Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2026 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 14 gennaio 2026
Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con il decreto 22 dicembre 2020.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15;
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20, comma 2, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 74 del 19 novembre 2025, sono stati modificati gli articoli 16, 17, 19, 23 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, con decorrenza dal 1° maggio 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 283 del 17 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2026, con il quale e' stata approvata la suddetta modifica del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, con efficacia «a decorrere dal 1° maggio 2026»;
Vista la delibera n. 77, adottata nella seduta del 3 dicembre 2025, con la quale il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha deliberato di modificare il comma 4 dell'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa e di aggiungere, allo stesso art. 16, il comma 5;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica dell'art. 16, attualmente vigente, del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che le modifiche ed integrazioni oggetto del presente decreto conservano efficacia anche dopo il 1° maggio 2026, integrando e modificando l'art. 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 283 del 17 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1

All'art. 16 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente vigente, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 4 le parole «sei magistrati» sono sostituite con le seguenti: «otto magistrati»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «5. Il Presidente del Consiglio di Stato puo' individuare, tra gli addetti al Segretariato, fino a due magistrati destinati a collaborare direttamente con la Presidenza per le relative esigenze istituzionali, dando comunicazione dei loro nominativi al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».
 
Art. 2

A decorrere dal 1° maggio 2026, l'art. 16 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa, e' il seguente:
«16. Uffici di supporto del Segretariato generale della giustizia amministrativa.
1. Sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale e dei Segretari delegati, per quanto di rispettiva competenza:
a) l'ufficio di segreteria del Segretariato generale e di coordinamento dell'attivita' amministrativa, con compiti di: supporto all'attivita' del Segretariato generale, in particolare, al fine di: coordinare l'attivita' degli uffici centrali e periferici della giustizia amministrativa; seguire e monitorare l'attivita' legislativa attinente alla giustizia amministrativa e valutarne l'impatto sull'attivita' degli uffici amministrativi e sulla loro organizzazione; curare l'istruttoria per la valutazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei dirigenti con incarico di prima e di seconda fascia, in coordinamento con l'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione; svolgere attivita' ispettiva; monitorare il contenzioso relativo alla gestione amministrativa; coordinare la gestione del contenzioso nazionale sul contributo unificato nei vari gradi di giudizio nonche' il contenzioso per diritto all'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, generato dal ritardo nelle decisioni del giudice amministrativo; gestire il servizio automezzi del Consiglio di Stato; predisporre, su proposta, dell'ufficio contratti e risorse materiali i decreti di nomina del cassiere e del consegnatario per i beni mobili del Consiglio di Stato e, rispettivamente, su proposta dell'ufficio pianificazione e controllo e dell'ufficio studi e formazione, i decreti di nomina del consegnatario per i beni informatici e del consegnatario per il patrimonio librario; curare la gestione dei siti intranet e internet istituzionali della giustizia amministrativa, salvo per la parte contrattuale, sovrintendere alle pubblicazioni, nonche' curare l'elaborazione e la raccolta di dati statistici, anche su richiesta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e dell'ufficio studi e formazione;
b) l'ufficio per il controllo di gestione, con il compito di eseguire le rilevazioni e le analisi per il controllo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) l'ufficio ricevimento ricorsi e l'ufficio relazioni con il pubblico;
d) l'ufficio gestione corrispondenza spedizione e protocollo informatico;
e) l'ufficio di programmazione economica e finanziaria e di gestione del bilancio, con il compito di curare la programmazione del fabbisogno e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, nonche' gli adempimenti ad essa demandati dal regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
2. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) e' preposto un unico dirigente con incarico di seconda fascia.
3. Il Segretario generale della giustizia amministrativa, il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali si avvalgono di apposite segreterie.
4. Al Segretariato generale della giustizia amministrativa sono addetti fino a otto magistrati nominati, previa acquisizione di disponibilita', per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili una sola volta.
5. Il Presidente del Consiglio di Stato puo' individuare, tra gli addetti al Segretariato, fino a due magistrati destinati a collaborare direttamente con la Presidenza per le relative esigenze istituzionali, dando comunicazione dei loro nominativi al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2026

Il Presidente: Maruotti