Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2026 (vai al sommario)
LEGGE 11 marzo 2026, n. 34
Legge annuale sulle piccole e medie imprese.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Agevolazioni fiscali per le reti di imprese

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui e' data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettivita' giuridica e puo' essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante:
«Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario», convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33:
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). -
(Omissis)
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si
intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel
registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni
caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in
relazione al programma di rete, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo
2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli
adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che
contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalita' di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e
i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli
eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione
del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di
adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per
l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l'applicazione delle regole generali di legge in
materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il
nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera
e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle
pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a
iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso
cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti
coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate
per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta.
4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi
di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo
sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine
di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione
agro-silvo-pastorale nonche' per la conservazione e per
l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma
4-quinquies.1 sono stipulati tra due o piu' soggetti,
singoli o associati, di cui almeno la meta' deve essere
titolare del diritto di proprieta' o di un altro diritto
reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali
o almeno un contraente deve rappresentare, in forma
consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti
titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto
reale o personale di godimento su beni
agro-silvo-pastorali.
4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di
valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione
agrosilvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione
e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della
biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori
soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli
obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli
accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile
delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero
funzionale e produttivo delle proprieta' fondiarie
pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei
terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2
dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e
filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti
alla riduzione dei rischi naturali, del rischio
idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di
progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla
valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in
cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle
aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari
di altri diritti reali o personali sulle superfici
agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita'
di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo,
sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di
rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.
4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi
4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono
equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni
promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro
diffusione e attuazione.
4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di
rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei
livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da
crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati
di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita'
competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili
l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro,
l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'
l'assunzione di figure professionali necessarie a
rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita
dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni
lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per
gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al
rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata
dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di
pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto
previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al
comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con l' assistenza di organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano
espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 recante: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 ottobre
1973.
 
Art. 2
Modifica all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in
materia di Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Fondo e' finalizzato:
a) al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle societa' di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficolta' economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purche' operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita'
d'impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Il Fondo e' finalizzato:
a) al salvataggio e alla ristrutturazione di
imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale
iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del
codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di
dipendenti superiore a 20, e delle societa' di capitali,
aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si
trovino in uno stato di difficolta' economico-finanziaria
come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal
decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di
imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati,
detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale;
b) all'acquisizione delle imprese in stato di
difficolta' economico-finanziaria di cui alla lettera a),
con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di
imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale
iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purche'
operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa
acquirente.
2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga
di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in
relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal
numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve
intendersi sospesa per il periodo di operativita' della
proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese
che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati
a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto
dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio nonche' attraverso misure di sostegno al
mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento
con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive
del lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al
comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al
presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo
economico le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per
ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso
incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di
addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di
appartenenza dell'impresa;
b) le imprese che abbiano gia' manifestato
interesse all'acquisizione della societa' o alla
prosecuzione dell'attivita' d'impresa ovvero le azioni che
intendono porre in essere per trovare un possibile
acquirente, anche mediante attrazione di investitori
stranieri;
c) le opportunita' per i dipendenti di presentare
una proposta di acquisto ed ogni altra possibilita' di
recupero degli asset da parte degli stessi.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di
funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso
ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, dando priorita' alle domande che
impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo
sviluppo del sistema produttivo.
6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e' abrogato. Il primo periodo
dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni
di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse
rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al
comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai
sensi dell'articolo 265.».
 
Art. 3

Misure finanziarie per l'aggregazione
e per il sostegno al settore della moda

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalita' che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e provvede all'iscrizione negli appositi registri.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 8-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - (Omissis)
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
(Omissis).».
 
