| Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 30 dicembre 2025 |
| Nuovi interventi di riassetto urbano e di ripristino del centro storico di Amatrice. (Ordinanza speciale n. 143/2025). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice»; Vista l'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021»; Vista l'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante "Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021", e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli"»; Vista l'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), relativo a «intervento di realizzazione di un Parcheggio multipiano in prossimita' dell'accesso sud al centro storico, importo stimato pari a 5.250.000,00 euro»; Visto che il comma 4 dell'art 107 del TURP prevede, in alternativa al piano attuativo, «per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che necessitino di interventi quali l'integrale ripristino di opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni, delocalizzazioni di piu' edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, ivi compresi quelli volti al recupero delle aree interessate da insediamenti di emergenza, l'approvazione di un piano-progetto di ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale»; Vista la delibera di consiglio comunale n. 31 del 18 luglio 2025, con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TURP, gli elaborati aggiornati del PSR Amatrice centro storico; Considerato che l'iter di definitiva approvazione del suddetto PSR e' in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente; Visto che le previsioni di cui al suddetto PSR ridisegnano l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati e che, in relazione a tale necessita', sono pervenute dall'USR Lazio le note sotto riportate; Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Piano progetto unitario denominato "Bastioni Nord" nel centro storico di Amatrice. Richiesta di emanazione di specifica ordinanza con finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura e delle indagini specialistiche», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0043519-A-06/11/2025, con cui si chiede il finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura, oltre quanto occorre per l'esecuzione delle indagini specialistiche necessarie per il perfezionamento del progetto pari a euro 5.000.000,00, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo; Considerato che il suddetto PSR identifica l'ambito «Bastioni Nord», rimandando la sua attuazione alle norme di un apposito Piano progetto e che l'iter di definitiva approvazione del suddetto Piano e' in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente, nell'ambito di una piu' complessiva operazione di rigenerazione che prevede la ridefinizione dell'assetto e della configurazione dell'intera area, con il vantaggio rilevante di procedere alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati interessati nell'ambito di un intervento unitario di iniziativa pubblica comprendente le opere incidenti sulla morfologia del suolo, la riconfigurazione degli spazi sia pubblici che privati; Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere in parte la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo di euro 3.320.000,00; Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Progetto di recupero, ripristino e valorizzazione delle mura urbiche di Amatrice. Richiesta di finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura e delle indagini specialistiche», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0044928-A-14/11/2025, con cui si chiede il finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura, oltre quanto occorre per l'esecuzione delle indagini specialistiche a supporto della progettazione pari a euro 3.000.000,00, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo; Considerato che l'intervento per il recupero, ripristino e valorizzazione delle Mura Urbiche di Amatrice e' ricompreso nella programmazione dell'aggiornamento del PSR di Amatrice_ Ambito 0- Amatrice Capoluogo ed e' finalizzato alla conoscenza, alla tutela ed alla valorizzazione dell'intera cinta muraria e delle sue porte, sviluppandosi parallelamente al processo di ricostruzione, rappresentando un arricchimento sia in termini conoscitivi che progettuali, in particolare laddove gli interventi previsti dal PSR interessino direttamente tratti esistenti o presunti delle mura stesse; Considerato il parere del MIC-SIPAB espresso in sede di Conferenza permanente (24/09/2025/0003205-P), che estende l'intervento relativo al Progetto di recupero, ripristino e valorizzazione del tratto sud delle Mura urbiche a tutta la cinta muraria; Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere in parte la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo di euro 1.500.000,00; Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Piano progetto degli spazi pubblici. Richiesta finanziamento», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0043674-A-07/11/2025, con cui si rappresenta che la programmazione ricompresa nell'aggiornamento e armonizzazione del PSR di Amatrice_ Ambito 0- Amatrice Capoluogo, prevede, con l'obiettivo di concludere progettazioni coerenti e coordinate degli spazi aperti/pubblici del Capoluogo, un ulteriore intervento denominato «Piano/progetto per gli spazi pubblici», e si richiede il finanziamento dei relativi Servizi di ingegneria e architettura per l'importo di 1.500.000,00, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo; Considerato che il Piano progetto deve fornire indirizzi e direttive per la ricostruzione/riqualificazione degli spazi pubblici, al fine di garantire coerenza ed armonia tra i diversi interventi, pubblici e privati, anche attraverso attivita' di coordinamento in fase progettuale dei diversi interventi coinvolti; Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo di euro 1.500.000,00; Vista la nota dell'USR Lazio avente ad oggetto «Piano progetto unitario denominato "via della Madonnella" nel centro storico di Amatrice. Richiesta di emanazione di specifica ordinanza con finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura e delle indagini specialistiche», acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0044546-A-12/11/2025, con cui si chiede, al fine di dare attuazione al Piano progetto unitario denominato «via della Madonnella» nel centro storico di Amatrice, di stanziare apposito finanziamento dei soli Servizi