Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 gennaio 2026
Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto, in particolare, l'art. 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'art. 53 del Codice del Terzo settore, unitamente agli allegati tecnici di cui all'art. 40 dello stesso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, modificabili ai sensi dell'art. 40, comma 1, con decreto direttoriale del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS;
Viste le modificazioni apportate al Codice del Terzo settore con la legge 7 luglio 2024 n. 104 e con il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito nella legge 30 luglio 2025 n. 108;
Ritenuto di apportare al decreto ministeriale del 15 settembre 2020 e agli allegati tecnici le conseguenti modifiche e aggiornamenti, anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti al sistema informatico;
Acquisito in data 6 ottobre 2025 il parere del Dipartimento della protezione civile;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 dicembre 2025, rep. 255/CSR, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto contiene disposizioni modificative e integrative al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106, che definisce le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
 
Art. 2

Modifiche all'art. 3

1. All'art. 3, comma 1, lettera g), dopo le parole «di cui alle lettere a), b), c), d),» e' inserita la parola «e)».
 
Art. 3

Modifiche all'art. 5

1. All'art. 5, comma 2, le parole dopo «Provincia autonoma,» fino alla fine sono cosi' sostituite: «l'istanza di variazione perviene all'ufficio nella cui circoscrizione territoriale la sede e' trasferita, che prende in carico l'ente in qualita' di Ufficio del RUNTS competente. L'avvenuta modifica dell'ufficio competente e' comunicata, con le modalita' di cui all'allegato tecnico A, all'ufficio di provenienza e all'ente interessato.».
 
Art. 4

Modifiche all'art. 6

1. All'art. 6, dopo la fine del comma 3, e' inserito il seguente periodo: «Le comunicazioni dagli Uffici del RUNTS verso gli ETS relative ai procedimenti di cui al presente decreto avvengono prioritariamente per mezzo del sistema informatico, secondo le modalita' di cui all'allegato tecnico A.»
 
Art. 5

Modifiche all'art. 8

1. All'art. 8, comma 1, la frase dopo le parole «per le sezioni di cui all'art. 3, comma 1» fino a «del presente decreto» e' cosi' modificata: «lettere a), b), e) e g) del presente decreto».
2. Dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Salvo quanto previsto in relazione ai gruppi comunali di volontariato di protezione civile da specifiche direttive dell'autorita' politica delegata alla materia di protezione civile, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 2 possono conferire a persona da essi individuata, con le modalita' telematiche di cui all'allegato tecnico A, un'apposita delega alla compilazione, all'eventuale sottoscrizione e all'invio dell'istanza telematica. In questi casi il documento generato dal sistema e contenente la delega e' automaticamente inserito tra gli allegati dell'istanza secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico A».
3. Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) dopo la parola «disponibili» le parole restanti sono soppresse;
b) alla lettera d) dopo le parole «rete associativa» sono inserite le parole «o ad altro ente del Terzo settore»; dopo «una attestazione di adesione» sono inserite le parole «al medesimo»; le parole «di quest'ultima» sono sostituite da «di quest'ultimo»; dopo le parole «Qualora l'ente si dichiari affiliato a piu'», la parola «reti» e' sostituita con la parola «enti»; le parole «ciascuna rete» sono sostituite con le parole «ciascuno di essi».
4. Il comma 6 alinea e' cosi' modificato:
«6. La veridicita' delle informazioni inserite e la conformita' agli originali dei documenti allegati alla domanda di iscrizione sono dichiarate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche attraverso appositi allegati sottoscritti con le modalita' indicate nell'allegato tecnico A. Dalla domanda di iscrizione devono risultare inderogabilmente le seguenti informazioni generali:». Inoltre, al medesimo comma la lettera g) e' cosi' modificata: «g) l'indirizzo di Posta elettronica certificata dell'ente»; alla lettera h) dopo le parole «contatto telefonico» sono inserite le parole «ad uso dell'Ufficio del RUNTS»; alla lettera n), dopo le parole «all'istanza sono allegate», sono inserite le parole «, ad uso dell'Ufficio del RUNTS»; alla lettera r) le parole «per le ODV e per le APS,» e le parole «specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione» sono soppresse.
 
Art. 6

Modifiche all'art. 9

1. All'art. 9, comma 4, dopo le parole «Ufficio statale del RUNTS,» sono inserite le seguenti: «e cio' risulta espressamente precisato nell'istanza,».
2. Al comma 6, dopo le parole «assicura la pubblicita'», le parole «dello stesso,» sono soppresse; dopo «terzi» sono inserite le parole «, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1.».
 
