| Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 31 dicembre 2025 |
| Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale dell'Umbria n. 39 del 23 dicembre 2022 (Comune di Preci), n. 11 del 15 luglio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022 (Comune di Norcia). (Ordinanza speciale n. 145/2025). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, relativamente ai seguenti numeri: n. 9) immobile di via Catani, 5, per euro 823.877,04, integralmente a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020; n. 10) immobile di via Catani, 9, per euro 881.717,09, integralmente a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020; Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0030840-A-05/08/2025, con cui l'USR Umbria, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruita' economica dei progetti esecutivi relativi ai suddetti interventi, entrambi in aumento rispetto all'importo originario, nei seguenti termini: via Catani, 5, euro 1.196.269,46 in aumento di euro 372.392,42 rispetto all'importo preventivato di euro 823.877,04; via Catani, 9, euro 1.280.253,21 in aumento di euro 398.536,12 rispetto all'importo preventivato di euro 881.717,09, di cui euro 378.742,72 a valere sulla contabilita' speciale ed euro 19.793,40 presumibilmente a valere sul conto termico; Ritenuto di incrementare gli importi stanziati per i suddetti interventi nei seguenti termini, entrambi a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023, per un importo complessivo pari a 770.928,54, cosi' suddiviso: via Catani, 5, incremento per euro 372.392,42; via Catani, 9, incremento per euro 378.742,72; Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 39 del 2022 nei seguenti termini: l'art. 1, comma 2, relativamente al n. 9), e' sostituito dal seguente «9. immobile di via Catani, 5, per complessivi euro 1.196.269,46 di cui euro 823.877,04, a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, ed euro 372.392,42, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»; l'art. 1, comma 2, relativamente al n. 10), e' sostituito dal seguente «10. immobile di via Catani, 9, per complessivi euro 1.280.253,21, di cui euro 881.717,09, a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, euro 19.793,40 presumibilmente a valere sul conto termico ed euro 378.742,72 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»; Vista la nota dell'USR Umbria, acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0046672-A-25/11/2025, con cui si propone l'inserimento nell'ordinanza speciale n. 39 del 2022 di due ulteriori interventi in Comune di Preci, di cui contestualmente attesta la congruita' dei costi, identificandoli nei seguenti termini: intervento di ricostruzione degli appartamenti siti in via Martiri d'Ungheria, un edificio residenziale pubblico inagibile a causa del sisma, che presenta evidenti e preoccupanti segni di deterioramento essenzialmente riconducibili al non utilizzo prolungato dell'edificio, che riveste anche valenza strutturale al fine della stabilita' della soprastante via Umberto I, importate via di accesso al centro abitato. L'intervento risulta anche inserito in data 3 settembre 2021 nel «Censimento e stima del danno delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del Centro Italia» SOSE con una superfice di 500 mq ed un importo di euro 650.000,00 pari a quello presente nella «richiesta inserimento intervento in ordinanza opere pubbliche residenziali» fatta dal Comune di Preci. La sima economica conduce ad un parametrico di circa euro 1.300,00/mq e pertanto, in riferimento ad interventi della stessa tipologia, l'USR ne ritiene congruo l'importo. Il ripristino dell'edificio permetterebbe di riqualificare un ambito funzionale strategico che investe un'ampia porzione del capoluogo di Preci posta sul lato ovest e facilmente accessibile in quanto la via risulta agevolmente carrabile; intervento di rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione di Saccovescio, gravemente colpita dagli eventi sismici del 2016, con conseguenti danni alle infrastrutture pubbliche, alla pavimentazione stradale e ai sottoservizi primari. Gli interventi sinora programmati nell'ambito della ricostruzione pubblica non risultano sufficienti a garantire il ripristino completo delle condizioni di sicurezza, funzionalita' e fruibilita' dell'area e la situazione attuale determina criticita' rilevanti sotto il profilo della pubblica incolumita', della mobilita' locale e dell'adeguata dotazione dei servizi essenziali. L'intervento di rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione di Saccovescio costituisce dunque un'opera pubblica essenziale per il completo recupero urbano e funzionale del territorio la cui realizzazione favorirebbe la piena agibilita' dell'area, la sicurezza dei residenti e la valorizzazione del contesto socio-economico locale, ancora fortemente compromesso dagli effetti del sisma. L'intervento risulta anche inserito in data 3 settembre 2021 nel «Censimento e stima del danno delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del Centro Italia» SOSE con una superfice lorda dell'intervento pari a 2.500 mq ed un importo di euro 1.500.000,00 pari a quello presente nella «richiesta inserimento intervento in ordinanza opere pubbliche residenziali» fatta dal Comune di Preci. La sima economica conduce ad un parametrico di circa euro 600,00/mq e pertanto, in riferimento ad interventi della stessa tipologia, vista l'entita' la documentazione, l'USR ne ritiene congruo l'importo richiesto; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Preci, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario, allegato n. 1 alla presente ordinanza; Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica degli interventi sopra descritti, di incrementare gli importi stanziati per i suddetti interventi per complessivi euro 2.150.000,00, in entrambi i casi a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; Ritenuto, per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 39 del 2022 aggiungendo all'art. 1, comma 2, i seguenti punti: 25) edificio residenziale pubblico di via Martiri d'Ungheria, per euro 650.