di ingegneria e architettura, oltre quanto occorre per l'esecuzione delle indagini specialistiche necessarie per il perfezionamento del progetto, pari un importo pari ad euro 700.000,00, indicando quale soggetto attuatore dell'intervento l'USR Lazio medesimo; Considerato che la proposta di aggiornamento del PSR vigente identifica l'ambito «via della Madonnella», rimandando la sua attuazione alle norme di un apposito Piano progetto e che l'iter di definitiva approvazione del suddetto PSR e' in corso di perfezionamento da parte della Conferenza permanente; Ritenuto, in forza della rilevanza pubblica dell'intervento, come sopra descritta, di accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di finanziare l'intervento richiesto per l'importo di euro 700.000,00; Vista la relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0051948-A-30/12/2025 e costituente allegato n. 1 alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio ed il Comune di Amatrice, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche; Ritenuto che gli interventi in questione, necessari ai fini della ripresa socio-economica della citta' e del territorio e del contrasto allo spopolamento dell'area, assolvono ad una funzione strategica nel processo di ricostruzione del centro storico di Amatrice e, in particolare, nella redistribuzione degli spazi pubblici e nel recupero di beni identitari della collettivita' e che gli stessi sono essenziali per consentire l'attuazione del nuovo PSR del centro storico di Amatrice, che ridisegna l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati; Dato atto che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Amatrice; Ritenuto, pertanto, in forza della rilevanza pubblica degli interventi sopra descritti ai fini della ripresa socio-economica del territorio e del contrasto allo spopolamento e per consentire la piena e armonica attuazione del nuovo PSR comunale, di approvare il complesso unitario di interventi di ricostruzione sopra indicato in Comune di Amatrice, come meglio dettagliato dall'allegato 1 alla presente ordinanza, che si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, per un importo complessivo di euro 42.400.000,00; Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare l'importo complessivo di euro 7.020.000,00, per i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sulla base delle valutazioni di cui sopra; Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Ritenuto di individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio quale soggetto attuatore degli interventi infrastrutturali diversi dal ripristino delle strade comunali, in relazione alla complessita' degli interventi e l'entita' finanziaria degli stessi, per la capacita' operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi; Ritenuto, altresi', che la realizzazione degli interventi, che prevedono la ricostruzione di parti del centro storico e necessitano di nuove opere di urbanizzazione integrale e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni e delocalizzazioni di piu' edifici, debba avvenire tramite la redazione di un Piano-progetto ai sensi del quarto comma dell'art. 107, Testo unico della ricostruzione privata, da approvarsi ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse, nell'area; Ritenuto, inoltre, che tali interventi possano essere realizzati con ricostruzione pubblica, in uno o piu' lotti, e che per essi debba essere ammesso l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo disposizioni di semplificazione ed accelerazione; Considerata la necessita', al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi, di disciplinare le modalita' di accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica di edifici privati eventualmente ricompresi nel Piano-progetto, di cui all'ultimo periodo dell'art. 107, comma 4, del TURP; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita'; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto, pertanto, di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che la ricostruzione di Amatrice e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, come perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 189 del 2016, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto e gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture a rete relative a viabilita' e sottoservizi; Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto comunque salvo il disposto dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM», come modificata dall'ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori; Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza; Considerato che, sulla base della citata istruttoria e per le ragioni esposte, occorre adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui sopra e, per l'effetto, rendere applicabili agli interventi di cui alla presente ordinanza l'art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario e monitoraggio), l'art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore), ad eccezione del comma 2, l'art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi), l'art. 5 (Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative), l'art. 6 (Conferenza di servizi speciale) e l'art. 7 (Collegio consultivo tecnico) dell'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice»; Verificato che la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24 novembre 2025 e' pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilita' di dare copertura agli interventi sopra richiamati; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel territorio del Comune di Amatrice, uno dei maggiormente colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione delle aree del centro storico di Amatrice ricomprese nelle operazioni di rigenerazione urbana previste dal Programma straordinario di ricostruzione Ambito 0 - Amatrice Capoluogo - Aggiornamento del Comune di Amatrice, nonche' la ricostruzione unitaria degli elementi urbani identitari quali le mura urbiche, gli spazi pubblici e le aree marginali. 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e gli interventi riconducibili ad appalti privati sono disciplinati dalle disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata. 5. La ricostruzione del comune e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR Lazio e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. 6. A tali fini il sub Commissario, l'USR Lazio e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione, tenendo conto delle proposte di programma predisposte dal comune e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 ed alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e alle modalita' di esecuzione dei lavori privati. |
