Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 marzo 2026
Modalita' di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise, che, nel dare attuazione, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di revisione del sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica, e' intervenuto a modificare, mediante l'articolo 1, comma 1, lettere m), n), o) e p), la disciplina relativa all'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica contenuta nel Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal citato decreto legislativo n. 43 del 2025 e, in particolare:
l'articolo 52, che sottopone ad accisa l'energia elettrica, stabilendo il momento in cui la relativa imposta diviene esigibile;
l'articolo 53, che individua i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa gravante sull'energia elettrica;
l'articolo 53-bis, che determina le modalita' di rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio previste per i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa;
l'articolo 54, recante disposizioni inerenti alla definizione dell'officina elettrica;
l'articolo 55, che reca disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa;
l'articolo 56, che disciplina particolari modalita' di pagamento dell'accisa;
l'articolo 56-bis, recante, in particolare, disposizioni per i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica;
Visto l'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che reca norme in materia di attivita' di vendita di energia elettrica a clienti finali;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, che indica criteri, modalita' e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della predetta legge n. 124 del 2017;
Visto l'articolo 56-ter del predetto testo unico n. 504 del 1995, che demanda ad uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle modalita' attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del medesimo testo unico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. Prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto necessario adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 56-ter del predetto testo unico al fine di stabilire le modalita' attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del medesimo testo unico;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
b) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) officina: l'officina elettrica di cui all'articolo 54 del TUA;
d) soggetti obbligati: i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica indicati all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, del TUA;
e) venditori: i soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, del TUA, che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali, inclusi i soggetti che esercitano officine senza consumare per uso proprio l'energia elettrica prodotta o acquistata;
f) autoproduttori: gli esercenti officine di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), del TUA, che utilizzano per uso proprio l'energia elettrica da essi prodotta;
g) consumatori per uso proprio:
1) gli autoproduttori;
2) i soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del TUA che utilizzano per uso proprio l'energia elettrica da essi acquistata;
h) consumatori-venditori: i soggetti obbligati esercenti officine che producono o acquistano energia elettrica che in parte consumano per uso proprio e in parte fatturano a consumatori finali;
i) soggetti obbligati a canone: i soggetti obbligati, esercenti officine non dotate di strumenti di misura dell'energia elettrica prodotta e consumata, che utilizzano per uso proprio l'energia elettrica prodotta e che corrispondono l'accisa mediante un canone annuo stabilito dall'ufficio di cui alla lettera o);
l) vettorianti: i soggetti di cui all'articolo 56-bis che eserciscono le reti di trasporto dell'energia elettrica;
m) dichiarazione semestrale: la dichiarazione di cui all'articolo 55, comma 1, del TUA;
n) PEC: il sistema della posta elettronica certificata di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale;
o) Ufficio competente: l'ufficio dell'ADM territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' ubicata l'officina oppure in relazione alla sede legale o amministrativa per i soggetti che non esercitano un'officina;
p) Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini del presente decreto, per l'individuazione del luogo di consumo dell'energia elettrica, si considerano distinti ambiti territoriali:
a) il territorio di ciascuna delle regioni a statuto speciale;
b) il territorio della Provincia autonoma di Trento;
c) il territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
d) l'insieme dei territori di tutte le regioni a statuto ordinario.
3. Ai fini del presente decreto, per individuare il momento della fornitura, mediante le reti di distribuzione, dell'energia elettrica a consumatori finali, si fa riferimento alle prescrizioni regolatorie con cui sono fissati i criteri per l'attribuzione temporale dei consumi di energia elettrica ai fini della fatturazione degli stessi ai consumatori finali.
 
Art. 2

Adempimenti preventivi a carico dei soggetti obbligati

1. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio o dell'autorizzazione ai soggetti obbligati che, rispettivamente, esercitano o non esercitano un'officina, i medesimi soggetti denunciano preventivamente, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, del TUA, la propria attivita' di vendita o di consumo per uso proprio dell'energia elettrica all'ufficio competente.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le societa' aventi sede legale nel territorio nazionale, designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che intendono fornire energia elettrica direttamente a consumatori finali nazionali, hanno l'obbligo di registrarsi presso l'ADM prima dell'inizio della predetta attivita' di fornitura.
3. Nella denuncia di cui al comma 1, i soggetti obbligati indicano:
a) i propri dati identificativi, quelli del legale rappresentante o dell'eventuale rappresentante negoziale, l'ubicazione della sede legale e della sede in cui e' custodita e resa disponibile la documentazione rilevante ai fini fiscali;
b) i quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio o che si prevede di cedere a consumatori finali anche sulla base dei contratti di vendita stipulati fino al momento della presentazione della medesima denuncia, suddivisi in relazione al trattamento tributario che il TUA prevede in relazione al loro impiego e, relativamente all'energia elettrica ceduta, anche in relazione a ciascun ambito territoriale;
c) se intendono esercitare un'officina, la relativa ubicazione unitamente agli estremi delle autorizzazioni non fiscali necessarie all'esercizio della medesima.
4. I soggetti obbligati allegano alla denuncia di cui al comma 1 la dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con cui il medesimo attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali e' prevista la pena della reclusione.
5. I soggetti obbligati tenuti all'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, di cui all'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, allegano, altresi', alla denuncia di cui al comma 1, una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesta la regolare iscrizione nel predetto elenco.
6. I soggetti obbligati che intendono esercitare un'officina allegano, altresi', alla denuncia di cui al comma 1:
a) lo schema sintetico degli apparati in essa presenti con l'indicazione, per i soggetti diversi dai soggetti obbligati a canone:
1) degli strumenti di misura di cui all'articolo 6, comma 12 e del collegamento elettrico di ciascuno di essi agli altri apparati dell'officina;
2) dei collegamenti degli impianti di generazione elettrica con gli impianti di altri soggetti obbligati o di consumatori finali a cui l'energia elettrica prodotta e' eventualmente ceduta;
3) dell'eventuale collegamento dell'officina con la rete di distribuzione;
b) un prospetto in cui sono indicate le percentuali relative ai quantitativi di energia elettrica destinati ai diversi impieghi con l'indicazione di quelli destinati ad usi per i quali e' prevista l'esenzione o una riduzione dell'accisa o la non applicazione del medesimo tributo, qualora il soggetto denunciante intenda impiegare l'energia elettrica in uso promiscuo;
c) la richiesta di applicazione, all'energia elettrica consumata, delle particolari modalita' di pagamento dell'accisa di cui all'articolo 56, comma 1, del TUA qualora il denunciante intenda esercitare l'officina in qualita' di soggetto obbligato a canone.
 
