Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2026 (vai al sommario)
LEGGE 9 marzo 2026, n. 35
Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale

1. Dopo l'articolo 585 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 585-bis (Pena accessoria). - La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facolta' in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima».
2. La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtu' di una espressa manifestazione di volonta' della medesima, nonche' ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 36, 37, 40 e 41,
dell'art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 recante:
«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016:
«36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37
a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.»
«37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di
cui al comma 36, per l'accertamento della stabile
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art.
13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».
«40. Ciascun convivente di fatto puo' designare
l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o
limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacita' di
intendere e di volere, per le decisioni in materia di
salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la
donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo
e le celebrazioni funerarie.»
«41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata
in forma scritta e autografa oppure, in caso di
impossibilita' di redigerla, alla presenza di un
testimone.».
 
Art. 2

Disposizioni in materia
di polizia mortuaria

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere che, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtu' di una espressa manifestazione di volonta' della medesima, a ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa o al parente prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile, indagati o imputati per i reati di cui agli articoli 572, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del codice penale, commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, del convivente di fatto, di persona legata da relazione affettiva o del parente prossimo, sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto e facolta' in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere riconosciuto dal predetto regolamento;
b) prevedere che, nel caso in cui sia avviato un procedimento penale in relazione ai reati indicati nella lettera a), la cremazione del cadavere sia comunque vietata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. In caso di archiviazione del procedimento, prevedere che la cremazione sia vietata sino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento, salvo che il giudice per le indagini preliminari disponga motivatamente altrimenti;
c) prevedere che, nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facolta' di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformita' a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 12 ottobre 1990.
- Per l'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, si
vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli da 74 a 78 del
codice civile:
«Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo
tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia
nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del
matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di
esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo
di parentela non sorge nei casi di adozione di persone
maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti.»
«Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in
linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in
linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite
comune, non discendono l'una dall'altra.»
«Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si
computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite
comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre
restando escluso lo stipite.»
«Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non
riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado,
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.»
«Art. 78 (Affinita'). - L'affinita' e' il vincolo tra
un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente
d'uno dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge.
L'affinita' non cessa per la morte, anche senza
prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni
effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio e'
dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n.
4.».
- Si riporta il testo degli articoli 572, 575, 578,
579, 580, 584, e 591 del codice penale:
«Art 572 (Maltrattamenti contro familiari e
conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo precedente, maltratta una persona della
famiglia o comunque convivente ovvero non piu' convivente
nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da
vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta
alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per
l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con
la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna
in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come
definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva
una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici
anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a
ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai
maltrattamenti di cui al presente articolo si considera
persona offesa dal reato.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il
fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o
di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o
dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della
donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o
come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.».
«Art. 575 (Omicidio). - Chiunque cagiona la morte di
un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni
ventuno.».
«Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono
materiale e morale). - La madre che cagiona la morte del
proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto
durante il parto, quando il fatto e' determinato da
condizioni di abbandono materiale e morale connesse al
parto, e' punita con la reclusione da quattro a dodici
anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo
comma si applica la reclusione non inferiore ad anni
ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di
favorire la madre, la pena puo' essere diminuita da un
terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall'art. 61
del codice penale.»
«Art. 579 (Omicidio del consenziente). - Chiunque
cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito
con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell'art. 61.
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se
il fatto e' commesso:
1. contro una persona minore degli anni diciotto;
2. contro una persona inferma di mente, o che si
trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra
infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o
stupefacenti;
3. contro una persona il cui consenso sia stato dal
colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione,
ovvero carpito con inganno.»
«Art. 580 (Istigazione o aiuto al suicidio). -
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui
proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo
l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la
reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non
avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni,
sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione
personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o
eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni
indicate nei numeri 1° e 2° dell'art. precedente.
Nondimeno, se la persona suddetta e' minore degli anni
quattordici o comunque e' priva della capacita' d'intendere
o di volere, si applicano le disposizioni relative
all'omicidio.».
«Art 584 (Omicidio preterintenzionale). - Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e'
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.».
«Art. 591 (Abbandono di persone minori o incapaci). -
Chiunque abbandona una persona minore degli anni
quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di
mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di
provvedere a se' stessa, e della quale abbia la custodia o
debba avere cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un
cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui
affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal
fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto
anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal
genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero
dall'adottante o dall'adottato.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio