| Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 30 dicembre 2025 |
| Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali del cratere regionale del Lazio n. 42 del 31 dicembre 2022 e n. 112 dell'11 aprile 2025 (Comune di Amatrice), n. 38 del 23 dicembre 2022, n. 56 del 27 luglio 2023, n. 17 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 (Comune di Accumoli). (Ordinanza speciale n. 144/2025). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»; Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Rifacimento delle OO.UU. nel territorio di Amatrice. Richiesta incremento del finanziamento di 25.208.263,23 euro», acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0046545-A-24/11/2025, con cui si richiede, in ragione dell'urgenza e indifferibilita' di procedere alla ricostruzione nel Comune di Amatrice, l'incremento di euro 25.208.263,23, calcolato su base parametrica, per il completamento degli interventi finalizzati in parte alla costruzione del nuovo collettore previsto nel Lotto n. 1 - Salaria ed in parte per il rifacimento delle opere di urbanizzazioni interne ad un primo gruppo di frazioni: Ferrazza, Fiumatella, Francucciano, Retrosi, Capricchia, Cossara, San Martino, Scai e Varoni, Collegentilesco, Sant'Angelo, Sommati, Torrita e Torritella, Macchia, indicando quale soggetto attuatore l'USR Lazio; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Amatrice, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza; Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento ai fini della ripresa socio-economica del territorio e del contrasto allo spopolamento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo aggiuntivo di euro 25.208.263,23; Ritenuto di modificare di conseguenza l'ordinanza speciale n. 42 del 2022, all'art. 1, comma 1, provvedendo a coordinare gli interventi gia' previsti in relazione alla loro attuazione per lotti unitari ed agli incrementi di costo registratisi a seguito dello sviluppo della progettazione; Vista l'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), relativo a «intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimita' dell'accesso sud al centro storico, importo stimato pari a 5.250.000,00 euro»; Vista la delibera di consiglio comunale n. 31 del 18 luglio 2025 con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TURP, gli elaborati aggiornati del PSR Amatrice centro storico; Considerato che l'iter di definitiva approvazione del suddetto PSR e' in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente; Visto che le previsioni di cui al suddetto PSR ridisegnano l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati e che, in relazione a tale necessita', sono pervenute dall'USR Lazio le note sotto riportate; Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Estensione dell'intervento di costruzione nuovo parcheggio multipiano all'area limitrofa. Richiesta incremento del finanziamento», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0042754-A-03/11/2025, con la quale si propone l'estensione dell'intervento di costruzione del nuovo parcheggio multipiano all'area limitrofa, con conseguente aumento del finanziamento da euro 5.250.000,00 ad euro 11.210.000,00, con un incremento pari a euro 5.960.000,00; Dato atto che dal suddetto PSR si rileva che l'area interessata dalla realizzazione del parcheggio multipiano e' caratterizzata dalla presenza di particolari componenti urbane storiche, da una singolare conformazione morfologica e connotazione paesaggistica, nonche' da aree limitrofe che, per le conseguenze del sisma o per lo stato attuale in cui versano, richiedono un ridisegno, rappresentando un'opportunita' di trasformazione per una complessiva operazione di rigenerazione urbana. Considerato che, rispetto alla fase di predisposizione del PSR previgente, sono emersi nuovi elementi, tra i quali il fatto che il parcheggio multipiano, previsto nell'avvallamento a sud delle mura urbiche, e' limitrofo ad un parcheggio pubblico a raso posto ad una quota superiore e che tale conformazione comporta la riconfigurazione e il rimodellamento dell'intero sito per garantire un corretto inserimento paesaggistico e realizzare un nuovo sistema di spazi verdi e di percorsi pedonali di fruizione e connessione urbana; Considerata inoltre la riqualificazione degli spazi pubblici che dall'area del parcheggio conducono alla via S. Muzii e alle limitrofe strutture pubbliche (Auditorium della Laga, Casa della montagna, Parco comunale padre Minozzi, istituto alberghiero in costruzione, sede temporanea del comune); Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di disporre un incremento dell'importo finanziato pari a euro 5.960.000,00, modificando conseguentemente l'ordinanza n. 112 del 2025; Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 e, in particolare, l'intervento di cui all'allegato A, id. 69, relativo ad «Interventi di consolidamento del versante a monte localita' Pinaco-Arafranca», finanziati per l'importo di 200.000,00; Vista la nota dell'USR Lazio acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0850946-A-27/08/2025, con la quale si trasmette la determinazione n. A01775 del 20 agosto 2025 avente per oggetto «ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, intervento denominato "Consolidamento del versante a monte localita' Pinaco-Arafranca" nel Comune di Amatrice (RI). CUP: C76F22000340001 - Cod.Inframob: P23.0089-0069. Determinazione del contributo ammissibile di euro 210.000,00 a valere sul "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali", ai sensi dell'art. 10, comma 5, dell'ordinanza speciale n. 42/2022» e si comunica l'ammissibilita' della predetta richiesta di contributo integrativo per l'importo di ulteriori 210.000,00 euro; Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di disporre un incremento dell'importo finanziato pari a euro 210.000,00, modificando conseguentemente l'ordinanza n. 42 del 2022 e i suoi allegati; Vista l'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, recante «Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza»; Vista l'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli» e in particolare l'art. 2, comma 1, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli"»; Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto il «Piano progetto unitario dell'ambito territoriale denominato "Colle dei Venti"», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0043520-A-06/11/2025, con la quale si comunica che il Comune di Accumoli, con delibera consiliare n. 15 del 2 maggio 2025 ha formulato una nuova proposta di «area di atterraggio» per la frazione di San Giovanni e per alcuni edifici posti a margine del centro storico, considerando gli aspetti e le criticita' emerse nei successivi approfondimenti dell'iniziale ipotesi del PSR vigente e che l'iter di aggiornamento del PSR e' in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente; Considerata la predetta nota dell'USR Lazio chiede di dare attuazione alla suddetta delocalizzazione, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo, e proponendo allo scopo di unire i seguenti due interventi: art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 38 del 2022, recante l'intervento «Frazione San Giovanni: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilita', dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 3.037.900,00», come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 56 del 2023, con relativo stanziamento di euro 3.418.535,78; art. 2, comma 1, lettera c), dell'ordinanza speciale n. 56 del 2023 recante, l'intervento «Capoluogo - zona di atterraggio presso l'area nuova scuola e SAE: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilita', dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 980.821,00, comprensivi dei costi relativi alle procedure di esproprio», per un importo complessivo pari a euro 4.399.356,78; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza; Ritenuto di consentire la possibilita' di unire i due interventi sopramenzionati ricompresi nelle sopra menzionate ordinanze in un intervento unitario potendo utilizzare in modo parimenti unitario l'importo complessivo finanziato di euro 4.399.356,78; Visto il comma 4 dell'art. 107 del TURP che prevede, in alternativa al piano attuativo, «Per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che necessitino di interventi quali l'integrale ripristino di opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni, delocalizzazioni di piu' edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, ivi compresi quelli volti al recupero delle aree interessate da insediamenti di emergenza», l'approvazione di un piano-progetto di ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale»; Ritenuto necessario, allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del piano-progetto, disporre le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione: a) il PSR ed il suo aggiornamento, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023; b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016; c) fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi ricompresi nel piano progetto sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di servizi speciale; Considerato che ai fini della realizzazione del Piano-progetto unitario e delle opere pubbliche da questo previste, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori, e per ragioni di coordinamento con le azioni amministrative gia' avviate per altri interventi di ricostruzione nel medesimo Comune di Accumoli si ritiene di estendere l'applicazione delle le modalita' attuative previste dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e dall'ordinanza speciale n. 85 del 2024, che disciplinano la ricostruzione nel Comune di Accumoli, anche in termini di disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative, Conferenza di servizi speciale e Collegio consultivo-tecnico; Considerato, inoltre, che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Vista altresi' la nota dell'USR Lazio, acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0041518-A-27/10/2025 con la quale, a seguito di approfondimenti progettuali, si comunica la nota del Comune di Accumoli inerente la «Richiesta di finanziamento sisma per danni subiti dalla sorgente Fonticelle», in quanto quest'ultima si presenta come inagibile con rischio esterno, e si richiede un contributo per l'intervento di «Demolizione e ricostruzione della struttura con realizzazione di pali di fondazione, risistemazione recinzione, messa in sicurezza del pendio e consolidamento strada di accesso» per un importo pari a euro 321.500,40, al fine di garantire la distribuzione dell'acqua sia ad Accumoli capoluogo che alle numerose frazioni; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza; Ritenuto necessario procedere al richiesto intervento al fine di garantire la distribuzione dell'acqua ad Accumoli capoluogo e alle frazioni limitrofe e, per l'effetto, di finanziare il relativo importo pari a euro 321.500,40, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023; Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, inserendo dopo il punto 17, il punto 17-bis «frazione di Terracino - Ricostruzione dell'edificio a servizio della sorgente Fonticelle, importo previsionale di spesa stimato pari a euro 321.500,40»; Ritenuto di aggiornare di conseguenza le clausole finanziarie delle menzionate ordinanze; Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo», e in particolare l'allegato A, ID 30, che individua l'intervento «Rifacimento piazza ex convento di San Francesco» in Comune di Accumoli, finanziato per un importo pari a euro 3.328.000,00; Considerata l'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli»; Considerata l'ordinanza speciale n. 85 del 6 agosto 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Accumoli»; Considerata la nota dell'USR Lazio acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0036107-A-19/09/2025, con cui si chiede il trasferimento dell'intervento in oggetto nell'ambito dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 per garantire una maggior coerenza dell'intervento con il programma unitario previsto dalla suddetta ordinanza speciale n. 17/2021 e per l'opportunita' di favorire una realizzazione coordinata, programmata e semplificata degli interventi pubblici ricompresi e necessari alla ricostruzione del centro storico di Accumoli; Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di stralciare dall'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, allegato A, l'intervento ID 30 «Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco» in Comune di Accumoli e di inserire nell' ordinanza speciale n. 17/2021, all'art. 2, comma 2, un punto n. 9-bis), recante «Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco, importo previsionale di spesa euro 3.328.000,00»; Ritenuto altresi', per l'effetto, di aggiornare la clausola finanziaria della menzionata ordinanza; Verificato che la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 e' pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilita' di dare copertura agli interventi sopra richiamati; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nei territori facenti parte dei comuni oggetto delle ordinanze speciali modificate con la presente, tutti interventi che rivestono carattere di indifferibilita' e urgenza; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria, nonche' con il Presidente della Regione Abruzzo, con nota prot. CGRTS-0051955-A-30/12/2025;
Dispone:
Art. 1 Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 con riguardo al Comune di Amatrice
1. Con riguardo agli interventi in Comune di Amatrice di cui all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, identificati all'art. 1, comma 1, lettera a), «trentadue interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in trentaquattro frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 36.414.250,00», all'art. 1, comma 1, lettera d), «n. 5 Interventi per la messa in sicurezza di dissesti di versante nelle frazioni di Aleggia, Cornillo nuovo, Prato, Poggio Vitellino, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di euro 2.400.000,00» e all'art. 1, comma 1, lettera f), «trentadue interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in quaranta frazioni, un intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, ed un intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di euro 29.380.449,86» e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 25.418.263,23. 2. Il contributo complessivo degli interventi di cui al comma 1, pari a euro 91.002.963,09 trova copertura come segue: a) euro 65.794.699,86 a valere sull'ordinanza speciale n. 42 del 2022; b) euro 25.418.263,23 a valere sui fondi della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, quale incremento fondi dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022. 3. L'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022 viene modificata nei seguenti termini: l'art. 1, comma 1, lettera a), e' sostituito come segue: «sessantacinque interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in sessanta frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 87.398.463,09»; l'art. 1, comma 1, lettera f), e' sostituito come segue: «un intervento per il ripristino del cimitero nella frazione di Retrosi, ed un intervento per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico frazioni di Casale di Sopra e Casale di Sotto, per un importo complessivo stimato di euro 3.604.500,00»; l'art. 1, comma 1, lettera d), e' sostituito come segue: «cinque interventi per la messa in sicurezza di dissesti di versante nelle frazioni di Aleggia, Cornillo nuovo, Prato, Poggio Vitellino, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di euro 2.610.000,00»; nell'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 1, l'importo «euro 87.498.728,86» e' sostituito con l'importo «euro 112.916.992,09»; l'art. 10, comma 1, e' sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 123.550.598,82, di cui euro 10.633.606,73 per maggiori oneri relativi agli interventi gia' finanziati con l'ordinanza speciale n. 2 del 2021 e euro 112.916.992,09 per gli interventi previsti all'art. 1 nelle frazioni del Comune di Amatrice. La spesa per i suddetti interventi trova copertura quanto a euro 25.713.823,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022 e quanto a 28.820.449,86 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa, quantificata complessivamente in euro 69.016.325,96 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'»; l'allegato 1 alla presente ordinanza speciale, contente l'elenco degli interventi, va a sostituire l'allegato A alla relazione istruttoria di cui all'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022. |