Art. 7

Modifiche all'art. 10

1. All'art. 10, comma 1, dopo le parole «dal rappresentante legale dell'ente» sono inserite le seguenti: «o da un suo delegato ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis.».
2. Al comma 2, lettera c), le parole «i componenti dell'organo di amministrazione» sono sostituite dalle parole «gli amministratori».
 
Art. 8

Modifiche all'art. 12

1. All'art. 12, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A tal fine l'ente presenta al RUNTS una domanda di variazione di sezione; richiede quindi al Registro delle imprese la cancellazione dalla sezione delle imprese sociali. L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta l'istanza telematica di variazione iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f) del RUNTS con la medesima decorrenza della cancellazione dalla sezione Imprese sociali del Registro delle imprese, di cui riceve apposita comunicazione.».
 
Art. 9

Modifiche all'art. 14

1. All'art. 14, comma 3, dopo le parole «cui l'ente aderisce,» sono inserite le seguenti: «o dai rispettivi delegati ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis». Inoltre, al medesimo comma, la lettera g) e' modificata come segue: «l'indirizzo di Posta elettronica certificata dell'ente» e alla lettera h), dopo le parole «contatto telefonico», sono inserite le seguenti: «ad uso dell'Ufficio del RUNTS».
 
Art. 10

Modifiche all'art. 15

1. All'art. 15, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera a) dopo la parola «fondazione» sono inserite le parole «o comitato» e alla lettera b) dopo la parola «fondazioni» sono inserite le parole «e i comitati».
 
Art. 11

Modifiche all'art. 16

1. All'art. 16, comma 1, dopo le parole «di un'associazione» sono inserite le parole «o di un comitato».
2. All'art. 16, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola «attestazione» e' inserita la parola «notarile»; dopo le parole «la documentazione ulteriore ai sensi dell'art. 8» sono inserite le parole «del presente decreto». Dopo le parole «entita' e composizione» sono inserite le seguenti: «e le caratteristiche di liquidita' e disponibilita', ai sensi del citato art. 22, comma 4. Per gli enti di nuova costituzione,»; dopo le parole «da apposita certificazione bancaria» sono inserite le parole «o da assegno circolare non trasferibile intestato all'ente»; l'ultimo periodo e' soppresso.
 
Art. 12

Modifiche all'art. 17

1. All'art. 17, comma 1, dopo le parole «di una fondazione» sono inserite le parole «o di un comitato»; dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'ente sia dotato di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale, ovvero se l'ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata di cui all'art. 22, comma 4 del codice potra' essere sostituita da una situazione patrimoniale, anch'essa aggiornata a non piu' di centoventi giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del notaio, purche' l'istanza sia presentata dal notaio nel termine di venti giorni dal ricevimento, completa della relazione sottoscritta dal revisore che ne attesta la corretta compilazione. Il mancato rispetto del termine di presentazione dell'istanza, qualora siano decorsi i predetti centoventi giorni, comporta l'irricevibilita' della domanda e la necessita' di attualizzare la relazione giurata o la situazione patrimoniale.».
 
Art. 13

Modifiche all'art. 18

1. All'art. 18 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «art. 16» sono inserite le seguenti: «e il penultimo periodo dell'art. 17, comma 1.».
 