Art. 4
Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di
sistema, nonche' delega al Governo per la disciplina degli enti
medesimi

1. La presente legge riconosce quali «enti mutualistici di sistema» le societa' denominate «centrali consortili» aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI), gia' riunite in consorzi di filiera. Le centrali consortili sono finalizzate ad accrescere, singolarmente e collettivamente, la capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato delle MPMI, per mezzo di modelli organizzativi di partenariato efficienti e solidaristici. Le centrali consortili assumono la forma di societa' consortili per azioni ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
2. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui al comma 1 e' attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy che ne accerta in via esclusiva le finalita' mutualistiche. Non possono essere riconosciute piu' di cinque centrali consortili. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sulla base di un'istanza degli interessati corredata della documentazione comprovante il possesso di almeno i seguenti requisiti:
a) che la centrale consortile riunisca almeno cinque consorzi collocati nel territorio di almeno tre regioni;
b) che i consorzi riuniti nell'ente mutualistico prevedano ciascuno almeno dieci consorziati;
c) la costituzione di un fondo patrimoniale mutualistico alimentato dai contributi degli associati e dalle eventuali contribuzioni esterne pubbliche o private;
d) che lo statuto preveda il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale, nonche' la devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina del funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche' per la vigilanza sugli stessi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell'ambito della disciplina relativa al funzionamento, di meccanismi di promozione dell'offerta di lavoro e azioni volte al mantenimento dei livelli occupazionali tra i soci consortili;
b) previsione, in capo all'ente mutualistico, di compiti di formazione in ingresso, circolare e permanente, delle maestranze, nonche' di monitoraggio costante e gestione dei fattori di rischio per la sicurezza proattiva sui luoghi di lavoro, fatte salve le competenze in materia esercitate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
c) promozione di sinergie di filiera, quali la codatorialita' e il distacco dei lavoratori, al fine di favorire la salvaguardia occupazionale ed evitare il ricorso agli istituti dell'indennita' di disoccupazione e della cassa integrazione guadagni, ove applicabili, nonche' promozione dell'attivita' di innovazione e ricerca attraverso lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
d) previsione di disposizioni di coordinamento e integrazione volte ad armonizzare la disciplina della centrale consortile o del gruppo consortile con quella di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e con le altre disposizioni in materia al fine di favorire lo sviluppo del nuovo modello di aggregazione, anche ai fini dell'accesso alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
e) previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 2615-ter del codice
civile:
«Art. 2615-ter (Societa' consortili). - Le societa'
previste nei capi III e seguenti del titolo V possono
assumere come oggetto sociale gli scopi indicati
nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.».
- Il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
recante: «Norme in materia di riordino della vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore"» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre
2002.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 5

Ulteriori disposizioni in materia di consorzi

1. All'articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili», le parole: «e del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commi 1 e 3», le parole: «e, nel novero di questi,» sono sostituite dalla seguente: «ovvero» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'allegato II.12».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 67 (Consorzi non necessari). - (Omissis)
5. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla
procedura di gara, fermo restando il disposto degli
articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo,
utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi
d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella
disponibilita' delle consorziate che li costituiscono,
secondo quanto previsto dall'allegato II.12.
(Omissis).».
 
Art. 6

Part-time incentivato per l'accompagnamento
alla pensione e il ricambio generazionale

1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a cinquanta dipendenti, con anzianita' contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l'accompagnamento alla pensione di cui al presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico di cui al comma 1 e' riconosciuta la facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici, presentano domanda all'INPS secondo le modalita' stabilite dall'Istituto medesimo.
4. I lavoratori di cui al comma 1 possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50 per cento, a tal fine concordando con il datore di lavoro, con atto avente data certa, le modalita' di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.
5. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 e' riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6. Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto ai sensi dei commi 1 e 4 e' riconosciuta altresi', fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a euro 3,7 milioni per l'anno 2026 e a euro 5 milioni per l'anno 2027.
7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di eta' non superiore a trentaquattro anni con facolta' di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.
8. Le agevolazioni sono riconosciute dall'INPS nel rispetto del limite numerico di cui al comma 1 e dei limiti di spesa di cui ai commi 5 e 6. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio risulti, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 5 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande e da' tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari complessivamente a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 5 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 8,6 milioni di euro per l'anno 2027.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 recante: «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare»:
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis)
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'. A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti
all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da
sella sulle quali e' autorizzato l'esercizio di scommesse
sportive, iscritti in apposito registro tenuto
dall'autorita' vigilante.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 6, 7, 8, 9 e 10
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (Omissis)
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, all'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
7-bis.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'
articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011 n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo
periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione e'
liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le
pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate
(CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti
contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono
maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi
dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli
stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi
cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi
requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei
medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di
maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 243, 245 e 246
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2013)»:
«243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad
oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi
accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma
239.».
«245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte
di propria competenza, determinano il trattamento pro quota
in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati,
secondo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di
riferimento.»
«246. Per la determinazione dell'anzianita'
contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del
sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i
periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle
gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle
anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data,
la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e'
calcolata secondo il sistema contributivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).».
 
Art. 7

Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina dei confidi, anche al fine di razionalizzare, riordinare esemplificare la disciplina vigente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando il rispetto della connotazione mutualistica:
a) riordino della disciplina dei confidi volto a favorirne l'attivita' a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
b) allargamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in particolare a fini di stimolo ai processi di aggregazione dei confidi e di rafforzamento della stabilita' del relativo comparto;
d) revisione delle attivita' esercitabili dai confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, con riguardo alle loro caratteristiche operative e alla tipicita' del loro oggetto sociale, in particolare sviluppando le attivita' di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
e) favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese;
f) favorire l'integrazione interconsortile dei confidi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante: «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
 
Art. 8

Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari
dei beni di magazzino

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito bancario anche a mezzo della cartolarizzazione dello stock di magazzino, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «cartolarizzazione dei crediti» sono inserite le seguenti: «, anche futuri,»;
2) alla lettera b-bis), dopo le parole: «beni mobili» e' inserita la seguente: «anche»;
b) all'articolo 7, comma 2-octies:
1) le parole: «puo' destinare i crediti stessi, nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «puo' destinare i crediti stessi, nonche' i diritti e i beni all'impiego o alla titolarita' dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati, ovvero»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segregazione puo' altresi' essere realizzata mediante cessione ad una societa' veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies»;
c) all'articolo 7.2, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 7.2. della
legge 30 aprile 1999, n. 130 recante: «Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti», come modificati dalla
presente legge:
«Art. 7 (Altre operazioni). - 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei
crediti, anche futuri, realizzate mediante l'erogazione di
un finanziamento al soggetto cedente da parte della
societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i
titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio
inerente ai crediti nella misura e alle condizioni
concordate;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento,
aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla titolarita', in capo alla societa'
di cui all'articolo 7.2 di beni immobili, beni mobili anche
registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i
medesimi beni.
2. Nel caso di operazioni realizzate mediante
erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al
cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante
cessione a un fondo comune di investimento, i servizi
indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono
essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione del
risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4
e 6, comma 2, della presente legge, nonche' le restanti
disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed
ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle
quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.
2-quater. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla
concessione di uno o piu' finanziamenti da parte della
societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni
realizzate mediante concessione di finanziamenti, i
richiami al cedente e al cessionario devono intendersi
riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali
operazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta
erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle
operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater,
sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori
sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i
titoli emessi dalle societa' per finanziare l'erogazione
dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati
ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,
in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente
legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in
essere ai sensi del comma 2-quater e la conformita' delle
stesse alla normativa applicabile.
2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti
oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma
1, lettera a), puo' destinare i crediti stessi, nonche' i
diritti e i beni all'impiego o alla titolarita' dei quali
tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti
derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti
diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni
precedentemente destinati, ovvero i diritti e i beni che in
qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di
tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della societa'
di cartolarizzazione o ad altre finalita', anche
effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e
beni, con facolta' di costituire un pegno sui beni e sui
diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal
finanziamento concesso dalla societa' di cartolarizzazione.
La segregazione puo' altresi' essere realizzata mediante
cessione ad una societa' veicolo d'appoggio di cui
all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti e ai sensi di
tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo
7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione
dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito
nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1,
commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies.
2-novies. Il contratto relativo all'operazione
suddetta puo' prevedere l'obbligo del soggetto finanziato
di corrispondere alla societa' di cartolarizzazione tutte
le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente
ad una cessione.»
«Art. 7.2. (Cartolarizzazioni immobiliari e di beni
mobili anche registrati). - 1. Le societa' che effettuano
le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b-bis), non possono svolgere operazioni di
cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate
dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis). Delle
obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli,
nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna
operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il
patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2
del presente articolo. A tali operazioni si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo
periodo.
2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i
diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli e delle controparti dei contratti
derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei
crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti
individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai
medesimi beni, nonche' ogni altro diritto acquisito
nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle
societa' di cui al comma 1 costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello delle societa'
stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su
ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i
finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti.».
 
Art. 9
Esonero dall'assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e
per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie,
portuali e aeroportuali

1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi' applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 122-bis del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante: «Codice delle
assicurazioni private», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 122-bis (Deroghe). - 1. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e
dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente
ritirati dalla circolazione nonche' quelli il cui uso e'
vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una
misura adottata dall'autorita' competente conformemente
alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di
assicurazione.
1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresi'
applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera rrr), del presente codice rientranti nella
tipologia dei carrelli di cui all'articolo 58, comma 2,
lettera c), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati,
quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti,
magazzini o depositi, nonche' per i veicoli utilizzati
esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle
aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da
polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di
cui al presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da
parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del
presente codice, se la responsabilita' verso terzi, per i
sinistri occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta
da assicurazione volontaria o contratta in forza di
disposizioni speciali.
1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresi'
applicazione per le macchine agricole di cui all'articolo
57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, che
operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli,
aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al
pubblico, a condizione che siano coperte da polizza
assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi
diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al
presente comma non vi e' obbligo di indennizzo da parte del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente
codice, se la responsabilita' verso terzi, per i sinistri
occorsi nelle aree indicate, e' comunque coperta da
assicurazione volontaria o contratta in forza di
disposizioni speciali.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche
quando il veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di
trasporto, nonche' quando il suo utilizzo e' stato
volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui
all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale
comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il termine di
sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto
legittimato, puo' essere prorogato piu' volte, previa
formale comunicazione all'impresa di assicurazione da
effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del
periodo di sospensione in corso e non puo' avere una durata
superiore a dieci mesi, rispetto all'annualita'. Per i
veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il termine di sospensione,
inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo'
essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione
all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque
giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in
corso e non puo' avere una durata superiore a undici mesi,
rispetto all'annualita'. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono
essere disciplinati ulteriori casi e modalita' di
sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del
precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al
medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 e' attivata dal
momento della registrazione nella banca dati di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto
2013, n. 110, secondo le modalita' previste dall'articolo
3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne da'
tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui
ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 283, comma 1, lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro
stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 283 puo' presentare una
richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia
nello Stato membro in cui il veicolo staziona
abitualmente.».
 
Art. 10
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori
in cassa integrazione guadagni-CIG nonche' semplificazioni
amministrative per le imprese agricole

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) all'articolo 37:
1) al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'addestramento e' effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresi' l'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato».
2. All'articolo 4, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «corso di formazione o di riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,».
3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli puo' essere presentata direttamente all'INPS, anziche' attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facolta' di cui al presente comma. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 37 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», come modificati dalla presente
legge:
«Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). -
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali
di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta,
un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere
un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o la
norma UNI EN ISO 45001:2023+A1: 2024 si presumono conformi
ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
5-ter. In applicazione del principio di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in
relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di
incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di
dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti
istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente
decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con
le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, modelli
semplificati di organizzazione e gestione per le
microimprese e le piccole e medie imprese, individuando
precisi parametri per la declinazione degli stessi a
livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei
modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo.
L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e
l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione
gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare
valenza per i temi della salute e della sicurezza sul
lavoro, nonche' per l'elaborazione, da parte di UNI, di un
bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da
pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'articolo 11.».
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli
accordi in materia di formazione, nonche' il controllo
sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della
stessa.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni gia' in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo
di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni,
sia in caso di sospensione che in caso di riduzione
dell'orario di lavoro;
c) della introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele
pericolose.
5. L'addestramento e' effettuato da persona esperta e
sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova
pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di
protezione individuale; include altresi' l'esercitazione
applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli
interventi di addestramento possono essere effettuati anche
mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in
ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in
apposito registro, anche informatizzato.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti
ricevono un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto
previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita'
della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei
preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita'
formative devono essere svolte interamente con modalita' in
presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno
biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in
ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1,
possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente
definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo
13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori. Per le imprese che occupano meno di 15
lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico nel rispetto del principio di proporzionalita',
tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello
di rischio per la salute e la sicurezza derivante
dall'attivita' svolta.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico
del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' all'interno
del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in
particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa
(SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del
lavoratore e' considerato dal datore di lavoro ai fini
della programmazione della formazione e di esso gli organi
di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli
obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, e'
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati. Le modalita' di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali e'
documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari
provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute
e sicurezza sul lavoro.».
- Si riporta il testo del comma 40, dell'articolo 4,
della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita», come modificato dalla presente
legge:
«40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa
e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito
in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3
della presente legge, decade dal trattamento qualora
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute
e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti
regolarmente senza un giustificato motivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7 recante: «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto,
sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese
contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce
titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e
da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta
presentazione della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si
applica anche in caso di modifiche o cessazione
dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
 
Art. 11

Salute e sicurezza per le prestazioni in modalita' agile

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con modalita' di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilita' giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalita' di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, e' assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali»;
b) all'articolo 55, comma 5, lettera c), dopo le parole: «per la violazione» sono inserite le seguenti: «dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma 7-bis, e».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 55 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro», come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative del personale
militare ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; analogamente si provvede
per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei
solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti,
da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata dal
presente decreto della normativa relativa alle attivita'
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il
settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e
relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le disposizioni del
presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto
delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive
attivita', individuate entro il 31 dicembre 2010 con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle attivita' dei volontari di cui al primo
periodo esclusivamente nei limiti e con le modalita'
previsti dal decreto adottato in attuazione del primo
periodo. Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile, ivi compresi i volontari della
Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino
e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
esclusivamente nei limiti e con le modalita' previsti
dall'articolo 3-bis.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti
i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito
di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente
decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui
agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
7-bis. Per l'attivita' lavorativa prestata con
modalita' di lavoro agile in ambienti di lavoro che non
rientrano nella disponibilita' giuridica del datore di
lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza
compatibili con tale modalita' di lavoro, e in particolare
di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali, e'
assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al
lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa
scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i
rischi specifici connessi alla particolare modalita' di
esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo
del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per
fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della
prestazione all'esterno dei locali aziendali.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
presente decreto e le altre norme speciali vigenti in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a
favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.6
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano
una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei
piccoli commercianti e dei soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che svolgono attivita' di
volontariato in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei
volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali
di educazione non formale, nonche' nei confronti di tutti i
soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i
soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile
possono essere individuate le modalita' di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui
al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di
un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto
a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi'
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio'
non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre
attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione.
13. In considerazione della specificita'
dell'attivita' esercitata dalle imprese medie e piccole
operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di
tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese
che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non
superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero
complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti
colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del
presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di
semplificazione della documentazione, anche ai fini
dell'inserimento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da
parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in relazione a
prestazioni lavorative regolamentate dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non
superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare
di riferimento.
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
definite misure di semplificazione degli adempimenti
relativi all'informazione, formazione, valutazione dei
rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole,
con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole
dimensioni.».
«Art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente). - 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro il datore di
lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione
dell'articolo 34, comma 2.
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si
applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la
violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere
esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per
la riproduzione, e da attivita' di manutenzione, rimozione
smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui
entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36
euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o
d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2 e
3.
4. E' punito con l'ammenda da 1.423,83 a 2.847,69
euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli
elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione
degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o),
26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed
e) e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione
dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione
dell'obbligo informativo di cui all'articolo 3, comma
7-bis, e degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e
q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43,
comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima
parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis;
e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p),
seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.847,69 a 9.397,33 euro per la violazione degli articoli
29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo
18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni
superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli
infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma
1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma
5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5,
lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti
alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis. In caso di violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e
dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si
riferisce a piu' di cinque lavoratori gli importi della
sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a
piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono
triplicati.».
 
Art. 12

Verifiche di attrezzature

1. All'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato - Verifica annuale» e' inserita la seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto - Verifica triennale».

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 si vedano le note all'articolo 11.
 
