Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 luglio 2025
Rimborso delle minori entrate, per gli anni 2023 e 2024, relative al canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni, le province e le citta' metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
Visto l'art. 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le citta' metropolitane istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale, a norma del successivo comma 838, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto l'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che individua i comuni, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto l'art. 1, comma 998, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono stabiliti i criteri e definite le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997;
Visto l'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in base al quale, per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019;
Visto il medesimo art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 17-ter e che - per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione - e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale dispone che, per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del citato comma 751, il fondo di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, e' incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale dispone che per l'anno 2024, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145 del 2018, non sono dovuti i canoni di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019 e che, per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, il fondo di cui al comma 1 dell'art. 17-ter del decreto-legge n. 183 del 2020 e' incrementato, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro;
Visto il citato art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, in base al quale, ai fini della determinazione del rimborso ai comuni, si applicano i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019 e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 14 agosto 2019 e in particolare l'art. 4, comma 2, il quale dispone che le minori entrate sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalita' determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze 1° marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024, con cui e' stato predisposto il modello per la comunicazione da parte dei comuni interessati delle minori entrate conseguenti all'applicazione dell'art. 1, comma 751 della legge n. n. 197 del 2022 e dell'art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023;
Considerato che le risorse del fondo di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come rifinanziato dall'art. 1, comma 751, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'annualita' 2023 e dall'art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'annualita' 2024, sono iscritte nel conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 aprile 2025;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente decreto e' determinato il rimborso spettante ai comuni interessati dal minor gettito derivante dall'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) per l'annualita' 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per l'annualita' 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Le fattispecie oggetto del rimborso di cui al comma 1, sono individuate dall'art. 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamato dall'art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022 e dall'art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 e si riferiscono alle insegne di esercizio la cui esposizione e' effettuata a norma dell'art. 1, comma 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' alle occupazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 819, lettera a) e comma 837 della legge n. 160 del 2019, relative alle attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
 
Allegato 1
Nota metodologica concernente il rimborso delle minori entrate 2023 e
2024 relative al canone unico patrimoniale a favore dei comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016
nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'art. 1, comma 751, della legge n. 197/2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 1, comma 997, della legge n. 145/2018, ha previsto per l'anno 2023 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 della legge n. 160/2019 e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui all'art. 1, commi da 837 a 847 della legge n. 160/2019.
L'esenzione in esame riguarda le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016.
L'art. 1, comma 427, della legge n. 213/2023 ha successivamente prorogato per l'anno 2024 l'esenzione dal pagamento dei canoni sopra citati.
Ai fini del ristoro delle minori entrate le disposizioni sopra citate hanno incrementato il fondo, di cui all'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020, rispettivamente di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Per il riparto degli importi stanziati si provvede previa emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' e autonomie locali.
L'art. 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020 prevede altresi' che per il rimborso in esame si applicano i criteri e le modalita' stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 agosto 2019 e con il decreto del direttore generale delle finanze del 27 settembre 2019 e utilizzate per determinare il ristoro del minor gettito derivante dalle esenzioni relative agli anni dal 2019 al 2022.
In particolare, per il rimborso delle minori entrate afferenti alle precedenti annualita' era stata prevista una procedura di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al Dipartimento delle finanze da parte degli enti interessati con la successiva definizione dell'importo da ristorare sulla base di una metodologia condivisa con ANCI, tenendo conto delle comunicazioni trasmesse dai comuni.
Pertanto, con il decreto del direttore generale delle finanze del 1° marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024, sono stati definiti i termini e le modalita' di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate 2023 e 2024 da parte dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, la trasmissione dei dati richiesti doveva avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui il modello di dichiarazione era reso disponibile nell'area riservata del Portale del Federalismo fiscale.
Al mese di luglio 2024 hanno inviato i dati richiesti solo sessanta enti, di cui cinquantacinque comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 e ammessi alla procedura in esame mentre i restanti cinque comuni, non inseriti nei predetti allegati, non sono stati inclusi nella stima del ristoro.
Considerato che i comuni che hanno inviato la comunicazione non esauriscono la platea degli interessati, con il successivo comunicato del 19 luglio 2024 i comuni, che non avevano ancora effettuato la trasmissione, sono stati invitati a inviare quanto dovuto entro la data del 16 settembre 2024.
Per effetto di tale sollecito, le comunicazioni da parte degli enti sono incrementate a novantaquattro di cui ulteriori tre comuni non inseriti negli allegati. Complessivamente il numero dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016 e considerati per la quantificazione del rimborso in esame risulta pari a ottantasei.
Per ciascun ente gli importi comunicati e chiesti a ristoro per le insegne di esercizio e le occupazioni di cui all'art. 1, comma 819 e per le occupazioni di cui all'art. 1, comma 837, della legge n. 160/2019, in conformita' a quanto richiesto dal decreto del direttore generale delle finanze del 1° marzo 2024, sono stati valutati tenendo conto anche dei valori risultanti dai bilanci di rendiconto riferiti all'esercizio finanziario 2018 (ultima annualita' prima dell'esenzione).
In particolare, al fine di contemperare la richiesta di rimborso di ogni comune, nel limite dello stanziamento complessivo previsto, con una valutazione di coerenza riferita al gettito accertato nell'esercizio 2018, effettivamente riscosso dagli enti prima del periodo di esenzione, sono state effettuate le seguenti operazioni.
In primo luogo, e' stato simulato il ristoro sia sulla base delle richieste degli enti interessati sia tenendo conto degli accertamenti dell'esercizio 2018. A ciascuna componente e' attribuito un peso del 50% del valore dello stanziamento previsto per ciascun anno e alla fine del processo di stima e' stato applicato un correttivo in base al quale l'importo determinato per ciascun ente deve rientrare in un range compreso tra il 25% e l'85% di quanto indicato da ogni comune per l'anno 2023 e tra il 30% e il 90% per l'anno 2024.
I comuni che hanno trasmesso una certificazione per uno solo degli anni 2023 o 2024 sono stati ammessi al riparto dello stanziamento relativo all'unica annualita' per la quale hanno presentato richiesta.
Negli allegati 2 e 3 si riportano gli importi definiti per ciascun comune per effetto della metodologia indicata e considerando il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dal CUP di cui all'art. 1 sono determinate sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, comma 751 della legge n. 197 del 2022, dall'art. 1, comma 427 della legge n. 213 del 2023 e dal decreto del direttore generale delle finanze del 1° marzo 2024.
2. Gli importi dovuti ai comuni di cui all'art. 1, per gli anni 2023 e 2024, sono determinati sulla base della nota metodologica di cui all'allegato 1 e indicati negli allegati 2 e 3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Il Ministero dell'interno eroga con proprio provvedimento le somme dovute per gli anni 2023 e 2024.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2025

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti Il Ministro dell'interno
Piantedosi