Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 marzo 2026
Disciplina delle modalita' di funzionamento della piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.


IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 62 che istituisce l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e, nello specifico, l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il predetto istituto abbia tra i propri «compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 102, il quale prevede che «al fine di sostenere la diffusione della micromobilita' elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle citta' e' autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini», demandando a un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione della disciplina relativa alle modalita' attuative e agli strumenti operativi della sperimentazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, adottato in attuazione del predetto art. 1, comma 102, della legge n. 145/2018 al fine di disciplinare la «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 agosto 2022, recante la «Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica» e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede che «Per "monopattino a propulsione prevalentemente elettrica" (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'art. 1, comma 75-vicies quater, come introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale prevede che «I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2025, con il quale e' stato disciplinato il sistema di autenticazione attraverso la verifica a due fattori per l'accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 giugno 2025, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche' i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, che determina il prezzo di vendita dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e disciplina le modalita' di richiesta e di rilascio dei medesimi contrassegni identificativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 maggio 2024, n. 151, avente ad oggetto l'articolazione degli Uffici dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 10 luglio 2025 e dell'Ufficio centrale del bilancio il 30 giugno 2025, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dott. Gaetano Servedio, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nominato direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2025;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» e, nello specifico, la tabella 1, avente ad oggetto «Compiti adempimenti delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», che individua tra i compiti degli studi di consulenza automobilistica la «Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti»;
Visto l'art. 11, del gia' menzionato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale «Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada»;
Visto altresi' il successivo art. 12, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che «L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia stradale della Polizia di stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto»;
Visto l'art. 31, comma 1, del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo il quale «Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, [...] definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
Visto il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), secondo il quale «Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della banca dati, il processo di dematerializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione: [...] b) nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)»;
Dato atto che sono state concluse le interlocuzioni con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, aventi ad oggetto le modalita' di scambio dei dati relativi ai contrassegni identificativi dei monopattini elettrici, le cui specifiche tecniche sono state condivise mediante nota prot. n. 3521 del 4 febbraio 2026;
Visto inoltre il decreto ministeriale del 30 maggio 2024, n. 151 e, nel dettaglio, l'art. 11, comma 3, lettera t), il quale dispone che «gli Uffici motorizzazione civile, svolgono, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, i seguenti compiti: [...] attivita' in materia di immatricolazione veicoli: immatricolazione veicoli a motore e rimorchi con rilascio, carta di circolazione; rilascio targhe e contrassegni; rilascio targhe CD, EE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «GDPR»), «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni (di seguito, anche «Codice privacy»);
Visto il documento contenente le specifiche funzionali e tecniche della piattaforma telematica e dei servizi resi disponibili per il tramite della medesima, tra le quali, in particolare, i dettagli relativi ai dati personali oggetto di trattamento, agli standard tecnologici e alle misure di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita' adottate, nonche' alle condizioni di accesso necessarie per assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati personali (di seguito, anche «allegato tecnico»);
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali del 18 dicembre 2025, n. 746, relativo allo schema di decreto;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e del relativo allegato tecnico, si applicano le seguenti definizioni:
a) «ANIA»: l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
b) «ANPR»: l'anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) «contrassegno identificativo»: il contrassegno identificativo dei monopattini elettrici le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27 giugno 2025, n. 210;
d) «InfoCamere»: societa' consortile per azioni che gestisce i sistemi informatici delle Camere di commercio;
e) «monopattino elettrico»: il veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile, di cui ai commi 75 e seguenti della legge n. 160/2019;
f) «piattaforma»: la piattaforma telematica istituita presso il centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione che viene utilizzata per la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
g) «richiedente»: i cittadini, i legali rappresentanti o le persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese in qualita' di soggetti che possono presentare la richiesta per il rilascio e la cancellazione del contrassegno identificativo dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per proprio conto o per conto dell'utente richiedente;
h) «studi di consulenza automobilistica»: le imprese, le societa', le delegazioni dirette dell'Automobile Club d'Italia e gli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club autorizzati all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
i) «utente richiedente»: il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta', il quale richiede il rilascio del contrassegno identificativo per il tramite del richiedente.
 
