Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2026 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 13 marzo 2026
Modifica alla determina AIFA n. 281/2024 relativa all'inserimento del medicinale Crizotinib (Xalkori) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del tumore miofibroblastico infiammatorio, positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), non resecabile, recidivante o refrattario, dalla prima linea di trattamento. (Determina n. 284/2026).


IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi e' nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;
Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70;
Vista la determina AIFA n. 281/2024 del 10 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 24 luglio 2024, relativa all'inserimento del medicinale «Crizotinib» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del tumore miofibroblastico infiammatorio, positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), non resecabile, recidivante o refrattario, dalla prima linea di trattamento, con indicazione della possibilita' di prescrizione del suddetto medicinale a pazienti di eta' maggiore o uguale a quindici anni;
Vista la determina AIFA n. 256/2025 del 4 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 68 del 22 marzo 2025, recante «Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xalkori», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», di autorizzazione e rimborso (classe H) del suddetto farmaco per la seguente indicazione terapeutica: «trattamento di pazienti pediatrici (da ≥ 6 a < 18 anni) con tumore miofibroblastico 2 infiammatorio (Inflammatory Myofibroblastic Tumour, IMT) non resecabile, recidivante o refrattario, positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico)»;
Vista, altresi', la determina AIFA n. 1139/2025 dell'8 settembre 2025, pubblicata sul portale «TrovaNormeFarmaco» in data 13 settembre 2025, come da comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2025, avente ad oggetto «Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale «Xalkori», relativa al rispettivo regime di rimborsabilita' e prezzo (classe H) per la seguente indicazione terapeutica: «trattamento di pazienti pediatrici (da >/=1 a < 18 anni) con tumore miofibroblastico infiammatorio (Inflammatory Myofibroblastic Tumour, IMT) non resecabile, recidivante o refrattario, positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico)»;
Rilevato che la suddetta indicazione autorizzata e rimborsata per il medicinale «Crizotinib» (Xalkori) e' riferita solo alla popolazione pediatrica;
Ritenuto, pertanto, di limitare l'indicazione di cui all'oggetto relativa all'inserimento del medicinale «Crizotinib» (Xalkori) nell'elenco istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 alla sola popolazione adulta;
Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2025 - stralcio verbale n. 30;
Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 28 gennaio 2026, n. 11;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare l'indicazione relativa al medicinale «Crizotinib» (Xalkori) per il trattamento del tumore miofibroblastico infiammatorio, positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), non resecabile, recidivante o refrattario, dalla prima linea di trattamento, di cui alla predetta determina AIFA n. 281/2024 del 10 luglio 2024;

Determina:

Art. 1

1. La modifica dell'inserimento del medicinale «Crizotinib» (Xalkori), di cui alla determinazione AIFA n. 281/2024 del 10 luglio 2024 citata in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del tumore miofibroblastico infiammatorio, positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), non resecabile, recidivante o refrattario, dalla prima linea di trattamento, con limitazione alla sola popolazione adulta, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.
2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it
 
Allegato 1
Denominazione: «Crizotinib».
Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti affetti da tumore miofibroblastico infiammatorio, positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), non resecabile, recidivante o refrattario, dalla prima linea di trattamento.
Criteri di inclusione.
Diagnosi di tumore miofibroblastico infiammatorio avanzato e/o metastatico ritenuto non suscettibile di intervento chirurgico, radioterapia e/o trattamento sistemico.
Presenza di alterazione di ALK.
Eta' ≥ 18 anni.
ECOG 0-2.
Adeguata funzione renale, epatica e midollare.
Criteri di esclusione.
Precedente trattamento con Crizotinib e/o altri ALK-inhibiting agents.
Compromissione epatica severa.
Pazienti in trattamento con inibitori/induttori potenti del CYP3A4 e con i substrati del CYP3A4 che hanno indici terapeutici ristretti.
Pazienti con storia di prolungamento dell'intervallo QTc, oppure pazienti che sono in trattamento con medicinali noti per prolungare l'intervallo QT,
Gravidanza e allattamento.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico.
Lo schema di dosaggio raccomandato per Crizotinib e' di 250 mg due volte al giorno (500 mg/die) in somministrazione continua.
Il trattamento deve essere proseguito fino alla progressione della malattia o a comparsa di tossicita' inaccettabile.
Altre condizioni da osservare.
Le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
Parametri per il monitoraggio clinico.
Emocromo e piastrine prima di iniziare il trattamento e ogni 3-4 settimane.
Funzionalita' renale prima di iniziare il trattamento e ogni 3-4 settimane.
Funzionalita' epatica prima di iniziare il trattamento e ogni 3-4 settimane.
ECG e visita cardiologica prima di iniziare il trattamento e al bisogno.
Visita oftalmologica prima di iniziare il trattamento e al bisogno.
 
Art. 2

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2026

Il Presidente: Nistico'