Art. 13

Operatori della distribuzione di prodotti alimentari
nel settore HORECA

1. Si definisce operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, colui che, esercitando l'attivita' economica nell'ambito della catena interconnessa di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande e li vende a imprese rientranti nei seguenti settori:
a) alberghi, strutture ricettive e simili, che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, altri servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;
b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, self-service, fast food e altre attivita' di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
c) catering, servizi di banqueting e attivita' analoghe che forniscono servizi di preparazione e distribuzione di cibi e bevande, e assimilabili, sia a domicilio che in locali specifici;
d) bar, caffe', pasticcerie, gelaterie e altre attivita' che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.
2. Ai fini di cui al comma 1, i ricavi dell'operatore della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA, negli ultimi tre periodi d'imposta, devono essere costituiti per almeno il 70 per cento dall'attivita' di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori di cui al medesimo comma 1.
 
Art. 14
Modifica dei termini per l'esercizio da parte dei consorzi di
sviluppo industriale della facolta' di riacquisto delle aree cedute
e degli stabilimenti relativi alle attivita' cessate

1. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) al comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
b) al comma 2, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni e alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 recante: «Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 63 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo
industriale). - 1. I consorzi di sviluppo industriale di
cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
nonche' quelli costituiti ai sensi della vigente
legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la
facolta' di riacquistare la proprieta' delle aree cedute
per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in
cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine
di tre anni dalla cessione.
2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno
altresi' la facolta' di riacquistare unitamente alle aree
cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi
realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attivita'
industriale o artigianale da piu' di diciotto mesi.
3. Nell'ipotesi di esercizio delle facolta' di cui al
presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al
cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree
e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di
questi ultimi come determinato da un perito nominato dal
presidente del tribunale competente per territorio,
decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal
cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
4. Le facolta' di cui al presente articolo possono
essere esercitate anche in presenza di procedure
concorsuali.
5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la
realizzazione di infrastrutture industriali e per
l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli
insediamenti produttivi.».
 
Art. 15

Delega al Governo per la riforma dell'artigianato

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'artigianato al fine di razionalizzare, riordinare e aggiornare la normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare la disciplina alle mutate esigenze di mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando la figura dell'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione di vincoli societari non piu' adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilita' ambientale, sociale ed economica dell'impresa;
b) incentrare la nuova disciplina sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che il suddetto apporto, oltre che di natura manuale, possa essere anche di natura ideativa, progettuale, creativa e tecnico-operativa, nonche' individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attivita' di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attivita' strumentali e accessori e all'esercizio dell'attivita' artigiana;
c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, anche rimodulando il contratto di rete e gli altri strumenti aggregativi, al fine di migliorare la competitivita' e l'accesso a opportunita' di commesse e finanziamenti non ottenibile nella dimensione singola;
d) consentire l'utilizzo dei riferimenti all'artigianato nello svolgimento di attivita' promozionale, pubblicitaria e di vendita solo alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del registro delle imprese, nonche' rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso dei relativi requisiti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari, non osservi quanto previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo stesso predispone una relazione da trasmettere alla medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano la materia, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo e le altre leggi dello Stato.
5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.
6. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 15:
- La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro
per l'artigianato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 199 del 24 agosto 1985.
- Si riporta il testo dell'articolo 45 della
Costituzione:
«Art. 45. - La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalita'.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'articolo
17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
 
Art. 16

Riferimento all'artigianato nella pubblicita'

1. Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:
«Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalita' dei prodotti e dei servizi, se essa non e' iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' irrogata dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non puo' comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed e' irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443 recante: «Legge-quadro per
l'artigianato», come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E'
istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al
quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le
formalita' previste per il registro delle ditte dagli
articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le
successive denunce di modifica e di cessazione esimono
dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011 , e sono annotate nel registro
delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di
societa' a responsabilita' limitata che, operando nei
limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli
scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti
domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto
al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla
conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti della societa'.
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta
sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione
dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo'
conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti
previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque
anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per
la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese
artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad
un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore
a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma
dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi
contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio
commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte
all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative
all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle
specifiche normative statali.
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna
o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi
da essa commercializzati, una denominazione in cui
ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalita'
dei prodotti e dei servizi, se essa non e' iscritta
all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza
direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in
vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto
vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese
che non siano iscritti nella separata sezione di detto
albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente
articolo e' irrogata dall'autorita' regionale competente la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato
dell'impresa. La sanzione non puo' comunque essere
inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed e' irrogata
nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo.».
 
Art. 17
Modifica dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in
materia di caratteristiche analitiche e requisiti della birra

1. L'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonche' le relative modalita' di accertamento.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, e' abrogato».