| | Art. 2 Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticita' gli interventi di riassetto urbanistico e di urbanizzazione primaria del centro storico del Comune di Amatrice, come meglio descritti nell'allegato 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra ufficio tecnico comunale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e struttura del sub Commissario: a) riassetto urbano dell'area Bastioni Nord, per un importo complessivo stimato in euro 16.600.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche, per l'importo di euro 3.320.000,00; b) riassetto urbano dell'area di via della Madonnella, per un importo complessivo stimato in euro 3.500.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche, per l'importo di euro 700.000,00; c) riassetto urbano degli spazi pubblici e delle aree marginali anche esterne alle mura urbiche, per un importo complessivo stimato in euro 15.400.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche, per l'importo di euro 1.500.000,00; d) recupero, ripristino e valorizzazione delle Mura urbiche, per un importo complessivo stimato in euro 7.500.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura e le relative indagini specialistiche, per l'importo di euro 1.500.000,00. 2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio ed il Comune di Amatrice: gli interventi di cui al comma 1 assolvono a una funzione strategica nel processo di ricostruzione del centro storico di Amatrice e, in particolare, nella redistribuzione degli spazi pubblici e nel recupero di beni identitari della collettivita' e sono tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», quale patrimonio culturale della Nazione; gli interventi di cui al comma 1 sono essenziali per consentire l'attuazione del nuovo PSR del centro storico di Amatrice, che ridisegna l'assetto urbanistico ed edilizio dell'area con previsioni che richiedono un'armonizzazione degli interventi precedentemente preventivati; gli interventi di cui al comma 1 sono necessari ai fini della ripresa socio-economica della citta' e del territorio e del contrasto allo spopolamento dell'area; le infrastrutture pubbliche ricomprese negli interventi di riassetto urbanistico di cui al comma 1 hanno un notevole impatto sociale, per cui la loro celere realizzazione o ricostruzione risulta determinante per contrastare il prolungato disagio della popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi delle attivita' economiche e produttive; si rende necessario riportare con urgenza la popolazione a normali condizioni di vita realizzando nei siti di nuova localizzazione degli abitati la rete viaria, e le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi pubblici essenziali; le opere pubbliche ricomprese negli interventi di riassetto urbanistico presentano significative interferenze con i cantieri e le altre attivita' di ricostruzione post sisma da realizzare, e in particolare i cantieri di ricostruzione degli edifici privati, che rendono necessario un programma di realizzazione unitario e coordinato. 3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Amatrice, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub Commissario, nell'allegato 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche. |
| | Art. 3
Designazione e compiti del sub Commissario e monitoraggio
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali ed in continuita' con quanto disposto con le ordinanze speciali n. 2 del 2021, n. 42 del 2022, n. 56 del 2023 e n. 112 del 2025, relative alla ricostruzione del Comune di Amatrice, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario. 2. Le attribuzioni ed i compiti affidati al sub Commissario sono le medesime di quanto disposto con ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice» ed in particolare all'art. 3 di detta ordinanza speciale. 3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici previsti nella presente ordinanza e' affidato, per tutta la durata degli stessi, al «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione» istituito con la citata ordinanza speciale n. 2 del 2021 all'art. 11. |
| | Art. 4
Individuazione del soggetto attuatore
1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, in ragione della loro complessita' e rilevanza. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e' considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza tale da consentirne la gestione diretta, ciascuno per l'attuazione degli interventi allo stesso affidati. 3. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario. 4. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023. 5. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi. |
| | Art. 5
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1, presso il soggetto attuatore puo' operare una struttura coordinata dal sub Commissario, secondo le previsioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 112 del 2025, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice». |
| | Art. 6
Principi e disposizioni attuative per il riassetto urbanistico
1. La realizzazione degli interventi di riassetto urbano di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), che prevedono la ricostruzione di parti del centro storico e necessitano di nuove opere di urbanizzazione integrale e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni e delocalizzazioni di piu' edifici, avviene tramite la redazione di un Piano-progetto ai sensi del quarto comma dell'art. 107 Testo unico della ricostruzione privata, da approvarsi ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse, nell'area. Tali interventi possono essere realizzati con ricostruzione pubblica, in uno o piu' lotti, e per essi e' ammesso l'affidamento dei servizi tecnici e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione di cui al successivo art. 8. 2. Il Piano-progetto di cui al comma 1 identifica gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo nelle oggetto di riassetto urbanistico e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; identifica, altresi', la realizzazione e/o rifunzionalizzazione degli edifici pubblici che andranno a costituire rilevante riferimento quanto a configurarsi perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena ricostruzione del borgo in delocalizzazione. 