Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2026 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Enhertu»


Estratto determina IP n. 119 del 6 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ENHERTU 100 mg powder for concentrate for solution for infusion 1 vial autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/20/1508/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.
Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola
Confezione: ENHERTU 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino
Codice A.I.C.: 052873015 (in base 10) 1LFKTR (in base 32)
Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione
Composizione: un flaconcino di polvere per concentrato per soluzione per infusione contiene: Principio attivo: 100 mg di trastuzumab deruxtecan.
Eccipienti: L-istidina, L-istidina cloridrato monoidrato, saccarosio, polisorbato 80 (E433).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: ENHERTU 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino
Codice A.I.C.: 052873015
Classe di rimborsabilita': Cnn

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ENHERTU 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino
Codice A.I.C.: 052873015
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.