Allegato tecnico
1. Introduzione
Il presente allegato tecnico, annesso al decreto avente ad oggetto la disciplina delle modalita' di funzionamento della Piattaforma telematica (di seguito, anche «Piattaforma» o «Piattaforma monopattini») istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, ai fini della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (di seguito, anche «Decreto»), descrive profili funzionali e tecnici relativi alla Piattaforma, anche con riferimento alle garanzie e misure di sicurezza tecnico-organizzative adottate, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali dei soggetti i cui dati sono coinvolti nel trattamento, in conformita' al GDPR, al Codice privacy e agli orientamenti comunitari e nazionali in materia. All'interno del predetto allegato sono, altresi', descritte le tipologie di dati trattati, le categorie di interessati e le operazioni eseguibili sui medesimi dati. 2. Descrizione della Piattaforma e del relativo modello di funzionamento
Il trattamento dei dati personali descritto nel presente allegato tecnico viene effettuato nell'ambito della Piattaforma monopattini, che costituisce l'applicativo per la richiesta e il rilascio del contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonche' l'archivio delle specifiche combinazioni alfanumeriche univoche rilasciate e dei dati anagrafici dei proprietari dei monopattini a queste associati, ai sensi dell'art. 1, comma 75-vicies quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi' come introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177.
La presentazione dell'istanza per il rilascio del contrassegno puo' essere effettuata da parte di cittadini o imprese, in persona dei propri legali rappresentanti o delle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza, tramite la Piattaforma, anche per mezzo di studi di consulenza automobilistica (di seguito, anche «richiedenti»). A valle dell'esito positivo delle verifiche, gli operatori preposti degli uffici di motorizzazione civile o degli studi di consulenza automobilistica procedono all'associazione tra codice alfanumerico del contrassegno e proprietario del monopattino.
L'accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti all'interno della Piattaforma monopattini e' garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica, ai seguenti soggetti:
(i) ai cittadini, tramite SPID di secondo livello o carta di identita' elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista;
(ii) ai legali rappresentanti delle imprese, o alle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza, tramite SPID di secondo livello o carta di identita' elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista o il Portale del trasporto;
(iii) al personale degli studi di consulenza automobilistica, tramite SPID di secondo livello o carta di identita' elettronica, mediante rete privata virtuale, attraverso il Portale del trasporto, per l'utilizzo delle specifiche funzionalita' a loro riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica;
(iv) al personale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero il personale degli uffici di motorizzazione civile e della Direzione generale per la motorizzazione, tramite credenziali istituzionali con sistema di autenticazione a piu' fattori gestito dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Portale del trasporto. Qualora l'operatore non operi nella rete intranet del Ministero, l'accesso avviene tramite rete privata virtuale, al fine di consentire l'utilizzo delle specifiche funzionalita' riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica;
(v) alle autorita' di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, delle sedi centrali, tramite le modalita' di autenticazione poste in essere dal centro elaborazione dati Interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con i livelli di sicurezza definiti dal protocollo istitutivo che prevede il rilascio, da parte del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di credenziali personali e univoche, anonime per il centro elaborazione dati del Dipartimento medesimo e assegnate dal centro elaborazione dati Interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, valide per tutta la durata del servizio del personale interessato, nonche' delle sedi locali tramite credenziali istituzionali con modalita' di autenticazione a due fattori.
Si specifica che l'accesso del personale degli studi di consulenza automobilistica alla Piattaforma, secondo le modalita' sopra descritte (SPID di secondo livello o carta di identita' elettronica), e' gestito grazie ad una funzionalita' di Access Management, che consente il riconoscimento del codice fiscale associato all'utenza censita all'interno dei sistemi del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. L'utenza del titolare dello studio di consulenza automobilistica puo' essere creata dal personale degli uffici di motorizzazione civile o della Direzione generale per la motorizzazione. Il titolare, a sua volta, o un soggetto da lui delegato, puo' gestire, ossia creare, sospendere e revocare, le utenze dei dipendenti dello studio, attraverso le funzionalita' di self provisioning messe a disposizione dal sistema di gestione utenze del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
L'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (di seguito, anche «ANIA») comunica con la Piattaforma telematica in modalita' machine-to-machine mediante chiamate REST su protocollo http con mutua autenticazione TLS (mTLS). Entrambe le parti presenteranno certificati digitali X.509 emessi da una Certification Authority riconosciuta, che verranno validati durante l'handshake TLS.
Si precisa che l'accesso alla Piattaforma e la presentazione dell'istanza di rilascio del contrassegno identificativo e' consentito ai soli proprietari che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta'.
La richiesta di rilascio del contrassegno identificativo puo' essere intestata anche a persona minorenne, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta' (di seguito, anche «utente richiedente»). In tale caso, l'istanza e' presentata da chi esercita la responsabilita' genitoriale, secondo le modalita' previste dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto, che dichiara tramite apposizione di flag, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria qualita'.
Si riporta di seguito la descrizione del ciclo di vita dei dati realizzato nell'ambito della Piattaforma monopattini:
A. «Raccolta dei dati»: in tale fase, i dati personali e le informazioni richieste ai fini del rilascio del contrassegno identificativo per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica vengono fornite dai richiedenti in sede di presentazione dell'istanza di rilascio e sono raccolti tramite l'apposito microservizio a cio' dedicato;
B. «Verifica»: a seguito del superamento della procedura di autenticazione informatica alla Piattaforma, la stessa procede alla verifica automatica, tramite interoperabilita' con ANPR e il registro imprese di InfoCamere, dei dati e delle informazioni relative al richiedente e all'utente richiedente che ha effettuato l'accesso, ai fini della presentazione dell'istanza di rilascio. Sul punto, si precisa che il sistema esegue i controlli di validazione e autorizzazione volti ad assicurare l'inserimento e/o la modifica dei dati da parte dei soli richiedenti;
C. «Trattamento e Conservazione»: una volta confluiti all'interno della Piattaforma monopattini, i dati personali sono processati e conservati nel database del sistema per il perseguimento delle specifiche finalita' del trattamento effettuato nell'ambito della Piattaforma;
D. «Accesso e Utilizzo»: nell'ambito della procedura di autenticazione informatica alla Piattaforma monopattini, sono previsti:
(i) un sistema di logging integrato;
(ii) soluzioni di monitoraggio per tenere traccia delle operazioni del sistema e facilitare l'identificazione di eventuali problemi tecnici. In particolare, le applicazioni sono configurate per produrre i log necessari a tracciare gli eventi significativi, ossia le chiamate effettuate internamente ed esternamente al sistema, e una Piattaforma di Log Management configurata per raccogliere, interpretare e indicizzare i dati. Grazie a queste modalita', il team di sicurezza e di gestione IT monitora e analizza facilmente i log per individuare potenziali problemi di sicurezza, migliorare le prestazioni del sistema e risolvere eventuali anomalie;
E. «Aggiornamento»: i dati personali relativi ai richiedenti e agli utenti richiedenti sono aggiornati in considerazione dell'inserimento di nuove informazioni e/o di modifica delle informazioni esistenti;
F. «Archiviazione e Backup»: i dati personali sono archiviati in un formato sicuro per scopi di conservazione a lungo termine. Inoltre, viene eseguito un backup giornaliero di tipo incrementale e un full backup settimanale per prevenire la perdita dei dati a causa di guasti tecnici o altri incidenti;
G. «Crittografia, pseudonimizzazione e conservazione finale»: i dati sono crittografati in transito e at rest utilizzando il protocollo SSL per le comunicazioni tra il richiedente ed il sistema e tra le componenti del sistema medesimo e la Transparent Data Encryption presente sul DataBase Oracle con algoritmo AES128. Una volta che il contrassegno identificativo ha cessato di essere associato a un titolare - a seguito, ad esempio, della richiesta di cancellazione dell'abbinamento da parte del richiedente, o di altra causa che determini la cessazione dell'efficacia del contrassegno - i dati relativi alla titolarita' vengono pseudonimizzati mediante l'utilizzo di meccanismi di cifratura. In particolare, viene rimossa la correlazione diretta tra il numero di contrassegno e i dati identificativi del soggetto intestatario, al fine di impedire l'identificazione diretta e indiretta dell'interessato pur mantenendo la possibilita' per il Ministero di effettuare analisi statistiche o controlli ex post su dati aggregati. L'accesso ai dati pseudonimizzati e' consentito esclusivamente su richiesta motivata dell'autorita' giudiziaria e mediante l'utilizzo di due coppie di chiavi crittografiche asimmetriche (una attribuita al soggetto individuato dal fornitore dei servizi informatici di gestione della Piattaforma e una assegnata al soggetto responsabile dell'amministrazione, ossia il direttore del Centro elaborazione dati della DGMOT). In particolare, viene applicata una doppia cifratura: il fornitore utilizza una propria coppia di chiavi (pubblica per cifrare e privata per decifrare) e l'amministrazione utilizza una propria coppia di chiavi, necessaria per completare il processo. Ne consegue che la decifratura dei dati e' possibile solo in presenza congiunta dei due soggetti, poiche' nessuno dei due, da solo, dispone di tutte le informazioni necessarie. La componente pubblica della chiave e' conservata sul key vault adottato dalla DGMOT e installato all'interno del proprio private cloud e viene utilizzata per i processi di cifratura, mentre la parte privata della chiave viene conservata dal soggetto incaricato. Analogamente, il fornitore utilizza la propria chiave pubblica per cifrare e conserva la propria chiave privata in modo esclusivo, senza che l'amministrazione possa accedervi. Tale modalita' garantisce l'accesso in modo sicuro e controllato, assicurando che i dati non possano essere decifrati autonomamente dal singolo incaricato, con modalita' differenti da quelle sopra descritte. Le chiavi crittografiche sono soggette a rotazione annuale e, contestualmente al processo di rotazione delle chiavi, viene effettuata la reencryption dell'archivio; anche questa procedura viene condotta alla presenza fisica dei soggetti incaricati, garantendo il rispetto del meccanismo a doppia chiave.
Cio' posto, sotto il profilo strutturale, la Piattaforma monopattini si compone di tre sistemi, cosi' come di seguito indicati:
(i) «Sistema di gestione del magazzino dei contrassegni»;
(ii) «Sistema di gestione delle istanze di richiesta dei contrassegni»;
(iii) «Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni».
In particolare, si precisa che:
i cittadini e le imprese hanno accesso ai propri dati personali e informazioni contenuti nei seguenti sistemi:
«Sistema di gestione delle istanze di richiesta dei contrassegni»: il richiedente accede al sistema al fine del caricamento dei dati personali e delle informazioni necessarie alla presentazione dell'istanza di richiesta dei contrassegni. Le tipologie di dati trattati sono dettagliate nel paragrafo 3.1 del presente allegato. In caso di presentazione dell'istanza per conto di un minore, il soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale del minore stesso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico flag all'interno della piattaforma medesima, di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno identificativo in nome e per conto del minore;
«Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni»: il richiedente accede al sistema al fine di:
prenotare il ritiro del contrassegno identificativo presso gli uffici di motorizzazione civile o presso gli studi di consulenza automobilistica;
di comunicare una modifica allo status del contrassegno per segnalare casi di furto, smarrimento o deterioramento dello stesso, nonche' richiederne la cancellazione. In caso di furto e smarrimento, il richiedente indica il numero di protocollo e la data della denuncia presentata presso le autorita' competenti.
Si precisa che in caso di comunicazione di modifica dello status, la Piattaforma procede alla cancellazione automatica dell'associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno ed il codice fiscale del proprietario del monopattino.
lo studio di consulenza automobilistica ha accesso ai dati personali e alle informazioni contenuti nei seguenti sistemi:
«Sistema di gestione del magazzino dei contrassegni»: lo studio di consulenza automobilistica accede al sistema al fine di effettuare la richiesta di contrassegni all'ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente;
«Sistema di gestione delle istanze di richiesta dei contrassegni»: lo studio di consulenza automobilistica accede al sistema al fine del caricamento dei dati personali e delle informazioni del richiedente necessarie alla presentazione dell'istanza di richiesta dei contrassegni. Le tipologie di dati trattati sono dettagliate nel paragrafo 3.1 del presente allegato. In tali casi lo studio di consulenza automobilistica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico flag all'interno della piattaforma medesima, di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno identificativo in nome e per conto del richiedente, sulla base della delega rilasciata al medesimo studio di consulenza automobilistica;
«Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni»: lo studio di consulenza automobilistica accede al sistema al fine di inserire il codice di prenotazione presentato dal richiedente per poter procedere all'associazione del codice alfanumerico con il codice fiscale del proprietario del monopattino e di comunicare una modifica allo status del contrassegno per segnalare casi di furto, smarrimento o deterioramento dello stesso, nonche' richiederne la cancellazione. In caso di furto e smarrimento, lo studio di consulenza automobilistica indica il numero di protocollo e la data della denuncia presentata presso le autorita' competenti.
Si precisa che in caso di comunicazione di modifica dello status, la Piattaforma procede alla cancellazione automatica dell'associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno ed il codice fiscale del proprietario del monopattino.
il personale amministrativo degli uffici di motorizzazione civile ha accesso ai dati personali e alle informazioni contenute nei seguenti sistemi:
«Sistema di gestione del magazzino dei contrassegni»: il personale amministrativo degli uffici di motorizzazione civile accede al sistema al fine di effettuare la richiesta di ulteriori contrassegni alla Direzione generale per la motorizzazione;
«Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni»: il personale amministrativo degli uffici di motorizzazione civile accede al sistema al fine di procedere all'associazione del codice alfanumerico con il codice fiscale del proprietario del monopattino, alla cancellazione dei contrassegni, nonche' ai fini della consultazione dell'archivio delle combinazioni alfanumeriche rilasciate.
il personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede ai dati personali e alle informazioni contenute nei seguenti sistemi:
«Sistema di gestione del magazzino dei contrassegni»: il personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione accede al sistema al fine di consultare le richieste di contrassegni identificativi provenienti dagli uffici di motorizzazione civile e trasmettere le richieste di fornitura all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In una prima fase, tali richieste verranno trasmesse tramite canali esterni alla Piattaforma, nelle more della definizione e realizzazione di procedure di integrazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
«Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni»: il personale amministrativo della Direzione generale per la motorizzazione accede al sistema al fine di consultare l'archivio delle combinazioni alfanumeriche rilasciate.
le autorita' di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 hanno accesso ai dati personali e alle informazioni del «Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni» ai fini dell'identificazione del proprietario del monopattino elettrico e della verifica della copertura assicurativa per i controlli di polizia e l'eventuale applicazione delle sanzioni.
ANIA, attraverso l'interoperabilita' tra i sistemi, comunica con il «Sistema di gestione dell'emissione dei contrassegni» al fine di verificare l'associazione del contrassegno identificativo al codice fiscale del relativo proprietario e comunicare i dati della copertura assicurativa di ciascun contrassegno identificativo.
Le operazioni eseguibili dai soggetti di cui sopra all'interno della Piattaforma monopattini, ciascuno nell'ambito della propria area di operativita', sono tracciate e monitorate al fine di garantire l'integrita' e la correttezza del trattamento dei dati, in conformita' alla disciplina di cui al GDPR. Al riguardo, si precisa che il sistema consente la registrazione delle istanze, l'associazione del codice alfanumerico del contrassegno al proprietario del monopattino, la modifica dello status del contrassegno, la sua cancellazione e la gestione dei magazzini presso gli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' l'interoperabilita' con altri sistemi.
Con specifico riferimento all'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, contenente le informazioni in merito al trattamento dei dati eseguito nell'ambito della Piattaforma monopattini, si rappresenta che, nell'ambito della Piattaforma medesima, e' previsto quanto segue:
apposizione di flag relativo alla presa visione dell'informativa (oggetto di registrazione), nei casi in cui la richiesta di iscrizione sia presentata dal richiedente;
caricamento dell'informativa firmata dal richiedente, nei casi in cui l'istanza di rilascio venga presentata per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica.
Nello schema sottostante e' rappresentata l'architettura di alto livello attualmente definibile per la Piattaforma monopattini. Come illustrato nel paragrafo 2 del presente allegato, sono previste diverse modalita' di accesso alla Piattaforma differenziate per tipologia di utenza. Ogni canale prevede un proprio meccanismo di autenticazione, come individuato al suddetto paragrafo 2. La fase di autenticazione e' gestita dall'Identity Provider, che integra e governa i diversi sistemi di login e rilascia le informazioni necessarie a certificare l'identita' del soggetto che ha effettuato l'accesso. Superata questa fase, le richieste vengono instradate verso il componente di Ingress, che le smista all'API Gateway o alla Single Page Application. A seguito dell'esito positivo dell'autenticazione, i diversi soggetti avranno accesso ai diversi microservizi, che elaborano le richieste e dialogano con i database dedicati, garantendo la gestione dei dati e l'erogazione delle funzionalita' previste dalla Piattaforma.

