alla lettera c);
e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cinque unita' di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024.
3. Il Governo e' autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), pari a euro 120.000 per l'anno 2026 e a euro 276.323 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Note all'art. 3:
- La direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione
giuridica dei disegni e modelli, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 18 novembre 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e
modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n.
2246/2002 della Commissione, e' pubblicato nella G.U.U.E.
18 novembre 2024, Serie L.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 226 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005:
«Art. 226 (Termini e modalita' di pagamento). - 1. Il
pagamento dei diritti e delle tasse di concessione
governativa di cui al presente codice e' effettuato nei
termini e nelle modalita' fissati dal Ministro delle
attivita' produttive, con proprio decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.106 del 09 maggio 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le
amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50,
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli
enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle
procedure di mobilita' di cui al presente articolo una
percentuale non inferiore al 15 per cento delle facolta'
assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario,
nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di
assunzioni pari o superiore a 10 unita' di personale,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando, appartenenti alla stessa area
funzionale e con esclusione del personale comandato presso
gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero
presso gli assessorati regionali alla sanita' e gli uffici
a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da
almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione
della performance pienamente favorevole. Le posizioni
eventualmente non coperte all'esito delle predette
procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata
attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di
riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con
conseguente adeguamento della dotazione organica, e i
comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo
scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure
concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto
mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale
scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche
presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto
mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al
personale, escluso quello delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare con qualifica non
dirigenziale, in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di
una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento
della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo
113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza e
possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento, assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione
della dotazione organica da inserire nella sezione del
Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti
comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, commi 1 e 2,
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:
«Art. 35 (Recepimento di direttive europee in via
regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, gia'
disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta
di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere
recepite mediante regolamento se cosi' dispone la legge di
delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in
allegato al disegno di legge di delegazione europea, un
elenco delle direttive per il recepimento delle quali
chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2,
lettera c), della presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente
articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per gli affari europei e del
Ministro con competenza prevalente nella materia, di
concerto con gli altri Ministri interessati. Con le
medesime modalita' sono attuate le successive modificazioni
delle direttive europee.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
gennaio 2010, n. 33, recante: «Regolamento di attuazione
del Codice della proprieta' industriale, adottato con
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2010.
 
Art. 4 Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che
promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento
(UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire le modalita' con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunita' per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;
b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformita' al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;
c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;
d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;
e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;
f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;
g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 4:
- La direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che
promuovono la riparazione dei beni e che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e
(UE) 2020/1828, e' pubblicata nella GUUE 10 luglio 2024,
Serie L.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005.
 
Art. 5 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di
recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa
nella causa C-548/21

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-548/21, riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale, prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorita' competenti la possibilita' di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:
a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;
b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalita';
c) subordini l'esercizio della possibilita' di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 5:
- La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4
ottobre 2024 (C-548/21), e' pubblicata nella GUUE 4 maggio
2016, serie L 119.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
recante: « Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
2018.
- Si riporta il testo degli articoli 371-bis e 406 del
codice di procedura penale:
«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti
indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e
antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione
investigativa antimafia e dei servizi centrali e
interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini
investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti
di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi'
dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di
polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti
dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo
il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria
nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la
completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali
interessati, assicura il collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione nazionale e delle procure
distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che
soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative
o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della
repressione dei reati provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo,
anche internazionale;
f) impartisce ai procuratori distrettuali
specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o
risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le
quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di
indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati
al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al
procuratore generale presso la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno
dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma
3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte
al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento
e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella
attivita' di indagine;
2) ingiustificata e grave violazione dei doveri
previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle
indagini;
4. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto
sul luogo le necessarie informazioni personalmente o
tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari,
il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui
designato non puo' delegare per il compimento degli atti di
indagine altri uffici del pubblico ministero.
4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al
comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e
635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti
sono commessi in danno di un sistema informatico o
telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico
o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica
necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di
cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies
del codice penale. Si applicano altresi' le disposizioni
dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai
procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis,
275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di
cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma
1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
«Art. 406 (Proroga dei termini). - 1. Il pubblico
ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al
giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del
termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei
motivi che la giustificano.
2. La proroga puo' essere autorizzata per una sola
volta e per un tempo non superiore a sei mesi.
2-bis.
2-ter.
3. La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del
giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie
entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona
sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal
reato che, nella notizia di reato o successivamente alla
sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne
informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con
ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento
del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si
debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine
previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si
applicano se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 4), 7-bis) e 7-ter). In tali casi, il
giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, dandone comunicazione al
pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di
proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico
ministero a proseguire le indagini
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di
proroga, il giudice, se il termine per le indagini
preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
a dieci giorni per la formulazione delle richieste del
pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la
presentazione della richiesta di proroga e prima della
comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque
utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento
negativo, non siano successivi alla data di scadenza del
termine originariamente previsto per le indagini.».
- Si riporta il testo dell'articolo 629 del codice
penale:
«Art. 629 (Estorsione).
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da
euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sette a venti anni e
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna
delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo
628.
Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli
615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e
635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle,
costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa,
procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della
reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro
6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze
indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso
in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona
incapace per eta' o per infermita'.».
 