Art. 14

Modifiche all'art. 20

1. La rubrica dell'art. 20 e' modificata come segue: «Il deposito degli atti e l'aggiornamento delle informazioni».
2. Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) dopo le parole «bilancio sociale» sono inserite le parole, «le relazioni dell'organo di controllo e del revisore ove istituiti, unitamente, limitatamente agli enti costituiti in forma di fondazione, a copia della delibera di approvazione ad uso dell'Ufficio del RUNTS»;
b) alla lettera c) la parola «cessazione,» e' soppressa;
c) alla lettera e) dopo le parole «natura non commerciale dell'ente» sono inserite le seguenti: «o il riacquisto della stessa»;
d) alla lettera f) dopo le parole «da norme di legge o regolamento» il resto del periodo e' soppresso;
e) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«h) eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi rilasciate dai rappresentanti legali degli stessi.».
3. Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo «il rappresentante legale dell'ETS» sono inserite le parole «o un suo delegato ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis»; dopo le parole «cui l'ETS aderisce» le seguenti: «o un suo delegato ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis»;
b) alla fine della lettera b) le parole «lettera o)» sono sostituite con le parole «lettera n)»;
c) alla lettera c) dopo le parole «art. 34, comma 5,» le parole «lettera a)» sono soppresse.
4. Il comma 4 e' cosi' sostituito:
«4. Le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo sono depositate al RUNTS ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile unitamente alla documentazione prevista dalle applicabili disposizioni ivi richiamate.». Inoltre, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, per gli ETS muniti di personalita' giuridica, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo acquistano efficacia a seguito della loro iscrizione nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 19, in conformita' con quanto previsto dall'art. 22, comma 6 del codice.».
5. Il comma 5 e' sostituito come segue:
«5. I documenti di cui al comma 1, lettera b), sono depositati ogni anno entro il termine di cui all'art. 48, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli ulteriori atti, nonche' le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), l), m) ed n), sono rispettivamente depositati e aggiornate entro trenta giorni decorrenti dalla modifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 6 del Codice del Terzo settore. Nel caso di perdita o di riacquisto della natura non commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dall'approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale tale evento si e' verificato. Le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente qualora si siano verificate variazioni nei dati presenti al RUNTS. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e le reti associative, in caso di riduzione del numero o della tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica aggiornano l'informazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.». Infine, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per le imprese sociali si applica il decreto ministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai sensi del presente articolo gli enti iscritti nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese richiedono l'iscrizione nel RUNTS di informazioni ulteriori compresa l'affiliazione ad una rete associativa, ad altro ente del Terzo settore o ai soggetti di cui all'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112/2017.».
6. Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole «Il rappresentante legale», le parole «o, nel caso,» sono sostituite dalla parola «e»; le parole «e veridicita'» sono soppresse; dopo le parole «completezza delle informazioni.» e' aggiunto il seguente periodo: «Colui che sottoscrive l'istanza garantisce sulla veridicita' delle dichiarazioni in essa contenute.».
7. Al comma 7, dopo le parole «non superiore a centottanta giorni e» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta,».
8. Al comma 8, le parole «lettera c)» sono sostituite dalle parole «lettere a) e c)».
9. Al comma 10 dopo le parole «revisione e controllo.» le parole «sono iscritti» sono sostituite dalle parole «sono resi noti, anche per estratto,».
 
Art. 15

Modifiche all'art. 21

1. All'art. 21, comma 2, le parole «comma 8, di cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «comma 10 del presente decreto».
2. Il comma 3 e' soppresso.
 
Art. 16

Modifiche all'art. 22

1. All'art. 22, dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di iscrizione nella sezione e) del RUNTS presentata da un ente iscritto nella sezione g) dello stesso e' una richiesta di migrazione. In caso di esito positivo dell'istruttoria, a seguito dell'iscrizione nella sezione Reti associative l'Ufficio statale del RUNTS ne da' comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS di provenienza, che cancella l'ente dalla sezione g).».
 
Art. 17

Modifiche all'art. 23

1. Al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) presentazione di un'istanza di cancellazione corredata, ai fini del deposito, da una delibera di scioglimento qualora risulti dalla stessa che non siano in essere rapporti giuridici non definiti.».
 
Art. 18

Modifiche all'art. 24

1. Al comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
2. Al comma 3, dopo le parole «comma 1,» le parole «lettera b)» sono sostituite dalle parole «lettere a-bis) e b)». Dopo le parole «cancellazione dal RUNTS una volta» e fino alla fine del comma il testo e' sostituito come segue: «ricevuta la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformita' con il parere di cui all'art. 9 del codice».
 
