| Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA CULTURA |
| DECRETO 23 febbraio 2026 |
| Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. |
|
|
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2024, rep. 270, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (d'ora in avanti «legge sul diritto d'autore»); Visto l'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore, secondo il quale e' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo art. 102-quater della medesima legge; Visto, altresi', l'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore; Visto, in particolare, l'art. 71-septies, comma 2, della legge sul diritto d'autore, in base al quale detto compenso c.d. per «copia privata» e' determinato con decreto del Ministro della cultura, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed e' sottoposto ad aggiornamento triennale, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione; Visto l'art. 193 della legge sul diritto d'autore, secondo cui il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (di seguito «CCPDA») puo' essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 30 giugno 2020 (di seguito decreto ministeriale 30 giugno 2020), recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633»; Visto il decreto del Ministro della cultura 30 settembre 2024, n. 302 (di seguito decreto esenzioni), recante «Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»; Tenuto conto che con decreto del 19 luglio 2024 il Presidente del CCPDA ha costituito la Commissione speciale incaricata di svolgere gli approfondimenti necessari all'aggiornamento delle tariffe per copia privata ai sensi dell'art. 71-septies, comma 2, della legge sul diritto d'autore, individuandone i componenti; Considerato che nell'adunanza generale del 13 marzo 2025 il CCPDA, all'esito degli approfondimenti condotti dalla Commissione speciale e da questa illustrati nella medesima adunanza, ha espresso il proprio parere su una proposta di revisione del decreto ministeriale 30 giugno 2020 unanimemente condivisa dai partecipanti, sottoposta all'attenzione del Dipartimento per le attivita' culturali con nota del 6 maggio 2025, prot. n. 6120-P e dallo stesso Dipartimento inoltrata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro con nota del 7 maggio 2025, prot. n. 2504; Considerato altresi' che, ai fini dell'aggiornamento previsto dall'art. 71-septies, comma 2, della legge sul diritto d'autore, l'esigenza di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. «copia privata» puo' essere efficacemente attuata attraverso la consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti e di quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nonche' attraverso l'acquisizione e l'analisi degli studi di settore; Tenuto conto degli esiti degli studi e dei dati analizzati, in particolare delle indagini GPF Inspiring research 2024 - modalita' di copia privata (per usi non professionali) contenuti e dispositivi - e Roland Berger - la copia privata in Italia e in Europa market study; del confronto tariffario tra i diversi Paesi UE condotto dal «Centro ricerca di eccellenza per il diritto d'autore» (CREDA) presso l'Universita' europea di Roma, nonche' degli approfondimenti condotti sulla normativa che regola la materia del compenso sia in Italia che nei principali Paesi dell'UE, sui mercati interessati dalla copia privata, sulle tariffe e sulle attitudini dei consumatori alla copia privata; Esaminata la giurisprudenza della Corte di giustizia UE inerente all'applicazione dell'eccezione per le riproduzioni, su qualsiasi supporto, effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini ne' direttamente, ne' indirettamente commerciali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione; Preso atto, in particolare, della sentenza del 24 marzo 2022 resa nella causa C-433/20 Austro Mechana v. Strato dalla Corte di giustizia UE che, pronunciandosi sul tema dell'eccezione per copia privata, ha dichiarato che la nozione di «qualsiasi supporto», di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2001/29, comprende un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione, stabilendo che il compenso si applica anche alla memorizzazione nel cloud di una copia di un'opera protetta realizzata per fini privati e che il salvataggio di una copia in uno spazio di memorizzazione sul cloud rappresenta una riproduzione di un'opera tutelata, tecnicamente equivalente alla sua riproduzione sulla memoria di qualsiasi altro supporto o dispositivo; che, nel caso in cui le «riproduzioni su qualsiasi supporto» di cui trattasi siano effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini ne' direttamente, ne' indirettamente commerciali, gli Stati membri che attuano l'eccezione sono tenuti a prevedere un sistema di equo compenso destinato a indennizzare i titolari di tali diritti; che le disposizioni della direttiva 2001/29/CE non precisano i diversi elementi del sistema dell'equo compenso, di talche' gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per delimitarli, come spetta agli Stati membri determinare le persone che devono versare tale compenso nonche' fissare la forma, le modalita' e il livello di quest'ultimo; Considerato che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. «memorie» in qualsiasi apparato e che tale circostanza ha determinato la necessita' di effettuare una significativa distinzione tra i dispositivi in relazione alla loro capacita' di registrazione di fonogrammi e di videogrammi; Ritenuto di aggiornare il sistema di compensi determinato con decreto ministeriale 30 giugno 2020 procedendo alla rivalutazione delle tariffe sulla base dell'indice ISTAT per Famiglie, operai, impiegati (FOI) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 e di integrare le fasce inerenti alla capacita' di Memoria/HDD integrati in smartphone o tablet, in considerazione dei dati emersi sia relativamente all'aumento della capacita' di memoria di questi supporti, sia alla loro diffusione e al loro utilizzo ai fini della copia privata; Tenuto conto dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-quater della legge sul diritto d'autore e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica; Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo per copia privata, nonche' quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, attraverso una consultazione scritta, indetta con nota del 9 luglio 2025, prot. n. 9123-P, il cui termine di scadenza e' stato successivamente prorogato con nota del 1° agosto 2025, prot. n. 63-P, avente ad oggetto uno schema di provvedimento inerente la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi; Considerato che sono pervenute, nei termini, osservazioni scritte da parte di: Altroconsumo; Amazon; ANDEC - associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile; Anem - associazione nazionale editori musicali indipendenti; Anitec - Assinform - associazione italiana per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; ASSINTEL - associazione nazionale imprese ICT e AIIP - associazione italiana internet provider; Artisti 7607; ASMI - associazione supporti e sistemi multimediali italiana; ASSOPROM - associazione italiana produttori e distributori articoli pubblicitari e promozionali; BBBELL (operatore di telecomunicazioni); CFWA - coalizione del cloud e fixed wireless access; Codacons; Confartigianato imprese; Confcommercio; Confindustria cultura Italia; Eurefas - european refurbishment asssociation; FEM - federazione editori musicali; FIMI; IIDEA - italian interactive & digital intertainment association; ITSRIGHT; Avv. Luongo - esperto in materia di diritti dei consumatori; MPA - motion picture association; Netcomm - consorzio del commercio digitale; Nuovo IMAIE; Federazione OPTIME - osservatorio per la tutela in Italia del mercato dell'elettronica; SCF; SIAE; Sky; SOUNDREEF; UNC - unione nazionale consumatori; Ritenuto che l'ampia e approfondita istruttoria svolta, con la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate, anche attraverso l'acquisizione di appositi contributi scritti all'esito della consultazione, soddisfa ampiamente le esigenze partecipative, istruttorie e di contradditorio, definite dalla legge in termini di acquisizione del parere del CCPDA e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 dell'art. 71-septies legge sul diritto d'autore; Considerato che il compito demandato dalla norma primaria all'amministrazione, nell'esercizio della funzione di aggiornamento triennale del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi di cui all'art. 71-sexies e ss. della legge sul diritto d'autore, si connota di elementi di equita' integrativa, come evidenziato dalla fonte comunitaria di cui alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione che usa la locuzione «equo compenso» (considerando 35 e 38, nonche' art. 5, par. 2); Ritenuto, pertanto, che l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacita' di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonche' dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attivita' creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonche' dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprieta' intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso;
Decreta:
Art. 1
Misura del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e' determinato nella misura tariffaria stabilita nell'allegato tecnico annesso al presente decreto di cui e' parte integrante. |
| | Allegato tecnico Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi e per la «memoria in cloud» o «spazio di memorizzazione in cloud».
1. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Ministro della cultura 30 settembre 2024, rep. 302, recante «Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» (di seguito «decreto esenzioni e rimborsi») , che trova applicazione anche per la «memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud» di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), dell'allegato tecnico annesso al presente decreto. 2. Per il caso della «memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud», lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato, di cui all'art. 3 del «decreto esenzioni e rimborsi», si ritiene comprovato allegando alla dichiarazione di esenzione o alla richiesta di rimborso, secondo le fattispecie di esenzione o di rimborso previste dal «decreto esenzioni e rimborsi», la seguente documentazione: a) scheda tecnica fornita dal produttore da cui si evinca che la funzione di registrazione e' inibita e non sia riattivabile; b) copia delle fatture di acquisto o di vendita per la fornitura o la messa a disposizione della memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud; c) dichiarazione attestante: i. la tipologia di utilizzo, tra quelle previste dall'art. 3 del «decreto esenzioni e rimborsi», della memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud; ii. che la memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud e' utilizzato esclusivamente per le finalita' previste dall'art. 3 del «decreto esenzioni e rimborsi»; iii. che la memoria in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud non e' oggetto di rivendita. 3. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che cedono in esenzione la memoria in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud per scopi manifestamente estranei alla copia privata, come definiti dall'art. 1, comma 2, dell'allegato tecnico annesso al presente decreto, trasmettono alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, apposita dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 4 del «decreto esenzioni e rimborsi». 4. La richiesta di rimborso del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per la memoria in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud e' redatta utilizzando la modulistica annessa al presente decreto denominata «Moduli cloud» disponibile nelle apposite sezioni del sito internet istituzionale della SIAE, www.siae.it accessibile anche tramite il sito internet istituzionale del Ministero della cultura www.cultura.gov.it ed e' inviata alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, secondo quanto disposto dall'art. 5 del «decreto esenzioni e rimborsi». 5. La liquidazione di rimborsi inferiori a euro 5,00 resta sospesa fino al raggiungimento di tale soglia. |
| | Art. 3
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2026
Il Ministro: Giuli
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 446 |
| |
|
|