Art. 6 Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla
protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da
domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi
(«azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione
pubblica»)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere», di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 6:
- La direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle
persone attive nella partecipazione pubblica da domande
manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi
(«azioni legali strategiche tese a bloccare la
partecipazione pubblica»), e' pubblicata nella GUUE 15
aprile 2024, serie L.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 7 Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che
modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda
lo status di protezione del lupo (Canis lupus)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 7:
- La direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la
direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo
status di protezione del lupo (Canis lupus), e' pubblicata
nella GUUE 24 giugno 2025, Serie L.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della citata
legge 24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note
all'articolo 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, recante: «Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre
1997.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 1992.
 
Art. 8 Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i
regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e
(UE) 2017/1129

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;
b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorita' di risoluzione nazionale:
1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;
2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);
3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorita' di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorita' di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;
e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalita' sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;
f) prevedere l'estensione del regime di responsabilita' di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonche' agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la societa' veicolo per la gestione delle attivita' e delle passivita' e i componenti dei loro organi;
g) non avvalersi della facolta', prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorita' giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;
h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilita' d'ufficio;
i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilita' agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorita' e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorita' e alle funzioni di vigilanza;
m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, nonche' ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1;
n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalita' applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformita' all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passivita' derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attivita', conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
o) stabilire che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutivita' dei diritti di garanzia su detti contratti;
p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:
1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
2) definendo l'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione e' superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile;
3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
4) definendo le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;
5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;
q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o piu' fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalita' di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e per cui sono determinate le modalita' di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati gia' esistenti;
r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;
s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega;
t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;
u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' fatto salvo il segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti:
1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a societa' di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o piu' imprese bancarie, a societa' di partecipazione mista;
2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;
3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;
4) con le autorita' nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorita' responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorita' investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorita' responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorita' degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilita' del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macro-prudenziali, le autorita' responsabili della protezione della stabilita' del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;
v) conferire all'Autorita' di risoluzione il potere di nominare piu' amministratori speciali, ove necessario;
z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facolta' di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 8:
- La direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro
di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i
regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n.
806/2014 e (UE) 2017/1129, e' pubblicata nella GUUE 8
gennaio 2025, Serie L.
- Per i riferimenti agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, recante: «Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre
2005:
«Art. 24 (Procedimenti per l'adozione di
provvedimenti individuali). - 1. Ai procedimenti della
Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP
volti all'emanazione di provvedimenti individuali si
applicano, in quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, sulla partecipazione al procedimento e
sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I
procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i
procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei
principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del
contraddittorio, della verbalizzazione nonche' della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
rispetto all'irrogazione della sanzione. Le notizie
sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono
essere valutate nell'istruzione del procedimento. Le
Autorita' di cui al presente comma disciplinano le
modalita' organizzative per dare attuazione al principio
della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni
decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1 devono
essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni
giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato
la decisione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
3. Le Autorita' di cui al comma 1 disciplinano con
propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al
presente articolo, indicando altresi' i casi di necessita'
e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e'
ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca
d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato non
si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per la violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo
unico.
5.
6.
6-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni di
controllo le Autorita' di cui al comma 1 e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei
loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei danni
cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo
o colpa grave.
6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma
6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di
un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da
una delle Autorita' di cui al medesimo comma puo' agire
contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del
danno che sia conseguenza immediata e diretta della
violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza
e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 622 del codice
penale:
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale).
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a
proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo'
derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con
la multa da euro 30 a 1 euro 516.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, sindaci o
liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione
contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 343 decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019:
«Art. 343 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a
norma degli articoli 297 e 298 e' equiparato alla
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si
applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli
articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli
articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario
speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di
cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli
amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del
regolamento (UE) 2021/23, nonche' alle persone che li
coadiuvano nell'amministrazione della procedura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2638 del codice
civile:
«Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorita' pubbliche di vigilanza).
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di
vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali
nelle comunicazioni alle predette autorita' previste in
base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle
funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,
occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte
fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la
situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a
quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in cui
le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla societa' per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge
alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis. Agli effetti della legge penale, alle
autorita' e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le
autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di
recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento
(UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
- Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e'
pubblicato nella GUUE 30 aprile 2004, n. L 166.
- La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio,
e' pubblicata nella GUUE 12 giugno 2014, n. L 173.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 10-bis e
10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante: «Codice delle assicurazioni private», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre
2005:
«Art. 10 (Segreto d'ufficio e collaborazione con
altre autorita' e altri soggetti). - 1. Tutte le notizie,
le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione
della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto
d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla
legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente
dell'IVASS tutte le irregolarita' constatate, anche se
costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori
e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati
dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del
rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le
notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti
nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere
divulgati ad alcuna persona o autorita' se non in forma
sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare
le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che
l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni,
con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette
istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere
reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi'
opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico
e nei confronti dei due rami del Parlamento che
acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo
le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformita' alle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni
previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora,
anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le
altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato
congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione
europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati
membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive
funzioni. L'IVASS adempie nei confronti di tali soggetti
agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni
dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS
provenienti da Autorita' di vigilanza di altri Stati membri
possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a
terzi solo con il consenso dell'autorita' che le ha fornite
e unicamente per i fini per cui il consenso e' stato
accordato.
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle
disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS puo' concludere
con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega
di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a
condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di
riservatezza, l'IVASS puo' scambiare informazioni con le
autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione
europea.
9. L'IVASS puo' scambiare informazioni con le
autorita' amministrative o giudiziarie o gli altri organi
che intervengono nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero,
relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le
autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene
con le modalita' di cui al comma 7.»
«Art. 10-bis (Utilizzo delle informazioni riservate).
- 1. L'IVASS puo' utilizzare le informazioni coperte dal
segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10,
esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e
per le seguenti finalita':
a) verifica della sussistenza delle condizioni di
accesso e di esercizio all'attivita' assicurativa e
riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza
delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al
Requisito Patrimoniale di Solvibilita', al Requisito
Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell'ambito dei procedimenti
giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso
provvedimenti dell'IVASS.»
«Art. 10-ter (Scambio di informazioni con altre
Autorita' dell'Unione europea). - 1. L'IVASS, secondo le
modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni
dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di
informazioni con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche
centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e
altri organismi con responsabilita' analoghe in quanto
autorita' monetarie, quando queste informazioni siano
attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari,
ivi incluse la gestione della politica monetaria e la
relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei
sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento
titoli e la tutela della stabilita' del sistema
finanziario;
b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche
nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di
pagamento.
2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle
di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010,
l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche
centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni
siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti
statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria
e la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza
dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento
titoli e la tutela della stabilita' del sistema
finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano
attinenti all'esercizio dei suoi compiti.
3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei
commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al
segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 329 del codice di
procedura penale:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di
autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti
del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti
dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari.
2. Quando e' strettamente necessario per la
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in
deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con
decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di
parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
 
Art. 9 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che
abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 73/361/ CEE del Consiglio

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale e, in particolare, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformita' dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;
c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilita' dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformita' delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' e alla durata delle relative violazioni, nonche' garantire la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinche' siano destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
f) determinare, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonche' dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;
g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 9:
- Il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine
e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, e'
pubblicato nella GUUE 29 giugno 2023, n. L 165.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,
recante: «Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa
agli ascensori», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
41 del 19 febbraio 2010.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i
regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425,
(UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto
riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della
conformita', la presunzione di conformita', l'adozione di
specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto
di un'emergenza nel mercato interno, e' pubblicato nella
GUUE 8 novembre 2024, Serie L.
- Il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157,
recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e
semplificazione e riordino del relativo sistema di
vigilanza del mercato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 248 del 22 ottobre 2022.
- Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza
generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n.
1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
87/357/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE 23
maggio 2023, n. L 135.
- La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
 
Art. 10 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e
sull'integrita' delle attivita' di rating ambientale, sociale e di
governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE)
2023/2859

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) designare la Commissione nazionale per le societa' e la borsa quale autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalita' ivi previsti.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 10:
- Il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e
sull'integrita' delle attivita' di rating ambientale,
sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento
(UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859, e' pubblicato nella GUUE
12 dicembre 2024, Serie L.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
 