Note all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1970, n. 1498, recante: «Determinazione delle
caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra,
a termini dell'art. 7 della L. 16 agosto 1962, n. 1354» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 28 agosto
1971.
 
Art. 18

Finalita'

1. Il presente capo, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ha l'obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonche' relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato
unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva
2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) e' pubblicato
nella G.U.U.E. del 27 ottobre 2022.
 
Art. 19

Requisiti di liceita' delle recensioni e diritti
delle strutture recensite

1. La recensione online e' lecita se e' rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non e' il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilita' da parte del fornitore o dei suoi intermediari. E' illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non e' piu' lecita, in ragione della significativa mancanza di attualita', decorsi due anni dalla sua pubblicazione.
2. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facolta' di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceita' di cui al comma 1.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, si
veda nelle note all'articolo 18.
 
Art. 20

Divieti

1. Ferma restando la disciplina prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono vietati l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
2. Ferma la responsabilita' penale, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori disciplinati dall'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante: «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229»:
«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di
seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita'
competente per l'applicazione del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n.
2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
confronti delle condotte dei professionisti che integrano
una pratica commerciale scorretta, fermo restando il
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al
presente articolo, acquisito il parere dell'Autorita' di
regolazione competente. Resta ferma la competenza delle
Autorita' di regolazione ad esercitare i propri poteri
nelle ipotesi di violazione della regolazione che non
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa
gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni
soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce
la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della
Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento
dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello
Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un
altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in
via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita'
alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o
di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita'
destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le
reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli
estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo,
hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in
violazione del presente codice. In caso di inottemperanza,
senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo
periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo'
applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di
euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve
essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravita' e
della durata della violazione ed anche delle condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21,
commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000
euro.
9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e'
pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista
realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione
europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le
informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili,
l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e'
pari a 2.000.000 di euro.
9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui
ai commi 9 e 9-bis, l'Autorita' tiene conto, ove
appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:
a) la natura, gravita', entita' e durata della
violazione;
b) le eventuali azioni intraprese dal
professionista per attenuare il danno subito dai
consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal
professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite
evitate dal professionista in conseguenza della violazione,
se i relativi dati sono disponibili;
e) le sanzioni inflitte al professionista per la
medesima violazione in altri Stati membri in casi
transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali
sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo
istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti
applicabili alle circostanze del caso.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita
con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche', per
quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali
sleali possono altresi' adire il giudice ordinario al fine
di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il
risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto
conto, se del caso, della gravita' e della natura della
pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre
circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a
disposizione dei consumatori.».
 
Art. 21

Linee guida e monitoraggio

1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceita' delle recensioni online.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
3. Ai fini del rafforzamento dell'attivita' di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, si
veda nelle note all'articolo 18.
 
Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle recensioni gia' pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 23

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni svolgono le attivita' previste dal presente capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 24

Delega al Governo sul riordino della disciplina
in materia di start-up e PMI innovative

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start-up innovative, di spin-off, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, nonche' di quelle relative a tutte le attivita' di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita';
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up innovative e spin-off per la valorizzazione delle attivita' di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo puo' comunque essere emanato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura di cui al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante: «Approvazione del
testo del Codice civile»:
«Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 25, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis)
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del
Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per
l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
(Omissis).».
 