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3. Descrizione delle attivita' di trattamento dei dati personali
3.1. Tipologie di dati personali trattati
Nell'ambito della Piattaforma monopattini sono raccolti e gestiti i dati personali e le informazioni dei richiedenti e degli utenti richiedenti, come indicati agli articoli 3, 6, 7 e 8 del decreto.
Nello specifico, sono oggetto di trattamento i soli dati personali comuni dei richiedenti e degli utenti richiedenti, quali dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza) e dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail).
3.2. Categorie di interessati
Nell'ambito della Piattaforma monopattini i dati oggetto di trattamento, di cui al paragrafo 3.1, si riferiscono a cittadini e imprese proprietari di monopattini che presentano istanza di rilascio del contrassegno.
Possono essere altresi' oggetto di trattamento i dati personali comuni (i.e., nome, cognome e codice fiscale) di soggetti minorenni, di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, desumibili dalla richiesta di rilascio del contrassegno effettuata per loro conto dal genitore o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, in conformita' con quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto.
Oltre ai soggetti suindicati, possono accedere alla Piattaforma monopattini i seguenti soggetti:
personale degli studi di consulenza automobilistica, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
personale amministrativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
autorita' di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Si precisa che rispetto agli studi di consulenza, al personale amministrativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle autorita' di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, i dati oggetto di trattamento sono solamente quelli acquisiti in fase di autenticazione alla monopattini.
3.3. Modalita' operative di alimentazione
Con riguardo ai dati personali e alle informazioni acquisite nell'ambito della Piattaforma monopattini, sono previste le seguenti modalita' di alimentazione.
Qualora l'autenticazione alla Piattaforma sia eseguita da parte di un cittadino:
a) in virtu' del fatto che il cittadino richiedente ha effettuato l'accesso mediante SPID di secondo livello o carta di identita' elettronica, il dato relativo al codice fiscale, i dati anagrafici e di residenza vengono prelevati dal provider di identita';
b) inserimento manuale da parte del richiedente del proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operativita' degli uffici coinvolti.
Qualora la presentazione dell'istanza di rilascio del contrassegno sia eseguita per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, una volta acquisito il documento di identita' del richiedente e la delega fornita allo studio medesimo, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264:
1) inserimento delle seguenti informazioni del richiedente:
CF;
nome;
cognome;
data di nascita;
luogo di nascita;
indirizzo di residenza.
Si precisa che tali informazioni sono verificate attraverso la piattaforma per il tramite di ANPR, al fine di assicurare la correttezza e la veridicita' dei dati inseriti. Lo studio di consulenza automobilistica riceve esclusivamente l'esito della verifica e, in nessun modo, visualizza i dati presenti in ANPR. Qualora i dati inseriti dallo studio di consulenza automobilistica non risultino coerenti con quelli presenti in ANPR, l'istanza non puo' essere presentata e il sistema restituisce un apposito messaggio di errore. La piattaforma consente di eseguire un numero massimo di tentativi pari a tre, in seguito ai quali e' necessario procedere nuovamente all'inserimento dell'istanza.
2) inserimento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) del cittadino richiedente, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operativita' degli uffici coinvolti;
Il collegamento con ANPR avviene per mezzo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) ed e' reso possibile grazie ad un accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno, che identifica la Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT in qualita' di fruitore del servizio.
Si precisa che in caso di presentazione dell'istanza per conto di un minore, il soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale dello stesso inserisce tramite la Piattaforma i dati di cui al precedente punto 1) e 2), che vengono verificati mediante collegamento con ANPR, secondo le medesime modalita' descritte precedentemente.
Qualora la richiesta di rilascio del contrassegno sia effettuata da parte di un'impresa, direttamente o per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica:
1) inserimento dei seguenti dati personali e informazioni, necessarie ai fini del collegamento con il registro imprese di InfoCamere:
acquisizione dei dati personali del legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza dell'impresa, ottenuti dal preventivo accesso tramite il provider di identita', secondo le modalita' descritte al paragrafo precedente;
CF dell'impresa.
2) collegamento con il registro imprese di InfoCamere, rispetto alle seguenti informazioni:
denominazione impresa;
ragione sociale;
sedi dell'impresa. In particolare, la Piattaforma consente di selezionare la sede desiderata tra quelle che vengono proposte attraverso il collegamento con il registro imprese di InfoCamere.
3) inserimento manuale dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dell'impresa richiedente, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operativita' degli uffici coinvolti.
Con riferimento alle modalita' di interoperabilita' con ANIA, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto, si specifica che l'autenticazione dei servizi REST e' effettuata mediante l'utilizzo di un certificato X.509 rilasciato da una Certification Authority conforme al regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).
I principali servizi sono:
1) Verifica contrassegno
Il sistema di ANIA invoca un servizio della Piattaforma monopattini che richiede i seguenti dati di input:
CF del soggetto che ha richiesto la copertura assicurativa;
codice identificativo del contrassegno.
Il servizio verifica la validita' dell'abbinamento dei due campi di input e, in caso di esito positivo, restituisce un token con validita' di un'ora che deve essere utilizzato per l'accesso agli altri servizi esposti dalla Piattaforma monopattini. In caso di esito negativo, restituisce un messaggio di errore.
2) Verifica residenza
Il sistema di ANIA invoca un servizio della Piattaforma monopattini che richiede i seguenti dati di input:
token;
provincia.
Il servizio verifica la corrispondenza tra la provincia indicata e quella della residenza del titolare del contrassegno, il cui codice fiscale corrisponde a quello associato al token di cui al punto 1. In caso di esito negativo, restituisce un messaggio di errore.
3) Acquisizione dati copertura assicurativa
Il sistema di ANIA invoca un servizio esposto dalla Piattaforma monopattini che richiede i seguenti dati di input:
token;
numero di protocollo;
codice impresa di assicurazione;
codice identificativo del contrassegno;
numero della polizza;
data e orario di decorrenza della copertura;
data e orario di scadenza della copertura;
data di scadenza della copertura compreso il periodo di comporto;
data di scadenza della sospensione.
In caso di esito positivo dell'inserimento dei dati relativi alla copertura assicurativa del monopattino identificato dal codice del contrassegno, il sistema restituisce un codice di acknowledge, che costituisce il campo chiave per la comunicazione di eventuali successive variazioni in merito alla copertura.
3.4. Operazioni eseguibili sui dati nell'ambito della Piattaforma e relative modalita' di trattamento

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3.5. Tempistiche di conservazione
Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati personali sono conservati all'interno della Piattaforma monopattini per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Decorso il periodo di conservazione, i dati personali oggetto di trattamento verranno pseudonimizzati mediante l'utilizzo di meccanismi di cifratura.
In particolare, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui al GDPR, i dati personali oggetto di trattamento nell'ambito della Piattaforma monopattini da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono conservati in modalita' cifrata per il periodo di tempo necessario ai fini degli accertamenti di legge e, nello specifico nell'ambito della Piattaforma:
1. i dati personali relativi ai log dei soggetti che si autenticano alla Piattaforma, indicati al precedente paragrafo 2, sono conservati, in apposita banca dati, per ventiquattro mesi dalla data di ultimo accesso alla Piattaforma da parte del soggetto medesimo;
2. i dati personali relativi alla richiesta e al rilascio dei contrassegni, indicati al precedente paragrafo 2, sono sottoposti ad un processo di pseudonimizzazione mediante l'utilizzo di meccanismi di cifratura tramite le funzionalita' native della Piattaforma dedicata, a partire dalla data di cancellazione del contrassegno su richiesta dei soggetti interessati o nei casi di annullamento d'ufficio. I predetti dati, oggetto di pseudonimizzazione, sono conservati in un apposito database della Piattaforma per un periodo di trentacinque anni dalla predetta cancellazione, per consentire gli accertamenti previsti dalla legge, di competenza dell'autorita' giudiziaria, salvo l'ulteriore periodo di tempo indicato dalla predetta autorita', in relazione alla singola fattispecie, per consentire l'efficace espletamento delle relative funzioni. Superato tale periodo, il dato viene definitivamente cancellato. 4. Analisi dei rischi
Si e' proceduto alla previa analisi dei rischi connessi all'utilizzo della Piattaforma monopattini, i cui esiti si riportano in sintesi nella tabella che segue, contenente la descrizione dei rischi potenziali e l'individuazione del livello di rischio, calcolato sulla base della gravita' e della probabilita' che i rischi si verifichino:

