Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2026
Introduzione di nuove soglie quantitative concernenti l'esportazione dei rottami metallici (soglie minime).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'art. 30, come modificato da ultimo dall'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, il quale prevede, al primo periodo, che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessita' di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2» e, al quarto periodo, che «con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantita' di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2»;
Considerato l'obiettivo di definire un quadro regolatorio coerente per tutte le categorie di materiali destinati all'esportazione e sottoposti all'attivita' di monitoraggio ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, tenuto conto della loro eterogeneita' in termini di natura, tipologia e peso. In particolare, risulta fondamentale prevedere soglie quantitative specifiche, differenziate rispetto a quelle stabilite per altri materiali. Tali soglie devono essere adeguatamente calibrate in relazione alle caratteristiche peculiari di ciascun materiale, considerando in particolare le differenze significative in termini di peso e valore che li contraddistinguono;
Ritenuto opportuno dare attuazione all'art. 30 del sopra citato decreto-legge n. 21 del 2022, mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante la determinazione delle quantita' relative ai nuovi codici individuati, che formano oggetto di notifica;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 30, comma 1, quarto periodo, del sopra menzionato decreto-legge n. 21 del 2022 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 21 del 2022, alla determinazione di differenti soglie di quantita' di materiali contraddistinti dai codici 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, anche non originari dell'Italia, fermo restando ogni altra disposizione ed adempimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Art. 1
Determinazione delle soglie in deroga all'art. 30, comma 1, secondo
periodo dell'art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le operazioni di esportazione dei rottami metallici compresi nei codici 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono soggette all'obbligo di notifica di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 quando di consistenza quantitativa pari alle seguenti:
a) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui ai codici 7404 e 7602, le relative esportazioni sono soggette ad obbligo di notifica qualora la quantita' di rottame metallico esportato sia superiore a 75 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita' di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 150 tonnellate;
b) per i rottami relativi alle materie prime critiche di cui al codice 7902, le relative esportazioni sono soggette a obbligo di notifica qualora la quantita' di rottame metallico esportato sia superiore a 50 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita' di rottami metallici oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 100 tonnellate.
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi per il controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dopo quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 626