Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2026 (vai al sommario)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 3 marzo 2026
Adeguamento dell'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita'. (Provvedimento n. 31871).


L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 3 marzo 2026;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima;
Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;
Vista la delibera n. 31468 del 4 marzo 2025 con la quale l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo per il 2025 allo 0,057% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990;
Considerato che le esigenze di funzionamento dell'Autorita' previste per l'esercizio 2026 e il rispetto degli equilibri di bilancio assicurati per il triennio di programmazione consentono un'ulteriore riduzione dell'aliquota di contribuzione, per il 2026, fissandola nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990;
Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2026;

Delibera:

1. di ridurre per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, con il voto contrario del Presidente, favorevole a una maggiore riduzione, l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' fissandola nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990;
2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Il Presidente: Rustichelli Il Segretario generale: Stazi