Art. 3

Controllo della denuncia

1. L'Ufficio competente verifica la completezza dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 2 e della documentazione a essa allegata, richiedendo, qualora necessario, al soggetto denunciante l'integrazione della denuncia medesima o la documentazione mancante; a tal fine l'Ufficio competente assegna al soggetto denunciante un termine non inferiore a dieci giorni.
2. Qualora la denuncia di cui all'articolo 2 sia presentata ai fini del rilascio della licenza di esercizio, l'ufficio competente, nell'ambito della verifica di cui al comma 1, riscontra altresi' che nello schema sintetico di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), i collegamenti tra gli apparati presenti nell'officina e tra questi e gli eventuali strumenti di misura garantiscano la tutela degli interessi erariali in materia di accisa sull'energia elettrica.
3. Nel caso in cui il soggetto denunciante non abbia i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio oppure la denuncia di cui all'articolo 2 o la documentazione ad essa allegata risultino incomplete, anche a seguito della richiesta di integrazione effettuata ai sensi del comma 1 oppure in caso di esito negativo della verifica effettuata ai sensi del comma 2, l'ufficio competente nega l'autorizzazione o la licenza di esercizio, previo contraddittorio, con provvedimento motivato che e' comunicato al soggetto denunciante.
 
Art. 4

Verifica tecnica dell'officina

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53-bis, comma 3, del TUA, per i soggetti obbligati che intendono esercitare un'officina, nel caso di esito positivo della verifica documentale di cui all'articolo 3, l'ufficio competente comunica al soggetto denunciante la data per la verifica tecnica degli impianti da effettuare con le modalita' di cui al comma 2.
2. L'ufficio competente esegue, nella data fissata ai sensi del comma 1 e in contraddittorio con il soggetto denunciante, la verifica tecnica presso l'officina, provvedendo a riscontrare che la configurazione della medesima officina, rappresentata nello schema allegato alla denuncia di cui all'articolo 2, risulti corrispondente a quella realizzata. Al termine delle operazioni di controllo, l'ufficio competente redige un processo verbale degli esiti della verifica, sottoscritto anche dal soggetto denunciante.
3. In caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al comma 2, l'ufficio competente adotta un provvedimento motivato di diniego della licenza di esercizio, dandone comunicazione al soggetto denunciante.
 
Art. 5

Cauzione

1. Riscontrata la completezza dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 2 e della relativa documentazione allegata nonche' l'effettiva disponibilita' della documentazione rilevante ai fini fiscali presso la sede indicata nella medesima denuncia e condotta positivamente la verifica tecnica dell'eventuale officina che il denunciante intende esercitare, l'ufficio competente determina, con apposito provvedimento comunicato al soggetto denunciante, l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-bis, comma 1, del TUA. Tale importo e' pari al quindici per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati nella medesima denuncia:
a) dai venditori, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno ceduti a consumatori finali;
b) dai consumatori per uso proprio, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio;
c) dai consumatori-venditori, relativamente ai quantitativi annui di energia elettrica che si stima saranno consumati per uso proprio e a quelli che si stima saranno ceduti a consumatori finali.
2. Ai fini della determinazione della cauzione prevista al comma 1, l'ufficio competente tiene conto anche dei dati eventualmente in suo possesso.
3. La cauzione di cui al comma 1 e' prestata con l'osservanza delle norme sulla contabilita' generale dello Stato. I documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione sono inviati all'ufficio competente, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al medesimo comma 1.
4. Qualora la cauzione prestata ai sensi del comma 1 non risulti idonea, l'ufficio competente ne da' comunicazione al soggetto denunciante, assegnandogli un termine di trenta giorni dalla data di notifica della stessa per trasmettere i documenti attestanti l'avvenuto adeguamento della cauzione. In caso di mancata trasmissione dei predetti documenti nel termine previsto, l'ufficio competente adotta un provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione o della licenza di esercizio che e' comunicato al denunciante.
 