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5. Regole tecniche, requisiti, garanzie e misure di sicurezza adottate
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la societa' informatica che gestisce in outsourcing il SIDT per conto della Direzione generale per la motorizzazione, in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero medesimo.
In adempimento all'art. 32 del GDPR, il responsabile ha adottato sulle sue infrastrutture tecnologiche le seguenti misure di sicurezza infrastrutturali, oltre a quelle risultanti dalle valutazioni di impatto:
con riferimento ai sistemi di intrusion, detection e prevention, i servizi esposti dalla Piattaforma monopattini sono protetti da sistemi IDS/IPS che monitorano e bloccano gli attacchi di varia tipologia (es. DoS, DdoS, sfruttamento vulnerabilita', syn flood, ecc.);
con riferimento al controllo degli accessi logici ed autenticazione, attraverso l'infrastruttura IAM Forgerock, in particolare la parte di autenticazione e' gestita con un Identity Portal IDP federato con SPID mentre la parte di accesso e' gestita direttamente dall'infrastruttura Forgerock dei portali;
con riferimento alla gestione sicura delle postazioni di lavoro, le PDL del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sotto dominio e sotto antivirus e patch di sicurezza, controllate centralmente dalla societa' informatica che gestisce in outsourcing il SIDT. Le PDL della societa' informatica sono sotto dominio e si collegano alla rete del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un client VPN autenticato;
con riferimento alla manutenzione delle apparecchiature, su tutti gli apparati sono attivati contratti di manutenzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
con riferimento alla minimizzazione della quantita' di dati personali, le autorizzazioni e i permessi sono configurati secondo il principio del minimo privilegio, assicurando che i soggetti abbiano accesso solo alle sezioni e alle operazioni strettamente necessarie per le loro funzioni;
con riferimento alla sicurezza del ciclo di vita delle applicazioni e nei progetti, il Change Management effettuato tramite processi in linea con i principi di Security & Privacy by Design. Viene effettuato il patching periodico della sicurezza dei sistemi e vengono effettuati dei VA infrastrutturali e dei Penetration Test lato applicativo in modalita' Blackbox con cadenza semestrale;
con riferimento alla sicurezza dell'ambiente operativo, sono previste le seguenti misure: (i) manutenzione HW e SW di base; (ii) installazione tempestiva degli aggiornamenti di sicurezza distribuiti dal produttore («patching»); (iii) rimozione di servizi, applicazioni e protocolli che non sono utilizzati; (iv) configurazione di soggetti autorizzati con i relativi permessi; (v) configurazione di sistemi di controllo delle risorse per il monitoraggio degli accessi e delle violazioni; (vi) Change Management con riferimento sicurezza della rete e delle comunicazioni, la rete e' perimetrata e il servizio di accreditamento della Piattaforma monopattini e' separato a livello III nella parte di frontend e di backend;
con riferimento alla tracciatura e al monitoraggio, le applicazioni saranno configurate per produrre i log necessari a tracciare gli eventi significativi e una piattaforma di Log Management del Dipartimento (Logger ArcSight) configurata per raccogliere questi log, interpretarli, indicizzarli e conservarli per ventiquattro mesi dalla data di ultimo accesso alla piattaforma;
con riferimento al controllo degli accessi fisici, l'accesso alla sede di via G. Caraci a Roma e' di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La societa' informatica che gestisce in outsourcing il SIDT fornisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la lista del personale autorizzato all'accesso nonche' i nominativi dei visitatori. L'ingresso ai locali e' consentito mediante l'assegnazione (definitiva per il personale fisso e temporanea per gli ospiti) di un badge che permette l'accesso al perimetro e l'accesso al palazzo dove e' situato il CED. L'assegnazione e la revisione periodica di questo badge e' di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali: Il Dipartimento, nell'ambito del suo sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, ha definito un processo di gestione degli incidenti e una procedura specifica di Data Breach che e' adottata qualora l'evento riguardi i dati anche di questo specifico trattamento in esame;
con riferimento al controllo gestione sicura dell'hardware, delle risorse e dei dispositivi, i server sono posizionati in un CED e sono dotati di armadi rack con serratura, controllo della temperatura con impianto di refrigerazione, sistemi di antincendio oppia linea di alimentazione con UPS (batteria tampone) e gruppo di continuita' per garantire la continuita' elettrica;
con riferimento alla protezione delle fonti di rischio ambientali, il CED e' dotato di un sistema antiincendio a gas inerti, un sistema di allagamento. Tutti i server sono attestati su una doppia linea di alimentazione che in cascata e' dotata di un UPS dedicato e un gruppo elettrogeno;
con riferimento alle procedure previste dal sistema di gestione della sicurezza delle informazioni: sono definite nel piano di sicurezza;
con riferimento al backup, i tool utilizzati per effettuare i backup sono: Veritas NetBackup, Data Protector e Oracle RMAN, mentre gli appliance sui cui sono conservati i backup sono:
Veritas Flex appliance in HA e Storeonce, per il backup su disco;
la TAPE Libray per il backup su nastro;
per i DB su Exadata e' in uso anche una specifica soluzione di backup denominata Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance ZDLRA, ossia soluzione di protezione dei dati ingegnerizzata che protegge le transazioni in tempo reale, permettendo di ripristinare i database in meno di un secondo quando si verificano interruzioni o attacchi ransomware. L'automazione del ripristino, l'immutabilita' del backup e un'architettura a disponibilita' elevata aiutano a soddisfare i requisiti organizzativi per la protezione e il recupero rapido di dati di importanza critica;
con riferimento alla cancellazione sicura, viene effettuata attraverso software specifici tipo DBAN;
con riferimento alle policy e procedure per la protezione dei dati personali, come definito nel piano della sicurezza, la societa' informatica che gestisce in outsourcing il SIDT si impegna a adottare integralmente quanto stabilito dal Codice privacy e dal GDPR.
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di funzionamento della piattaforma ai fini della presentazione della richiesta e del rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonche' il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della piattaforma medesima.
2. La richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi avvengono esclusivamente mediante la piattaforma disciplinata dal presente decreto.
3. La piattaforma gestisce dati personali e informazioni relative ai contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, secondo la struttura e le modalita' di funzionamento descritte all'interno dei paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Accesso alla piattaforma

