Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 marzo 2026
Individuazione dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle spese di custodia delle merci in temporanea custodia presso le strutture direttamente gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del predetto codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del predetto regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto l'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» e, in particolare, l'art. 68, comma 3, del medesimo allegato 1, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto sua diretta gestione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Viceministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che la custodia delle merci nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli comporta per la stessa responsabilita' e oneri di gestione, compresi l'allestimento, la manutenzione e la sicurezza dei luoghi medesimi;
Ritenuto di determinare la misura della tariffa da porre a carico degli operatori economici per conto dei quali le merci sono temporaneamente custodite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura tale da compensare gli oneri sostenuti dalla stessa;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 68, comma 3, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata Agenzia, fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di temporanea custodia delle merci introdotte nei magazzini sotto la diretta gestione della stessa.
 
Art. 2
Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dell'importo dovuto
per le spese di custodia a carico degli operatori economici

1. Le spese di cui all'art. 1 sono determinate dall'Agenzia mediante l'applicazione di una tariffa, riferita a ogni metro cubo di spazio occupato dalle merci introdotte nei magazzini sotto la sua diretta gestione.
2. La tariffa di cui al comma 1 e' stabilita nella misura di euro 3,00 per ogni metro cubo di spazio occupato ed e' applicata per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza nei magazzini. Il predetto importo e' comprensivo di IVA e degli altri oneri che l'operatore economico e' tenuto a corrispondere all'Agenzia in relazione al servizio di custodia richiesto.
3. La tariffa di cui al comma 2 si applica, altresi', alle merci che occupano nei magazzini uno spazio inferiore a un metro cubo, anche se confezionate in colli o contenitori.
4. L'operatore economico effettua il pagamento delle spese di custodia in via anticipata e per una giacenza minima di dieci giorni, decorrenti dalla data di presa in custodia delle merci da parte dell'Agenzia. Se al momento del ritiro la giacenza risulta inferiore a dieci giorni all'operatore non spetta il rimborso di quanto versato; se la giacenza e' superiore ai dieci giorni, il ritiro delle merci e' subordinato al pagamento da parte dell'operatore delle spese relative all'intero periodo di giacenza, detratto l'importo gia' pagato ai sensi del primo periodo.
5. Le spese di custodia di cui al presente decreto sono assistite dal privilegio sul bene custodito, ai sensi dell'art. 2756 del codice civile.
6. Con provvedimento dell'Agenzia, l'importo della tariffa di cui al comma 2 e' aggiornato ogni due anni, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, verificatasi nei due anni precedenti.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. L'Agenzia provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 4

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2026

Il Vice Ministro: Leo