Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2026
Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;
Visto l'art. 1, comma 290 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;
Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;
Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° al 28 febbraio 2026, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del decreto previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al quinto giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi.
 
Art. 2

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 27,3 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 28 febbraio 2026, pari a 30,2 milioni di euro in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2026

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti Il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 211