| | Art. 2 Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 con riguardo al Comune di Amatrice
1. L'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice», e' modificata come segue: (a) l'art. 1, comma 1, lettera c), e' modificato nei seguenti termini: «intervento di realizzazione di un parcheggio multipiano in prossimita' dell'accesso sud al centro storico e sistemazione dell'area limitrofa, importo stimato pari a 11.210.000,00 euro», con un incremento dell'importo finanziato pari a euro 5.960.000,00», autorizzato a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2023, quale incremento dell'ordinanza speciale n. 112 del 2025: (iv) l'art. 8 e' modificato come segue «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 23.540.000,00, con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016». |
| | Art. 3 Modifiche alle ordinanze speciali n. 38 del 23 dicembre 2022 e n. 56 del 27 luglio 2023 con riguardo al Comune di Accumoli 1. Dopo l'art. 6-bis dell'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, come gia' modificato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, sono aggiunti i seguenti articoli: «Articolo 6-ter (Procedure per la ricostruzione in delocalizzazione tramite Piano-progetto). - 1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), che prevedono la ricostruzione in delocalizzazione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del capoluogo di Accumoli e necessitano di nuove opere di urbanizzazione integrale e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni e delocalizzazioni di piu' edifici, puo' anche avvenire tramite la redazione di un Piano-progetto ai sensi del quarto comma dell'art. 107, testo unico della ricostruzione privata, da approvarsi ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse, nell'area. Tali interventi possono essere realizzati in modo unitario ed in un'unica area urbana con ricostruzione pubblica, in uno o piu' lotti, e per essi e' ammesso l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione di cui al successivo comma 8. In tali casi, le risorse finanziarie assegnate per la realizzazione degli interventi possono essere utilizzate in modo unitario. 2. Il Piano-progetto di cui al comma 1 identifica gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo nelle oggetto di riassetto urbanistico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; identifica, altresi', la realizzazione e/o rifunzionalizzazione degli edifici pubblici che andranno a costituire rilevante riferimento quanto a configurarsi perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena ricostruzione del borgo in delocalizzazione. 3. Il Piano-progetto di cui al comma 1 opera un intervento integrato, che contempera un coordinamento del ripristino delle funzionalita' pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonche' gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico Piano-progetto di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione. 4. Allo scopo di favorire e accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione ed in relazione alla necessita' di definire un assetto del nuovo insediamento adeguato alle esigenze della comunita' e compatibile con i caratteri e vincoli del contesto paesaggistico, il Piano-progetto di cui al comma 1 puo' intervenire sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016. 5. Il Piano-progetto di cui al comma 1 presenta i seguenti contenuti minimi: perimetrazione ed inquadramento territoriale ed urbanistico delle aree interessate, relazioni illustrative, specialistiche e di settore riguardanti la conformita' alla pianificazione sovraordinata, compatibilita' geologica di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, verifica preliminare di interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del decreto legislativo n. 36 del 2023, piano particellare con elenco delle aree da acquisire e cedere, disegno di suolo, nuove destinazioni, ricomposizione fondiaria, planivolumetrico, regole tipo-morfologiche, edilizie, ecologiche, per la ricostruzione, standard urbanistici e stima dei costi. Il Piano-progetto comprende, altresi', la progettazione a livello di fattibilita' tecnico economica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 delle opere pubbliche previste per l'urbanizzazione, quali: opere di sostegno e consolidamento dei suoli, reti tecnologiche e sottoservizi, viabilita', parcheggi, altri spazi pubblici, percorsi pedonali, aree verdi attrezzate e sistemazioni paesaggistiche, servizi e attrezzature pubbliche, e illuminazione pubblica. 6. L'accertamento del consenso dei proprietari e la delega al comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati eventualmente ricompresi nel Piano-progetto, di cui all'ultimo periodo dell'art. 107, comma 4, del testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza commissariale n. 130 del 2022, avviene secondo le modalita' di cui al successivo art. 6-quater. 7. Allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del Piano-progetto, di cui al comma 1, sono disposte le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione: a) il PSR ed il suo aggiornamento, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023; b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016; c) fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui all'art. 1 sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui alla precedente lettera b. 8. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e delle opere pubbliche da questi previste, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: (i) si applicano le modalita' attuative previste dall'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e dall'ordinanza speciale n. 85 del 2024, che disciplinano la ricostruzione nel Comune di Accumoli, anche in termini di disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative, Conferenza di servizi speciale e Collegio consultivo tecnico. (ii) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; (iii) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione. Art. 6-quater (Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica). - 1. L'accertamento di cui all'art. 6-ter, comma 6, e' effettuato tramite una o piu' delibere del consiglio comunale di Amatrice, da adottare sulla base del Programma straordinario di ricostruzione aggiornato del centro storico di Amatrice di cui in premessa. 2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticita' ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi: a) una planimetria in scala 1:2000, o maggiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica unitaria, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica; b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti; c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione o che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica, anche ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, nonche' dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica unitaria; d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b); e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema: 1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime; 2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma; 3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettera a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004; g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sara' reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti; h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualita' architettonica, in coerenza con il Programma straordinario di ricostruzione adottato o in via di adozione. 3. Le delibere, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub Commissario e dell'USR Lazio, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, e sono tempestivamente trasmesse agli stessi.». |
| | Art. 4 Modifiche all'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021 e all'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022 con riguardo al Comune di Accumoli 1. Per l'intervento di cui all'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo», individuato con ID 30, «Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco» in Comune di Accumoli, finanziato per un importo pari a euro 3.328.000,00, si autorizza il trasferimento dell'intervento nell'ambito dell'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021. 2. Per gli effetti di cui al comma 1, l'intervento in oggetto e' stralciato dall'ordinanza commissariale n. 129 del 2022 e all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, dopo il punto n. 9) e' inserito il punto n. 9-bis), recante «Rifacimento piazza ex Convento di San Francesco, importo previsionale di spesa euro 3.328.000,00». 3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021, dopo il punto n. 17) e' inserito il punto n. 17-bis), recante «frazione di Terracino - Ricostruzione dell'edificio a servizio della sorgente Fonticelle, importo previsionale di spesa stimato pari a euro 321.500,40» 3. L'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 17 del 2021 e' modificato nei seguenti termini: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 51.139.974,18. La spesa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, punti 1), 7) e 11), della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 2.5000.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 580.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 105 del 2020; la spesa per l'intervento di cui all'art. 2, comma 2, n. 9-bis), trova copertura, quanto a euro 3.328.000,00, nell'ordinanza speciale n. 129 del 2022; la spesa per gli ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 2, per complessivi euro 26.256.852,40, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'». |
| | Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 31.699.763,63 con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilita' pari a euro 946.377.007,74. |
| | Art. 6
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 30 dicembre 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 337
_______ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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