Art. 6

Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio

1. L'ufficio competente, verificata l'idoneita' della cauzione prestata e riscontrato il versamento del diritto di licenza di cui all'articolo 63, comma 3, del TUA, qualora dovuto, rilascia al soggetto denunciante che non esercita un'officina l'autorizzazione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), del TUA, oppure, nel caso in cui il soggetto denunciante esercita un'officina, la licenza di esercizio di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera b), del medesimo TUA. All'atto del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio al soggetto obbligato e' attribuito un codice di accisa.
2. Unitamente al rilascio dell'autorizzazione o della licenza di cui al comma 1, l'ufficio competente comunica:
a) al venditore, la misura degli acconti mensili da versare nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui lo stesso procede alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta; i medesimi acconti sono determinati dall'ufficio competente, in relazione a ciascun ambito territoriale, in base ai quantitativi annui di energia elettrica, indicati nella denuncia di cui all'articolo 2, che si stima saranno ceduti e ai dati eventualmente in possesso dell'ufficio stesso;
b) al consumatore per uso proprio, la misura dell'acconto mensile da versare relativamente al mese in cui ha inizio il consumo di energia elettrica; tale acconto e' determinato dall'ufficio competente in base ai quantitativi annui di energia elettrica, indicati nella denuncia di cui all'articolo 2, che si stima saranno consumati e ai dati eventualmente in possesso del medesimo ufficio;
c) al consumatore-venditore, la misura degli acconti determinati ai sensi della lettera a), relativamente all'energia elettrica ceduta e dell'acconto determinato ai sensi della lettera b), relativamente all'energia elettrica consumata.
3. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia di cui all'articolo 2. La richiesta di integrazione di cui all'articolo 3, comma 1, la comunicazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, e la comunicazione di cui al medesimo articolo 5, comma 4, sospendono il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio; il medesimo termine riprende a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il soggetto denunciante provvede, rispettivamente, a integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o a trasmettere i documenti attestanti l'avvenuta costituzione o l'avvenuto adeguamento della cauzione, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Nel caso in cui il soggetto denunciante non adempia a quanto richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o dell'articolo 5, commi 3 e 4, il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio riprende a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini assegnati, ai sensi dei predetti articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 4.
4. L'autorizzazione o la licenza di esercizio rilasciata ai sensi del comma 1 e' revocata, previo contraddittorio, con provvedimento motivato dell'ufficio competente nei casi previsti dall'articolo 53-bis, comma 5, del TUA.
5. I soggetti ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o la licenza di esercizio comunicano all'ufficio competente ogni variazione dei dati contenuti nella denuncia di cui all'articolo 2 e nei documenti a essa allegati, ivi incluse le modifiche conseguenti a operazioni societarie straordinarie, quali la cessione o l'acquisizione di rami d'azienda inerenti alla vendita di energia elettrica. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data in cui le predette variazioni si sono verificate. Su richiesta dell'ufficio competente il soggetto obbligato di cui al presente comma fornisce ulteriori elementi o documenti a integrazione di quanto gia' in possesso dell'ufficio stesso.
6. Nel caso in cui le variazioni comunicate ai sensi del comma 5 comportino la necessita' di rilasciare una nuova autorizzazione o licenza di esercizio, i soggetti obbligati, unitamente alla comunicazione di cui al medesimo comma 5, presentano una nuova denuncia ai sensi dell'articolo 2. Qualora a seguito della medesima denuncia l'ufficio competente riscontri l'assenza delle condizioni per rilasciare una nuova autorizzazione o una nuova licenza di esercizio, nega la stessa con provvedimento motivato e, previo contraddittorio, procede alla revoca dell'autorizzazione o della licenza di esercizio gia' rilasciata.
7. I soggetti che presentano la denuncia di cui al comma 6 possono proseguire la propria attivita', utilizzando il codice di accisa di cui sono gia' in possesso, fino a quando non e' revocata l'autorizzazione o la licenza di esercizio precedentemente rilasciata.
8. In caso di cessazione dell'attivita' i soggetti obbligati ne danno comunicazione all'ufficio competente entro trenta giorni successivi alla medesima. Fermo restando il divieto di proseguire l'attivita' successivamente alla data comunicata per la cessazione, i predetti soggetti, con esclusione dei soggetti obbligati a canone, provvedono a effettuare i pagamenti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9, a presentare la dichiarazione semestrale entro la scadenza stabilita nonche' le comunicazioni mensili di cui all'articolo 11, ove previste.
9. In caso di cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 5, fermo restando il divieto di cedere energia elettrica a consumatori finali successivamente alla medesima cancellazione, il soggetto obbligato effettua i pagamenti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 e presenta la dichiarazione semestrale entro la scadenza stabilita nonche' le comunicazioni mensili di cui all'articolo 11.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, l'ufficio competente, ricevuta la dichiarazione semestrale, revoca l'autorizzazione o la licenza rilasciata ai sensi del presente articolo e svincola la cauzione prestata entro centottanta giorni successivi alla data della medesima revoca, fatto salvo il caso in cui occorra procedere all'escussione della cauzione.
11. Per i soggetti obbligati a canone, l'ufficio competente e il soggetto denunciante stipulano, entro trenta giorni dalla data del rilascio della licenza di esercizio, una convenzione per il pagamento dell'accisa sull'energia elettrica consumata, stabilendo il relativo canone annuo e le modalita' per il suo pagamento. Il canone e' determinato sulla base del periodo stimato di funzionamento delle apparecchiature dell'officina su base annua, della loro potenza e dell'utilizzo dell'energia elettrica previsto.
12. I quantitativi di energia elettrica complessivamente consumata dai soggetti obbligati esercenti officine, diversi dai soggetti obbligati a canone, sono determinati con specifici strumenti di misura, opportunamente collegati alle altre apparecchiature dell'officina e certificati da parte dei soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia; ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del TUA, l'ADM ha facolta' di prescrivere, in relazione alla potenza complessiva dell'officina, all'assetto impiantistico della stessa e alle modalita' di produzione e cessione dell'energia elettrica, l'acquisto e l'applicazione di ulteriori strumenti di misura in grado di rilevare i quantitativi di energia elettrica prodotta ed erogata.
 