Art. 11 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;
b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie gia' destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;
c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonche' delle attivita' di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorita' di vigilanza del mercato nazionali, alle autorita' doganali, alle autorita' regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;
d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 11:
- Il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1005/2009), e' pubblicato nella GUUE 20 febbraio
2024, Serie L.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 28
dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.
«Art. 13 (Monitoraggio dei livelli dell'ozono
stratosferico e della radiazione ultravioletta). - 1. Il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge predispone il
monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della
radiazione ultravioletta al suolo e trasmette al
Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una
relazione sulle relative risultanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 2 (Compiti). - 3. La Conferenza Stato-regioni
e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di
disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento
del Governo nelle materie di competenza delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano che si
pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i
provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie
sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo
quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione
delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Omissis.».
 
Art. 12 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione
dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla
creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga
il regolamento (CE) n. 166/2006

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operativita' di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessita' di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;
b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica dell'Unione europea e assicurando la continuita' della raccolta di dati storici sulle emissioni, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonche' da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni gia' disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarita' dei sistemi informativi;
c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, che le autorita' regionali competenti abbiano la facolta' di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;
d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualita' dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;
e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilita' dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilita' dei gestori medesimi in merito alla qualita' dei dati forniti;
f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravita' delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresi' strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
g) assegnare alle autorita' competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento (UE) 2024/1244;
h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026 e a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema nonche' a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:
a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 12:
- Il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla
comunicazione dei dati ambientali delle installazioni
industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni
industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006,
e' pubblicato nella GUUE 2 maggio 2024, Serie L.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e'
pubblicata nella GUUE 17 dicembre 2010, n. L 334.
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si vedano le note all'articolo 8.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 11.
 
Art. 13 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di
rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE)
2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) individuare le autorita' coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorita' competenti responsabili per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorita' responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonche' stabilire le modalita' di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;
c) apportare alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 13:
- Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle
spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n.
1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n.
1013/2006, e' pubblicato nella GUUE 30 aprile 2024, Serie
L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la
direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresi' le autorita' competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;
b) individuare le autorita' nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
c) apportare alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi comprese le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 14:
- Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE)
2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la
direttiva 94/62/CE, e' pubblicato nella GUUE 22 gennaio
2025, Serie L.
- Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si vedano le note all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note all'articolo 13.
 
Art. 15 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti
orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali
e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la
direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/ 2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonche' a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;
b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorita' di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;
c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorita' di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;
d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorita' nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonche' tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorita' indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/ 2847;
e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalita' e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravita', alla durata e all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:
1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;
4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 15:
- Il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti
orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi
digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e
(UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento
sulla ciberresilienza), e' pubblicato nella GUUE 20
novembre 2024, Serie L.
- Per il testo degli articoli 32 e 41-bis della legge
24 dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133.
- Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138,
recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555,
relativa a misure per un livello comune elevato di
cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre
2024.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
e 18, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 14 giugno
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2021, n. 109:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). -
Omissis.
4-quater. La disciplina del procedimento
sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia e' definita con
regolamento che stabilisce, in particolare, termini e
modalita' per l'accertamento, la contestazione e la
notificazione delle violazioni della normativa in materia
di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni
di competenza dell'Agenzia ai sensi del presente decreto e
delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e
sanzionatori all'Agenzia. Il regolamento di cui al primo
periodo e' adottato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il Comitato interministeriale per la cybersicurezza e
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, ai procedimenti
sanzionatori si applicano, per ciascuna fase procedimentale
di cui al primo periodo, le disposizioni contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Omissis.»
«Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito capitolo con una dotazione di
2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per
l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno
2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le risorse iscritte sui bilanci delle
amministrazioni interessate, correlate alle funzioni
ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere
dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri responsabili, e portate ad
incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa.
4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
 
Art. 16 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento
(UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, e per coordinare le discipline di settore vigenti con il quadro normativo europeo in materia.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le modifiche e le integrazioni necessarie a specificare le modalita' di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformita' alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 16:
- Il regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il
regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di
sicurezza gestiti, e' pubblicato nella GUUE 15 gennaio
2025, Serie L.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123,
recante: «Norme di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione
della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019
relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la
cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza
per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento
sulla cibersicurezza»)», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2022.
- Il regolamento della comunita' Europea 17 aprile
2019, n. 2019/881/UE, relativo all'ENISA, l'Agenzia
dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
certificazione della cibersicurezza per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla
cibersicurezza»), e' pubblicato nella GUUE 7 giugno 2019,
n. L 151.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
Omissis
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali
organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo
6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
Omissis.».
 
