Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 11 marzo 2026
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT).


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 187, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144, che detta le regole operative per il Registro nazionale dei produttori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;
Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2023, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il nuovo «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante la disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'emanazione, con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi, quali misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto pubbliche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato che con l'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013 erano stati definiti i «Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio», poi abrogati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019;
Ritenuto opportuno definire nuovi criteri ambientali minimi aggiornati rispetto al contesto di mercato e alla normativa di riferimento, da applicare nel caso di affidamenti aventi ad oggetto sia l'acquisizione sia il noleggio di dispositivi elettronici per uffici;
Considerato che l'attivita' istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi per il noleggio operativo e fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati ha visto il confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonche' con le altre amministrazioni ed enti pubblici competenti;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati, di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
 
Allegato 1

Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
NOLEGGIO OPERATIVO E FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, TABLET E
SMARTPHONE
SMARTPHONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Prodotti ricondizionati

1. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di gara relative a forniture, garantisce l'approvvigionamento complessivo di almeno il dieci per cento di prodotti ricondizionati per ogni categoria di prodotto per cui intenda approvvigionarsi, anche mediante piu' gare o adesioni a strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza.
2. La stazione appaltante, nel caso in cui non sia possibile raggiungere la soglia di cui al comma 1 per la singola categoria di prodotto, procede in compensazione con altre categorie, in modo da raggiungere complessivamente la soglia minima del dieci per cento di prodotti ricondizionati in proporzione al complessivo numero dei prodotti oggetto della fornitura.
 
Art. 3
Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di seguito:
- «computer», «desktop o computer da tavolo», «desktop integrato» o «computer da tavolo integrato», «desktop thin client», «notebook» o «computer portatile», «tablet», «slate», «mobile thin client» come definiti dal regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.
- «display elettronico», «monitor», «monitor di computer» o «display di computer» come definiti dal regolamento (UE) 2019/2021 del 10 ottobre 2019 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.
- «RAEE provenienti dai nuclei domestici» e «RAEE professionali» come definiti all'art. 4 comma 1 lettere l) e m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni
- «Telefono cellulare» e «Smartphone» come definiti dal regolamento (UE) 2023/1670 del 16 giugno 2023 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione.
- «Preparazione per il riutilizzo» come definito dall'art. 183 comma 1 lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui «le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento».
- «Ricondizionamento» come definito dal regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE: «le azioni effettuate per preparare, pulire, testare, manutenere e, ove necessario, riparare un prodotto o un prodotto di cui ci si e' disfatti in modo da ripristinarne le prestazioni o la funzionalita' nell'ambito dell'uso cui e' destinato e della gamma di prestazioni previsti originariamente in sede di progettazione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato».
 
Art. 4
Norme finali

I criteri ambientali minimi di cui all'art. 1 entrano in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2026

Il Ministro: Pichetto Fratin