Art. 7

Versamento dell'accisa

1. I soggetti obbligati, a esclusione dei soggetti obbligati a canone, corrispondono l'accisa dovuta in relazione a ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ogni mese del medesimo semestre nella misura pari:
a) per i venditori, all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale in cui e' consumata l'energia elettrica;
b) per i consumatori per uso proprio, all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente;
c) per i consumatori-venditori, alla somma degli importi dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente e dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale in cui e' consumata l'energia elettrica.
2. I soggetti obbligati a canone versano l'accisa dovuta, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, nella misura stabilita dall'ufficio competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 11.
3. Ai fini del comma 1, per data di emissione della bolletta si intende la data di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
Art. 8
Modalita' di presentazione e contenuto della dichiarazione semestrale ai fini dell'accertamento e della liquidazione del debito di imposta

1. I soggetti obbligati, a esclusione dei soggetti obbligati a canone, presentano la dichiarazione semestrale redatta conformemente al modello predisposto ai sensi dell'articolo 55, comma 14, del TUA e con le modalita' stabilite dalla determinazione del direttore dell'ADM ivi prevista.
2. La dichiarazione semestrale e' presentata, esclusivamente in forma telematica, per ciascun anno, entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d'imposta 1° gennaio - 30 giugno ed entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo con riferimento al periodo d'imposta 1° luglio - 31 dicembre.
3. Nella dichiarazione semestrale sono indicati i dati identificativi del soggetto obbligato, il periodo d'imposta e le somme versate, per ciascun ambito territoriale, a titolo di acconto, nel medesimo periodo. Inoltre, nella dichiarazione semestrale:
a) i venditori riportano, con riguardo a ciascun ambito territoriale, l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali;
b) i consumatori per uso proprio riportano i quantitativi complessivi di energia elettrica consumati per uso proprio nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce e le relative aliquote di accisa vigenti al momento del consumo;
c) i consumatori-venditori riportano, con riguardo a ciascun ambito territoriale, l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali; i medesimi soggetti indicano altresi' i quantitativi complessivi di energia elettrica consumati per uso proprio nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce e le relative aliquote di accisa vigenti al momento del consumo.
4. Nella dichiarazione semestrale sono altresi' riportate:
a) dai venditori, suddivise per ambito territoriale, le somme a debito o a credito risultanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di accisa, con riguardo ai quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette o nelle fatture emesse nel semestre di riferimento e quanto versato, a titolo di acconto della medesima imposta, nello stesso semestre;
b) dai consumatori per uso proprio, le somme a debito o a credito risultanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di accisa, con riguardo ai quantitativi di energia elettrica consumati nel semestre di riferimento e quanto versato, a titolo di acconto della medesima imposta, nello stesso semestre;
c) dai consumatori-venditori, le somme a debito o a credito risultanti dalla differenza tra quanto dovuto complessivamente a titolo di accisa, con riguardo ai quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio e ai quantitativi indicati nelle bollette o nelle fatture emesse, per ciascun ambito territoriale, nel semestre di riferimento e quanto versato, a titolo di acconto della medesima imposta, nello stesso semestre.
5. Nel caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso del semestre, il periodo d'imposta coincide con la frazione del semestre in cui il soggetto obbligato ha svolto la propria attivita'.
6. I soggetti obbligati diversi dai soggetti obbligati a canone indicano, nella prima dichiarazione semestrale presentata, gli importi versati rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c).
7. Con determinazione del direttore dell'ADM sono definiti, ai sensi dell'articolo 55, comma 14, del TUA, elementi specifici da inserire nella dichiarazione semestrale. I quantitativi di energia elettrica indicati nella dichiarazione semestrale sono espressi in chilowattora.
 