1. L'accesso alle informazioni e ai dati personali contenuti all'interno della piattaforma e' consentito ai seguenti soggetti con le modalita' di identificazione e autenticazione informatica indicate dal presente articolo e dall'allegato tecnico:
a) ai cittadini, tramite SPID di secondo livello o carta di identita' elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista;
b) ai legali rappresentanti o alle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese, tramite SPID di secondo livello o carta di identita' elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista o il Portale del trasporto;
c) al personale degli studi di consulenza automobilistica, tramite SPID di secondo livello o carta di identita' elettronica, mediante rete privata virtuale, attraverso il Portale del trasporto, per l'utilizzo delle specifiche funzionalita' a loro riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica;
d) al personale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le credenziali istituzionali con sistema di autenticazione a piu' fattori gestito dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Portale del trasporto. Qualora l'operatore non operi nella rete intranet del Ministero, l'accesso avviene tramite rete privata virtuale, al fine di consentire l'utilizzo delle specifiche funzionalita' riservate, non accessibili dai cittadini tramite la rete internet pubblica;
e) alle autorita' di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
delle sedi centrali, tramite le modalita' di autenticazione indicate dal centro elaborazione dati Interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con i livelli di sicurezza descritti all'interno del paragrafo 2 dell'allegato tecnico;
delle sedi locali, tramite credenziali istituzionali con modalita' di autenticazione a due fattori.
2. L'integrazione tra i servizi esposti dalla piattaforma e i sistemi dell'ANIA avverra' in modalita' machine-to-machine con mutua autenticazione TLS. All'interno della medesima piattaforma non sono trattati dati personali relativi al personale dell'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
3. La piattaforma e' accessibile ai soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', i quali possono presentare la richiesta di rilascio del contrassegno identificativo anche in nome e per conto del minore, quale utente richiedente, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta', in qualita' di soggetti che esercitano la responsabilita' genitoriale del minore medesimo.
4. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, i dati personali oggetto di trattamento sono descritti negli articoli 5 e 6. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, letterea c), d) e e), nel caso di accesso tramite credenziali, sono oggetto di trattamento i seguenti dati personali acquisiti in fase di autenticazione alla piattaforma:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita;
d) indirizzo di posta elettronica ordinaria.
5. I cittadini e le imprese, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti o delle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza, accedono alla piattaforma per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) presentare l'istanza di rilascio del contrassegno identificativo;
b) prenotare il ritiro del contrassegno identificativo presso gli uffici di motorizzazione civile o presso gli studi di consulenza automobilistica;
c) comunicare la data e il numero di protocollo della denuncia nei casi di furto e smarrimento del contrassegno identificativo o del monopattino elettrico;
d) comunicare i casi di deterioramento del contrassegno identificativo;
e) richiedere la cancellazione del contrassegno identificativo.
6. Il personale degli studi di consulenza automobilistica accede alla piattaforma al fine di:
a) richiedere agli uffici di motorizzazione civile un quantitativo di contrassegni di cui poter disporre;
b) presentare l'istanza di rilascio del contrassegno identificativo per conto di un cittadino o di un'impresa;
c) registrare il codice di prenotazione presentato dal cittadino o dall'impresa;
d) associare il codice fiscale del proprietario del monopattino elettrico con il codice alfanumerico del contrassegno identificativo richiesto;
e) comunicare la data e il numero di protocollo della denuncia nei casi di furto e smarrimento del contrassegno identificativo o del monopattino elettrico;
f) comunicare i casi di deterioramento del contrassegno identificativo;
g) richiedere la cancellazione del contrassegno identificativo.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del personale degli uffici di motorizzazione civile, accede alla piattaforma al fine di:
a) associare il codice fiscale del proprietario del monopattino elettrico con il codice alfanumerico del contrassegno identificativo richiesto;
b) richiedere alla Direzione generale per la motorizzazione il quantitativo necessario di contrassegni identificativi;
c) cancellare i contrassegni identificativi.
8. Il personale della Direzione generale per la motorizzazione accede alla piattaforma al fine di:
a) consultare il quantitativo di contrassegni identificativi richiesti dagli uffici di motorizzazione civile e consegnati agli studi di consulenza automobilistica, secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 4. Nell'ambito di tale attivita' la Direzione generale per la motorizzazione non tratta dati personali;
b) consultare i dati personali e informazioni presenti all'interno della piattaforma per l'adempimento delle funzioni di propria competenza in materia, solo ove strettamente necessario.
9. Le autorita' di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 consultano i dati della piattaforma ai fini dell'identificazione del proprietario del monopattino elettrico per i controlli di polizia e l'eventuale applicazione di sanzioni.
10. L'ANIA, attraverso l'interoperabilita' tra i sistemi, comunica con la piattaforma al fine di:
a) verificare l'associazione del contrassegno identificativo al codice fiscale del relativo proprietario;
b) comunicare i dati della copertura assicurativa di ciascun contrassegno identificativo.
 
