| Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 12 marzo 2026 |
| Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza MDMB-FUBINACA. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»; Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali; Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I; Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico; Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385; Preso atto della raccomandazione di inserire la sostanza MDMB-FUBINACA nella Schedule II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385, che sara' sottoposta all'esame della 69ª sessione della Commissione droga (CND) delle Nazioni unite, che si terra' a Vienna nel mese di marzo 2026; Tenuto conto che la citata sostanza risulta gia' sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dall'indazol-3-carbossamide, senza essere denominata specificamente; Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione della sostanza MDMB-FUBINACA in accordo con le convenzioni internazionali e per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine e degli operatori sanitari nell'ambito delle necessarie attivita' di controllo; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 22 dicembre 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione della sostanza MDMB-FUBINACA; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 10 febbraio 2026, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione della sostanza MDMB-FUBINACA; Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I, in accordo con le convenzioni internazionali e a tutela della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: MDMB-FUBINACA (denominazione comune) metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoat o (denominazione chimica) metil N-«[1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-il]carbonil»-3-metilvalinato (altra denominazione) metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoat o (altra denominazione) MDMB(N)-BZ-F (altra denominazione) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2026
Il Ministro: Schillaci |
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