Art. 17 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a
rafforzare la solidarieta' e le capacita' dell'Unione di
rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di
preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento
(UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarieta')

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;
b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38;
c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38;
d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38;
e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cibersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 17:
- Il regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure
intese a rafforzare la solidarieta' e le capacita'
dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti
informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che
modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla
cibersolidarieta'), e' pubblicato nella GUUE 15 gennaio
2025, Serie L.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
 
Art. 18 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di
misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle
tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento
(UE) 2018/1724

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare lo Sportello unico delle attivita' produttive territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, con il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1735, riservando alle amministrazioni centrali di cui alla lettera c) del presente comma la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;
b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735;
d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'organo deputato a riconoscere lo status prioritario di progetto strategico;
e) attribuire al progetto strategico la qualita' di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;
f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al regolamento (UE) 2024/1735, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di otto unita' di personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - triennio 2022-2024.
3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per l'anno 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Note all'art. 18:
- Il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un
quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di
produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che
modifica il regolamento (UE) 2018/1724, e' pubblicato nella
GUUE 28 giugno 2024, serie L.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante: «Norme in materia
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
14 aprile 2006:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la
transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con
il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa
programmazione e con compiti volti a rafforzare
l'approvvigionamento di materie prime critiche e
strategiche, ferme restando le competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile.
2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di
materia concernente la politica industriale, il Ministro
delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto
dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica,
delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e
delle politiche sociali e dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e dall'Autorita'
politica delegata per le politiche del mare. Alle riunioni
del Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o
loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del
giorno.
2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il
Programma nazionale di esplorazione delle materie prime
critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di
valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi
del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, dello status di progetto
strategico relativo alla estrazione, trasformazione o
riciclo delle materie prime critiche strategiche da
attuarsi sul territorio nazionale.
3. Il CITE approva il Piano per la transizione
ecologica e per la sicurezza energetica, al fine di
coordinare le politiche e le misure di incentivazione
nazionali ed europee in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilita' sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del
consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualita' dell'aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita'
ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza
climatica e sostenibile;
f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia
di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e
dell'idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.
4. Il Piano individua le azioni, le misure, il
relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni
competenti all'attuazione delle singole misure e indica
altresi' le relative fonti di finanziamento gia' previste
dalla normativa e dagli atti vigenti. Sulla proposta di
Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine
di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di
Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e'
approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni
dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei
termini di cui al secondo e al terzo periodo.
4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da
parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il
31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato
di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle
misure e delle fonti di finanziamento adottate.
5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi
ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge
28 dicembre 2015, n. 221.
5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione
di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato
tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente
articolo.
5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia
alle Camere e al Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei
sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei
sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di
contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
ecologica».
6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle
priorita' indicate anche in sede europea e adotta le
iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del
CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, e da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma
2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di
istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai
componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del
made in Italy, e' adottato il regolamento interno del CITE,
che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del
CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
10. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Per il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'articolo 3.
 
Art. 19 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il
regolamento (UE) n. 305/2011