Art. 4

Modalita' di rifornimento degli uffici
di motorizzazione civile

1. Gli uffici della motorizzazione civile sono dotati di un quantitativo minimo di contrassegni identificativi stabilito dalla Direzione generale per la motorizzazione.
2. Gli uffici di motorizzazione civile richiedono il quantitativo di contrassegni identificativi di cui poter disporre alla Direzione generale per la motorizzazione.
3. Con successivo provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione sono previste le modalita' di gestione delle richieste per la trasmissione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 
Art. 5

Modalita' di rifornimento degli studi di consulenza automobilistica

1. Gli studi di consulenza automobilistica richiedono, tramite l'accesso alla piattaforma, i contrassegni identificativi ed effettuano la prenotazione per il ritiro degli stessi presso l'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente.
2. Gli studi di consulenza automobilistica effettuano il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, tramite bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini del ritiro dei contrassegni identificativi richiesti.
3. A seguito del ritiro dei contrassegni identificativi da parte degli studi di consulenza automobilistica, gli uffici di motorizzazione civile registrano, tramite l'accesso alla piattaforma, gli estremi dei contrassegni identificativi ritirati e l'avvenuto trasferimento degli stessi presso lo studio di consulenza automobilistica.
 
Art. 6
Richiesta del contrassegno identificativo da parte dei cittadini e
delle imprese e rilascio presso un ufficio di motorizzazione civile

1. I cittadini e le imprese che presentano istanza di rilascio del contrassegno identificativo accedono alla piattaforma nel rispetto delle modalita' descritte all'art. 3.
2. I cittadini che accedono alla piattaforma inseriscono il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operativita' degli uffici coinvolti. Con riferimento agli stessi, la piattaforma acquisisce il codice fiscale, tramite le modalita' di autenticazione descritte all'art. 3, nonche' i seguenti dati anagrafici:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo di residenza.
3. Il soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale del minore, accede alla piattaforma secondo le modalita' descritte dal presente decreto e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico flag all'interno della piattaforma medesima, di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno identificativo in nome e per conto del minore, quale utente richiedente, per i quali vengono inseriti e acquisiti i medesimi dati di cui al comma 2, in considerazione del ruolo rivestito nei confronti dello stesso.
4. Le imprese che accedono alla piattaforma inseriscono il codice fiscale dell'impresa e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai fini delle eventuali comunicazioni relative al rilascio dei contrassegni e all'operativita' degli uffici coinvolti. Con riferimento agli stessi, la piattaforma acquisisce i seguenti dati, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico:
a) nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza del legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza, tramite le modalita' di autenticazione descritte all'art. 3;
b) denominazione, ragione sociale e sede dell'impresa, tramite collegamento con InfoCamere, come previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico.
5. A seguito del superamento con esito positivo della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, il richiedente seleziona l'ufficio di motorizzazione civile presso cui avverra' il ritiro e l'orario dello stesso.
6. Il richiedente effettua il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e procede con l'invio dell'istanza.
7. Il richiedente ritira il contrassegno identificativo presso l'ufficio di motorizzazione civile e, tramite la piattaforma, viene associato il proprio codice fiscale o quello del soggetto per il quale e' presentata l'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, con il codice del relativo contrassegno identificativo disponibile.
 
Art. 7
Richiesta del contrassegno identificativo da parte dei cittadini e
delle imprese e rilascio presso uno studio di consulenza
automobilistica

1. La richiesta del contrassegno identificativo da parte dei cittadini e delle imprese in caso di rilascio presso uno studio di consulenza automobilistica avviene secondo le modalita' di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3 e 4.
2. A seguito del superamento con esito positivo della procedura di cui al comma 1, il richiedente seleziona l'opzione di ritiro presso uno studio di consulenza automobilistica, effettua il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e procede con l'invio dell'istanza.
3. Concluso il pagamento di cui al comma 2, la piattaforma genera un codice di prenotazione che il richiedente presenta all'atto del ritiro presso lo studio di consulenza automobilistica.
4. Il richiedente ritira il contrassegno identificativo presso lo studio di consulenza automobilistica e, tramite la piattaforma, viene inserito il codice di prenotazione e il codice fiscale dello stesso o quello del soggetto per il quale e' presentata l'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, per l'associazione con il codice del contrassegno identificativo disponibile.
 
Art. 8

Richiesta del contrassegno identificativo
per il tramite degli studi di consulenza automobilistica

1. Lo studio di consulenza automobilistica che presenta istanza di rilascio del contrassegno identificativo per conto di cittadini e imprese accede alla piattaforma ai sensi dell'art. 3 e inserisce i seguenti dati, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico:
a) nome, cognome e codice fiscale del richiedente;
b) data e luogo di nascita del richiedente;
c) indirizzo di residenza del richiedente;
d) indirizzo di posta elettronica ordinaria del richiedente.
Nel caso di richiesta per conto di un'impresa, lo studio di consulenza automobilistica inserisce i medesimi dati di cui sopra con riferimento al legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza dell'impresa e il codice fiscale della stessa. La piattaforma acquisisce altresi' i seguenti dati, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico:
a) denominazione impresa;
b) ragione sociale;
c) sedi dell'impresa.
2. In tali casi lo studio di consulenza automobilistica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, mediante apposizione di specifico flag all'interno della piattaforma medesima, di presentare l'istanza per il rilascio del contrassegno identificativo in nome e per conto del richiedente, sulla base della delega rilasciata al medesimo studio di consulenza automobilistica.
3. A seguito del superamento con esito positivo della procedura di cui al comma 1, lo studio di consulenza automobilistica effettua il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e procede con l'invio dell'istanza.
4. I cittadini e le imprese per i quali lo studio di consulenza automobilistica ha presentato la richiesta di rilascio del contrassegno identificativo ritirano lo stesso presso lo studio di consulenza automobilistica, il quale, tramite la piattaforma, inserisce il codice fiscale del richiedente o dell'utente richiedente ai sensi dell'art. 3, comma 3, per l'associazione con il codice del contrassegno identificativo disponibile.
 
Art. 9

Cancellazione del contrassegno identificativo

1. In caso di deterioramento del contrassegno identificativo, il richiedente ne da' tempestiva comunicazione tramite accesso alla piattaforma.
2. In caso di furto e smarrimento del contrassegno identificativo nonche' in caso di furto e smarrimento del monopattino elettrico, il richiedente, entro quarantotto ore, sporge denuncia presso le autorita' competenti, in conformita' a quanto previsto all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e fornisce il numero di protocollo e la data di registrazione della denuncia medesima all'interno della piattaforma.
3. A seguito della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 consegue la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario all'interno della piattaforma, secondo le modalita' previste dal paragrafo 2 dell'allegato tecnico.
4. A fini della richiesta di cancellazione del contrassegno identificativo all'interno della piattaforma, il richiedente effettua il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione, come previsti per legge, tramite bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui sia richiesta la cancellazione di piu' contrassegni identificativi, si puo' presentare istanza cumulativa cosi' come previsto dalla vigente normativa sull'imposta di bollo. In tali casi, il richiedente esegue il pagamento di un'unica imposta di bollo e un unico versamento pari al prodotto dei diritti di motorizzazione per il numero di contrassegni identificativi per i quali e' richiesta la cancellazione.
5. Il richiedente puo' richiedere tramite la piattaforma la cancellazione volontaria del contrassegno identificativo, secondo le modalita' di cui al comma 4.
6. Il contrassegno identificativo e' strettamente personale e non duplicabile e, nei casi di cui al comma 1, il proprietario del monopattino elettrico richiede il rilascio di un nuovo contrassegno, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto.
7. La cancellazione del contrassegno identificativo e' altresi' disposta d'ufficio dall'ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 10

Cessione del monopattino elettrico

1. In caso di cessione del monopattino elettrico o di qualsiasi operazione che ne comporti il trasferimento della proprieta', il cedente rimuove dal monopattino elettrico il contrassegno identificativo associato al proprietario dello stesso e ne richiede la cancellazione tramite la piattaforma, secondo le modalita' descritte all'art. 9, comma 5.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 consegue la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario all'interno della piattaforma, secondo le modalita' previste dal paragrafo 2 dell'allegato tecnico.
3. Il cessionario richiede il rilascio di un nuovo contrassegno identificativo nel rispetto delle modalita' previste dal presente decreto.
 