Art. 9

Conguaglio derivante dalla dichiarazione semestrale

1. Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti obbligati versano le somme a debito di cui all'articolo 8, comma 4. Per i venditori e, limitatamente all'accisa relativa all'energia elettrica ceduta a consumatori finali nello stesso ambito territoriale, per i consumatori-venditori, tale versamento e' effettuato con riguardo a ciascun ambito territoriale. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino, con riferimento ad un determinato ambito territoriale, somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa, relativi allo stesso ambito territoriale, fino al loro completo esaurimento. Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia cessato la propria attivita' o non intenda portare in detrazione, in tutto o in parte, le predette somme versate in eccedenza, lo stesso presenta apposita istanza all'ufficio competente dell'ADM per ottenere il rimborso totale o parziale delle medesime somme ai sensi dell'articolo 14 del TUA; tali somme sono rimborsate in denaro dall'ufficio competente secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. Qualora vengano rimborsate somme relative ad uno degli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), b) o c), le stesse sono considerate dall'ADM nella determinazione dell'accisa spettante alle regioni e alle province autonome in base ai rispettivi statuti.
2. Fermo restando quanto previsto dal TUA in materia di sanzioni, qualora dal controllo della dichiarazione semestrale e dai dati eventualmente in suo possesso l'ufficio competente accerti che il soggetto obbligato abbia versato, per il relativo periodo d'imposta, un'accisa inferiore a quella dovuta, notifica al medesimo soggetto un avviso di pagamento; in tali casi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15 del TUA. Qualora il soggetto obbligato non effettui il versamento entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del TUA, l'ufficio competente provvede ad escutere la cauzione dandone comunicazione al medesimo soggetto; trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, qualora ricorrano le condizioni ivi previste.
3. Qualora dal controllo della dichiarazione semestrale l'ufficio competente accerti che il soggetto obbligato abbia versato una somma a titolo di accisa in eccedenza rispetto a quella effettivamente dovuta senza aver esposto il relativo credito spettante oppure avendolo esposto in misura inferiore a quello effettivamente spettante, il medesimo ufficio provvede ad informarne lo stesso soggetto ai fini dell'eventuale detrazione della medesima somma dai successivi versamenti di accisa relativi allo stesso ambito territoriale o ai fini della richiesta del relativo rimborso.
 
Art. 10

Adeguamento della cauzione

1. I soggetti obbligati adeguano l'importo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 5 in modo che la stessa sia non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti; l'adeguamento e' effettuato, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 3, entro la fine del mese successivo al predetto trimestre. Il soggetto obbligato trasmette all'ufficio competente i documenti attestanti l'avvenuto adeguamento della cauzione entro dieci giorni dalla data in cui il medesimo e' effettuato.
2. Nel caso in cui la cauzione, determinata ai sensi dell'articolo 5 oppure adeguata ai sensi del comma 1, risulti non idonea in base ai dati in possesso dell'ADM, anche acquisiti attraverso lo scambio di informazioni di cui all'articolo 55, comma 15, del TUA, l'ufficio competente provvede a rideterminarne l'importo dandone comunicazione al soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del TUA. Il soggetto obbligato adegua la cauzione e trasmette i relativi documenti all'ufficio competente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
3. In caso di mancata trasmissione dei documenti attestanti l'avvenuto adeguamento della cauzione nei termini previsti ai commi 1 e 2, l'ufficio competente, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del TUA, adotta un provvedimento motivato di revoca dell'autorizzazione o della licenza che e' comunicato al soggetto obbligato.
4. Se la cauzione viene escussa da parte dell'ufficio competente e il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo superiore, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, al doppio della cauzione gia' escussa, il medesimo ufficio ridetermina l'importo della cauzione, in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi, dandone comunicazione al soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del TUA. Il soggetto obbligato adegua la cauzione e trasmette i relativi documenti all'ufficio competente entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione; in caso di mancato adempimento l'autorizzazione o la licenza e' revocata, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del TUA.
5. L'importo della cauzione rideterminato ai sensi del comma 4 permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma.
 
Art. 11

Comunicazioni mensili

1. I venditori comunicano all'ufficio competente, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso nonche' gli altri elementi specifici individuati nei modelli predisposti ai sensi dell'articolo 55, comma 14, del TUA. Nella medesima comunicazione i soggetti di cui al presente comma espongono, altresi', l'importo della relativa accisa, anche ai fini dell'eventuale adeguamento della cauzione di cui all'articolo 10. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2026.
 
Art. 12

Indicazioni da riportare in bolletta

1. I soggetti obbligati, anche al fine dell'esercizio del diritto di rivalsa di cui all'articolo 53, comma 1, del TUA, indicano nelle fatture relative alla cessione di energia elettrica o nelle bollette di pagamento, emesse nei confronti dei consumatori finali, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la fattura o la bolletta si riferisce specificandone l'impiego, le aliquote di accisa applicate per ciascuno scaglione di consumo, l'eventuale esenzione o non applicazione dell'accisa qualora prevista per l'impiego indicato e l'accisa complessivamente applicata in relazione ai consumi.
2. In ciascuna delle fatture o bollette di cui al comma 1 le aliquote di accisa da applicare ai quantitativi di energia elettrica fatturati sono quelle vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
 
Art. 13

Adempimenti dei vettorianti

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 2 per i soggetti obbligati, i vettorianti comunicano, ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 1, del TUA, l'avvio della propria attivita' all'ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione alla sede legale.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, l'ubicazione della sede legale e del luogo in cui viene custodita la documentazione rilevante ai fini fiscali nonche' il legale rappresentante o eventualmente quello negoziale.
3. A ciascun soggetto di cui al comma 1 e' assegnato, dall'ufficio di cui al medesimo comma 1, un codice identificativo.
4. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'ufficio di cui al medesimo comma 1 ogni variazione dei dati di cui al comma, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata.
5. I vettorianti presentano all'ADM, entro il mese di marzo di ciascun anno e in forma esclusivamente telematica, una dichiarazione riepilogativa nella quale sono indicati il proprio codice identificativo e il quantitativo di energia elettrica complessivamente trasportato rilevato nelle stazioni di misura nell'anno solare precedente a quello in cui la dichiarazione e' presentata.
 