Art. 19

Modifiche all'art. 25

1. All'art. 25 la rubrica dell'articolo e' modificata come segue: «(La devoluzione del patrimonio)».
2. Al comma 1, alla fine del primo periodo, le parole «iscritto al RUNTS» sono cosi' sostituite: «iscritto nel RUNTS nonche' nei registri di cui all'art. 101, comma 2 del codice.». Inoltre, alla fine del comma, dopo le parole «iscritto nel RUNTS» sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei registri di cui all'art. 101, comma 2 del codice.».
3. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Alle istanze di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), a-bis) e b) del presente decreto, e' allegata, a cura del legale rappresentante dell'ente, della rete cui lo stesso aderisce, dei rispettivi delegati o del liquidatore, la richiesta del parere di cui all'art. 9 del codice, riferito rispettivamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di cui al comma 1 o all'intero patrimonio residuo.
1-ter. Ove la devoluzione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del presente decreto sia limitata all'incremento patrimoniale di cui al comma 1-bis, l'ente unitamente alla richiesta di parere deve produrre:
a) una situazione patrimoniale redatta con le modalita' di cui all'art. 13, comma 1 del codice, riferita alla data in cui l'organo competente ha deliberato di richiedere la cancellazione dal RUNTS; l'ente e' esonerato dalla produzione della situazione patrimoniale se la delibera sia stata assunta non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio sia stato gia' depositato al RUNTS ai sensi dell'art. 48, comma 3 del codice;
b) un'attestazione rilasciata da un revisore legale, relativa all'entita' e alla composizione del patrimonio dell'ente con indicazione dell'eventuale ammontare non assoggettato alla devoluzione;
c) una dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun ETS beneficiario, contenente l'indicazione del patrimonio accettato.
1-quater. Gli enti di cui all'art. 13, commi 2 e 2-bis del codice, oltre alla dichiarazione di accettazione di cui alla lettera c) del comma precedente presentano in luogo della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso rispettivamente:
a) un rendiconto per cassa alla data della delibera, unitamente ad un elenco degli eventuali beni immobili e dei beni mobili inventariati, con l'indicazione del relativo valore o, in assenza di beni, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) per gli enti di cui all'art. 13, comma 2, documentazione comprovante l'ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione; per gli enti di cui all'art. 13, comma 2-bis, una dichiarazione sostitutiva circa il suddetto ammontare, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-quinquies. Ove la devoluzione riguardi l'intero patrimonio residuo, alla richiesta di parere e' allegata la documentazione di cui ai commi 1-ter e 1-quater con riferimento all'intero patrimonio da devolvere.».
4. Il comma 2 e' cosi' modificato:
«2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione adottato dall'Ufficio competente del RUNTS nei casi di cui all'art. 23, comma 1, lettere c), d) ed e) del presente decreto, l'ente trasmette a mezzo Posta elettronica certificata al medesimo ufficio entro novanta giorni la richiesta di parere allegando la documentazione di cui al comma 1-ter o 1-quater. Gli uffici del RUNTS assicurano la pubblicazione sul proprio sito internet degli indirizzi di Posta elettronica certificata a cui inviare la richiesta di parere devolutivo.».
5. Dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Successivamente al rilascio del parere l'ente, entro trenta giorni dal compimento dell'ultimo atto dispositivo, presenta all'Ufficio del RUNTS la documentazione comprovante l'avvenuta devoluzione.».
6. Il comma 4 e' soppresso.
7. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. la liquidazione o la perdita della natura di societa' di mutuo soccorso per gli enti iscritti nella sezione f) del RUNTS, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3819, comportano la cancellazione dal registro unico.».
8. I commi 7 e 8 sono soppressi.
 
Art. 20

Inserimento dell'art. 25-bis

1. Dopo l'art. 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Altre conseguenze della cancellazione dal RUNTS). - 1. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano conseguito la personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, del codice, l'Ufficio del RUNTS competente, entro quindici giorni dall'adozione, comunica il provvedimento di cancellazione alla prefettura o alla regione o provincia autonoma competente.
2. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimita' dell'utilizzo, nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, degli acronimi e delle locuzioni di cui all' art. 12 del codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti. L'illegittimita' riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione.
3. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva iscrizione in esso da parte del medesimo ente a condizione che lo stesso abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di legge conseguenti alla cancellazione.».
 
Art. 21

Modifiche all'art. 26

1. Il comma 1 dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli 8, comma 5, lettere a), b) e d), e comma 6 salvo diversa indicazione, 10, comma 2, lettere a) e b), 14, commi 1 e 3, 16, commi 2 e 6, 20, commi 1 e 10, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi conoscibili ai terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. I bilanci di cui all'art. 8, comma 5, lettera c), sono resi conoscibili ai terzi se l'ente prima dell'iscrizione nel RUNTS era iscritto in uno dei registri di cui all'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore. Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza.».
 
Art. 22

Modifiche all'art. 34

1. All'art. 34, comma 3 le parole «31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono sostituite con le parole «31 marzo 2026».
2. Al comma 5, dopo le parole «analogamente si procede» la parola «anche» e' soppressa.
3. Al comma 8, dopo le parole «entro sessanta» e' inserita la parola «giorni».
4. Al comma 12, dopo le parole «nel corso del» e' inserita la parola «primo»; le parole «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del codice» sono sostituite dalle parole «a quello in corso al 31 dicembre 2025».
5. Dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. Il comma precedente non si applica ai trust e agli enti in possesso della qualifica di Onlus di cui all'art. 101, comma 8, secondo periodo del Codice del Terzo settore.».
 
Art. 23

Allegati tecnici

1. Con decreto direttoriale a firma del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS, gli allegati tecnici al decreto ministeriale n. 106/2020 saranno aggiornati e integrati, ove necessario, ai sensi dell'art. 40 dello stesso, in conformita' con le modifiche apportate dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

Il Ministro: Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 73