Art. 11

Principi sottesi al trattamento dei dati personali
e misure di sicurezza

1. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza, trasparenza, limitazione delle finalita', limitazione della conservazione e minimizzazione, di cui all'art. 5, nonche' di quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 32 del GDPR, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e, in particolare, della Direzione generale per la motorizzazione, tratta i dati personali indicati nel presente decreto, in qualita' di titolare dei trattamenti dei dati personali eseguiti per il perseguimento delle seguenti finalita':
a) gestione e manutenzione tecnica della piattaforma;
b) gestione degli accessi alla piattaforma;
c) monitoraggio e Governo generale della piattaforma, anche al fine di verificare l'efficacia dei servizi messi a disposizione dalla stessa;
d) consultazione delle richieste di contrassegni identificativi da parte degli uffici di motorizzazione civile e trasmissione delle relative richieste all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
e) consultazione dei dati personali e informazioni presenti all'interno della piattaforma per l'adempimento delle funzioni di propria competenza previste dalla normativa vigente, solo ove strettamente necessario;
f) svolgimento, per il tramite degli uffici di motorizzazione civile, delle attivita' indicate all'art. 3, comma 7, del presente decreto.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui alle suindicate lettere a), b), e) e f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tratta dati personali dei soggetti che accedono alla piattaforma solo ove strettamente necessario, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR, e secondo quanto previsto nell'allegato tecnico.
3. Nell'ambito della finalita' di cui alle suindicate lettere c) e d), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti visualizza esclusivamente dati aggregati.
4. Ove dovesse rendersi strettamente necessario, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei casi previsti dalla legge, e' inoltre autorizzato ad accedere ai dati personali trattati nell'ambito della piattaforma, al fine di:
a) soddisfare richieste ricevute dalle competenti autorita' giudiziarie e forze di polizia;
b) effettuare segnalazioni nei confronti delle competenti autorita'.
5. Gli uffici di motorizzazione civile sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali effettuato, per il tramite della piattaforma, ai fini dello svolgimento delle attivita' individuate all'art. 2, comma 7, volte al rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
6. Nell'ambito delle attivita' di cui al presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi del supporto di specifici soggetti dotati delle necessarie competenze, nominati quali responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
7. Gli studi di consulenza automobilistica operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato, ciascuno rispetto alla propria utenza di riferimento, nell'ambito delle attivita' di consulenza e intermediazione svolte per conto dei richiedenti, limitatamente alle attivita' individuate al precedente art. 3, comma 6, del presente decreto.
8. Le autorita', di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante la consultazione della piattaforma per l'espletamento dei servizi e dei controlli di polizia stradale, nonche' per l'eventuale applicazione di sanzioni di cui al medesimo art. 12, come riportati al precedente art. 3, comma 9 del presente decreto.
9. Al fine di garantire i principi di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti implementa garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, al fine di tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attivita' di trattamento oggetto del presente decreto, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 32 del GDPR e dal Codice privacy. I requisiti di sicurezza adottati, cosi' come precisati nell'allegato tecnico al presente decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, nonche' il rispetto dei principi di protezione dei dati per impostazione predefinita e per progettazione.
10. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
11. Le misure di sicurezza sono periodicamente aggiornate e verificate anche a fronte dello stato dell'arte tecnologico.
12. I dati personali oggetto di trattamento non sono in alcun caso trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalita' previste dal GDPR.
13. Possono accedere ai dati personali, nel rispetto delle finalita' del trattamento, i soggetti autorizzati e appositamente istruiti dai titolari e dai responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice privacy, nonche' gli amministratori di sistema individuati e nominati nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, ciascuno limitatamente alle proprie attribuzioni.
 
Art. 12

Tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali

1. Il trattamento dei dati personali degli interessati, come definiti dall'allegato tecnico al presente decreto, nell'ambito della piattaforma e' eseguito nel pieno rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei medesimi.
2. Nell'ambito della piattaforma sono trattati i dati personali degli interessati, come indicati agli articoli 2, 5, 6 e 7 del presente decreto e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
3. Il Ministero fornisce apposita informativa agli interessati, in conformita' agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della piattaforma.
4. Il Ministero garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679.
 
Art. 13

Conservazione dei dati personali

1. La piattaforma conserva i dati personali trattati nell'ambito della medesima per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, secondo le tempistiche e le modalita' indicate all'interno del paragrafo 3.5 dell'allegato tecnico.
2. Nel caso in cui dovessero verificarsi episodi per i quali potrebbe rendersi necessario presentare una segnalazione alle competenti autorita' giudiziarie, i dati di cui al precedente comma potranno essere conservati secondo modalita' tecniche che saranno individuate in considerazione delle peculiarita' del caso specifico e, in ogni caso, per il periodo strettamente necessario. Ai fini di tale conservazione saranno adottate apposite e ulteriori garanzie per i diritti degli interessati.
 
Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al momento di attuazione e di piena operativita' dei sistemi di accesso alla piattaforma tramite modalita' di autenticazione a due fattori mediante rete privata virtuale, l'accesso alla piattaforma medesima, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e d), e' eseguito attraverso l'utilizzo delle credenziali rilasciate dal centro elaborazione dati.
2. Gli articoli 5 e 7 acquistano efficacia a decorrere dalla data stabilita con successivo provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione. In sede di prima applicazione del presente decreto, non e' prevista l'assegnazione agli studi di consulenza automobilistica di contrassegni, i quali vengono ritirati dai medesimi studi di consulenza automobilistica presso gli UMC secondo le modalita' descritte dall'art. 8.
3. Fino al momento di attuazione e di piena operativita' della piattaforma, l'abbinamento del contrassegno con il richiedente di cui all'art. 8, comma 4 e' effettuato tramite l'ufficio di motorizzazione civile, previa richiesta dello studio di consulenza automobilistica.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2025, n. 250, l'obbligo da parte del proprietario del monopattino elettrico di dotarsi di apposito contrassegno identificativo, ai fini della circolazione stradale, trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire un congruo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 marzo 2026

Il direttore generale: Servedio