Art. 14

Adempimenti dei produttori di energia elettrica
diversi dai soggetti obbligati

1. I soggetti, diversi dai soggetti obbligati, che esercitano un'officina collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e che produce energia elettrica con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b), e d) del TUA o con le modalita' di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c), del TUA con potenza disponibile superiore a 50 kW, comunicano, ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 3, del medesimo TUA, l'avvio della propria attivita' all'ufficio competente.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati i dati caratteristici dell'officina e il luogo in cui e' ubicata, la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, l'ubicazione della sede legale e del luogo in cui viene custodita la documentazione rilevante ai fini fiscali nonche' il rappresentante legale o eventualmente quello negoziale. Nella predetta comunicazione i soggetti di cui al comma 1 attestano la cessione alla rete dell'intero quantitativo di energia elettrica prodotto.
3. A ciascun soggetto di cui al comma 1 e' assegnato, dall'ufficio di cui al comma 1, un codice identificativo.
4. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'ufficio di cui al comma 1 ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita' entro trenta giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.
5. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ADM, entro il mese di marzo di ciascun anno e in forma esclusivamente telematica, una comunicazione nella quale sono indicati il proprio codice identificativo e i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente.
 
Art. 15

Disposizioni particolari per l'applicazione
dell'accisa sull'energia elettrica

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, lettera a), del TUA e' esente l'energia elettrica consumata nelle officine collegate stabilmente alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e costituite principalmente da impianti di accumulazione, aventi la finalita' di garantire la capacita' di produrre elettricita'.
2. Per l'energia elettrica, prodotta con impianti, aventi potenza disponibile superiore a 20 kW, azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, non trova applicazione l'esenzione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA se la stessa energia elettrica e' consumata al di fuori del sito di produzione o da soggetti diversi dall'autoproduttore.
 
Art. 16

Disposizioni particolari per i casi di esclusione
dal campo di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica

1. Il consumatore finale puo' richiedere, al venditore o al consumatore-venditore, di non applicare l'accisa sull'energia elettrica utilizzata negli impieghi per i quali il TUA ne esclude l'applicazione. A tal fine, il predetto consumatore finale presenta al venditore o al consumatore-venditore una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 445/2000, nella quale indica la tipologia degli impieghi e la modalita' di utilizzo dell'energia elettrica nonche' il quantitativo stimato della medesima energia elettrica che prevede di utilizzare annualmente nei predetti impieghi.
2. I soggetti obbligati di cui al comma 1, riscontrato che gli impieghi dichiarati ai sensi del comma 1 rientrano tra quelli per i quali il TUA esclude l'applicazione dell'accisa, provvedono, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, a non applicare l'accisa sui quantitativi di energia elettrica rientranti nei predetti impieghi. In caso di variazione del venditore o del consumatore-venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la richiesta e la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla variazione; il venditore o il consumatore-venditore garantisce in tal caso la continuita' del trattamento fiscale.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dai soggetti obbligati di cui al comma 1 all'ufficio competente per finalita' di controllo, entro trenta giorni dalla ricezione; nelle dichiarazioni semestrali i medesimi soggetti indicano l'elenco dei consumatori finali a cui, nel semestre di riferimento, hanno fornito energia elettrica senza l'applicazione dell'accisa e i relativi quantitativi.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal TUA, qualora dai controlli effettuati sui dati trasmessi ai sensi del presente articolo, l'ufficio competente accerti che agli impieghi dell'energia elettrica effettivamente riscontrati compete, per una parte o per la totalita' dei consumi, l'applicazione dell'accisa, lo stesso ufficio provvede al recupero dell'accisa dovuta dal soggetto obbligato in relazione agli impieghi accertati, con le modalita' di cui all'articolo 15 del TUA. Il medesimo soggetto obbligato puo' esercitare, relativamente agli importi dal medesimo versati, il diritto di rivalsa sul consumatore finale.
 