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 26) rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione di Saccovescio per euro 1.500.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 39 del 2022 nei seguenti termini: l'art. 1, comma 2, ultimo, inciso, e' sostituito dal seguente: «per un importo complessivo di euro 37.033.928,65, di cui euro 11.463.132,76 a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 11.463.132,76 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.» l'art. 11, comma 1 e' sostituito dal seguente «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 37.033.928,65; gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 8.050.000,00 e per un importo pari ad euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016». Vista l'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia», e in particolare l'art. 3, comma 2, lettera a) n. «9. Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo pari a euro 3.822.000,00», come introdotto dall'art. 11, comma 2, lettera a) dell'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recanti «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino»; Vista la citata nota dell'USR Umbria, acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0046672-A-25/11/2025, con cui si trasmette parere di congruita' dell'incremento del suddetto intervento per un importo complessivo pari a euro 4.822.000,00, con un incremento pari a euro 1.000.000,00 sull'importo preventivato, dovuto alla necessita' di procedere alla progettazione ed alla successiva fase di realizzazione delle infrastrutture a rete e dotazioni territoriali, attraverso la formazione di idoneo Piano di Lottizzazione nell'area all'uopo individuata dal piano attuativo della frazione di Castelluccio che prevede, per alcuni volumi posti originariamente nella zona del Cassero, dove verra' realizzata la piastra isolata alla base, l'obbligo di delocalizzazione; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Norcia, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario, allegato n. 1 alla presente ordinanza; Ritenuto di incrementare gli importi stanziati per il suddetto intervento per l'importo di 1.000.000,00, a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; Ritenuto per l'effetto di modificare: l'art. 3, comma 2, lettera a), n. 9), dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021, come inserito dall'art. 11, comma 2, lettera a) dell'ordinanza speciale n. 43 del 2022 sostituendo l'importo di «euro 3.822.000,00» con l'importo di «euro 4.822.000,00»; l'art. 16, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021 come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 6.670.605,00, di cui euro 3.584.125,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, e euro 3.086.480,00 per la sola progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; l'allegato C all'ordinanza speciale n. 43 del 2022, ID 9, sostituendo l'importo di «euro 3.822.000,00» con l'importo di «euro 4.822.000,00»; Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0050736-A-19/12/2025, con cui l'USR Umbria chiede di sostituire il comma 4 dell'art. 8, dell'ordinanza n. 18 del 15 luglio 2021, con il seguente comma: «Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto. Per quanto riguarda le procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, nonche' alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie, il soggetto attuatore potra' avvalersi della Regione Umbria, quale autorita' espropriante ed individuando, quale beneficiario finale, il Comune di Norcia»; Ritenuto di accogliere la suddetta proposta e, per l'effetto, di modificare conseguentemente il comma 4 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 18 del 15 luglio 2025; Vista l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia» e, in particolare, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, n. 5) «Palazzo Comunale - p.zza San Benedetto, gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.760.000,00»; Vista la nota acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0037767-A-02/10/2025, con cui l'USR Umbria trasmette l'esito delle verifiche relative all'istruttoria tecnico-amministrativa e ammissibilita' economica sul progetto di variante, che stima l'importo necessario in euro 7.370.793,85, in aumento di euro 1.610.793,85 rispetto all'importo preventivato di euro 5.760.000,00; Ritenuto di incrementare gli importi stanziati per il suddetto intervento per un importo complessivo pari a 1.610.793,85, a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare l'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 nei seguenti termini: l'art. 1, comma 1, relativamente al n. 5) e' sostituito come segue «Palazzo Comunale - P.zza San Benedetto, gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, euro 7.370.793,85», coordinando per il resto le disposizioni finanziarie; Vista l'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino»; Vista la nota dell'USR Umbria, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0047012-A-26/11/2025, con cui si rappresenta che: il borgo di Campi Alto e' caratterizzato dalla presenza di numerosi gradoni sostenuti da opere di sostegno e muri controterra che hanno