3. Il Piano-progetto di cui al comma 1 opera un intervento integrato, che contempera un coordinamento del ripristino delle funzionalita' pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonche' gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico piano-progetto di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione. 4. Allo scopo di favorire e accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione ed in relazione alla necessita' di definire un assetto del nuovo insediamento adeguato alle esigenze della comunita' e compatibile con i caratteri e vincoli del contesto paesaggistico, il Piano-progetto di cui al comma 1 puo' intervenire sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016. 5. Il Piano-progetto di cui al comma 1 presenta i seguenti contenuti minimi: perimetrazione ed inquadramento territoriale ed urbanistico delle aree interessate, relazioni illustrative, specialistiche e di settore riguardanti la conformita' alla pianificazione sovraordinata, compatibilita' geologica di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, verifica preliminare di interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del decreto legislativo n. 36 del 2023, piano particellare con elenco delle aree da acquisire e cedere, disegno di suolo, nuove destinazioni, ricomposizione fondiaria, planivolumetrico, regole tipo-morfologiche, edilizie, ecologiche, per la ricostruzione, standard urbanistici e stima dei costi. Il Piano-progetto comprende, altresi', la progettazione a livello di fattibilita' tecnico economica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 delle opere pubbliche previste per l'urbanizzazione, quali: opere di sostegno e consolidamento dei suoli, reti tecnologiche e sottoservizi, viabilita', parcheggi, altri spazi pubblici, percorsi pedonali, aree verdi attrezzate e sistemazioni paesaggistiche, servizi e attrezzature pubbliche, e illuminazione pubblica. 6. L'accertamento del consenso dei proprietari e la delega al comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati eventualmente ricompresi nel Piano-progetto, di cui all'ultimo periodo dell'art. 107, comma 4, del Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 2022, avviene secondo le modalita' di cui al successivo art. 7. 7. Allo scopo di favorire ed accelerare il processo integrato di ricostruzione unitaria sia in termini di progettazione che in quelli di esecuzione, per la redazione e l'approvazione del Piano-progetto, di cui al comma 1, sono disposte le seguenti misure di semplificazione ed accelerazione: a) il PSR, cosi' come aggiornato, assolve alle funzioni del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'art. 41 e art. 3 allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023; b) l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari all'approvazione del Piano-progetto e alla realizzazione degli interventi in esso contenuti, avviene per tramite della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 9 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021, la cui positiva conclusione produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016; c) ove sussistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, le procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. |
| | Art. 7
Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica
1. L'accertamento di cui all'art. 6, comma 6, e' effettuato tramite una o piu' delibere del consiglio comunale di Amatrice, da adottare sulla base del Programma straordinario di ricostruzione aggiornato del centro storico di Amatrice di cui in premessa. 2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticita' ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi: a) una planimetria in scala 1:2000, o maggiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica unitaria, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica; b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti; c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione o che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica, anche ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 42 del 2022, nonche' dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica unitaria; d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b); e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema: 1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime; 2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma; 3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettere a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42 del 2004; g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sara' reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti; h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualita' architettonica, in coerenza con il Programma straordinario di ricostruzione adottato o in via di adozione. 3. Le delibere, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub Commissario e dell'USR Lazio, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, e sono tempestivamente trasmesse agli stessi. |
| | Art. 8
Modalita' di esecuzione degli interventi
1. Al fine della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le seguenti disposizioni di cui all'ordinanza speciale n. 112 dell'11 aprile 2025, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice», in quanto compatibili: Art. 5 (Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative); Art. 6 (Conferenza di servizi speciale); Art. 7 (Collegio consultivo tecnico). 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. 3. Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di cui all'art. 2 sono consentiti anche in deroga alle norme di tutela del paesaggio disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio previo parere preventivo e vincolante della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura territorialmente competente, da rendersi nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui al precedente comma 1. |
| | Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 7.020.000,00 con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24 novembre 2025 presenta una disponibilita' pari a euro 946.377.007,74. |
| | Art. 10
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 30 dicembre 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 544
_______ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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