Art. 17

Disposizioni per l'applicazione di aliquote di accisa ridotte
o di esenzioni dall'accisa sull'energia elettrica

1. Il consumatore finale che sottoscrive un contratto di fornitura di energia elettrica, al fine del riconoscimento dell'aliquota ridotta o dell'esenzione dall'accisa prevista dal TUA presenta al venditore o al consumatore-venditore una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con la quale indica l'impiego cui l'energia elettrica e' destinata nel luogo di fornitura.
2. L'applicazione dell'aliquota ridotta o dell'esenzione di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al medesimo comma 1. In caso di variazione del venditore o del consumatore-venditore, il consumatore finale presenta nuovamente la dichiarazione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla variazione; il venditore o il consumatore-venditore garantisce in tal caso la continuita' del trattamento fiscale.
3. I soggetti obbligati di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'ufficio competente che ne fa richiesta, una copia della dichiarazione di cui al comma 1 per gli eventuali controlli tesi a riscontrare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime fiscale applicato ai sensi del comma 1 dai medesimi soggetti obbligati.
4. Fatta salva l'applicazione delle norme previste in materia di sanzioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dal TUA, qualora l'ufficio competente ai fini dei controlli accerti che agli impieghi effettivamente riscontrati dell'energia elettrica non compete, per una parte o per la totalita' dei consumi, l'aliquota ridotta o l'esenzione dall'accisa, provvede al recupero, nei confronti del soggetto obbligato di cui al comma 1, della eventuale maggiore accisa relativa agli impieghi accertati, con le modalita' di cui all'articolo 15 del TUA. Il medesimo soggetto obbligato puo' esercitare, relativamente all'importo oggetto del predetto recupero d'accisa, il diritto di rivalsa sul consumatore finale.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55, comma 10, del TUA, i soggetti obbligati di cui al comma 1 trasmettono all'ADM, unitamente alla dichiarazione semestrale, i dati identificativi dei consumatori finali ai quali sono stati fatturati, nel semestre di riferimento, quantitativi di energia elettrica cui risulta applicata l'aliquota ridotta o l'esenzione dall'accisa e i relativi quantitativi. La trasmissione avviene esclusivamente in formato elettronico secondo le modalita' che saranno stabilite dall'ADM.
 
Art. 18

Uso promiscuo dell'energia elettrica

1. Ai fini del presente decreto per uso promiscuo dell'energia elettrica si intende la pluralita' di impieghi della medesima energia elettrica, fornita ad un consumatore finale attraverso un unico punto di prelievo, ai quali risultano applicabili, con riguardo ai relativi consumi, aliquote di accisa differenti, aliquote ridotte, l'esenzione dall'accisa o l'esclusione dalla sottoposizione al medesimo tributo.
2. In caso di uso promiscuo dell'energia elettrica, il consumatore finale puo' richiedere al venditore o al consumatore-venditore l'applicazione, ai quantitativi di energia elettrica consumati, delle aliquote di accisa afferenti ai differenti impieghi, dell'esenzione o dell'esclusione dall'applicazione dell'accisa qualora prevista. A tal fine, nella predetta richiesta, il consumatore finale indica le percentuali, arrotondate alla prima cifra decimale, dei consumi relativi ai differenti impieghi rispetto al consumo totale di elettricita'; nella richiesta e' altresi' indicato il quantitativo di energia elettrica che il consumatore finale stima di utilizzare annualmente.
3. Alla richiesta di cui al comma 2 e' allegata una dichiarazione del consumatore finale, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il medesimo soggetto attesta, in relazione alla fornitura di energia elettrica, l'attivita' economica svolta e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un trattamento tributario differenziato oppure per la non sottoposizione all'accisa; alla richiesta di cui al comma 2 e' allegata, altresi', una relazione tecnica, relativa alla determinazione delle percentuali di cui al medesimo comma 2, asseverata da un tecnico iscritto in uno degli Albi dei soggetti abilitati secondo la normativa vigente.
4. Il venditore o il consumatore-venditore applica, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, le differenti aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa, sulla base delle percentuali indicate dal consumatore finale ai sensi del comma 2 e asseverate con la relazione tecnica di cui al comma 3.
5. Le richieste di cui al comma 2, unitamente alle dichiarazioni e alle relazioni tecniche a esse allegate e le comunicazioni di variazione di cui al comma 7 sono trasmesse dal venditore o dal consumatore-venditore all'ufficio competente entro trenta giorni dalla data in cui gli stessi soggetti hanno ricevuto le medesime. Gli stessi soggetti allegano alla dichiarazione semestrale l'elenco dei consumatori finali nei confronti dei quali sono state emesse fatture, nel semestre a cui la dichiarazione si riferisce, per quantitativi di energia elettrica impiegati in uso promiscuo con l'indicazione dei medesimi quantitativi.
6. L'ufficio competente puo' riscontrare, per le forniture relative ai consumatori finali di cui al comma 2, la sussistenza dei presupposti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e richiedere al venditore o al consumatore-venditore ulteriori elementi o documenti per verificare le percentuali di ripartizione dell'energia elettrica consumata di cui al predetto comma 2. Il medesimo ufficio puo' rideterminare le medesime percentuali provvedendo a comunicarle al soggetto obbligato ai fini del recupero dell'eventuale accisa dovuta e non applicata.
7. Qualora, in costanza di fornitura, si verifichi una variazione negli impieghi dell'energia elettrica che comporti la modifica delle percentuali di cui al comma 2, come eventualmente rideterminate ai sensi del comma 6, per oltre 0,5 punti percentuali, il consumatore finale comunica tale variazione al venditore o al consumatore-venditore entro quindici giorni dalla data in cui la variazione stessa si e' verificata, indicando le percentuali rideterminate a seguito della predetta variazione e la lettura del misuratore installato nel punto di prelievo dell'energia elettrica quale risulta al momento della variazione stessa. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione di cui al comma 3 e una nuova relazione tecnica redatta ai sensi del medesimo comma 3.
 