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo nonche' delle disposizioni settoriali vigenti;
b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorita' di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformita' dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonche' con la disciplina nazionale di attuazione;
c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;
d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalita' semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o piu' famiglie di prodotti di cui all'allegato VII al regolamento (UE) 2024/3110 nonche' per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti gia' esistenti di cui al medesimo allegato VII;
e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza nonche' quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110, in conformita' ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificita' di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;
f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, affinche' siano destinate alle attivita' finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato;
g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalita' di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;
h) nelle more della piena operativita' del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle piu' recenti tecnologie, determinando gli obblighi a carico degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di tutelare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e agevolare la vigilanza sul mercato;
i) salvaguardare la possibilita' di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 19:
- Il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011, e'
pubblicato nella GUUE 18 dicembre 2024, serie L.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106,
recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 13
giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 25
giugno 2025:
«Art. 24 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti,
che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE)
2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che
abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare le necessarie abrogazioni,
modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di
assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in
attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il
coordinamento delle residue disposizioni anche con
riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety
Business Gateway ferme restando le competenze per categoria
di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a
ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come
individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157;
b) garantire la coerenza con il quadro normativo
dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e
conformita' dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12
ottobre 2022, n. 157;
c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni in materia di sicurezza
generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie
sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento
(UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' e alla
durata delle relative violazioni, anche in relazione alle
diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti
coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di
prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a
ciascuna autorita' di vigilanza del mercato, cosi' come
individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n.
157, nonche' garantire la celerita', l'economicita' e
l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei
procedimenti sanzionatori;
d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti
online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i
soggetti responsabili della catena di fornitura nei
confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e
imposte le altre misure amministrative per le violazioni
commesse;
e) prevedere una disciplina transitoria per
assicurare la commerciabilita' dei prodotti immessi sul
mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla
direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre 2001;
f) prevedere, previo versamento in apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la
riassegnazione delle somme introitate a seguito
dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative
pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli
di spesa delle autorita' di vigilanza del mercato ai sensi
del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere
destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per
le autorita' di vigilanza che non sono Amministrazioni
centrali la riassegnazione avviene in capo
all'Amministrazione centrale titolare delle attivita' di
indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo
trasferimento alle medesime autorita'.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 ottobre
2022, n. 157, si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 15 del citato
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106:
«Art. 3 (Comitato nazionale di coordinamento per i
prodotti da costruzione). - 1. E' costituito presso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato
nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione,
di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui
all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo
stesso designato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' altresi' composto
dai seguenti rappresentanti designati dalle Amministrazioni
competenti:
a) fino a un massimo di tre, per il rilascio degli
ETA e per la partecipazione all'Organismo italiano di
valutazione tecnica, ITAB, di cui all'articolo 7;
b) fino a un massimo di tre, per la valutazione,
autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi
notificati, di cui all'articolo 8;
c) fino a un massimo di tre, per la vigilanza sul
mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione, di cui
all'articolo 17.
3. Nel caso in cui vengano trattati argomenti o
questioni inerenti prodotti per i quali risulti rilevante
il requisito dell'uso sostenibile delle risorse naturali,
e' prevista, con funzione consultiva, la presenza di un
rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Al Comitato possono essere
altresi' invitati, con funzioni consultive in relazione
agli argomenti trattati, rappresentanti di altre Pubbliche
Amministrazioni, dell'Organismo italiano di valutazione
tecnica di cui all'articolo 7, degli Enti nazionali di
normazione, dell'Organismo di accreditamento, delle
associazioni di categoria rappresentative del settore delle
costruzioni e degli organismi notificati.
4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e approva,
entro tre mesi dal suo insediamento, il regolamento di
funzionamento.
5. Il Comitato svolge compiti di coordinamento delle
attivita' delle Amministrazioni competenti nel settore dei
prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad
assicurare l'uniformita' ed il controllo dell'attivita' di
certificazione e prova degli organismi notificati. Il
Comitato effettua, altresi', il monitoraggio
dell'implementazione del presente decreto.
6. Il Comitato si riunisce non meno di due volte
l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato
permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del
regolamento (UE) n. 305/2011.
7. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla
corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati.».
«Art. 15 (Tariffe). - 1. Sono a carico dei
richiedenti le spese relative all'espletamento delle
seguenti attivita':
a) rilascio di valutazione tecnica europea (ETA) di
cui all'articolo 7, comma 1;
b) valutazione, autorizzazione, notifica e
controllo degli Organismi di cui agli articoli 8, 11, 12,
13 e 16;
c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i
materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui
al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attivita'
svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di
accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e
le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad
appositi capitoli dell'entrata per la successiva
riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base
del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno
ogni tre anni.».
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si vedano le nota all'articolo 8.
- Si riporta il testo 30 della citata legge 24
dicembre2012, n. 234:
«Art. (Contenuti della legge di delegazione europea e
della legge europea). - 1. La legge di delegazione europea
e la legge europea, di cui all'articolo 29, assicurano il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento dell'Unione europea.
2. La legge di delegazione europea, al fine
dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1,
reca:
a) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione
delle direttive europee e delle decisioni quadro da
recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra
disposizione di delegazione legislativa non direttamente
riconducibile al recepimento degli atti legislativi
europei;
b) disposizioni per il conferimento al Governo di
delega legislativa, diretta a modificare o abrogare
disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto
indispensabile per garantire la conformita'
dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati
all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al
dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento
emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni che autorizzano il Governo a
recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'articolo 35;
d) delega legislativa al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33;
e) delega legislativa al Governo limitata a quanto
necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
f) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e
dalle province autonome;
g) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di
atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione;
h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento
della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione
degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il
Governo a emanare testi unici per il riordino e per
l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome;
i) delega legislativa al Governo per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6.
3. La legge europea reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei
confronti della Repubblica italiana o di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea;
c) disposizioni necessarie per dare attuazione o
per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente
legge.
4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di
cui alla legge di delegazione europea per l'anno di
riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono
predeterminate e pubbliche.
5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai
sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».