| Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2026 (vai al sommario) |
| SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
| DELIBERA 3 dicembre 2025 |
| Modifiche al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004. |
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IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
nella seduta del 3 dicembre 2025
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»; Visto il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 2, 2-bis, 9 e 23 del citato regolamento interno; Considerata la necessita' di potenziare l'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza prevedendo l'aumento del numero degli addetti da tre a sei; Considerato che il suddetto aumento e' funzionale alla possibilita' di attribuire a due di essi le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e le funzioni di coordinatore del servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa di nuova istituzione, nonche' alla opportunita' che i magistrati addetti vengano assegnati con tendenziale stabilita' all'ausilio dell'attivita' delle commissioni permanenti con compiti di approfondimento e istruttori e cio' in funzione delle indicazioni dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti e garantendo un adeguato interscambio di professionalita'; Vista la proposta della Terza commissione del Consiglio di Presidenza in data 18 giugno 2025;
Delibera:
Art. 1
La presente delibera contiene disposizioni modificative e integrative del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| | Art. 2
All'art. 2 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza e' apportata la seguente modifica: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ufficio del Consiglio di Presidenza e' articolato in una struttura di segreteria del Consiglio, in un servizio per la documentazione, il contenzioso e la verifica e in un servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa.». |
| | Art. 3
All'art. 2-bis del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza sono apportate le seguenti modifiche: il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'ufficio e' articolato in tre strutture, denominate "aree", la prima per lo svolgimento di tutte le attribuzioni ed i compiti inerenti alla segreteria del Consiglio, la seconda per la documentazione, il contenzioso e la verifica, la terza per lo svolgimento delle attribuzioni e dei compiti del servizio per la comunicazione e i rapporti con la stampa.»; il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. All'ufficio servizi del Consiglio di Presidenza sono assegnati sei magistrati amministrativi, nominati dal Consiglio di Presidenza con maggioranza pari a tre quinti, su proposta del Segretario del Consiglio, previo interpello aperto a tutti i magistrati amministrativi in ruolo. I magistrati addetti sono scelti, ove possibile in relazione alle manifestazioni di disponibilita' pervenute, in numero di quattro fra i magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali e di due fra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e il C.G.A.R.S. A uno dei magistrati addetti possono essere assegnate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a norma dell'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa. I magistrati addetti restano in carica per tutta la durata del Consiglio.»; dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «7. Fatte salve le attribuzioni dei segretari delle Commissioni, disimpegnate dal personale assegnato dell'ufficio individuato con ordine di servizio annuale del competente dirigente, i magistrati addetti possono intervenire alle sedute delle commissioni consiliari in sostituzione del segretario del Consiglio e, da questo coordinati e sotto la sua supervisione, forniscono ausilio all'attivita' delle commissioni consiliari. Il segretario del Consiglio determina annualmente l'assegnazione di un addetto a ciascuna commissione consiliare permanente con compiti di approfondimento e di ausilio nello svolgimento dell'attivita' istruttoria; l'assegnazione in questione e' effettuata tenendo conto delle indicazioni dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti e in modo da garantire sinergie adeguate e interscambio di professionalita' nei vari ambiti di operativita' del Consiglio di Presidenza.». |
| | Art. 4
Dopo l'art. 2-bis del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza e' inserito il seguente: «Art. 2-ter (Servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa del Consiglio di Presidenza). - 1. Il Servizio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa e' coordinato da uno degli addetti di cui all'art. 2-bis comma 6, come individuato dal Consiglio all'atto della nomina e puo' avvalersi della collaborazione di un giornalista iscritto al relativo albo che cura, in particolare, i rapporti con mezzi di comunicazione di massa. L'addetto a con funzioni di coordinatore del Servizio svolge in via prioritaria le attribuzioni connesse alla funzione medesima. 2. Il Consiglio determina la durata dell'assegnazione delle funzioni di coordinamento del Servizio, ferma rimanendo la durata complessiva della carica come stabilita all'art. 2-bis, comma 6. L'assegnazione e' rinnovabile, motivatamente, una sola volta, ed e' attribuita secondo un criterio di rotazione tra i magistrati del T.A.R. e i magistrati del C.d.S. Il giornalista professionista che collabora con l'ufficio e' nominato dal Consiglio su proposta del coordinatore. 3. Tenuto conto della peculiare natura delle funzioni del Consiglio, il servizio, sulla base delle linee guida di cui al comma 6, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni (art. 9, legge 7 giugno 2000, n. 150), ferme le prerogative del Presidente, del Vicepresidente, dei singoli Consiglieri e dell'Ufficio stampa della giustizia amministrativa previsto all'art. 13 del regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa. 4. Le attivita' di comunicazione del Consiglio sono ordinariamente svolte attraverso il proprio sito istituzionale e, se del caso, attraverso gli altri mezzi di comunicazione individuati con le linee guida di cui al comma 6. 5. Il coordinatore dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio delle notizie relative all'attivita' consiliare secondo le indicazioni fornite dal Segretario del Consiglio di Presidenza, anche in attuazione di specifiche indicazioni del Consiglio. La gestione tecnico-operativa del sito e' affidata agli uffici del Segretariato generale. 6. Il Consiglio adotta le linee guida per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa a cui l'ufficio conforma la propria attivita'; nelle linee guida sono stabilite anche le modalita' della collaborazione e il compenso del giornalista iscritto all'albo nominato ai sensi del secondo comma del presente articolo.». |
| | Art. 5
All'art. 9 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza sono apportate le seguenti modifiche: al comma 4, numero 4), il segno di punteggiatura «.» e' sostituito dal seguente: «;»; al comma 4, dopo il numero 4), e' aggiunto il seguente: «5) esercita in relazione all'Ufficio per la comunicazione istituzionale e i rapporti con la stampa, le competenze previste dall'art. 2-ter del presente regolamento.». |
| | Art. 6
All'art. 23 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza e' apportata la seguente modifica: al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «connesso al bilancio», sono inserite le seguenti: «; comunicazione istituzionale e rapporti con la stampa».
Il Presidente: Maruotti Il Segretario: Casalanguida |
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