Art. 19

Rete di distribuzione interna di energia elettrica

1. Ai fini del presente decreto per «rete interna di energia elettrica», si intende una rete privata di distribuzione dell'energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, collegata ad un punto di prelievo attraverso il quale la medesima energia elettrica e' messa a disposizione, in tutto o in parte, del relativo titolare e di una pluralita' di utilizzatori nell'ambito del medesimo sito.
2. Il titolare del punto di prelievo comunica al venditore la sussistenza della rete di cui al comma 1.
3. La misurazione dell'energia elettrica consumata dagli utilizzatori di cui al comma 1 e' effettuata attraverso misuratori interni denunciati dal titolare del punto di prelievo all'ufficio competente.
4. L'utilizzatore della rete di cui al comma 1 che supera la soglia di consumo mensile di 1.200.000 kWh, trasmette al titolare del punto di prelievo una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale attesta detto superamento; la suddetta dichiarazione e' trasmessa dal titolare del punto di prelievo al venditore. Nel caso in cui il titolare del punto di prelievo superi la predetta soglia, lo stesso trasmette al venditore una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale attesta il detto superamento.
5. L'addebito dell'accisa afferente all'intera fornitura di energia elettrica deve risultare dalle fatturazioni emesse dal venditore al titolare del punto di prelievo; le fatture emesse dal medesimo titolare nei confronti degli utilizzatori di cui al comma 1 riportano il corrispettivo senza indicazione dell'accisa.
6. Ai fini del presente decreto per sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, si intende un sito unitario nel quale, pur essendo presenti elementi di discontinuita', si realizzino produzioni o attivita' tra loro integrate.
 
Art. 20

Scambio di informazioni

1. I dati di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del TUA e i dati relativi ai quantitativi aggregati mensili di energia elettrica di cui all'articolo 53-bis, comma 8, del medesimo TUA, sono messi a disposizione dall'ADM alla Guardia di finanza. L'ADM e la Guardia di finanza assicurano il coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli nel settore dell'energia elettrica, anche mediante lo sviluppo dell'interoperabilita' dei propri sistemi informativi di rendicontazione e monitoraggio delle attivita' ispettive, garantendo lo scambio dei dati relativi all'esito dei controlli e gli atti interessati dal processo di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005.
 
Art. 21

Utilizzo della PEC

1. Fatta eccezione per le dichiarazioni semestrali di cui all'articolo 8 e le comunicazioni mensili di cui all'articolo 11, ogni atto, da presentare all'ADM ai sensi del presente decreto, e' trasmesso mediante PEC.
 
Art. 22

Disposizioni transitorie

1. I soggetti obbligati gia' in possesso dell'autorizzazione alla vendita di energia elettrica o della licenza di esercizio alla data del 31 dicembre 2025, proseguono la propria attivita' integrando eventualmente, in aderenza a quanto previsto dal presente decreto, la documentazione gia' in possesso dell'ADM. I medesimi soggetti adeguano l'importo della cauzione secondo le modalita' previste dall'articolo 10, comma 1, a partire dal 1° aprile 2026.
2. Per i contratti di fornitura di energia elettrica in essere al 31 dicembre 2025, le dichiarazioni gia' presentate dai consumatori finali ai fini del riconoscimento dell'esclusione dall'accisa sull'energia elettrica nelle ipotesi previste dal TUA, adempiono all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1.
3. Per i contratti di fornitura di energia elettrica in essere al 31 dicembre 2025 le dichiarazioni gia' presentate ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'accisa nelle ipotesi previste dal TUA, adempiono all'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1.
4. Le dichiarazioni e le relazioni tecniche gia' eventualmente presentate con riguardo all'applicazione dell'accisa in caso di uso promiscuo dell'energia elettrica, relativamente a forniture in essere al 31 dicembre 2025, adempiono all'obbligo di cui all'articolo 18, comma 3, qualora non siano cambiate le condizioni per la determinazione delle percentuali, indicate nelle predette relazioni tecniche, in riferimento alla tipologia degli impieghi dell'energia elettrica.
5. I soggetti diversi dai soggetti obbligati che esercitano un'officina, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d) del TUA o con le modalita' di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c), del medesimo TUA con potenza disponibile superiore a 50 kW, gia' in attivita' alla data del 31 dicembre 2025, adempiono all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, inviando, entro il 31 marzo 2026, all'ufficio competente, una comunicazione, nella quale riportano i dati indicati nell'articolo 14, comma 2, primo periodo, nonche' il codice identificativo, qualora ne siano gia' in possesso. Nella medesima comunicazione i predetti soggetti confermano la cessione alla rete dell'intero quantitativo di energia elettrica prodotto.
6. I soggetti gia' titolari, alla data del 31 dicembre 2025, di impianti di produzione di energia elettrica azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW e che cedono la medesima energia a consumatori finali, presentano la denuncia di cui all'articolo 2 entro il 31 marzo 2026.
 
Art. 23

Disposizioni varie

1. L'ADM pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato dei venditori e dei consumatori-venditori muniti dell'autorizzazione o della licenza di esercizio.
 
Art. 24

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2026

Il Vice Ministro: Leo