Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2025
Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso unico e ad assumere n. 33 unita' di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalita' e n. 261 unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, in favore di varie amministrazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto l'art. 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina la composizione e le funzioni della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto l'art. 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'art. 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I. Il principio della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'art. 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validita' delle graduatorie e nei limiti delle facolta' assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del presente comma. Espletata la verifica di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purche' in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;
Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, in base al quale «alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonche' a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto l'art. 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante il reclutamento nella percentuale almeno dell'80 per cento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area dei funzionari, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico e per l'eventuale restante quota attraverso il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa nonche' a convenzioni con universita' e formazione;
Considerato che, in applicazione del citato art. 1, comma 891, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo di spesa n. 3054 denominato «Fondo da ripartire per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per analisi, valutazione politiche pubbliche e revisione della spesa» con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
Visto l'art. 1, comma 892, della legge n. 197 del 2022, il quale ha disposto che a valere sul fondo di cui al predetto comma 891 sia autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero;
Visto l'art. 1, comma 893, della richiamata legge di bilancio, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione del comma 891;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2023, relativo all'assegnazione delle risorse per potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, con il quale sono state ripartite tra le amministrazioni centrali dello Stato le risorse di cui all'art. 1, commi 891-893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 197138 del 10 agosto 2023, n. 224469 del 18 ottobre 2023, n. 284343 del 18 dicembre 2023, n. 34155 del 25 giugno 2024 e n. 203129 del 24 settembre 2024, nonche' la legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213, e la successiva legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, con i quali sono state apportate le relative variazioni di bilancio delle risorse del predetto fondo assegnate alle singole amministrazioni previa apposita istanza;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, della legge 9 maggio 2025, n. 69 recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni» che, modificando l'art. 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, a partire dall'anno 2024, la facolta' per i Ministeri di destinare le risorse per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, almeno per l'80 per cento, oltre che alle assunzioni di unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari, anche alle assunzioni delle elevate professionalita', con un corrispondente incremento della dotazione organica; a partire dall'anno 2025, la possibilita' per le amministrazioni centrali di ridurre la percentuale dell'80 per cento relativa al reclutamento di personale non dirigenziale, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le restanti risorse all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, mediante il conferimento di incarichi ad esperti, la stipula di convenzioni con universita' e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione;
Visto l'art. 1, comma 891-ter, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dall'art. 18 della legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale prevede che le amministrazioni interessate alle predette assunzioni comunichino, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari ed il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalita' da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater e che una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo possa essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate aree;
Visto il citato art. 1, comma 891-ter il quale dispone che, sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 e' autorizzato il numero di unita' di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891;
Visto il successivo art. 1, comma 891-quater il quale dispone che il citato concorso e' svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in deroga all'art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la nota prot. n. 0048825 del 25 giugno 2025, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base della disciplina normativa introdotta dal citato decreto-legge n. 25 del 2025, ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di comunicare il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e nell'area delle elevate professionalita' da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater;
Viste le richieste con le quali le amministrazioni hanno comunicato il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e nell'area delle elevate professionalita' da reclutare attraverso il citato concorso unico;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste, in relazione alla congruita' delle stesse rispetto alle risorse di cui all'art. 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ripartite e assegnate a favore delle amministrazioni e da queste non utilizzate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 891 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 18, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, a indire un concorso unico per il reclutamento di trentatre' unita' di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalita' e di duecentosessantuno unita' di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche e con le quote di riserva al personale gia' in servizio presso le medesime amministrazioni indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto e parte integrante dello stesso.
 
Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le amministrazioni centrali dello Stato sono autorizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 891-ter, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale non dirigenziale indicate nella medesima tabella 1, nei limiti delle risorse finanziarie ivi riportate.
2. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, le suddette amministrazioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il numero e le rispettive qualifiche delle unita' di personale (e dei relativi oneri sostenuti) autorizzate con il presente decreto che sono state effettivamente assunte.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 581