Art. 25

Modifiche alla disciplina del Garante per le micro,
piccole e medie imprese

1. All'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno 'Small Business Act' per l'Europa)" e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante "Riesame dello 'Small Business Act' per l'Europa", della comunicazione della Commissione europea COM(2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori", e della comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante "Pacchetto di aiuti per le PMI"»;
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato "Reality Checks", attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme»;
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti di settore, le consultazioni, secondo l'approccio denominato "Reality Checks" di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarita' e ai partecipanti e' riconosciuta la facolta' di presentare proposte e rappresentare istanze e criticita'».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 11
novembre 2011, n. 180 recante: «Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17 (Garante per le micro, piccole e medie
imprese). - 1. E' istituito, presso il Ministero dello
sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e
medie imprese, che svolge le funzioni di:
a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della
comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394
definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un
nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno
'Small Business Act' per l'Europa)« e della sua revisione,
di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM(2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante
«Riesame dello 'Small Business Act' per l'Europa", della
comunicazione della Commissione europea COM(2021) 219
definitivo, del 29 aprile 2021, recante "Legiferare meglio:
unire le forze per produrre leggi migliori", della
comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535
definitivo, del 12 settembre 2023, recante "Pacchetto di
aiuti per le PMI";
b) analizzare, in via preventiva e successiva,
l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e
medie imprese;
b-bis) attuare un nuovo approccio alla
consultazione, denominato "Reality Checks", attraverso la
raccolta di informazioni da una selezione di esperti e
portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati
settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici
ed economici derivanti dall'attuazione delle relative
norme;
c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo
sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
d) segnalare al Parlamento, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai Ministri e agli enti
territoriali interessati i casi in cui iniziative
legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi
di carattere generale possono determinare oneri finanziari
o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese;
e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione
sull'attivita' svolta. La relazione contiene una sezione
dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione
successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da
attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la
relazione al Parlamento;
f) monitorare le leggi regionali di interesse delle
micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione
delle migliori pratiche;
g) coordinare i garanti delle micro, piccole e
medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la
promozione di incontri periodici ed il confronto
preliminare alla redazione della relazione di cui alla
lettera e).
2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al
comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto delle
valutazioni delle categorie e degli altri soggetti
rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese
relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli
atti normativi ed amministrativi che interessano le
suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del
Governo, il Garante, anche congiuntamente con
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo
periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e'
allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo
l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa
normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi
del Governo che introducono o eliminano oneri a carico
delle micro, piccole e medie imprese.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla
trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno,
rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della
relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c),
sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di
indirizzo parlamentare eventualmente approvati.
4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante
di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla
Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale
di statistica, della collaborazione dei Ministeri
competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di
commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose per la
collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le
camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui
al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante
misure di semplificazione della normativa sull'avvio e
sull'esercizio dell'attivita' di impresa.
5. Presso il Garante di cui al comma 1 e' istituito
il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative del settore delle
micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo
di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro,
piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio
permanente e regolare, anche con l'avvalimento di esperti
di settore, le consultazioni, secondo l'approccio
denominato "Reality Checks" di cui alla lettera b-bis) del
comma 1, si svolgono con regolarita' e ai partecipanti e'
riconosciuta la facolta' di presentare proposte e
rappresentare istanze e criticita'.
6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i
dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico, si avvale per il proprio funzionamento delle
strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui
al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto
all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
 
Art. 26

Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni
e per l'attrazione degli investimenti

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «potenziali investitori esteri» sono inserite le seguenti: «, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto».
3. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministero del turismo,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 marzo 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 24-ter, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi delle persone fisiche titolari di redditi da
pensione di fonte estera che trasferiscono la propria
residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche,
titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che
trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al
territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna,
Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno
dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in
uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6
aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore
a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero,
individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165,
comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via
forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei
periodi di imposta di validita' dell'opzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita'
di attrazione degli investimenti esteri). - (Omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di
garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato
interministeriale per l'attrazione degli investimenti
esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita una
segreteria tecnica, cui e' assegnato un dirigente di
livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al
Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f),
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con
incarico che puo' essere conferito con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e coordinata da un dirigente di
livello generale in servizio presso il Ministero dello
sviluppo economico e composta da personale in servizio
presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente
dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti,
tra l'altro, i compiti inerenti al coordinamento delle
attivita' e dei servizi di assistenza di competenza del
Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle
imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unita' di
missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis, alla
ricognizione di potenziali investitori strategici esteri,
all'elaborazione di proposte di investimento strutturate,
all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di
indicatori di performance, all'implementazione di banche
dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno
"sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori
esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle
pratiche utili alla concreta realizzazione
dell'investimento, nonche' all'attivazione di un sito web
unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale
tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli
strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori
esteri, e alla valorizzazione e alla promozione
dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri
dipendenti o autonomi che lavorano da remoto. Per le
medesime finalita' il Ministero dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un
contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze
e qualificazioni professionali in materia, nel limite di
spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui
al comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante: «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy
e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis)
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da
un rappresentante della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con
i rappresentanti delle amministrazioni centrali e
territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto
d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
(Omissis).».