necessita' di interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione essendo necessari ad assicurare l'agibilita' strutturale o la sicurezza degli edifici; e' necessario pertanto riconoscere un incremento del parametrico che possa contribuire alla copertura del costo per tali lavori, solitamente non necessari negli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma; l'esperienza maturata dalla Regione Umbria in materia espropriativa, quale autorita' espropriante, suggerisce di inserirla come ente a cui il soggetto attuatore possa appoggiarsi per l'espletamento di tali procedimenti, fermo restando l'individuazione del comune di Norcia quale beneficiario finale; sarebbe dunque opportuno apportare alcune modifiche normative e, segnatamente, si chiede: all'art. 8, comma 7, di aggiungere dopo il secondo periodo il seguente periodo: «E' altresi' in ogni caso riconosciuto un incremento del 10 per cento del costo parametrico per gli interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione delle opere di sostegno o dei muri controterra che sono necessari ad assicurare l'agibilita' strutturale o la sicurezza degli edifici»; all'art. 12, di sostituire il comma 2 dal seguente: «Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, eventualmente dichiarata in conferenza permanente dal Comune di Norcia, e l'affidamento dei lavori. Per quanto riguarda le procedure espropriative laddove necessarie, il soggetto attuatore potra' avvalersi della Regione Umbria, quale autorita' espropriante, individuando il Comune di Norcia quale beneficiario finale.»; dopo l'art. 12 di aggiungere il seguente art. 12-bis: «Art. 12-bis (Modalita' di esecuzione degli interventi attraverso Accordo quadro) 1. In considerazione della pluralita' e contestualita' degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore USR Umbria puo' ricorrere alla definizione di uno o piu' Accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario. 2. Alle attivita' di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. 3. Le disposizioni previste dai commi precedenti, unitamente alle disposizioni gia' previste dall'ordinanza speciale n. 18 del 2021, si applicano fino al termine di conclusione degli interventi.»; Ritenuto di poter accogliere la sopraestesa richiesta, per l'effetto modificando come sopra gli articoli 8 e 12 dell'ordinanza speciale n. 43 del 2022; Verificato che la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 e' pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilita' di dare copertura agli interventi sopra richiamati; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nei territori facenti parte dei comuni oggetto delle ordinanze speciali modificate con la presente, tutti interventi che rivestono carattere di indifferibilita' e urgenza; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria, nonche' con il Presidente della Regione Abruzzo, con nota prot. CGRTS-0051955-A-30/12/2025;
Dispone:
Art. 1 Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale 39 del 23 dicembre 2022, con riguardo al Comune di Preci
1. Con riguardo agli interventi in Comune di Preci disposti dall'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci», meglio indentificati all'art. 1, comma 2, rispettivamente al n. 9) «immobile di via Catani, 5, per euro 823.877,04, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020» e n. 10) «immobile di via Catani, 9, per euro 881.717,09, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020» e' autorizzato un incremento dei relativi contributi per un importo complessivo pari a euro 751.135,14. 2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al n. 9) «immobile di via Catani, 5», di cui al comma 1, pari a euro 1.196.269,46, trova copertura come segue: euro 823.877,04 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 2020; euro 372.392,42 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 39 del 2022. 3. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al n. 10) «immobile di via Catani, 9», di cui al comma 1, pari a euro 1.280.253,21, trova copertura come segue: euro 881.717,09 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 109; euro 19.793,40 presumibilmente a valere sul conto termico; euro 378.742,72 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 39 del 2022. 3. L'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 e' modificata come segue: a) l'art. 1, comma 2, il punto n. 9) dell'elenco e' sostituito dal seguente «9. immobile di via Catani, 5, per complessivi euro 1.196.269,46 di cui euro 823.877,04, a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, ed euro 372.392,42 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»; b) l'art. 1, comma 2, il punto n. 10) dell'elenco e' sostituito dal seguente «10. immobile di via Catani, 9, per complessivi euro 1.280.253,21, di cui 881.717,09, a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 19.793,40 presumibilmente a valere sul conto termico ed euro 378.742,72 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»; c) all'art. 1, comma 2, dopo il n. 27) sono inseriti i seguenti interventi: «28) edificio residenziale pubblico di via Martiri d'Ungheria, per euro 650.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»; «29) rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della frazione di Saccovescio per euro 1.500.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»; e) l'art. 1, comma 2, ultimo, inciso, e' sostituito dal seguente: «per un importo complessivo di euro 37.033.928,65, di cui euro 11.463.132,76a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020, euro 11.463.132,76 sull'ordinanza n. 129/2022 ed euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.»; f) l'art. 11, comma 1 e' sostituito dal seguente «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 37.033.928,65; gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 8.050.000,00 e per un importo pari ad euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016». |
| | Art. 2
Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Norcia
1. Con riguardo all'intervento in Comune di Norcia di cui all'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia» identificato all'art. 1, comma 1, n. 5) «Palazzo Comunale - p.zza San Benedetto, gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, euro 5.760.000,00», e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.610.793,85. 2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 7.370.793,85 trova copertura come segue: a) euro 5.760.000,00, a valere sull'ordinanza commissariale n. 109 del 2020, come confermato dall'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021; b) euro 1.610.793,85, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 11 del 2021. 3. L'art. 1, comma 1, n. 5) dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 e' sostituito come segue: «Palazzo Comunale - p.zza San Benedetto, gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020, euro 7.370.793,85». 4. L'art. 9, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 e' sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro euro 56.144.647,94. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 37.253.095,35 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, numeri 1) e 8), come da importo di studio di fattibilita', numero 2), nonche' numero 5), come da progetto in variante, per complessivi euro 17.022.793,85, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. L'intervento relativo a «La Castellina» risulta finanziato all'interno del Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari ad euro 785.514,07 per la sola parte strutturale e da contributi regionali del 22 gennaio 2014 di euro 211.562,00, del 22 marzo 2020 di euro 850.000,00 e da un contributo comunale di euro 265.390,50». |
| | Art. 3
Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 con riguardo al Comune di Norcia
1. Con riguardo all'intervento in Comune di Norcia di cui all'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia», identificato all'art. 3, comma 2, lettera a) n. «9. Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo pari a euro 3.822.000,00», come introdotto dall'art. 11, comma 2, lettera a) dell'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino», e' autorizzato un incremento del contributo pari a euro 1.000.000,00. 2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 4.822.000,00 trova copertura come segue: a) euro 3.822.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 18 del 2021; b) euro 1.000.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 18 del 2021. 3. L'art. 16, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 18 del 2021 e' modificato come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 6.670.605,00, di cui euro 3.584.125,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, e euro 3.086.480,00 per la sola progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'». 4. All'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto. Per quanto riguarda le procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, nonche' alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie, il soggetto attuatore potra' avvalersi della Regione Umbria, quale autorita' espropriante ed individuando, quale beneficiario finale, il Comune di Norcia». |
| | Art. 4
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, con riguardo al Comune di Norcia
1. Con riguardo all'ordinanza speciale n. 43 del 31 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino» vengono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 8, comma 7, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente periodo: «E' altresi' in ogni caso riconosciuto un incremento del 10 per cento del costo parametrico per gli interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione delle opere di sostegno o dei muri controterra che sono necessari ad assicurare l'agibilita' strutturale o la sicurezza degli edifici»; b) all'art. 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, eventualmente dichiarata in conferenza permanente dal Comune di Norcia, e l'affidamento dei lavori. Per quanto riguarda le procedure espropriative laddove necessarie, il soggetto attuatore potra' avvalersi della Regione Umbria, quale autorita' espropriante, individuando il Comune di Norcia quale beneficiario finale.»; c) dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente art. 12-bis: «Art. 12-bis (Modalita' di esecuzione degli interventi attraverso Accordo quadro) 1. In considerazione della pluralita' e contestualita' degli interventi da realizzare, il soggetto attuatore USR Umbria puo' ricorrere alla definizione di uno o piu' Accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario. 2. Alle attivita' di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. 3. Le disposizioni previste dai commi precedenti, unitamente alle disposizioni gia' previste dall'ordinanza speciale n.18 del 2021, si applicano fino al termine di conclusione degli interventi.». |
| | Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 5.511.928,99 con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilita' pari a euro 946.377.007,74. |
| | Art. 6
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 31 dicembre 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 323
_______ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/. |
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